Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1487 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 08/07/1986. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BAGNO GIULIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a Controparte_1 C.F._2
EGITTO il 01/09/1984 Con il patrocinio dell'Avv. NICOLO' STEFANIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione legale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Come da memoria congiunta 27.05.2025 Per il P.M. Accoglimento, rimettendosi al Giudice per le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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, contestualmente chiedendo l'emanazione di ordine di protezione.
[...]
Con decreto 29/08/2024 il giudice delegato emetteva il richiesto ordine di protezione e fissava udienza anche per il merito. Con ordinanza 15/09/2024 il giudice disponeva in via provvisoria a seguito dell'audizione dei coniugi S.S. che la N.P.I. della ASL relazionavano come richiesto dal tribunale, mentre Pt_2 proseguivano gli incontri minore – padre in luogo neutro. All'udienza del 22/02/2025 le parti congiuntamente chiedevano di liberalizzare gli incontri del minore col padre e il tribunale disponeva in conformità. Alla luce delle positive relazioni di aggiornamento dei S.S. le parti chiedevano e ottenevano rinvio per formalizzare conclusioni congiunte, infine depositate a ridosso dell'udienza del 27/05/2025.
* La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Pacifica la sussistenza dei presupposti per la separazione divenuta consensuale. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) pronuncia la separazione legale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale a fino all'eventuale acquisto della quota del 50% da parte di ELSHAMY Parte_1
o vendita a terzi, che vi abiterà col figlio minore Persona_2
2) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, come da conclusioni congiunte 21.05.2025, depositate il 27.05.2025, e provvede in conformità ad esse;
3) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente est. Dott. Andrea Ghinetti
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