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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2922 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ANNA e TIRABASSI ISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._2
DEORSOLA FABIO e DIONISIO GIOVANNI
CONVENUTO
OGGETTO: richiesta di rimborso di spese straordinarie per figlia maggiorenne
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La presente controversia, radicata con ricorso ai sensi degli articoli 281 decies e seguenti c.p.c. in data 06/06/2024, concerne la richiesta, avanzata da , di rimborso della metà di Parte_1 asserite spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia maggiorenne nata il Per_1
06/03/2003, nei confronti dell'ex coniuge , padre della ragazza, il quale, ritualmente Controparte_1
costituitosi, eccepisce l'infondatezza della pretesa e ne domanda il rigetto. 2. La domanda della ricorrente, nello specifico, ha per oggetto il rimborso della metà dei seguenti importi:
a) euro 2.990,00, per canone locazione dell'abitazione di Forlì, via Vincenzo Monti n. 3, dal
01/10/2022 al 30/09/2023 (euro 230,00 mensili, dunque in realtà euro 2.760,00), ove è andata Per_1
a vivere dopo essersi iscritta alla limitrofa facoltà di architettura di Cesena;
b) euro 690,00, per deposito cauzionale relativo alla medesima locazione;
c) euro 18.000,00, per l'acquisto di autovettura Peugeot 208 in data 18/03/2022, in uso alla ragazza;
d) euro 3.374,00, per spese di assicurazione della suddetta autovettura relative agli anni 2022/2023;
e) euro 265,77, per spese di bollo sempre dell'autovettura in questione nei medesimi anni.
La somma totale richiesta è di euro 12.762,38.
3. Ciò premesso, viene accolta la richiesta della ricorrente di rimborso del canone di locazione per le cinque mensilità decorrenti da ottobre 2022 a febbraio 2023, per totali euro 575,00 (230 x 5 : 2), nonché di euro 345,00 per il relativo deposito cauzionale (690 : 2), dunque complessivi euro 920,00.
Risulta infatti, in modo sostanzialmente pacifico (cfr. pagine 4-5 della sua comparsa di costituzione del convenuto), che il avesse accettato l'iscrizione della figlia alla facoltà cesenate, CP_1 Per_1
la quale, per essere adeguatamente frequentata, presuppone che la studentessa abiti in loco, come appunto avvenuto, reperendo abitazione dal costo peraltro non eccessivo e senza, oltre tutto, che il padre individuasse alternativa comportante spesa più limitata.
Nella messaggistica scambiata con la figlia, prodotta agli atti di causa sub doc. 10, infatti, il padre, lungi dal mostrare dissenso per la frequentazione di tale facoltà, comunica solamente ad di Per_1
ritenere i relativi costi di alloggio ricompresi nel proprio contributo per il mantenimento ordinario, dunque erroneamente, essendo gli stessi, sulla base del protocollo fatto proprio dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2418/2020, pubblicata il 13/07/2020, in quel momento vigente tra i genitori, inseriti nelle spese straordinarie scolastiche richiedenti accordo dei genitori, da ritenere raggiunto sulla base di quanto appena evidenziato.
La debenza del convenuto va poi arrestata al mese di febbraio 2023 (compreso), in virtù del successivo accordo, modificativo delle pregresse statuizioni divorzili, perfezionato dagli ex coniugi e trasfuso nel decreto collegiale di questo Tribunale n. 7510/2023 del 28/09/2023, provvedimento la cui decorrenza, in mancanza di diverse statuizioni ivi contenute (non sussistenti), va fatta retroagire al momento della domanda, cioè al 27/02/2023 (cfr. Cass., 22.9.2021, n. 25636).
In tale accordo è sancito l' “- obbligo del padre di versare direttamente alla figlia maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 1.500,00 mensili su conto corrente che la stessa aprirà presso Istituto bancario;
i genitori cureranno che la ragazza accetti tale modalità di corresponsione;
il padre dunque nulla più verserà alla madre a tale titolo;
- il contributo in esame sarà onnicomprensivo di qualsiasi debenza, escluse solamente le spese per tasse universitarie e relativi libri di studio che i genitori continueranno a suddividersi in ragione della metà ciascuno”.
A far data dal mese di marzo 2023, di conseguenza, nulla è più dovuto dal padre alla madre per le spese di alloggio di cui si discute, risultando esse ricomprese nel contributo di euro 1.500,00 mensili versato dal direttamente ad CP_1 Per_1
Proprio perché il nuovo accordo da ultimo recepito da questo Tribunale con il decreto collegiale del settembre scorso può dispiegare i propri effetti unicamente dalla domanda (27/02/2023), anche per mancanza di esplicite diverse pattuizioni e statuizioni in esso contenute, risulta infondata la pretesa del convenuto di dedurre dal medesimo la rinuncia della ricorrente a ogni pretesa da essa maturata precedentemente a tale data.
4. Infondata è, invece, la domanda della Travan di ricevere dal rimborsi di quanto pagato CP_1 per l'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia e per i conseguenti oneri di assicurazione e bollo.
Trattasi, infatti, sempre sulla base del protocollo torinese vigente tra le parti al momento dell'acquisto
(18/03/2022), di spesa extrascolastica richiedente il preventivo accordo (lett. f), mai raggiunto dai genitori, come attestato dalla chiara messaggistica prodotta sub doc. 6 dal convenuto e, nella sostanza, riconosciuto dalla stessa ricorrente.
Da notare, peraltro, come il bene non fosse indispensabile per che ben avrebbe potuto Per_1
compiere gli spostamenti tra Modena e Forlì anche utilizzando il treno. Difetta, insomma, in ogni caso, il requisito dell'interesse della minore, da intendersi quale ineludibile necessità, mentre la spesa di cui trattasi deve ritenersi voluttuaria.
5. La discrepanza quanto mai significativa tra l'importo domandato dalla ricorrente e quello riconosciutole (meno di 1/10), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., nella sua formulazione risultante a seguito del noto intervento di Corte cost., 19/04/2018, n. 77, dato che la pretesa rivelatasi esorbitante della ha, nella sostanza, Pt_1
impedito ogni ragionevole definizione stragiudiziale della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- condanna il convenuto a pagare alla ricorrente euro 920,00, oltre interessi legali dal 06/06/2024 al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 04/12/2024 IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi