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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 1544/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
In persona del procuratore speciale Avv. Simona Lenzini, come da procura speciale ai rogiti dott.
notaio in in data 15 giugno 2021 repertorio n. 40124 raccolta n.20466 Persona_1 Pt_1 registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Pt_1
Maria (detta Luisa) Baldassarre, giusta mandato in atti, elettivamente domiciliata in Lecce presso il suo studio, sito in via F. Scarpa n. 10/B, che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec: ovvero a mezzo fax al n. Email_1
0832/230438;
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Taviano alla via Giordano Bruno 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Cataldi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dell'8.5.2024, che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec:
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies s.s. c.p.c. depositato il 6.3.2024, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
[...] Controparte_1
Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso della somma di € Pt_1
15.635,20, per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'obbligo del CP_1
, ai sensi dell'art. 80 D. LGS n.267/2000 alla restituzione delle somme indebitamente versate
[...] dalla Banca MPS spa e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, alla restituzione a favore della Banca MPS spa della somma complessivamente di €
15.635,20.=, così come quantificata in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi da calcolarsi a far data dalle singole scadenze, ovvero in subordine dalla domanda.
2) In via istruttoria, in forza del principio di non contestazione, la controversia è decidibile per tabulas e solo laddove il G.U. intendesse verificare l'esattezza delle somme richieste, ammettere
CTU contabile.
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il Comune di si costituiva con comparsa di risposta depositata il 4.6.2024, così concludendo: CP_1
“- preliminarmente dichiarare la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di legge;
- ancora preliminarmente dichiarare l'intervenuta prescrizione del(l'assunto) credito;
- alternativamente accertare l'assenza di costituzione in mora;
nel merito rigettare la domanda poiché destituita di fondamento in fatto e in diritto;
- condannare comunque parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
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La domanda attorea è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso, genericamente formulata dal convenuto, in quanto infondata. CP_1
Tuttavia, nel merito, prima ancora di esaminare l'eccezione di prescrizione, deve osservarsi che la pretesa attorea non è stata adeguatamente documentata.
L'art. 79 del D.P.R. n. 267/2000, al comma 6, testualmente recita: “L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”. Dunque, innanzitutto, secondo il dettato normativo, presupposto per la concessione dei permessi è che l'attività e i tempi di espletamento del mandato siano documentati mediante attestazione dell'ente. Ebbene: nel caso in esame, l'attrice non ha provato di aver correttamente concesso i permessi al lavoratore sulla base di idonea documentazione. Persona_2
D'altra parte, l'art. 80 del D.P.R. n. 267/2000, a sua volta, prevede: “Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per
i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.
L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.
Il Comune di , dunque, era tenuto al rimborso di quanto corrisposto dalla attrice, solo CP_1 Pt_1
a seguito di documentata richiesta del datore di lavoro.
L'attrice, nel caso che ci occupa, si è limitata a produrre le lettere di messa in mora che, sebbene astrattamente idonee sotto il profilo temporale ad interrompere i termini di prescrizione, in taluni casi, allegavano solo dei prospetti riassuntivi delle ore di assenza elaborati dalla medesima banca, ma non ha documentato né l'effettiva presenza del lavoratore alle sedute dei Persona_2
Consigli comunali, né tantomeno ha prodotto buste paga o altra documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta retribuzione anticipata.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 6.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino