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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1991 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BOMBARA Parte_1 C.F._1
BASILE DANIELE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/10/2023 formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ritenute insussistenti nella prima fase.
La ricorrente chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento in virtù ed applicazione della legge n. 118/71 (e successive modifiche e integrazioni), dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, dalla diversa data ritenuta di giustizia. Ha chiesto altresì di ordinare a parte resistente la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, necessari per la liquidazione della prestazione richiesta; e di ordinare all in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere CP_1 alla liquidazione ed alla corresponsione dell'indennità che sarà riconosciuta al ricorrente, previa la rivalutazione, per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da: “Psicosi delirante cronica, cardiopatia ischemica cronica, broncopatia cronica enfisematosa”.
Il c.t.u. ha ritenuto in conclusione che tali affezioni siano irreversibili ed inemendabili, a carattere cronico evolutivo, determinano una invalidità con totale e permanente inabilità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. I suddetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa ( 23.09.2021).
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale – impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari – con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1991/2023 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.09.2021), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per la prima fase in € 1.170,00 e per la presente fase di merito in € 2.697,00, il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Bombara Basile Daniele, ex art.93 c.p.c.. CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1991 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BOMBARA Parte_1 C.F._1
BASILE DANIELE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/10/2023 formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ritenute insussistenti nella prima fase.
La ricorrente chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento in virtù ed applicazione della legge n. 118/71 (e successive modifiche e integrazioni), dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, dalla diversa data ritenuta di giustizia. Ha chiesto altresì di ordinare a parte resistente la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, necessari per la liquidazione della prestazione richiesta; e di ordinare all in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere CP_1 alla liquidazione ed alla corresponsione dell'indennità che sarà riconosciuta al ricorrente, previa la rivalutazione, per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da: “Psicosi delirante cronica, cardiopatia ischemica cronica, broncopatia cronica enfisematosa”.
Il c.t.u. ha ritenuto in conclusione che tali affezioni siano irreversibili ed inemendabili, a carattere cronico evolutivo, determinano una invalidità con totale e permanente inabilità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. I suddetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa ( 23.09.2021).
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale – impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari – con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1991/2023 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.09.2021), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per la prima fase in € 1.170,00 e per la presente fase di merito in € 2.697,00, il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Bombara Basile Daniele, ex art.93 c.p.c.. CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano