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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1497/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3012/2021 del 31.3.2021, avente ad oggetto compensi professionali e vertente:
TRA
in persona del Sindaco l.r.p.t. (c.f. n. Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cristiano (c.f. n. ), P.IVA_1 C.F._1 giusta procura generale alle liti per Notar del 31.7.2019, rep. 19077, racc. 10946, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in alla Piazza Matteotti 1, Pt_1 numero di fax 0817946419 o al proprio indirizzo pec Email_1
;
APPELLANTE
E
(c.f. n. ), rappresentato e difeso per mandato in Controparte_1 C.F._2 calce al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 4585/2015 dall'avv. Angelo Perrino
(c.f. n. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._3
1 procuratore in Frattamaggiore, in via Genoino 90, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 0810149141 o all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2015, la proponeva Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in data
17.8.2015, n. 4858/2015 e notificatole il 15.9.2015, con cui l'ing. le aveva Controparte_1 ingiunto il pagamento di € 28.065,64 a titolo di compensi per l'incarico di progettazione, conferito dal Commissario Straordinario del Presidente della Regione Campania, ing. per la CP_2 progettazione del termovalorizzatore di Napoli est, otre accessori e spese.
Nell'istanza monitoria, l'ing. deduceva che: CP_1
- a norma dell'art. 1 comma 2 DL 196/2010, convertito in legge 1/2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dava facoltà al Presidente della Regione Campania di nominare un Commissario
Straordinario, con funzioni amministrative – aggiudicatrice, per individuare il soggetto aggiudicatario e le aree occorrenti per la realizzazione di un termovalorizzatore nella Provincia di
Pt_1
- con decreto della Giunta Regionale Campania n. 44/2011, veniva nominato in attuazione della legge predetta, l'ing. , il quale, a sua volta individuava come responsabile del CP_2 procedimento l'ing. , e con questi stabiliva di creare un gruppo di lavoro, includente l'istante Per_2 ing. con ordinanza n. 1 del 8.3.2011; CP_1
- l'attività di progettazione preliminare veniva regolarmente espletata dal gruppo di professionisti, come relazionato dal Commissario stesso, e in ragione di ciò con ordinanza del 18.10.2011, n. 5 quest'ultimo disponeva di quantificare l'aliquota per i professionisti nel 5%, considerata la mancata esecuzione del successivo progetto definitivo ed esecutivo, e dunque stabiliva un compenso per ciascuno di € 28.065,64, somme a carico della secondo le indicazioni contenute Parte_3 nel decreto succitato n. 44/2011 del Presidente della Regione Campania.
Ritenendo quindi la debitrice del detto importo, l'ing. aveva Parte_2 CP_1 proposto l'istanza monitoria qui accolta.
Avverso la predetta, tuttavia, la proponeva opposizione chiedendo: Parte_2
“in via preliminare ed in accoglimento di quanto sopra riferito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ed il difetto di legittimazione attiva dell'ing. Parte_2 CP_1 in ordine al credito azionato;
nel merito dichiarare infondata ogni avversa domanda;
in via
[...]
2 subordinata autorizzare nell'udienza di comparizione la chiamata in causa della Regione Campania
e dell'ing. , fissando a tal motivo una nuova udienza affiche questi ultimi, nella denegata CP_2 ipotesi di accoglimento della pretesa dell'ing. siano dichiarato responsabili in solido, o in CP_1 subordine, in via alternativa del danno derivante alla da ogni esborso Parte_2 maggiore alla sorte capitale riconosciuto al predetto ingegnere ai sensi dell'art. 1218 e 1175 cc o in subordine ai sensi dell'art. 2043 cc;
con vittoria di spese di lite, oltre il 15% forfettario”.
In particolare, sotto il profilo della legittimazione passiva, riteneva l'ingiunta di non essere direttamente obbligata nei confronti dei professionisti, i quali avrebbero dovuto rivolgere le loro pretese al soggetto affidante l'incarico di progettazione, ovvero al Controparte_3
oppure in caso di illegittimità della procedura di affidamento, il predetto
[...]
, personalmente. La previsione, contenuta nel decreto allegato, della Controparte_3 realizzazione del termovalorizzatore con oneri finanziari della non fondava una Parte_3 diretta pretesa del nei confronti di tale ultimo ente, restando una disciplina del rapporto tra CP_1 amministrazioni.
Peraltro, la debenza delle somme era contestata anche sotto il profilo della non regolare costituzione del rapporto obbligatorio, in dispregio degli artt. 191 e ss. D,lgs 267/2000, in carenza degli impegni di spesa e procedure contabili per l'imputazione della prestazione all'amministrazione provinciale e, ancora, in carenza di un contratto, con necessaria forma scritta di conferimento dell'incarico professionale all'ing. CP_1
Sul piano della legittimazione attiva, negava che il ricorrente fosse comunque creditore della prestazione ingiunta, in quanto nella nota di verifica di congruità del RUP, ing. , risultava Per_3 che la progettazione era stata eseguita dalla NA s.p.a. (di cui era dipendente), e non da CP_1 questi personalmente, tanto che lo stesso RUP che prima quantificava in € 28.000,00 il credito del poi lo dimezzava a € 14.000,00. CP_1
Infine, l'Ente ingiunto riteneva infondata la pretesa per mancanza degli atti di liquidazione e mandati di pagamento da parte del . Controparte_3
Nel giudizio di opposizione, si costituiva l'ing. il quale ribadiva la ricostruzione dedotta CP_1 nel ricorso monitorio, e dichiarava di non aver ricevuto neanche il minor importo di € 14.000,00, riconosciuto nel citato riparto redatto dal RUP, ed insisteva perciò nella sua pretesa, e dunque nel rigetto dell'opposizione, con concessione della esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo, anche, in subordine, nella minor somma di € 14.000,00. In subordine, nel merito, avendo la
[...] comunque usufruito di un progetto e di un'attività intellettuale senza alcun Parte_2 esborso, avrebbe ottenuto un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc chiedendo il preteso importo a titolo di indennità per tale arricchimento.
3 Il giudice non dava ingresso alle chiamate in causa, e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., in esito ai quali riteneva la causa matura per la decisione senza istruttoria e riservava la decisione alla fine con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Pronunciava in esito l'impugnata sentenza n. 3012/2021, con la quale confermava il decreto ingiuntivo n. 4858/2015, e rigettava nel merito l'opposizione in quanto la pretesa creditoria era fondata, condannando la al pagamento delle spese di lite con Parte_2 attribuzione all'avvocato dell'istante dichiaratosi antistatario.
Il giudice, dopo aver tratteggiato le caratteristiche del procedimento di opposizione alla ingiunzione, riteneva i motivi spiegati dal creditore ingiunto infondati.
Sulla legittimazione attiva, prendeva le mosse dall'ordinanza n. 1 del 8.3.2011, con la quale il
Commissario Straordinario indicava i professionisti incaricati nell'ing, , con funzioni di Per_3
RUP nonché il gruppo di lavoro includente il CP_1
Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale riteneva la stessa sussistente sulla base della norma dell'art. 1 comma 2 del DL 196/2010, convertito in legge 1/2011, nella parte in cui aveva nominato il Commissario Straordinario concedendogli, funzioni di amministrazione aggiudicatrice, con il potere di individuare il soggetto aggiudicatario del lavoro “al fine di garantire la realizzazione urgente degli impianti nella Regione Campania”; “la detta urgente finalità giustifica l'eccezionalità della procedura adottata”. D'altro canto, la specifica individuazione della si Parte_2 fondava sull'art. 3 del decreto 44/2011 della il quale poneva a carico Controparte_4 della predetta l'onere finanziario dell'opera e gli artt. 7 ed 8 a mente dei quali “le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico saranno anticipate al Commissario dalla
. Parte_3
Infine, il Tribunale riteneva la individuazione del credito e la sua consistenza nella nota n. 777542 del 1.8.2012, in cui il dirigente della disponeva il pagamento degli Pt_2 Parte_2 oneri a suo carico come quantificati nella nota n. 130 del 12.7.2012 del Commissario Straordinario.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il debitore soccombente chiedendo a questa Corte di “in accoglimento delle censure formulate dalla quale successore Parte_2 universale della ai sensi dell'art. 1 comma 16 L. 56/2014, voglia l'on. Corte di Parte_3
Appello così provvedere: in via cautelare, disporre ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della sentenza 3012/2021 del Tribunale di Napoli, nel merito: annullare e/o riformare la predetta sentenza e per l'effetto, in accoglimento alla spiegata opposizione, rigettare integralmente la domanda proposta in via monitoria dall'ing. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre il CP_1
15% forfettario”.
4 L'appello veniva principalmente incentrato sulla contestazione dei cardini motivazionali indicati dal giudice di primo grado per la legittimazione attiva e passiva con un unico ed articolato motivo di gravame.
Sul primo punto, l'Ente ribadiva la rilevanza della mancanza di contatto scritto di conferimento d'opera professionale e di atto di impegno di spesa, a favore del professionista ex art. 191 Dlgs
267/2000.
Deduceva, sul piano attivo, che il giudice, avvedendosi delle carenze delineate, aveva reso un fondamento all'obbligazione del fondata sull'ordinanza commissariale come fonte atipica CP_1 dell'obbligazione, giustificata dalla eccezionalità ed urgenza delle opere a farsi. Tuttavia
l'appellante riteneva non fondata tale ricostruzione, escludendo che l'art. 1 comma 2 D.l 196/2010 attribuisse poteri eccezionali nell'ambito della funziona amministrativa aggiudicatrice. Ed invero poteva solo procedere in via di somma urgenza all'individuazione ed acquisizione delle aree necessarie ed usufruire del dimezzamento dei termini per la richiesta delle autorizzazioni e dei certificati di impatto ambientale, ma la semplificazione si limitava a tali poteri espressamente indicati nella norma, e non anche ad altre deroghe nell'attività contrattuale e di contabilità, attività disciplinate da norme che non potevano essere quindi derogate ed a cui il giudice avrebbe dovuto riferirsi per valutare la corretta insorgenza del credito, correttezza, invece, non esistente per la violazione dell'art. 191 TUEL, nonché della norma del RD 2440/1923 su cui si fonda la necessità ad substantiam del contratto in forma scritta.
