Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 765/23
Successivamente all'udienza del 12.3.2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 19.7.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
le parti hanno depositato note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Casalpalocco n. 126, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristiano Fanelli in via
Valsavaranche 39, Roma, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
Ricorrente
e nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
, ed elett.to dom.to in Roma in Viale XXI Aprile n. 24 presso lo studio dell'avv. C.F._2
Ludovico Nesbitt – (C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione. resistente
Oggetto: azione rivendica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex articolo 281 undecies cpc ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_1
consegnarle le chiavi di accesso dell'appartamento sito nel Comune di Gallese, Viterbo,
[...]
Nella resistenza del convenuto, che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda, per omesso tentativo di mediazione, e il suo rigetto, perché infondata, veniva disposto un rinvio per consentire di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria e successivamente, in difetto di richieste istruttorie, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione.
La domanda non può essere accolta.
La ricorrente agisce invocando la comunione del bene, che non è contestata, per recuperarne il godimento, sul presupposto che il comportamento del comproprietario l'avrebbe privata del possesso della cosa.
La domanda azionata deve essere qualificata come petitoria, in quanto diretta alla rivendicazione della comproprietà dell'immobile con conseguente diritto al suo godimento;
la portata dell'onere probatorio va stabilita in relazione alla peculiarità della controversia (cfr ex multis ordinanza n. 1569 del 2002), tenendo conto della natura reale dell'azione ex art. 948 c.c., che va esperita contro chi ha il possesso e la detenzione e può restituirlo.
Orbene, come si è detto, il resistente non contesta la comproprietà, ma la perdita del possesso da parte della signora poiché nega l'avvenuta sostituzione della serratura per Parte_1
l'accesso all'immobile, che sarebbe rimasta sempre la stessa fin da quando, 19 anni fa, esso era sto acquistato da n comproprietà con la sorella . Persona_1 Parte_1
Sulla scorta di tali allegazioni era onere della ricorrente fornire la prova di quanto asserito, non valendo in senso contrario l'ordinanza della Cassazione n. 11464 del 2021 addotta a sostegno delle proprie argomentazioni in quanto relativa ad un'ipotesi in cui l'impedimento all'uso della cosa comune era desumibile dalla contestazione della comproprietà da parte dei convenuti che, nel costituirsi in giudizio, avevano rivendicato il bene come di proprietà esclusiva.
La differente prospettazione posta a fondamento dell'odierna azione, in cui si asserisce che il possesso delle chiavi dell'immobile, acquistato nel 2003, si è perso nel settembre del 2022, imponeva di dimostrare la circostanza, mentre la ricorrente che, in ragione della semplicità delle questioni, ha scelto di introdurre il giudizio con il rito semplificato di cui all'art. 281 undecies cpc non ha articolato nessuna prova a sostegno di quanto dedotto né fornito documentazione a supporto. Fermo restando, proprio perché non contestato, il diritto di comproprietà, la restituzione invocata dalla ricorrente non può essere concessa, non essendo dimostrato il possesso, asseritamente esclusivo, del comunista.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda proposta da e la condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite che liquida in € 3.000.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 12 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi