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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1524/2024 introdotto con ricorso depositato in data 07.11.2024 da
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
12.07.1996 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Poli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Spinetoli ed ivi residente in [...]I n. 84, rappresentato e difeso dall'Avv.
Autilia Cavezza del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.11.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: filiazione naturale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno dichiarato di volersi accordare alle condizioni stabilite nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal G.I. in udienza del 15.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- dal 2012 ha intrattenuto con il resistente una stabile relazione amorosa dalla quale, il 18.06.2016 ad Ascoli Piceno, è nato il minore (C.F. Persona_1
), riconosciuto dal papà del quale assumeva appunto il C.F._3
cognome;
- negli ultimi anni i rapporti tra i genitori del minore si sono deteriorati e dal settembre
2024 è divenuta impossibile la prosecuzione della relazione e della convivenza anche e soprattutto per problemi psicologici del sig. che, temendo di essere CP_1
seguito e perseguitato, era in continuo stato di agitazione e ansia tanto che in data
28 settembre 2024 si recava accompagnato da un famigliare presso il locale nosocomio nel quale gli veniva prescritta visita psichiatrica;
- la sig.ra pertanto, con il benestare del sig. per Parte_1 CP_1
la serenità di che, appunto, non poteva assistere alle situazioni di disagio Per_1
del papà sopra descritte, lasciava la casa famigliare per recarsi temporaneamente con il figlio minorenne presso la casa dei genitori in località Montadamo;
Per_1
- in seguito con raccomandata datata 07.10.2024, il padre veniva avvertito anche dal legale della ricorrente sulla futura residenza della medesima e del bambino sita ad Ascoli Piceno in via Redipuglia n. 9; in tale momento veniva formalizzata la richiesta di trovare consensualmente un accordo per la separazione dei due genitori per disciplinare le modalità di frequentazione del bambino, i tempi e l'importo del mantenimento;
- il sig. nel frattempo acconsentiva al trasferimento della scuola del figlio da CP_1
Spinetoli ad Ascoli Piceno;
- ad oggi, il Sig. , lavora presso Progetto Idea di Stella di Controparte_1
Monsampolo con contratto a tempo indeterminato;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di regolamentare ogni aspetto inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minore, secondo le modalità indicate nel ricorso.
In data 16.11.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 15.05.2025.
In data 18.11.2024, il G.I., rilevato che parte ricorrente poneva in evidenza l'opportunità di adottare provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., stante la patologia psichiatrica di cui assumeva che il resistente fosse affetto con conseguenti rischi per l'incolumità del minore, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12.12.2024 e disponeva di procedersi a CTU sulla persona di CP_1
nominando, a tal fine, il Dr. .
[...] Persona_2
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente al fine di impugnare e contestare tutto quanto ex adverso sostenuto nel ricorso ex art. 337 bis c.c. poiché infondato in fatto e in diritto.
In udienza del 12.12.2024 il Giudice disponeva procedersi a CTU, incaricando il dott.
, presente all'udienza, formulava il seguente quesito: “proceda Persona_3
il CTU alla valutazione dello stato psichico di entrambe le parti negli aspetti che possano influire sulla loro capacità genitoriale” e si riservava di emanare i provvedimenti provvisori ed urgenti. A scioglimento della riserva, il Giudice così provvedeva: “affida il minore ad Per_1
entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre alla quale non assegna, per il Parte_1
momento, la casa familiare, in difetto di una sua specifica richiesta;
dispone che il padre, , possa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, Controparte_1
mercoledì e venerdì, dall'uscita dal lavoro fino alle 21:30, quando lo ricondurrà presso
l'abitazione della madre dopo cena, nonché, a settimane alterne, dall'uscita dal lavoro del venerdì fino alle 21:30 della domenica successiva, quando lo ricondurrà presso la madre dopo cena;
ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
nel giorno di Pasqua o nel giorno di Lunedì dell'Angelo; per 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo secondo accordi da raggiungersi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che il minore trascorra con il padre, nel 2024, il periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre;
pone a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del bambino, la somma di 250 € mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello e i
Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
dispone che la Parte_1
possa riscuotere l'assegno unico familiare al 100%” e rinviava il
[...]
procedimento, per l'esame della CTU e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, all'udienza del 15.05.2025, in concomitanza con il giudizio ordinario.
Le parti, in udienza del 15.05.2025, dichiaravano di essere disposte a raggiungere un accordo e il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) conferma l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, nel giorno di mercoledì dall'uscita dal lavoro fino alle 21 e 30, quando lo ricondurrà dalla madre dopo cena e il venerdì dalle ore 21 e 30 fino alla domenica successiva alle ore
21 e 30, cena compresa, quando sarà la madre a prelevarlo presso l'abitazione del padre per ricondurlo presso la sua abitazione nella settimana successiva, quando non terrà il bambino con sé il fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì nei medesimi orari, stabilendo che sia il padre a ricondurlo dalla madre dopo cena;
ad anni alterni, il figlio starà con ciascun genitore dal 25 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
nel giorno di Pasqua o nel giorno di Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi, secondo accordi da raggiungersi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che l'assegno unico universale sia riscosso al 50% da entrambi i genitori;
4) pone a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del bambino, la somma di 320 euro mensili, con rivalutazione annuale della misura del predetto assegno secondo gli indici ISTAT-
VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente
Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del distretto;
5) spese del presente giudizio compensate fra le parti, comprese le spese di CTU” e disponeva la discussione orale della causa. Le parti dichiaravano di volersi accordare alle condizioni stabilite nei predetti provvedimenti temporanei e urgenti e il G.I., preso atto della volontà delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni dapprima stabilite dal G.I. e, successivamente, concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i propri interessi nonché quelli del figlio minore.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, nel giorno di mercoledì dall'uscita dal lavoro fino alle 21 e 30, quando lo ricondurrà dalla madre dopo cena e il venerdì dalle ore 21 e 30 fino alla domenica successiva alle ore 21 e 30, cena compresa, quando sarà la madre a prelevarlo presso l'abitazione del padre per ricondurlo presso la sua abitazione nella settimana successiva, quando non terrà il bambino con sé il fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì nei medesimi orari, stabilendo che sia il padre a ricondurlo dalla madre dopo cena;
ad anni alterni, il figlio starà con ciascun genitore dal 25 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
nel giorno di Pasqua o nel giorno di Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi, secondo accordi da raggiungersi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che l'assegno unico universale sia riscosso al 50% da entrambi i genitori;
4) pone a carico del a titolo di contributo al mantenimento del bambino, la CP_1
somma di 320 euro mensili, con rivalutazione annuale della misura del predetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello e i
Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
5) spese del presente giudizio compensate fra le parti, comprese le spese di CTU già liquidate come in atti e provvisoriamente poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1524/2024 introdotto con ricorso depositato in data 07.11.2024 da
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
12.07.1996 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Poli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Spinetoli ed ivi residente in [...]I n. 84, rappresentato e difeso dall'Avv.
Autilia Cavezza del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.11.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: filiazione naturale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno dichiarato di volersi accordare alle condizioni stabilite nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal G.I. in udienza del 15.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- dal 2012 ha intrattenuto con il resistente una stabile relazione amorosa dalla quale, il 18.06.2016 ad Ascoli Piceno, è nato il minore (C.F. Persona_1
), riconosciuto dal papà del quale assumeva appunto il C.F._3
cognome;
- negli ultimi anni i rapporti tra i genitori del minore si sono deteriorati e dal settembre
2024 è divenuta impossibile la prosecuzione della relazione e della convivenza anche e soprattutto per problemi psicologici del sig. che, temendo di essere CP_1
seguito e perseguitato, era in continuo stato di agitazione e ansia tanto che in data
28 settembre 2024 si recava accompagnato da un famigliare presso il locale nosocomio nel quale gli veniva prescritta visita psichiatrica;
- la sig.ra pertanto, con il benestare del sig. per Parte_1 CP_1
la serenità di che, appunto, non poteva assistere alle situazioni di disagio Per_1
del papà sopra descritte, lasciava la casa famigliare per recarsi temporaneamente con il figlio minorenne presso la casa dei genitori in località Montadamo;
Per_1
- in seguito con raccomandata datata 07.10.2024, il padre veniva avvertito anche dal legale della ricorrente sulla futura residenza della medesima e del bambino sita ad Ascoli Piceno in via Redipuglia n. 9; in tale momento veniva formalizzata la richiesta di trovare consensualmente un accordo per la separazione dei due genitori per disciplinare le modalità di frequentazione del bambino, i tempi e l'importo del mantenimento;
- il sig. nel frattempo acconsentiva al trasferimento della scuola del figlio da CP_1
Spinetoli ad Ascoli Piceno;
- ad oggi, il Sig. , lavora presso Progetto Idea di Stella di Controparte_1
Monsampolo con contratto a tempo indeterminato;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di regolamentare ogni aspetto inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minore, secondo le modalità indicate nel ricorso.
In data 16.11.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 15.05.2025.
In data 18.11.2024, il G.I., rilevato che parte ricorrente poneva in evidenza l'opportunità di adottare provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., stante la patologia psichiatrica di cui assumeva che il resistente fosse affetto con conseguenti rischi per l'incolumità del minore, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12.12.2024 e disponeva di procedersi a CTU sulla persona di CP_1
nominando, a tal fine, il Dr. .
[...] Persona_2
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente al fine di impugnare e contestare tutto quanto ex adverso sostenuto nel ricorso ex art. 337 bis c.c. poiché infondato in fatto e in diritto.
In udienza del 12.12.2024 il Giudice disponeva procedersi a CTU, incaricando il dott.
, presente all'udienza, formulava il seguente quesito: “proceda Persona_3
il CTU alla valutazione dello stato psichico di entrambe le parti negli aspetti che possano influire sulla loro capacità genitoriale” e si riservava di emanare i provvedimenti provvisori ed urgenti. A scioglimento della riserva, il Giudice così provvedeva: “affida il minore ad Per_1
entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre alla quale non assegna, per il Parte_1
momento, la casa familiare, in difetto di una sua specifica richiesta;
dispone che il padre, , possa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì, Controparte_1
mercoledì e venerdì, dall'uscita dal lavoro fino alle 21:30, quando lo ricondurrà presso
l'abitazione della madre dopo cena, nonché, a settimane alterne, dall'uscita dal lavoro del venerdì fino alle 21:30 della domenica successiva, quando lo ricondurrà presso la madre dopo cena;
ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
nel giorno di Pasqua o nel giorno di Lunedì dell'Angelo; per 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo secondo accordi da raggiungersi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che il minore trascorra con il padre, nel 2024, il periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre;
pone a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del bambino, la somma di 250 € mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello e i
Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
dispone che la Parte_1
possa riscuotere l'assegno unico familiare al 100%” e rinviava il
[...]
procedimento, per l'esame della CTU e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, all'udienza del 15.05.2025, in concomitanza con il giudizio ordinario.
Le parti, in udienza del 15.05.2025, dichiaravano di essere disposte a raggiungere un accordo e il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) conferma l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, nel giorno di mercoledì dall'uscita dal lavoro fino alle 21 e 30, quando lo ricondurrà dalla madre dopo cena e il venerdì dalle ore 21 e 30 fino alla domenica successiva alle ore
21 e 30, cena compresa, quando sarà la madre a prelevarlo presso l'abitazione del padre per ricondurlo presso la sua abitazione nella settimana successiva, quando non terrà il bambino con sé il fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì nei medesimi orari, stabilendo che sia il padre a ricondurlo dalla madre dopo cena;
ad anni alterni, il figlio starà con ciascun genitore dal 25 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
nel giorno di Pasqua o nel giorno di Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi, secondo accordi da raggiungersi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che l'assegno unico universale sia riscosso al 50% da entrambi i genitori;
4) pone a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del bambino, la somma di 320 euro mensili, con rivalutazione annuale della misura del predetto assegno secondo gli indici ISTAT-
VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente
Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del distretto;
5) spese del presente giudizio compensate fra le parti, comprese le spese di CTU” e disponeva la discussione orale della causa. Le parti dichiaravano di volersi accordare alle condizioni stabilite nei predetti provvedimenti temporanei e urgenti e il G.I., preso atto della volontà delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni dapprima stabilite dal G.I. e, successivamente, concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i propri interessi nonché quelli del figlio minore.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, nel giorno di mercoledì dall'uscita dal lavoro fino alle 21 e 30, quando lo ricondurrà dalla madre dopo cena e il venerdì dalle ore 21 e 30 fino alla domenica successiva alle ore 21 e 30, cena compresa, quando sarà la madre a prelevarlo presso l'abitazione del padre per ricondurlo presso la sua abitazione nella settimana successiva, quando non terrà il bambino con sé il fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì nei medesimi orari, stabilendo che sia il padre a ricondurlo dalla madre dopo cena;
ad anni alterni, il figlio starà con ciascun genitore dal 25 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
nel giorno di Pasqua o nel giorno di Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi, secondo accordi da raggiungersi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che l'assegno unico universale sia riscosso al 50% da entrambi i genitori;
4) pone a carico del a titolo di contributo al mantenimento del bambino, la CP_1
somma di 320 euro mensili, con rivalutazione annuale della misura del predetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello e i
Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
5) spese del presente giudizio compensate fra le parti, comprese le spese di CTU già liquidate come in atti e provvisoriamente poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi