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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/12/2024, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
R. G. N. 7359/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. LEONARDO Parte_1 GOFFREDO;
e in persona del legale rappresentante, CP_1 contumace;
all'udienza del 17/12/2024, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la condanna della società resistente alla corresponsione della complessiva somma di Euro 4837,05 oltre accessori di legge - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito, deve ritenersi accertato (sulla base del contratto di lavoro stipulato nonché della C.U. sottoscritta dalla datrice, del cedolino paga del mese di novembre 2023 e del modulo di recesso dal rapporto di lavoro in atti) lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento di mansioni annoverabili all'interno del livello 2 del c.c.n.l. edilizia-industria dall'1.03.2023 al 30.12.2023. Ciò posto, deve ritenersi effettivamente spettante il T.F.R. oggetto di domanda per l'importo di Euro 1569,07 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo in quanto il relativo ammontare è anche provato dalla C.U. riguardante l'anno 2023 come sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda resistente. Parimenti dovuta è la mensilità del dicembre 2023. A tale riguardo deve essere precisato che, in assenza di specifica allegazione e prova in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi inerenti alle ulteriori voci raffigurate all'interno del differente cedolino del mese di
1 novembre 2023, può ritenersi solo dovuta al ricorrente la retribuzione ordinaria che – sulla base del contratto depositato – è pari alla retribuzione base oraria di Euro 7,70 moltiplicata per le 40 ore settimanali e quindi per un totale di 1.232,00 Euro oltre accessori di legge. Va anche osservato che, a fronte del diverso importo della retribuzione oraria e mensile indicato all'interno del cedolino del mese di novembre 2023, è senz'altro maggiormente attendibile la risultanza (di Euro 7,70 orari) offerta sul punto dal contratto di assunzione depositato in quanto puntualmente sottoscritto dalla resistente. Deve ritenersi anche provato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità per riposi non goduti in quanto la mancata fruizione di questi ultimi è documentata dal cedolino paga del mese di novembre 2023 in atti. Per tale causale l'importo dovuto dalla resistente è quindi pari a 535,92 (vale a dire: 69,60 ore di riposo non goduto x 7,70 Euro orari) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. In virtù di tutto quanto innanzi illustrato la società resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.336,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore del ricorrente in quanto antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.336,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come analiticamente indicata in motivazione al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.059,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 17/12/2024 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. LEONARDO Parte_1 GOFFREDO;
e in persona del legale rappresentante, CP_1 contumace;
all'udienza del 17/12/2024, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la condanna della società resistente alla corresponsione della complessiva somma di Euro 4837,05 oltre accessori di legge - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito, deve ritenersi accertato (sulla base del contratto di lavoro stipulato nonché della C.U. sottoscritta dalla datrice, del cedolino paga del mese di novembre 2023 e del modulo di recesso dal rapporto di lavoro in atti) lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento di mansioni annoverabili all'interno del livello 2 del c.c.n.l. edilizia-industria dall'1.03.2023 al 30.12.2023. Ciò posto, deve ritenersi effettivamente spettante il T.F.R. oggetto di domanda per l'importo di Euro 1569,07 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo in quanto il relativo ammontare è anche provato dalla C.U. riguardante l'anno 2023 come sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda resistente. Parimenti dovuta è la mensilità del dicembre 2023. A tale riguardo deve essere precisato che, in assenza di specifica allegazione e prova in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi inerenti alle ulteriori voci raffigurate all'interno del differente cedolino del mese di
1 novembre 2023, può ritenersi solo dovuta al ricorrente la retribuzione ordinaria che – sulla base del contratto depositato – è pari alla retribuzione base oraria di Euro 7,70 moltiplicata per le 40 ore settimanali e quindi per un totale di 1.232,00 Euro oltre accessori di legge. Va anche osservato che, a fronte del diverso importo della retribuzione oraria e mensile indicato all'interno del cedolino del mese di novembre 2023, è senz'altro maggiormente attendibile la risultanza (di Euro 7,70 orari) offerta sul punto dal contratto di assunzione depositato in quanto puntualmente sottoscritto dalla resistente. Deve ritenersi anche provato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità per riposi non goduti in quanto la mancata fruizione di questi ultimi è documentata dal cedolino paga del mese di novembre 2023 in atti. Per tale causale l'importo dovuto dalla resistente è quindi pari a 535,92 (vale a dire: 69,60 ore di riposo non goduto x 7,70 Euro orari) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. In virtù di tutto quanto innanzi illustrato la società resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.336,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore del ricorrente in quanto antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.336,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come analiticamente indicata in motivazione al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.059,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 17/12/2024 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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