Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Fiorito, Giulia Longombardo e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giulia Longombardo in Catania, via Gabriele D’Annunzio n. 24;
contro
Ministero dell’Interno - Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto del Questore di Teramo prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata al ricorrente in data -OMISSIS-;
- del provvedimento del Prefetto di Teramo prot. n.-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni altro atto ad essi antecedente, successivo, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- il ricorrente è stato attinto dall’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, adottata nei suoi confronti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito di un’indagine di competenza della Procura della Repubblica Distrettuale, per il delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 512-bis del codice penale.
Con decreto del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, il Questore di Teramo ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata al ricorrente in data -OMISSIS- dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Atri, ritenendo che la tipologia del reato ascrittogli non consentisse di mantenere il giudizio di piena affidabilità nell’utilizzo non abusivo delle armi.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente, in data 20 gennaio 2020, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo.
Con decreto del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, il Prefetto di Teramo, su parere favorevole della Questura di Teramo e sulla scorta della revoca della licenza di porto di fucile dalla stessa adottata in data -OMISSIS-, ha vietato al ricorrente di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti.
1.1. Con ricorso cumulativo notificato il 2 marzo 2020 e depositato in data 1 aprile 2020, il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore di Teramo ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e del provvedimento con il quale il Prefetto di Teramo ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, per difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti impugnati, travisamento dei fatti e manifesta illogicità (primo motivo) nonché per violazione della disciplina di settore (secondo motivo).
In particolare, il ricorrente ha eccepito:
a) l’insussistenza del presupposto sul quale si fondano i provvedimenti impugnati, dal momento che la misura cautelare gli è stata applicata per il diverso e meno grave reato di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’articolo 512-bis del codice penale, e non, come affermato dalla Questura dell’Aquila, per il reato di associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del codice penale, e che, comunque, detta misura cautelare è stata revocata dal Tribunale del Riesame di -OMISSIS- con ordinanza del 23 gennaio 2020;
b) l’inidoneità dei fatti addebitatigli in sede penale a sostenere il giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità nel porto e nella detenzione delle armi.
1.2. Hanno resistito al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo.
1.3. In vista dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
1.4. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Quanto al provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile, adottato dal Questore di Teramo in data -OMISSIS-, occorre innanzitutto affermare l’ammissibilità del presente ricorso giurisdizionale, in quanto lo stesso è stato proposto dal ricorrente successivamente al ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Teramo e, comunque, entro il termine decadenziale di cui all’articolo 29 del codice del processo amministrativo nonché anteriormente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato dall’articolo 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 27 novembre 1989, n. 16).
3. L’articolo 11, commi 2 e 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), attribuisce all’Autorità di Pubblica Sicurezza il potere discrezionale di negare e di revocare le licenze di polizia a coloro che abbiano dimostrato di discostarsi dalle regole di buona condotta.
Nella materia delle armi, i poteri attribuiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, siccome finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva, sono ampiamente discrezionali, sicché i relativi provvedimenti negativi devono ritenersi sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di piena affidabilità richiesti dalla normativa di settore.
3.1. Nello specifico, l’articolo 43, comma 2, del TULPS attribuisce al Questore il potere discrezionale di ricusare la licenza di portare le armi a coloro che non diano affidamento di non abusarne o che abbiano violato le regole di buona condotta.
Con le sentenze dell’11 febbraio 1981, n. 24, e del 16 dicembre 1993, n. 440, la Corte Costituzionale ha affermato che la licenza di portare le armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portarle al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice di procedura penale e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per cui deve ritenersi non irragionevole che il legislatore esiga la sussistenza di garanzie particolarmente stringenti per il rilascio del titolo di polizia.
Il rilascio dell’autorizzazione al porto delle armi richiede, perciò, che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole della civile convivenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 dicembre 2019, n. 8360).
La misura cautelare del diniego (o della revoca) dell’autorizzazione al porto delle armi trova fondamento nel bisogno di apprestare una tutela avanzata a interessi particolarmente delicati e si risolve nella formulazione di un giudizio prognostico di affidabilità nell’utilizzo non abusivo delle armi, da effettuare ex ante ed in concreto, sulla scorta di tutti gli elementi disponibili al momento della sua elaborazione.
Affinché tale giudizio spieghi un’effettiva efficacia preventiva, è necessario ricostruire un quadro indiziario quanto più completo possibile e valutare tutti gli elementi fattuali raccolti, in maniera non atomistica ma globale, al fine di ricostruire la personalità del soggetto e la sua capacità di meritarsi la piena fiducia nell’affidamento delle armi.
3.2. L’articolo 39 del TULPS attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
Alla natura cautelare e preventiva della predetta misura interdittiva consegue che:
a) essa si applica in presenza di fatti o di comportamenti rilevanti atipici, i quali rilevano nella loro oggettiva materialità e nella loro idoneità, secondo la logica causale del “più probabile che non”, a porre in dubbio le stringenti garanzie che l’ordinamento esige per consentire la eccezionale detenzione delle armi;
b) l’accertamento dell’affidabilità del soggetto nella detenzione dell’arma si risolve nell’oggettiva verifica della sussistenza di un concreto pericolo di abuso della stessa, inteso in senso lato, e non in un giudizio sulla sussistenza di qualità soggettive;
c) il pericolo di abuso deve essere valutato al momento della verificazione dei fatti o dei comportamenti rilevanti e non in relazione alle sopravvenienze, tra le quali vanno annoverate le successive vicende penalistiche;
d) la motivazione del provvedimento non richiede una puntuale descrizione delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione né una dettagliata valutazione del destinatario della misura, ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio che l’arma sia detenuta in condizioni di assoluta sicurezza.
4. Alla luce di tali premesse, il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1. Secondo la prospettazione fornita dal ricorrente, la Questura e la Prefettura di Teramo avrebbero adottato i provvedimenti impugnati sull’erroneo presupposto che egli risulterebbe indagato per il più grave reato di associazione di tipo mafioso e senza tenere in debita considerazione la circostanza che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare sarebbe stata “revocata” dal Tribunale del Riesame di -OMISSIS-.
4.2. Entrambe le censure non meritano di essere favorevolmente apprezzate.
4.3. Il provvedimento con il quale il Questore di Teramo ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile risulta adeguatamente motivato con riferimento al dettagliato contenuto dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - ben noto al ricorrente - e con l’inquadramento del reato allo stesso addebitato nell’ambito di un’indagine di vaste dimensioni afferente alla criminalità organizzata.
A sua volta, il provvedimento con il quale il Prefetto di Teramo ha imposto al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti risulta adeguatamente motivato con riferimento all’adozione del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile.
4.4. Il provvedimento con il quale il Tribunale di -OMISSIS-, in sede di riesame dell’ordinanza di misura cautelare del 12 dicembre 2019, ha dichiarato l’incompetenza del Giudice per le Indagini Preliminari di -OMISSIS- è stato adottato in data 23 gennaio 2020.
Pertanto, in virtù del principio per cui il giudizio prognostico di affidabilità nell’utilizzo non abusivo delle armi deve essere effettuato esclusivamente sulla scorta degli elementi disponibili al momento della sua elaborazione, con conseguente irrilevanza delle sopravvenienze, la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare non è idonea ad inficiare la validità del provvedimento di revoca della licenza di porto delle armi, adottato dalla Questura di Teramo in data -OMISSIS-.
L’attendibilità del giudizio prognostico di inaffidabilità formulato dalla Questura di Teramo giustifica, altresì, l’adozione del provvedimento adottato dalla Prefettura di Teramo in data -OMISSIS-, con il quale è stato espresso nei confronti del ricorrente un giudizio di oggettiva inaffidabilità nella detenzione delle armi, rispetto al quale l’inefficacia della misura cautelare dichiarata dal Tribunale del Riesame di -OMISSIS- non è rilevante.
Con l’ordinanza n. 179/20 R.R. Pers. del 23 gennaio 2020 il Tribunale del Riesame di -OMISSIS- si è, infatti, limitato a dichiarare l’incompetenza del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- ad adottare la misura cautelare nei confronti del ricorrente, senza pronunciarsi in ordine alla sussistenza o all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
5. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
5.1. Dai fatti puntualmente riportati nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare emerge che il ricorrente, al fine di consentire ad un affiliato alla ‘ndrangheta di Gioia Tauro di eludere gli effetti dell’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, si prestava ad acquisire fittiziamente la maggioranza delle quote e l’amministrazione esclusiva di una società contaminata, della quale disponeva il mutamento della denominazione e il trasferimento della sede.
Le circostanze concrete nella quali si sono svolti i fatti addebitati al ricorrente dimostrano, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, che il ricorrente, con un altissimo grado di verosimiglianza, sia soggetto contiguo o, quantomeno, soggiacente alla criminalità organizzata, per cui il giudizio prognostico di non completa affidabilità nell’utilizzo non abusivo delle armi, espresso dalla Questura di Teramo, deve ritenersi privo di profili di irragionevolezza e fondato su presupposti debitamente accertati al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
A tal fine, non è richiesta la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale né la dimostrazione di un utilizzo abusivo delle armi, ma è sufficiente il verificarsi di situazioni e di condizioni che, come quelle descritte nell’ordinanza di custodia di cautelare, non possono essere ascritte alla buona condotta del titolare della licenza di polizia (Consiglio di Stato, sezione III, 30 novembre 2018, n. 6812).
5.2. Tali circostanze, considerate nel contesto ambientale di riferimento e alla luce della riscontrata assenza di autonomia del ricorrente rispetto a soggetti affiliati alla criminalità organizzata, sono, altresì, idonee a giustificare la sussistenza di un pericolo oggettivo di abuso che la Prefettura di Teramo ha ravvisato, in via precauzionale, anche nella mera detenzione delle armi.
6. In conclusione, il ricorso cumulativo deve essere integralmente respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Ministero dell’Interno, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ZO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e le persone fisiche e giuridiche nominate nella presente sentenza.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.