Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7146/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Cisotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Moncalieri, Strada Genova 204, in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE- contro
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e, per essa – giusta procura del 9.12.2020 – la mandataria Controparte_2
(P.Iva. ), in persona del Responsabile Direzione General Counsel, Dott.ssa P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, in forza di procura CP_3 generale alle liti;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via preliminare
- Respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 868/2023, per le ragioni di cui in parte motiva;
Nel merito
− Revocare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 868/2023, in quanto ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in parte motiva, mandando esente l'opponente da ogni obbligazione di pagamento
− Disporre la sospensione del presente giudizio di opposizione al fine di consentire l'esperimento del procedimento di mediazione in quanto si controverte in materia di contratti finanziari.
In subordine
− Nella denegata, contestata e non creduta ipotesi di accertamento di un a qualsivoglia obbligazione in capo all'opponente, contenere comunque, la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato;
In ogni caso
Parte Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 24.398,55, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Su ricorso depositato da e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...] il Tribunale di Torino, con decreto n. 868/2023, emesso in data 27.02.2023, ha Controparte_2 ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di €24.398,55, oltre interessi e Parte_1 spese della procedura liquidate in €147,50 per esborsi ed €567 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva, cpa e successive occorrende. CP_ A sostegno del proprio ricorso monitorio, ha dedotto che:
- il Sig. ha stipulato con l contratto di credito al consumo Pt_1 Controparte_4
n. 64068156 del 11.8.2020, avente ad oggetto il finanziamento del capitale di € 22.000 da rimborsarsi in 54 da € 487 ciascuna, per l'importo complessivo di € 26.430;
- in seguito al mancato pagamento di quanto pattuito, veniva inviata lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- ha poi ceduto pro soluto il proprio credito a CP_4 Controparte_1 con atto del 24.03.2022;
- l'intervenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento è stata notificata al Sig. Pt_1
- in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di €24.398,55, di cui €21.573,49 a titolo di capitale, €649,59 a titolo di interessi sulle rate scadute, €2108,68 a titolo di interessi di mora, €66,79 a titolo di spese, come da estratto conto prodotto.
2) Con atto di citazione depositato il 30.03.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1 ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e contestando la richiesta di controparte per la mancanza di prova in ordine all'ammontare del credito.
3) Si è costituita la parte convenuta opposta , per essa, la mandataria Controparte_1 contestando le allegazioni e le domande di controparte e deducendo Controparte_2 l'infondatezza dell'unica eccezione avversaria, in quanto il debito di controparte si evincerebbe chiaramente dall'estratto conto prodotto nella fase monitoria (doc. 9 fasc. monitorio) nel quale è indicato il saldo debitore alla data di decadenza dal beneficio del termine ed alla successiva data di cessione del credito alla odierna opposta.
4) Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, la causa è stata poi trattenuta a decisione in data 10.03.2025 con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5) Le domande di parte attrice opponente sono infondate.
6) Quale unico motivo di opposizione, parte attrice opponente lamenta la mancanza di allegazioni idonee a provare l'esattezza del quantum ingiunto con decreto ingiuntivo. Tale eccezione è infondata.
In primis si rileva come alcuna contestazione è stata mossa dalla odierna opponente in merito al contratto di finanziamento stipulato con (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), CP_4 all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine (cfr. docc. 4 e 5 fasc. monitorio) ed alla successiva cessione del credito a favore della odierna convenuta opposta (cfr. docc.
6-8 fasc. monitorio). In merito al quantum ingiunto, lo stesso è portato dall'estratto conto prodotto nella fase monitoria (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) dal quale si evince che l'importo ingiunto (€24.398,55), individuato al momento dell'intervenuta cessione del credito, è pari all'ammontare delle rate scadute e del capitale residuo, in aggiunta ad interessi, spese, ed interessi di mora. L'importo ingiunto, inoltre, corrisponde esattamente a quanto in precedenza sollecitato con la missiva di notifica al Sig. dell'intervenuta cessione del credito (cfr. docc.
6-8 fasc. monitorio). Pt_1 Si rammenta infatti che, in tema di onere della prova, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n.5629). Per quanto appena visto, l'odierna convenuta opposta ha provato con esattezza la fonte negoziale del proprio credito, allegando l'inadempimento di controparte che, al contrario, non ha fornito alcuna del proprio adempimento o di alcun fatto estintivo dell'obbligazione.
7) Per quanto appena detto, devono respingersi tutte le domande di parte attrice, con conferma del decreto ingiunto opposto, già provvisoriamente esecutivo.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo in prossimità ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7146/2023 R.G. promossa da Parte_1 contro e, per essa, la mandataria Controparte_1 Controparte_2
- RIGETTA l'opposizione proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 868/2023, già provvisoriamente esecutivo, che conferma integralmente;
- CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_ e, per essa, la mandataria elle spese processuali del presente Controparte_2 Giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.600 oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 1 Giugno 2025
Il Giudice
Stefano Demontis