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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Lilia M. Ricucci
All'esito dell'udienza del 9.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 8764/2023 RGL, avente ad oggetto: opposizione postumi-revisione passiva
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Landella per procura speciale Parte_1 alle liti in atti
C O N T R O
–in persona del Parte_2 suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Palumbo, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, con cui elettivamente domicilia in Foggia, alla Via Gramsci n. 21, presso l'Avvocatura Pt_2
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2023 esponeva che, a seguito di infortunio Parte_1 sul lavoro occorsole in data 10.12.2021, l' aveva provveduto a riconoscere in suo favore la sola Pt_2 indennità temporanea assoluta;
sosteneva che, invece, erano residuati postumi invalidanti che avrebbero dovuto giustificare un'inabilità permanente al lavoro in misura quanto meno del 7%.
Pertanto, dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto al predetto indennizzo per i Pt_2 postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro, con la condanna al pagamento delle relative provvidenze;
vinte le spese di lite. pagina 1 di 3 L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Pt_2
Acquisiti gli atti ed i documenti delle parti, espletata CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. Pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro denunciato all' , per il quale l' ha Pt_2 Pt_2 riconosciuto all'odierno ricorrente la sola inabilità temporanea assoluta, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti dell'infortunio, ad avviso del ricorrente sottovalutata da parte dell' . Pt_2
2.1 Orbene, espletata consulenza tecnica medico–legale, il CTU, dott. ha Persona_1 accertato che l'entità del danno biologico subito dall'istante in conseguenza dell'infortunio per cui è causa deve essere quantificata nella misura del 6% (cfr. consulenza tecnica in atti).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Deve pertanto affermarsi - ai sensi dell'art. 13 D.lvo n.38/2000 - il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo nella misura commisurata ad una menomazione della integrità psicofisica pari al 6%, con condanna dell' resistente alla relativa liquidazione in suo favore, con la decorrenza del Pt_2
12.12.2022 (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale).
Il tutto, con gli accessori nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
3. La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” € 26.000,00, posto che la somma spettante al lavoratore a titolo di indennizzo in capitale è astrattamente pari a 6.438,06 euro
(determinazione effettuata ai soli fini di individuare lo scaglione di causa), tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (ossia il 6%) e dell'età del ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa (classi di età 41-45 anni), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al d.m. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione, Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023, est. Ariola).
3.1 Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza medico-legale, Pt_2 liquidate in favore del CTU, con separato decreto emesso in data odierna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 13.10.2023 da nei Parte_3 confronti dell' così provvede: Parte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che l'infortunio subito in data 10.12.2021 dal ricorrente ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%;
pagina 2 di 3 - condanna l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al grado di Pt_2 invalidità come sopra accertato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione, liquidate in Pt_2 complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. Pt_2
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.7.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
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