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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 411/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIOVANNINI MARZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, via Robbioni n. 39, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(n. passaporto , nato nei Parte_2 Numero_1
Paesi Bassi in data 15.6.1970, con il patrocinio dell'avv. VERGA LUCA ed elettivamente domiciliato in Varese, Piazza Monte Grappa n. 12, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 11 Per parte attrice:
“NEL MERITO:
A) accertare e dichiarare che (identificato a mezzo Parte_2
di passaporto n. ) è padre di ) nata Numero_2 Persona_1 CodiceFiscale_2
a Cuasso al Monte (VA) il 12 ottobre 2017 e ivi residente in [...] e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri anagrafici, espressamente statuendo il mantenimento del cognome materno,
ormai parte integrante dell'identità personale della minore nel contesto familiare e Pt_1
sociale di riferimento;
B) condannare il convenuto al pagamento, pro quota, in favore della signora di Parte_1
quanto dalla stessa anticipato a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore a decorrere dalla data di nascita di quest'ultima (12 ottobre 2017), Per_1
importo che viene qui complessivamente indicato in misura non inferiore a euro 10.000,00 (euro diecimila//00) per il periodo dalla data della nascita fino alla data di introduzione del presente giudizio, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche previa quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a cui dovrà aggiungersi il conteggio relativo a tutto il periodo di durata del giudizio, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
C) disporre a carico del padre, ai sensi dell'art. 277 c.c., un contributo al mantenimento della figlia che, tenuto conto delle esigenze della minore, non potrà determinarsi in misura inferiore a euro 500,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida elaborate dal Tribunale di Varese.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie formulate da parte attrice, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, non ammesse in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, adversis reiectis, così giudicare:
1. in via principale: ritenere e dichiarare l'incompetenza e la carenza di giurisdi-zione del giudice italiano adito e ritenere e dichiarare la competenza del giudice olandese;
pagina 2 di 11
2. in via meramente subordinata: rigettare la domanda di accertamento della pa-ternità naturale ex art. 269 c.c. giacché infondata in fatto e in diritto;
3. rigettare l'avversa domanda di condanna alle spese;
4. condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. quantificati in € 4.000,00;
5. in via ulteriormente subordinata nel caso in cui il giudice dovesse ritenersi competente e la paternità venisse accertata, rigettare la richiesta di pagamento pro quota della somma di €
10.000,00 a decorrere dalla nascita della minore e limita-re il contributo al mantenimento nella somma di € 200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o nella misura ritenuta adeguata da codesto Giudice tenendo conto delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si deduce interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze di fatto: Par a) vero o no che lei in data 23 gennaio 2017 ha richiesto al signor il pagamento Pt_2 della somma di € 800,00 per “sistemare le cose” o altrimenti lo avreb-be consegnato alla giustizia?
b) vero o no che lei ha continuato ad inviare i messaggi che le vengono mostrati (doc. 5 del convenuto) al sig. per un periodo successivo alla sua partenza avvenuta il 23 Parte_2
gennaio 2017?
c) vero o no che lei vive per nove mesi l'anno fuori del territorio italiano?
Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Tributaria e di Ispezione in Italia e, soprattutto, da estendersi in Russia e alle Isole Fiji dove il figlio minorenne dell'attrice frequenta un istituto scolastico.
Si richiede ex art. 210 c.p.c. un ordine di esibizione da parte del
[...]
, dell'iscrizione ad Istituti Scolastici siti sul territorio Controparte_1
italiano di nato in [...] il [...], figlio di . ”; Persona_2 Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
pagina 3 di 11 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore nata a [...] al Monte in data 12.10.2017, ha adito il Tribunale Persona_1 chiedendo di accertare e dichiarare che l'odierno convenuto Controparte_2
è padre di e chiedendo altresì la condanna del convenuto al pagamento, pro quota,
[...] Per_1
di quanto anticipato dalla madre a titolo di contributo ordinario e straordinario al mantenimento della figlia minore a decorrere dalla sua nascita fino alla domanda giudiziale, importo complessivamente indicato nella misura di euro 10.000,00, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore.
Ha dedotto che nel corso del mese di dicembre 2016 la signora aveva iniziato una Pt_1 corrispondenza tramite social network con l'odierno convenuto, residente nei paesi Bassi;
instauratosi un rapporto di confidenza, aveva offerto lui ospitalità presso la propria abitazione di
Cuasso al Monte, via Casa Mora n. 4, per il fine settimana del 20 gennaio 2017; la sera del 22 gennaio 2017 il signor , approfittando dell'ospitalità, l'aveva costretta con la forza Parte_2 ad avere un rapporto sessuale e, il mattino seguente, l'uomo aveva lasciato l'abitazione dell'attrice per fare rientro nel proprio paese di origine;
in data 26 gennaio 2017 la signora si era recata al PS dell'Ospedale di Circolo di Varese, ancora sotto shock, al fine di sottoporsi ad un test di gravidanza e solo in data 18.2.2017, a seguito di un secondo accesso in Pronto Soccorso, aveva appreso di essere incinta;
successivamente la signora, ancora sconvolta, aveva maturato la decisione di presentare denuncia querela nei confronti del convenuto per il reato p.p. dall'art. 609 c.p.c. e aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza;
il signor aveva rifiutato ogni Parte_2 contatto con la conseguenza che la bambina era stata riconosciuta dalla sola madre, non l'aveva mai incontrata né aveva provveduto al suo mantenimento.
Integrato il contraddittorio, si è costituito preliminarmente Controparte_2
eccependo l'incompetenza del giudice italiano in favore del giudice olandese, in via subordinata chiedendo il rigetto della avversa domanda giacché infondata e condannare la controparte ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in via ulteriormente subordinata di rigettare la domanda di contribuzione fin dalla nascita della bambina e limitare il contributo di mantenimento da questi dovuto nella misura di euro 200,00 mensili.
pagina 4 di 11 Ha dedotto di avere conosciuto l'odierna attrice nel dicembre 2016 tramite il social network
“Tinder” e, dopo un intenso scambio di messaggi dagli inequivocabili contenuti a sfondo sessuale, era stato da lei ospitato nel gennaio 2017 presso l'abitazione della signora in Italia;
avevano trascorso insieme momenti piacevoli e, durante il fine settimana, avevano avuto più rapporti sessuali, tutti consenzienti;
solo dopo aver lasciato l'Italia aveva ricevuto dall'odierna attrice messaggi di contenuto minatorio in conseguenza dei quali, anche su consiglio della Polizia olandese, aveva deciso di bloccare ogni contatto, quindi era venuto a conoscenza della nascita della bambina solo con la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e con grande stupore;
non era comunque contrario a sottoporsi al test del DNA e che la minore mantenesse il cognome della madre dichiarandosi pronto, nel caso di accertamento del legame biologico di paternità, ad instaurare una relazione con la minore secondo i tempi e i modi opportuni.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero ex art. 70 e 71 c.p.c.
e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del
5.10.2021 le parti davano atto di aver concordemente avviato una indagine genetica della paternità, successivamente depositata dalla parte attrice, previa autorizzazione all'udienza del 13.1.2022, con nota di deposito del 17.1.2022. Fallito il tentativo delle parti di addivenire ad un accordo in relazione alle questioni economiche oggetto del procedimento, con ordinanza dell'8.2.2023 il giudice istruttore disponeva il deposito da parte del convenuto della “copia delle ultime buste paga percepite, certificato attestante eventuali beni immobili di proprietà e l'attuale stato di famiglia, debitamente tradotti”, richiedeva ai sensi dell'art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate (di Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Centro Direzionale di Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva relativa al periodo dal 2018 al 2022 di pervenuto un riscontro dall'Agenzia delle Entrate in data 6-11.10.2023 la Parte_1
causa, medio tempore assegnata a questo giudice relatore, era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 17.5.2024, ritenuta la necessità di procedere all'accertamento della legislazione russa che regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento giudiziale di paternità, essendo la legge nazionale del figlio ai sensi dell'art. 33 l. 218/1995, la causa era rimessa sul ruolo per il reperimento della predetta disciplina straniera nelle forme di cui agli artt. 14 e ss l. 218/1995; successivamente disposto un breve rinvio onde consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa, all'udienza del 30.10.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con pagina 5 di 11 contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Considerato in diritto
1. La giurisdizione
Preliminarmente, deve essere affermata la competenza giurisdizionale del Tribunale italiano adito ai sensi dell'art. 37 della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995, secondo cui in materia di filiazione sussiste la giurisdizione italiana quando uno dei genitori o il figlio risiede in Italia alla data della proposizione della domanda giudiziale, trovando applicazione il principio della perpetuatio jurisdicionis, contemplato, oltre che dall'ordinamento processuale italiano nella disposizione di cui all'art. 5 c.p.c., anche dall'art. 8 della citata legge n. 218/1995.
Nel caso di specie, costituisce circostanza documentale che l'odierna attrice, al pari della figlia minore, nata a [...] al Monte in data 12.10.2017, fossero residenti in Persona_1
Italia alla data della proposizione della domanda giudiziale (Cfr. certificati di residenza in atti). Se
è ben vero che, secondo la giurisprudenza richiamata dal convenuto, “ai fini dell'individuazione della residenza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora.” (Cass.
17294/2018), e tuttavia si deve rilevare che non risultano in atti concreti elementi che, con riferimento alla data della domanda, consentano di ritenere superate le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche e che consentano di affermare con apprezzabile certezza che la dimora abituale della attrice fosse all'epoca radicata altrove.
Ciò considerato, pertanto, deve essere affermata la competenza giurisdizionale dell'intestato
Tribunale a conoscere la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995.
2. La legge applicabile
pagina 6 di 11 Sempre in via preliminare si osserva che, ai sensi dell'art. 33 della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995, lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio, che regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento.
Posto che la minore ha cittadinanza russa, al pari della madre odierna attrice, Parte_1
l'azione da quest'ultima svolta deve essere decisa facendo applicazione della predetta normativa straniera, come acquisita agli atti del giudizio -tradotta in lingua italiana- per il tramite del competente Ufficio di cooperazione giudiziaria internazionale settore civile del Ministero della
Giustizia, interpellato ai sensi dell'art. 14 l. 218/1995.
3. L'accertamento giudiziale della paternità
L'accertamento giudiziale della paternità è regolato dall'art. 49 del Codice di famiglia della
Federazione Russa, secondo cui “nel caso di nascita di un bambino da genitori non sposati, e in assenza di una dichiarazione congiunta dei genitori o di una dichiarazione del padre del bambino, la paternità viene stabilita per via legale su istanza di uno dei genitori (…) Il Tribunale prende in considerazione qualsiasi prova che confermi in modo attendibile la generazione di un bambino da una determinata persona”.
Nel caso di specie, le parti si sono concordemente sottoposte ad indagine genetica presso il
Laboratorio di genetica forense dell'Università di Pavia, accreditato UNI EN ISO 9001:2008 (Cfr. nota di deposito parte attrice del 17.1.2022), da cui è emerso che “il sig. ha Controparte_2
una probabilità del 99,999999999999 % di essere il padre biologico della minore
[...]
, nata dalla signora ”. Per_1 Parte_1
L'accertamento eseguito presso il predetto laboratorio è stato condiviso dalle parti (Cfr. verbale udienza del 25.10.2022) ed è condiviso dal Tribunale in quanto scevro da vizi, è ampiamente supportato dagli esiti degli esami svolti e perviene, sulla ponderata analisi degli stessi, ad un risultato che non lascia margini di incertezza.
Conseguentemente, in considerazione degli esiti dell'accertamento effettuato e ricorrendone i presupposti in applicazione della legge russa, deve essere dunque dichiarato che
[...]
è padre di , nata a [...] al Monte (VA) Parte_2 Persona_1
il 12 ottobre 2017.
pagina 7 di 11 Ai sensi della delibera n. 16 del 16.5.2017 della Seduta Plenaria della Corte Suprema della
Federazione Russa, “Sulla base dell'atto di accertamento della paternità, le informazioni sul padre del bambino sono inserite anche nel certificato di nascita del bambino”.
Poiché nel caso di specie è nata a [...] al Monte (VA) ed ivi è stato Persona_1
formato il suo atto di nascita (anno 2017, atto n. 14, Parte I, Serie A), deve essere disposto che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuasso al Monte per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della minore.
4. Il cognome
Ai sensi della delibera n. 16 del 16.5.2017 della Seduta Plenaria della Corte Suprema della
Federazione Russa, comma 34, “il Tribunale dovrebbe sottoporre alla discussione tra le parti la questione del cognome o del patronimico del bambino dopo l'accertamento della paternità (…) nel caso di disaccordo tra i genitori, il Tribunale decide sulla base degli interessi del bambino (…) il cambiamento del nome o del cognome di un bambino che ha raggiunto l'età di dieci anni può essere effettuato con il suo consenso”.
Nel caso di specie, non ricorrendo alcun contrasto tra le parti sul punto, deve essere disposto che mantenga il cognome materno apparendo ciò altresì rispondente Per_1 Pt_1 all'interesse della minore a mantenere il proprio cognome che, pur in considerazione della sua tenera età, costituisce autonomo segno della sua identità personale.
5. Gli effetti dell'accertamento giudiziale della paternità
Secondo la procedura prevista dagli articoli 48-50 del Codice della famiglia della Federazione
Russa, dopo l'accertamento della paternità i figli hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori e dei loro parenti come i figli nati da genitori sposati. La conseguenza dell'accertamento della paternità è la creazione di un legame giuridico (rapporto giuridico) tra il padre e il bambino, regolato non solo dalle norme del diritto di famiglia, ma anche da altre norme di legge.
Quando si presenta la richiesta di accertamento della paternità, è possibile fare una richiesta di alimenti. Come in tutti i casi relativi agli alimenti, nel caso di soddisfazione della richiesta di accertamento della paternità, gli alimenti vengono corrisposti a partire dalla data di presentazione pagina 8 di 11 della domanda e non dal momento dell'entrata in vigore della decisione del Tribunale, come confermato dal comma 2 dell'art. 107 del codice della famiglia della Federazione Russa.
Ciò premesso, la domanda dell'attrice di conseguire il rimborso pro quota di quanto sostenuto per la figlia minore dalla sua nascita alla presentazione della domanda giudiziale non può in questa sede trovare accoglimento, non risultando che tale domanda trovi fondamento nella disciplina russa applicabile al caso di specie.
La domanda volta a conseguire il versamento di un contributo periodico al mantenimento della figlia minore da parte del padre con decorrenza dalla data della domanda giudiziale è invece fondata e deve essere accolta.
Il quantum del mantenimento non può che essere calibrato tenuto conto dell'età della figlia minore, delle circostanze del caso di specie e delle risultanze in atti relative alla capacità economico reddituale delle parti.
Quanto alla signora si osserva che la stessa, con l'atto introduttivo del giudizio e nel Pt_1
corso dello stesso, non ha compiutamente documentato la sua posizione economico reddituale.
All'udienza del 25.10.2022 ha dichiarato di vivere da sola nel comune di Cuasso al Monte dal 2012 con i figli, in un appartamento messole a disposizione dal fratello che ne è proprietario, di essere disoccupata e di percepire quale unica entrata l'assegno unico. Nella memoria n. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. ha inoltre dedotto di essere costretta a far fronte alle esigenze di mantenimento sue e della minore ricorrendo all'aiuto della propria famiglia di origine, nonché all'aiuto di amici. Dalle informazioni richieste ex art. 213 c.p.c. risulta avere prodotto redditi esenti sul territorio italiano negli anni 2018
(euro 3.520,00), nel 2019 (1.760,00) e nel 2020 (euro 320) e non risultano dichiarazioni fiscali successive (anni 2021, 2022 e 2023 oggetto dell'indagine dell'Agenzia delle Entrate). Non ha documentato l'ammontare dell'Assegno unico percepito per e per gli altri figli minori, Per_1 dall'Isee 2022 e DSU non risulta inoccupata ma risulta barrata la casella “Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore”, ancorché non vi sia alcuna precisazione sul punto. Pur avendo il convenuto più volte ribadito che “le dichiarazioni rese dall'attrice in sede di richiesta del beneficio del gratuito patrocinio non sono compatibili con il tenore di vita ostentato dalla Per_3
sia nelle pubblicazioni effettuate sui social, sia nei colloqui inter-corsi con il
[...] convenuto” (Cfr. docc. 5, 19 e 23 convenuto) la stessa non ha fornito puntuali riscontri sul punto.
pagina 9 di 11 Il convenuto, all'udienza del 25.10.2022, ha dedotto di vivere in Olanda e di lavorare come consulente per la sicurezza dei sistemi, con un compenso di circa 35.000 euro netti l'anno. Dalle buste paga ottobre 2022 – marzo 2023 in atti (doc. 10 convenuto) risulta un reddito netto mensile di circa 3.300 euro (ad eccezione della mensilità di dicembre contenente una maggiorazione). Vive con la sua famiglia costituita dalla sua compagna con i due bambini di quest'ultima avuta da una precedente relazione (Cfr. doc. 8 convenuto). Ha dedotto di essere gravato da mutuo contratto nel
2018 dal convenuto per l'acquisto dell'abitazione per l'importo complessivo di euro 622.000,00, con scadenza nel 2048, altresì evidenziando il maggiore costo della vita in Olanda rispetto all'Italia.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio stima congruo porre a carico del padre
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_2 Persona_1 mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, con decorrenza dal rateo
[...]
successivo alla proposizione della domanda giudiziale (marzo 2020), da corrispondersi alla madre in via indiretta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese adito.
6. Le spese di lite
Vista la natura del giudizio, i tentativi di composizione bonaria della controversia attuati da entrambe le parti nel corso del giudizio e l'esito del contenzioso, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara che (identificato a mezzo Parte_2
di passaporto n. , nato a [...] in data [...], è padre di Numero_2 [...]
( ) nata a [...] al Monte (VA) il 12 ottobre 2017; Persona_1 CodiceFiscale_2
2. Dispone che la presente sentenza, limitatamente ai punti nn. 1 e 2, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cuasso Al Monte per l'annotazione a margine dell'atto di nascita di (DMD Persona_1
pagina 10 di 11 ) nata a [...] al Monte (VA) il 12 ottobre 2017 (anno 2017, atto n. 14, Parte C.F._3
I, Serie A);
3. Dispone che mantenga il cognome materno precedentemente Persona_1
attribuitole;
4. Respinge la domanda di parte attrice volta al rimborso pro quota di quanto anticipato dalla madre per il mantenimento della figlia minore a decorrere dalla data di nascita fino all'introduzione della domanda giudiziale;
5. Pone a carico di l'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il Persona_1 versamento dell'importo mensile di euro 250,00, con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (marzo 2020), da corrispondersi alla madre
[...]
in via indiretta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Pt_1
secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese adito;
6. Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIOVANNINI MARZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, via Robbioni n. 39, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(n. passaporto , nato nei Parte_2 Numero_1
Paesi Bassi in data 15.6.1970, con il patrocinio dell'avv. VERGA LUCA ed elettivamente domiciliato in Varese, Piazza Monte Grappa n. 12, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 11 Per parte attrice:
“NEL MERITO:
A) accertare e dichiarare che (identificato a mezzo Parte_2
di passaporto n. ) è padre di ) nata Numero_2 Persona_1 CodiceFiscale_2
a Cuasso al Monte (VA) il 12 ottobre 2017 e ivi residente in [...] e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri anagrafici, espressamente statuendo il mantenimento del cognome materno,
ormai parte integrante dell'identità personale della minore nel contesto familiare e Pt_1
sociale di riferimento;
B) condannare il convenuto al pagamento, pro quota, in favore della signora di Parte_1
quanto dalla stessa anticipato a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore a decorrere dalla data di nascita di quest'ultima (12 ottobre 2017), Per_1
importo che viene qui complessivamente indicato in misura non inferiore a euro 10.000,00 (euro diecimila//00) per il periodo dalla data della nascita fino alla data di introduzione del presente giudizio, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche previa quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a cui dovrà aggiungersi il conteggio relativo a tutto il periodo di durata del giudizio, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
C) disporre a carico del padre, ai sensi dell'art. 277 c.c., un contributo al mantenimento della figlia che, tenuto conto delle esigenze della minore, non potrà determinarsi in misura inferiore a euro 500,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida elaborate dal Tribunale di Varese.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie formulate da parte attrice, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, non ammesse in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, adversis reiectis, così giudicare:
1. in via principale: ritenere e dichiarare l'incompetenza e la carenza di giurisdi-zione del giudice italiano adito e ritenere e dichiarare la competenza del giudice olandese;
pagina 2 di 11
2. in via meramente subordinata: rigettare la domanda di accertamento della pa-ternità naturale ex art. 269 c.c. giacché infondata in fatto e in diritto;
3. rigettare l'avversa domanda di condanna alle spese;
4. condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. quantificati in € 4.000,00;
5. in via ulteriormente subordinata nel caso in cui il giudice dovesse ritenersi competente e la paternità venisse accertata, rigettare la richiesta di pagamento pro quota della somma di €
10.000,00 a decorrere dalla nascita della minore e limita-re il contributo al mantenimento nella somma di € 200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o nella misura ritenuta adeguata da codesto Giudice tenendo conto delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si deduce interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze di fatto: Par a) vero o no che lei in data 23 gennaio 2017 ha richiesto al signor il pagamento Pt_2 della somma di € 800,00 per “sistemare le cose” o altrimenti lo avreb-be consegnato alla giustizia?
b) vero o no che lei ha continuato ad inviare i messaggi che le vengono mostrati (doc. 5 del convenuto) al sig. per un periodo successivo alla sua partenza avvenuta il 23 Parte_2
gennaio 2017?
c) vero o no che lei vive per nove mesi l'anno fuori del territorio italiano?
Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Tributaria e di Ispezione in Italia e, soprattutto, da estendersi in Russia e alle Isole Fiji dove il figlio minorenne dell'attrice frequenta un istituto scolastico.
Si richiede ex art. 210 c.p.c. un ordine di esibizione da parte del
[...]
, dell'iscrizione ad Istituti Scolastici siti sul territorio Controparte_1
italiano di nato in [...] il [...], figlio di . ”; Persona_2 Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
pagina 3 di 11 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore nata a [...] al Monte in data 12.10.2017, ha adito il Tribunale Persona_1 chiedendo di accertare e dichiarare che l'odierno convenuto Controparte_2
è padre di e chiedendo altresì la condanna del convenuto al pagamento, pro quota,
[...] Per_1
di quanto anticipato dalla madre a titolo di contributo ordinario e straordinario al mantenimento della figlia minore a decorrere dalla sua nascita fino alla domanda giudiziale, importo complessivamente indicato nella misura di euro 10.000,00, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore.
Ha dedotto che nel corso del mese di dicembre 2016 la signora aveva iniziato una Pt_1 corrispondenza tramite social network con l'odierno convenuto, residente nei paesi Bassi;
instauratosi un rapporto di confidenza, aveva offerto lui ospitalità presso la propria abitazione di
Cuasso al Monte, via Casa Mora n. 4, per il fine settimana del 20 gennaio 2017; la sera del 22 gennaio 2017 il signor , approfittando dell'ospitalità, l'aveva costretta con la forza Parte_2 ad avere un rapporto sessuale e, il mattino seguente, l'uomo aveva lasciato l'abitazione dell'attrice per fare rientro nel proprio paese di origine;
in data 26 gennaio 2017 la signora si era recata al PS dell'Ospedale di Circolo di Varese, ancora sotto shock, al fine di sottoporsi ad un test di gravidanza e solo in data 18.2.2017, a seguito di un secondo accesso in Pronto Soccorso, aveva appreso di essere incinta;
successivamente la signora, ancora sconvolta, aveva maturato la decisione di presentare denuncia querela nei confronti del convenuto per il reato p.p. dall'art. 609 c.p.c. e aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza;
il signor aveva rifiutato ogni Parte_2 contatto con la conseguenza che la bambina era stata riconosciuta dalla sola madre, non l'aveva mai incontrata né aveva provveduto al suo mantenimento.
Integrato il contraddittorio, si è costituito preliminarmente Controparte_2
eccependo l'incompetenza del giudice italiano in favore del giudice olandese, in via subordinata chiedendo il rigetto della avversa domanda giacché infondata e condannare la controparte ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in via ulteriormente subordinata di rigettare la domanda di contribuzione fin dalla nascita della bambina e limitare il contributo di mantenimento da questi dovuto nella misura di euro 200,00 mensili.
pagina 4 di 11 Ha dedotto di avere conosciuto l'odierna attrice nel dicembre 2016 tramite il social network
“Tinder” e, dopo un intenso scambio di messaggi dagli inequivocabili contenuti a sfondo sessuale, era stato da lei ospitato nel gennaio 2017 presso l'abitazione della signora in Italia;
avevano trascorso insieme momenti piacevoli e, durante il fine settimana, avevano avuto più rapporti sessuali, tutti consenzienti;
solo dopo aver lasciato l'Italia aveva ricevuto dall'odierna attrice messaggi di contenuto minatorio in conseguenza dei quali, anche su consiglio della Polizia olandese, aveva deciso di bloccare ogni contatto, quindi era venuto a conoscenza della nascita della bambina solo con la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e con grande stupore;
non era comunque contrario a sottoporsi al test del DNA e che la minore mantenesse il cognome della madre dichiarandosi pronto, nel caso di accertamento del legame biologico di paternità, ad instaurare una relazione con la minore secondo i tempi e i modi opportuni.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero ex art. 70 e 71 c.p.c.
e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del
5.10.2021 le parti davano atto di aver concordemente avviato una indagine genetica della paternità, successivamente depositata dalla parte attrice, previa autorizzazione all'udienza del 13.1.2022, con nota di deposito del 17.1.2022. Fallito il tentativo delle parti di addivenire ad un accordo in relazione alle questioni economiche oggetto del procedimento, con ordinanza dell'8.2.2023 il giudice istruttore disponeva il deposito da parte del convenuto della “copia delle ultime buste paga percepite, certificato attestante eventuali beni immobili di proprietà e l'attuale stato di famiglia, debitamente tradotti”, richiedeva ai sensi dell'art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate (di Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Centro Direzionale di Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva relativa al periodo dal 2018 al 2022 di pervenuto un riscontro dall'Agenzia delle Entrate in data 6-11.10.2023 la Parte_1
causa, medio tempore assegnata a questo giudice relatore, era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 17.5.2024, ritenuta la necessità di procedere all'accertamento della legislazione russa che regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento giudiziale di paternità, essendo la legge nazionale del figlio ai sensi dell'art. 33 l. 218/1995, la causa era rimessa sul ruolo per il reperimento della predetta disciplina straniera nelle forme di cui agli artt. 14 e ss l. 218/1995; successivamente disposto un breve rinvio onde consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa, all'udienza del 30.10.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con pagina 5 di 11 contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Considerato in diritto
1. La giurisdizione
Preliminarmente, deve essere affermata la competenza giurisdizionale del Tribunale italiano adito ai sensi dell'art. 37 della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995, secondo cui in materia di filiazione sussiste la giurisdizione italiana quando uno dei genitori o il figlio risiede in Italia alla data della proposizione della domanda giudiziale, trovando applicazione il principio della perpetuatio jurisdicionis, contemplato, oltre che dall'ordinamento processuale italiano nella disposizione di cui all'art. 5 c.p.c., anche dall'art. 8 della citata legge n. 218/1995.
Nel caso di specie, costituisce circostanza documentale che l'odierna attrice, al pari della figlia minore, nata a [...] al Monte in data 12.10.2017, fossero residenti in Persona_1
Italia alla data della proposizione della domanda giudiziale (Cfr. certificati di residenza in atti). Se
è ben vero che, secondo la giurisprudenza richiamata dal convenuto, “ai fini dell'individuazione della residenza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora.” (Cass.
17294/2018), e tuttavia si deve rilevare che non risultano in atti concreti elementi che, con riferimento alla data della domanda, consentano di ritenere superate le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche e che consentano di affermare con apprezzabile certezza che la dimora abituale della attrice fosse all'epoca radicata altrove.
Ciò considerato, pertanto, deve essere affermata la competenza giurisdizionale dell'intestato
Tribunale a conoscere la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995.
2. La legge applicabile
pagina 6 di 11 Sempre in via preliminare si osserva che, ai sensi dell'art. 33 della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995, lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio, che regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento.
Posto che la minore ha cittadinanza russa, al pari della madre odierna attrice, Parte_1
l'azione da quest'ultima svolta deve essere decisa facendo applicazione della predetta normativa straniera, come acquisita agli atti del giudizio -tradotta in lingua italiana- per il tramite del competente Ufficio di cooperazione giudiziaria internazionale settore civile del Ministero della
Giustizia, interpellato ai sensi dell'art. 14 l. 218/1995.
3. L'accertamento giudiziale della paternità
L'accertamento giudiziale della paternità è regolato dall'art. 49 del Codice di famiglia della
Federazione Russa, secondo cui “nel caso di nascita di un bambino da genitori non sposati, e in assenza di una dichiarazione congiunta dei genitori o di una dichiarazione del padre del bambino, la paternità viene stabilita per via legale su istanza di uno dei genitori (…) Il Tribunale prende in considerazione qualsiasi prova che confermi in modo attendibile la generazione di un bambino da una determinata persona”.
Nel caso di specie, le parti si sono concordemente sottoposte ad indagine genetica presso il
Laboratorio di genetica forense dell'Università di Pavia, accreditato UNI EN ISO 9001:2008 (Cfr. nota di deposito parte attrice del 17.1.2022), da cui è emerso che “il sig. ha Controparte_2
una probabilità del 99,999999999999 % di essere il padre biologico della minore
[...]
, nata dalla signora ”. Per_1 Parte_1
L'accertamento eseguito presso il predetto laboratorio è stato condiviso dalle parti (Cfr. verbale udienza del 25.10.2022) ed è condiviso dal Tribunale in quanto scevro da vizi, è ampiamente supportato dagli esiti degli esami svolti e perviene, sulla ponderata analisi degli stessi, ad un risultato che non lascia margini di incertezza.
Conseguentemente, in considerazione degli esiti dell'accertamento effettuato e ricorrendone i presupposti in applicazione della legge russa, deve essere dunque dichiarato che
[...]
è padre di , nata a [...] al Monte (VA) Parte_2 Persona_1
il 12 ottobre 2017.
pagina 7 di 11 Ai sensi della delibera n. 16 del 16.5.2017 della Seduta Plenaria della Corte Suprema della
Federazione Russa, “Sulla base dell'atto di accertamento della paternità, le informazioni sul padre del bambino sono inserite anche nel certificato di nascita del bambino”.
Poiché nel caso di specie è nata a [...] al Monte (VA) ed ivi è stato Persona_1
formato il suo atto di nascita (anno 2017, atto n. 14, Parte I, Serie A), deve essere disposto che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuasso al Monte per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della minore.
4. Il cognome
Ai sensi della delibera n. 16 del 16.5.2017 della Seduta Plenaria della Corte Suprema della
Federazione Russa, comma 34, “il Tribunale dovrebbe sottoporre alla discussione tra le parti la questione del cognome o del patronimico del bambino dopo l'accertamento della paternità (…) nel caso di disaccordo tra i genitori, il Tribunale decide sulla base degli interessi del bambino (…) il cambiamento del nome o del cognome di un bambino che ha raggiunto l'età di dieci anni può essere effettuato con il suo consenso”.
Nel caso di specie, non ricorrendo alcun contrasto tra le parti sul punto, deve essere disposto che mantenga il cognome materno apparendo ciò altresì rispondente Per_1 Pt_1 all'interesse della minore a mantenere il proprio cognome che, pur in considerazione della sua tenera età, costituisce autonomo segno della sua identità personale.
5. Gli effetti dell'accertamento giudiziale della paternità
Secondo la procedura prevista dagli articoli 48-50 del Codice della famiglia della Federazione
Russa, dopo l'accertamento della paternità i figli hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori e dei loro parenti come i figli nati da genitori sposati. La conseguenza dell'accertamento della paternità è la creazione di un legame giuridico (rapporto giuridico) tra il padre e il bambino, regolato non solo dalle norme del diritto di famiglia, ma anche da altre norme di legge.
Quando si presenta la richiesta di accertamento della paternità, è possibile fare una richiesta di alimenti. Come in tutti i casi relativi agli alimenti, nel caso di soddisfazione della richiesta di accertamento della paternità, gli alimenti vengono corrisposti a partire dalla data di presentazione pagina 8 di 11 della domanda e non dal momento dell'entrata in vigore della decisione del Tribunale, come confermato dal comma 2 dell'art. 107 del codice della famiglia della Federazione Russa.
Ciò premesso, la domanda dell'attrice di conseguire il rimborso pro quota di quanto sostenuto per la figlia minore dalla sua nascita alla presentazione della domanda giudiziale non può in questa sede trovare accoglimento, non risultando che tale domanda trovi fondamento nella disciplina russa applicabile al caso di specie.
La domanda volta a conseguire il versamento di un contributo periodico al mantenimento della figlia minore da parte del padre con decorrenza dalla data della domanda giudiziale è invece fondata e deve essere accolta.
Il quantum del mantenimento non può che essere calibrato tenuto conto dell'età della figlia minore, delle circostanze del caso di specie e delle risultanze in atti relative alla capacità economico reddituale delle parti.
Quanto alla signora si osserva che la stessa, con l'atto introduttivo del giudizio e nel Pt_1
corso dello stesso, non ha compiutamente documentato la sua posizione economico reddituale.
All'udienza del 25.10.2022 ha dichiarato di vivere da sola nel comune di Cuasso al Monte dal 2012 con i figli, in un appartamento messole a disposizione dal fratello che ne è proprietario, di essere disoccupata e di percepire quale unica entrata l'assegno unico. Nella memoria n. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. ha inoltre dedotto di essere costretta a far fronte alle esigenze di mantenimento sue e della minore ricorrendo all'aiuto della propria famiglia di origine, nonché all'aiuto di amici. Dalle informazioni richieste ex art. 213 c.p.c. risulta avere prodotto redditi esenti sul territorio italiano negli anni 2018
(euro 3.520,00), nel 2019 (1.760,00) e nel 2020 (euro 320) e non risultano dichiarazioni fiscali successive (anni 2021, 2022 e 2023 oggetto dell'indagine dell'Agenzia delle Entrate). Non ha documentato l'ammontare dell'Assegno unico percepito per e per gli altri figli minori, Per_1 dall'Isee 2022 e DSU non risulta inoccupata ma risulta barrata la casella “Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore”, ancorché non vi sia alcuna precisazione sul punto. Pur avendo il convenuto più volte ribadito che “le dichiarazioni rese dall'attrice in sede di richiesta del beneficio del gratuito patrocinio non sono compatibili con il tenore di vita ostentato dalla Per_3
sia nelle pubblicazioni effettuate sui social, sia nei colloqui inter-corsi con il
[...] convenuto” (Cfr. docc. 5, 19 e 23 convenuto) la stessa non ha fornito puntuali riscontri sul punto.
pagina 9 di 11 Il convenuto, all'udienza del 25.10.2022, ha dedotto di vivere in Olanda e di lavorare come consulente per la sicurezza dei sistemi, con un compenso di circa 35.000 euro netti l'anno. Dalle buste paga ottobre 2022 – marzo 2023 in atti (doc. 10 convenuto) risulta un reddito netto mensile di circa 3.300 euro (ad eccezione della mensilità di dicembre contenente una maggiorazione). Vive con la sua famiglia costituita dalla sua compagna con i due bambini di quest'ultima avuta da una precedente relazione (Cfr. doc. 8 convenuto). Ha dedotto di essere gravato da mutuo contratto nel
2018 dal convenuto per l'acquisto dell'abitazione per l'importo complessivo di euro 622.000,00, con scadenza nel 2048, altresì evidenziando il maggiore costo della vita in Olanda rispetto all'Italia.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio stima congruo porre a carico del padre
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_2 Persona_1 mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, con decorrenza dal rateo
[...]
successivo alla proposizione della domanda giudiziale (marzo 2020), da corrispondersi alla madre in via indiretta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese adito.
6. Le spese di lite
Vista la natura del giudizio, i tentativi di composizione bonaria della controversia attuati da entrambe le parti nel corso del giudizio e l'esito del contenzioso, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara che (identificato a mezzo Parte_2
di passaporto n. , nato a [...] in data [...], è padre di Numero_2 [...]
( ) nata a [...] al Monte (VA) il 12 ottobre 2017; Persona_1 CodiceFiscale_2
2. Dispone che la presente sentenza, limitatamente ai punti nn. 1 e 2, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cuasso Al Monte per l'annotazione a margine dell'atto di nascita di (DMD Persona_1
pagina 10 di 11 ) nata a [...] al Monte (VA) il 12 ottobre 2017 (anno 2017, atto n. 14, Parte C.F._3
I, Serie A);
3. Dispone che mantenga il cognome materno precedentemente Persona_1
attribuitole;
4. Respinge la domanda di parte attrice volta al rimborso pro quota di quanto anticipato dalla madre per il mantenimento della figlia minore a decorrere dalla data di nascita fino all'introduzione della domanda giudiziale;
5. Pone a carico di l'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il Persona_1 versamento dell'importo mensile di euro 250,00, con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (marzo 2020), da corrispondersi alla madre
[...]
in via indiretta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Pt_1
secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese adito;
6. Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
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