Sul piano della legittimazione passiva, inoltre, contestava la soluzione del primo giudice ritenendola contraddittoria con il testo normativo degli artt. 3, 7 ed 8 del decreto della GR 44/2011 da cui emergeva l'obbligo della di anticipare le spese al Commissario, e non a terzi da Parte_2 questi nominati, non essendovi alcun obbligo diretto a beneficio del A sostegno di ciò CP_1
l'appellante richiamava il documento 8 allegato agli atti del primo grado, ossia la nota del capo di gabinetto della n. 1065 del 25.1.2012, in cui si evidenziava che il Parte_4
avrebbe proceduto alle operazioni di ordinazione e liquidazione delle Controparte_3 spese sostenute, di cui la avrebbe curato il pagamento, con ciò delineandosi Parte_2 un'operazione di delegazione di pagamento, ex artt. 1269 c.c., in cui il delegatario non ha azione diretta verso il delegato. Nell'ambito di tale operazione si inquadra anche la nota del CS 130 del
2012, indicata dal giudice come prova a suffragio dell'obbligazione della nei Parte_2 confronti del ed altri professionisti, laddove, invece, proprio quell'atto in cui era il primo CP_1 ad ordinare e liquidare il pagamento, meramente eseguiti dalla seconda, a suffragare la ricostruzione della delegazione di pagamento e, dunque, la mancata assunzione in proprio di un'obbligazione del delegato verso il professionista istante.
5 Infine, con riferimento alla legittimazione passiva, osservava ancora l'appellante, il travisamento degli atti da parte del giudice di primo grado, il quale nella nota 155/Comm del 8.8.2014, il
[...]
, considerato che il soggetto di cui si era avvalso nel gruppo di lavoro Parte_5 era la NA s.p.a. (società in house a totale partecipazione pubblica della ) per Parte_2 mezzo di alcuni suoi dipendenti specializzati tra cui l'ing. indica questi nel riparto come CP_1 destinatari non dell'intero compenso della prestazione professionale ma come incentivo alla progettazione interna, ovvero un emolumento retributivo ulteriore, richiedibile al proprio datore di lavoro, risultando illegittimo anche il riconoscimento, dunque dell'intero importo.
Si costituiva in data 23.4.2021, l'ing. eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità risultando costruita sulla violazione di legge come vizio della pronuncia, carattere del ricorso per Cassazione, non anche dell'appello. Nel merito reiterava la ricostruzione in diritto già resa dal Tribunale, ritenendo pienamente fondata la legittimazione attiva e passiva nel rapporto obbligatorio a fondamento della pretesa, sorto in esito agli indicati atti amministrativi, aventi tale potere, suffragati dalle ragioni di urgenza che giustificavano il conferimento di poteri eccezionali, senza barriere burocratiche.
Sebbene non ne reiterasse le conclusioni, nel corpo dell'atto evidenziava che la Parte_2 era rimasta in possesso dei progetti preliminari, determinando ciò un evidente arricchimento, interante, comunque, la fattispecie di cui all'art. 2041 cc., la subordinata riproposizione della diversa domanda, accennata nella prima comparsa, veniva poi ribadita in sede di conclusioni.
Chiedeva quindi il rigetto del gravame con vittoria di spese, anche con il riconoscimento della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il giudizio inizialmente incardinato alla ottava sezione, con ordinanza del 9.7.2021, per difetto di deduzione del periculum, il Collegio rigettava la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, tenuta dinanzi al Collegio (trattandosi di rito anteriore alla riforma
Cartabia), con udienza alla presenza della parti, queste precisavano le conclusioni acconsentendo all'assegnazione di termini ex art. 190 cpc abbreviati di giorni 30 per le memorie conclusionali e successivi 20 per memorie di replica e, la formulava altresì domanda Parte_2 di restituzione di quanto versato, sia all'ing. che al difensore dello stesso, in quanto CP_1 anticipatario, avendo adempiuto al pagamento ingiunto.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Disattendendo l'eccezione formulata dal il gravame è senz'altro ammissibile, in quanto CP_1 conforme ai parametri normativi dettati dall'art. 342 cpc, secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale di legittimità (Cass. SSUU 27199/2017 e SSUU 36481/2022), per cui è sufficiente l'indicazione, oltre alla volontà di riforma della pronuncia, di una parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, e dunque le questioni contestate e le doglianze ad essi riferibili, senza invece necessitare formula sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, anche in considerazione della natura del giudizio in oggetto come revisio prioris instantiae.
L'appello è, peraltro, fondato e determina la completa riforma della sentenza impugnata.
È infatti pienamente condivisibile la doglianza spiegata dall'appellante nel contestare la ricostruzione del primo giudice secondo cui il fondamento all'obbligazione del sarebbe CP_1 fondata sull'ordinanza commissariale come fonte atipica dell'obbligazione, giustificata dalla eccezionalità ed urgenza delle opere a farsi.
La contestazione merita accoglimento.
Risultano pienamente ammessi, anche sulla base della mancata specifica contestazione ex art. 115
c.p.c., due elementi fattuali: la mancanza di contatto scritto di conferimento d'opera professionale al da parte della , ma, invero, anche da parte del CP_1 Parte_2 [...]
, e la mancanza dell'assunzione dell'impegno di spesa, a favore del professionista nelle CP_3 forme previste dall'art. 191 Dlgs 267/2000 da parte dell'ente asseritamente debitore.
A fronte della carenza suddetta, il giudice ha ipotizzato una fonte atipica di obbligazione nell'ordinanza commissariale di nomina del professionista, sostenuta dall'urgenza.
È stato riconosciuto da alcune pronunce di legititmità la possibilità di rinvenire nelle ordinanze contingibili ed urgenti uno strumento alternativo sostitutivo del contratto scaturito da situazioni di criticità (proprio in materia di rifiuti ed ambientale), ma ciò prevede a monte la chiara indicazione nella fonte legislativa dei poteri in capo agli atti della PA con espressa indicazione della possibile deroga alle disposizioni vigenti (Cass. 21491/2023, cass. 12483/2020).
Tale ricostruzione, però a parere di questa Corte avrebbe dovuto trovare specifica copertura nella disciplina legislativa dei poteri commissariali, ma ciò manca.
Il decreto del Presidente della G.R. con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario, a pag. 3 nel punto indicato dall'inciso “rilevato che”, nella descrizione dei poteri conferitigli, si limita a richiamare e recepire, in modo del tutto conforme, le indicazioni dell'art. 1 comma 2 e 2 bis D.L.
7 196/2010, come modificato in sede di conversione. Nella citata disposizione si rinvengono esclusivamente poteri di somma urgenza - e dunque derogatori della normativa ordinaria – solo nell'individuazione ed acquisizione delle aree da adibire a discarca o alle opere funzionali, nell'acquisizione della successiva valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), e per l'acquisizione della autorizzazioni, certificazioni e nulla osta, nonché la possibilità di procedere nelle forme previste dall'art. 57 Dlgs 163/2006 (ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), previsione che mai ha derogato all'esigenza di stipulazione comunque del contratto scritto (negando, anche per la proroga, detta deroga, come stabilità all'ultimo comma).
Pertanto, nessuna disposizione normativa, nell'ambito dei poteri giustificati dalla urgenza delle finalità indicate, comprendeva la possibilità di conferire incarichi professionali, in particolare di progettazione e di studio del termovalorizzatore, prescindendo dalla stipula del contratto nelle forme richieste dal RD 2440/1923, né tralasciando il conseguente procedimento di assunzione dell'impegno di spesa per l'ente obbligato. Vista l'eccezionalità della possibilità di costituire obbligazioni con ordinanze contingibili ed urgenti, appariva, invero necessario rintracciare la specifica deroga alle disposizioni vigenti.
Né peraltro può ritenersi valido e compiuto documento contrattuale, la predetta ordinanza n. 1 del
8.3.2011, non contenente, peraltro, una disciplina negoziale, anche minima, dell'incarico professionale conferito al gruppo di lavoro e dunque non idonea ad inserirsi in uno schema di formazione negoziale.
Né d'altra parte può essere accolta la ricostruzione formulata dal nella comparsa CP_1 conclusionale, per cui il rapporto di lavoro con la NA, società in house della
[...]
avrebbe reso irrilevante e non necessaria la stipula di un autonomo contratto di Parte_2 incarico professionale, sia perché tale deduzione appare tardiva e contrastante con la ricostruzione effettuata nel ricorso monitorio e negli atti del primo grado, sia perché l'incarico risulterebbe conferito dal Commissario Straordinario, organo della Regione Campania, e dunque non dall'ente socio unico della società in house, ammesso che ciò bastasse a far ritenere i dipendenti equiparati ai dipendenti dell'ente stesso.
Il compimento dell'attività progettuale preliminare – anche questo fatto non contestato dall'Amministrazione ingiunta – non può consentire l'accesso all'indennizzo previsto ex art. 2041 cc, non sussistendo nel caso di specie, il presupposto richiesto dalla successiva disposizione dell'art. 2042 cc della sussidiarietà, per cui “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, sussistendo ben vero, in questo caso, la copertura dell'art. 191 TUEL comma 4, per cui in caso di
8 acquisizione di servizi senza impegno di spesa (fatto non controverso), il rapporto obbligatorio andrebbe a intercorrere direttamente con il funzionario che ha consentito la fornitura o il servizio.
La mancata regolare costituzione del rapporto obbligatorio risulta senz'altro assorbente di ogni altro motivo di doglianza afferente al credito.
La presente decisione peraltro dà seguito ad analoghe pronunce di questa Sezione della Corte, afferenti ad altri professionisti aventi medesima posizione con riferimento alla stessa prestazione progettuale, cfr. sent. Corte di Appello di Napoli nn. 5018 e 5019 del 9.12.2024, le cui critiche mosse nella comparsa di costituzione e replica del non appaiono fondate ed anche nei CP_1 medesimi termini, la sentenza resa nel procedimento RG 2428/2024.
Pertanto accolto l'appello, riformando in toto la sentenza appellata, la Corte dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 4858/2015 per insussistenza del credito ingiunto.
Ciò detto, questa Corte dà atto che all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado,
l'appellante formulava domanda di restituzione delle somme versate, avendo allegato nelle note depositate nel fascicolo telematico in data 3.7.2025, prima di tale udienza, i mandati di pagamento con i quali era stato eseguita la liquidazione degli importi dovuti sulla scorta del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, deducendo che le somme erano state richieste e versate nel corso del presente giudizio, a seguito del rigetto dell'istanza ex art. 283 cpc.
Pertanto la domanda è ammissibile (cfr. Cass. 24896/2003 e Cass. 6614/2023, in quanto conseguenza logica implicita nella richiesta di riforma ed anche per esigenze di economia processuale, cfr. Cass. 7144/2021, anche formulandola in prima battuta all'udienza di precisazione delle conclusioni essendo ammissibile nel corso del giudizio se il pagamento è avvenuto nelle more). La domanda è altresì fondata, vista la riforma totale della prima decisione, e certo l'avvenuto pagamento sulla scorta dei mandati allegati, e non contestati, e pertanto va accolta nei confronti dell'ing. per quanto a lui riconosciuto e versato comprensivo di accessori, e direttamente CP_1 all'avv. Angelo Perrino, per quanto a lui versato in virtù della chiesta distrazione (cfr. Cass.
1526/2016), negli importi espressamente indicati negli allegati mandati di pagamento. Sulle somme indicate maturano a favore dell'ente pagatore interessi al tasso legale dalla data del pagamento medesimo al soddisfo (ex plurimis cfr. Cass. 24475/2019 e Cass. 16559/2005), pagamento risultante come da mandato in data 20.5.2022.
In ordine al governo delle spese, seguendo anche quanto deciso nei citati casi analoghi, ritiene la
Corte che l'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali, nell'ambito, di un'attività in favore di Enti pubblici, disciplinata da norme speciali, ed atti amministrativi applicativi delle stesse, molto complessi e non sempre chiari, costituisca grave ed eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c. al fine di provvedere all'integrale compensazione delle spese nei due gradi di giudizio.
9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 3012/2021 del 31.3.2021, nei confronti di , Controparte_1 ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza pronunciando la revoca del decreto ingiuntivo n. 4858/2015 e il rigetto della domanda proposta nel monitorio, con totale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
- accoglie la conseguenziale domanda di restituzione, e condanna alla restituzione Controparte_1 di € 28.065,64 ed € 586,44 per interessi, versati con mandati di pagamento nn. 4277 e 4278 del del
20 maggio 2022 oltre interessi dal pagamento al soddisfo e l'avv. Angelo Perrino alla restituzione di
€ 5.186,66 ed € 23.79, versati con mandati nn. 4279 e 4280 del 20 maggio 2022;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1497/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3012/2021 del 31.3.2021, avente ad oggetto compensi professionali e vertente:
TRA
in persona del Sindaco l.r.p.t. (c.f. n. Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cristiano (c.f. n. ), P.IVA_1 C.F._1 giusta procura generale alle liti per Notar del 31.7.2019, rep. 19077, racc. 10946, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in alla Piazza Matteotti 1, Pt_1 numero di fax 0817946419 o al proprio indirizzo pec Email_1
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APPELLANTE
E
(c.f. n. ), rappresentato e difeso per mandato in Controparte_1 C.F._2 calce al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 4585/2015 dall'avv. Angelo Perrino
(c.f. n. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._3
1 procuratore in Frattamaggiore, in via Genoino 90, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 0810149141 o all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2015, la proponeva Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in data
17.8.2015, n. 4858/2015 e notificatole il 15.9.2015, con cui l'ing. le aveva Controparte_1 ingiunto il pagamento di € 28.065,64 a titolo di compensi per l'incarico di progettazione, conferito dal Commissario Straordinario del Presidente della Regione Campania, ing. per la CP_2 progettazione del termovalorizzatore di Napoli est, otre accessori e spese.
Nell'istanza monitoria, l'ing. deduceva che: CP_1
- a norma dell'art. 1 comma 2 DL 196/2010, convertito in legge 1/2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dava facoltà al Presidente della Regione Campania di nominare un Commissario
Straordinario, con funzioni amministrative – aggiudicatrice, per individuare il soggetto aggiudicatario e le aree occorrenti per la realizzazione di un termovalorizzatore nella Provincia di
Pt_1
- con decreto della Giunta Regionale Campania n. 44/2011, veniva nominato in attuazione della legge predetta, l'ing. , il quale, a sua volta individuava come responsabile del CP_2 procedimento l'ing. , e con questi stabiliva di creare un gruppo di lavoro, includente l'istante Per_2 ing. con ordinanza n. 1 del 8.3.2011; CP_1
- l'attività di progettazione preliminare veniva regolarmente espletata dal gruppo di professionisti, come relazionato dal Commissario stesso, e in ragione di ciò con ordinanza del 18.10.2011, n. 5 quest'ultimo disponeva di quantificare l'aliquota per i professionisti nel 5%, considerata la mancata esecuzione del successivo progetto definitivo ed esecutivo, e dunque stabiliva un compenso per ciascuno di € 28.065,64, somme a carico della secondo le indicazioni contenute Parte_3 nel decreto succitato n. 44/2011 del Presidente della Regione Campania.
Ritenendo quindi la debitrice del detto importo, l'ing. aveva Parte_2 CP_1 proposto l'istanza monitoria qui accolta.
Avverso la predetta, tuttavia, la proponeva opposizione chiedendo: Parte_2
“in via preliminare ed in accoglimento di quanto sopra riferito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ed il difetto di legittimazione attiva dell'ing. Parte_2 CP_1 in ordine al credito azionato;
nel merito dichiarare infondata ogni avversa domanda;
in via
[...]
2 subordinata autorizzare nell'udienza di comparizione la chiamata in causa della Regione Campania
e dell'ing. , fissando a tal motivo una nuova udienza affiche questi ultimi, nella denegata CP_2 ipotesi di accoglimento della pretesa dell'ing. siano dichiarato responsabili in solido, o in CP_1 subordine, in via alternativa del danno derivante alla da ogni esborso Parte_2 maggiore alla sorte capitale riconosciuto al predetto ingegnere ai sensi dell'art. 1218 e 1175 cc o in subordine ai sensi dell'art. 2043 cc;
con vittoria di spese di lite, oltre il 15% forfettario”.
In particolare, sotto il profilo della legittimazione passiva, riteneva l'ingiunta di non essere direttamente obbligata nei confronti dei professionisti, i quali avrebbero dovuto rivolgere le loro pretese al soggetto affidante l'incarico di progettazione, ovvero al Controparte_3
oppure in caso di illegittimità della procedura di affidamento, il predetto
[...]
, personalmente. La previsione, contenuta nel decreto allegato, della Controparte_3 realizzazione del termovalorizzatore con oneri finanziari della non fondava una Parte_3 diretta pretesa del nei confronti di tale ultimo ente, restando una disciplina del rapporto tra CP_1 amministrazioni.
Peraltro, la debenza delle somme era contestata anche sotto il profilo della non regolare costituzione del rapporto obbligatorio, in dispregio degli artt. 191 e ss. D,lgs 267/2000, in carenza degli impegni di spesa e procedure contabili per l'imputazione della prestazione all'amministrazione provinciale e, ancora, in carenza di un contratto, con necessaria forma scritta di conferimento dell'incarico professionale all'ing. CP_1
Sul piano della legittimazione attiva, negava che il ricorrente fosse comunque creditore della prestazione ingiunta, in quanto nella nota di verifica di congruità del RUP, ing. , risultava Per_3 che la progettazione era stata eseguita dalla NA s.p.a. (di cui era dipendente), e non da CP_1 questi personalmente, tanto che lo stesso RUP che prima quantificava in € 28.000,00 il credito del poi lo dimezzava a € 14.000,00. CP_1
Infine, l'Ente ingiunto riteneva infondata la pretesa per mancanza degli atti di liquidazione e mandati di pagamento da parte del . Controparte_3
Nel giudizio di opposizione, si costituiva l'ing. il quale ribadiva la ricostruzione dedotta CP_1 nel ricorso monitorio, e dichiarava di non aver ricevuto neanche il minor importo di € 14.000,00, riconosciuto nel citato riparto redatto dal RUP, ed insisteva perciò nella sua pretesa, e dunque nel rigetto dell'opposizione, con concessione della esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo, anche, in subordine, nella minor somma di € 14.000,00. In subordine, nel merito, avendo la
[...] comunque usufruito di un progetto e di un'attività intellettuale senza alcun Parte_2 esborso, avrebbe ottenuto un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc chiedendo il preteso importo a titolo di indennità per tale arricchimento.
3 Il giudice non dava ingresso alle chiamate in causa, e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., in esito ai quali riteneva la causa matura per la decisione senza istruttoria e riservava la decisione alla fine con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Pronunciava in esito l'impugnata sentenza n. 3012/2021, con la quale confermava il decreto ingiuntivo n. 4858/2015, e rigettava nel merito l'opposizione in quanto la pretesa creditoria era fondata, condannando la al pagamento delle spese di lite con Parte_2 attribuzione all'avvocato dell'istante dichiaratosi antistatario.
Il giudice, dopo aver tratteggiato le caratteristiche del procedimento di opposizione alla ingiunzione, riteneva i motivi spiegati dal creditore ingiunto infondati.
Sulla legittimazione attiva, prendeva le mosse dall'ordinanza n. 1 del 8.3.2011, con la quale il
Commissario Straordinario indicava i professionisti incaricati nell'ing, , con funzioni di Per_3
RUP nonché il gruppo di lavoro includente il CP_1
Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale riteneva la stessa sussistente sulla base della norma dell'art. 1 comma 2 del DL 196/2010, convertito in legge 1/2011, nella parte in cui aveva nominato il Commissario Straordinario concedendogli, funzioni di amministrazione aggiudicatrice, con il potere di individuare il soggetto aggiudicatario del lavoro “al fine di garantire la realizzazione urgente degli impianti nella Regione Campania”; “la detta urgente finalità giustifica l'eccezionalità della procedura adottata”. D'altro canto, la specifica individuazione della si Parte_2 fondava sull'art. 3 del decreto 44/2011 della il quale poneva a carico Controparte_4 della predetta l'onere finanziario dell'opera e gli artt. 7 ed 8 a mente dei quali “le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico saranno anticipate al Commissario dalla
. Parte_3
Infine, il Tribunale riteneva la individuazione del credito e la sua consistenza nella nota n. 777542 del 1.8.2012, in cui il dirigente della disponeva il pagamento degli Pt_2 Parte_2 oneri a suo carico come quantificati nella nota n. 130 del 12.7.2012 del Commissario Straordinario.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il debitore soccombente chiedendo a questa Corte di “in accoglimento delle censure formulate dalla quale successore Parte_2 universale della ai sensi dell'art. 1 comma 16 L. 56/2014, voglia l'on. Corte di Parte_3
Appello così provvedere: in via cautelare, disporre ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della sentenza 3012/2021 del Tribunale di Napoli, nel merito: annullare e/o riformare la predetta sentenza e per l'effetto, in accoglimento alla spiegata opposizione, rigettare integralmente la domanda proposta in via monitoria dall'ing. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre il CP_1
15% forfettario”.
4 L'appello veniva principalmente incentrato sulla contestazione dei cardini motivazionali indicati dal giudice di primo grado per la legittimazione attiva e passiva con un unico ed articolato motivo di gravame.
Sul primo punto, l'Ente ribadiva la rilevanza della mancanza di contatto scritto di conferimento d'opera professionale e di atto di impegno di spesa, a favore del professionista ex art. 191 Dlgs
267/2000.
Deduceva, sul piano attivo, che il giudice, avvedendosi delle carenze delineate, aveva reso un fondamento all'obbligazione del fondata sull'ordinanza commissariale come fonte atipica CP_1 dell'obbligazione, giustificata dalla eccezionalità ed urgenza delle opere a farsi. Tuttavia
l'appellante riteneva non fondata tale ricostruzione, escludendo che l'art. 1 comma 2 D.l 196/2010 attribuisse poteri eccezionali nell'ambito della funziona amministrativa aggiudicatrice. Ed invero poteva solo procedere in via di somma urgenza all'individuazione ed acquisizione delle aree necessarie ed usufruire del dimezzamento dei termini per la richiesta delle autorizzazioni e dei certificati di impatto ambientale, ma la semplificazione si limitava a tali poteri espressamente indicati nella norma, e non anche ad altre deroghe nell'attività contrattuale e di contabilità, attività disciplinate da norme che non potevano essere quindi derogate ed a cui il giudice avrebbe dovuto riferirsi per valutare la corretta insorgenza del credito, correttezza, invece, non esistente per la violazione dell'art. 191 TUEL, nonché della norma del RD 2440/1923 su cui si fonda la necessità ad substantiam del contratto in forma scritta.
Sul piano della legittimazione passiva, inoltre, contestava la soluzione del primo giudice ritenendola contraddittoria con il testo normativo degli artt. 3, 7 ed 8 del decreto della GR 44/2011 da cui emergeva l'obbligo della di anticipare le spese al Commissario, e non a terzi da Parte_2 questi nominati, non essendovi alcun obbligo diretto a beneficio del A sostegno di ciò CP_1
l'appellante richiamava il documento 8 allegato agli atti del primo grado, ossia la nota del capo di gabinetto della n. 1065 del 25.1.2012, in cui si evidenziava che il Parte_4
avrebbe proceduto alle operazioni di ordinazione e liquidazione delle Controparte_3 spese sostenute, di cui la avrebbe curato il pagamento, con ciò delineandosi Parte_2 un'operazione di delegazione di pagamento, ex artt. 1269 c.c., in cui il delegatario non ha azione diretta verso il delegato. Nell'ambito di tale operazione si inquadra anche la nota del CS 130 del
2012, indicata dal giudice come prova a suffragio dell'obbligazione della nei Parte_2 confronti del ed altri professionisti, laddove, invece, proprio quell'atto in cui era il primo CP_1 ad ordinare e liquidare il pagamento, meramente eseguiti dalla seconda, a suffragare la ricostruzione della delegazione di pagamento e, dunque, la mancata assunzione in proprio di un'obbligazione del delegato verso il professionista istante.
5 Infine, con riferimento alla legittimazione passiva, osservava ancora l'appellante, il travisamento degli atti da parte del giudice di primo grado, il quale nella nota 155/Comm del 8.8.2014, il
[...]
, considerato che il soggetto di cui si era avvalso nel gruppo di lavoro Parte_5 era la NA s.p.a. (società in house a totale partecipazione pubblica della ) per Parte_2 mezzo di alcuni suoi dipendenti specializzati tra cui l'ing. indica questi nel riparto come CP_1 destinatari non dell'intero compenso della prestazione professionale ma come incentivo alla progettazione interna, ovvero un emolumento retributivo ulteriore, richiedibile al proprio datore di lavoro, risultando illegittimo anche il riconoscimento, dunque dell'intero importo.
Si costituiva in data 23.4.2021, l'ing. eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità risultando costruita sulla violazione di legge come vizio della pronuncia, carattere del ricorso per Cassazione, non anche dell'appello. Nel merito reiterava la ricostruzione in diritto già resa dal Tribunale, ritenendo pienamente fondata la legittimazione attiva e passiva nel rapporto obbligatorio a fondamento della pretesa, sorto in esito agli indicati atti amministrativi, aventi tale potere, suffragati dalle ragioni di urgenza che giustificavano il conferimento di poteri eccezionali, senza barriere burocratiche.
Sebbene non ne reiterasse le conclusioni, nel corpo dell'atto evidenziava che la Parte_2 era rimasta in possesso dei progetti preliminari, determinando ciò un evidente arricchimento, interante, comunque, la fattispecie di cui all'art. 2041 cc., la subordinata riproposizione della diversa domanda, accennata nella prima comparsa, veniva poi ribadita in sede di conclusioni.
Chiedeva quindi il rigetto del gravame con vittoria di spese, anche con il riconoscimento della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il giudizio inizialmente incardinato alla ottava sezione, con ordinanza del 9.7.2021, per difetto di deduzione del periculum, il Collegio rigettava la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, tenuta dinanzi al Collegio (trattandosi di rito anteriore alla riforma
Cartabia), con udienza alla presenza della parti, queste precisavano le conclusioni acconsentendo all'assegnazione di termini ex art. 190 cpc abbreviati di giorni 30 per le memorie conclusionali e successivi 20 per memorie di replica e, la formulava altresì domanda Parte_2 di restituzione di quanto versato, sia all'ing. che al difensore dello stesso, in quanto CP_1 anticipatario, avendo adempiuto al pagamento ingiunto.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Disattendendo l'eccezione formulata dal il gravame è senz'altro ammissibile, in quanto CP_1 conforme ai parametri normativi dettati dall'art. 342 cpc, secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale di legittimità (Cass. SSUU 27199/2017 e SSUU 36481/2022), per cui è sufficiente l'indicazione, oltre alla volontà di riforma della pronuncia, di una parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, e dunque le questioni contestate e le doglianze ad essi riferibili, senza invece necessitare formula sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, anche in considerazione della natura del giudizio in oggetto come revisio prioris instantiae.
L'appello è, peraltro, fondato e determina la completa riforma della sentenza impugnata.
È infatti pienamente condivisibile la doglianza spiegata dall'appellante nel contestare la ricostruzione del primo giudice secondo cui il fondamento all'obbligazione del sarebbe CP_1 fondata sull'ordinanza commissariale come fonte atipica dell'obbligazione, giustificata dalla eccezionalità ed urgenza delle opere a farsi.
La contestazione merita accoglimento.
Risultano pienamente ammessi, anche sulla base della mancata specifica contestazione ex art. 115
c.p.c., due elementi fattuali: la mancanza di contatto scritto di conferimento d'opera professionale al da parte della , ma, invero, anche da parte del CP_1 Parte_2 [...]
, e la mancanza dell'assunzione dell'impegno di spesa, a favore del professionista nelle CP_3 forme previste dall'art. 191 Dlgs 267/2000 da parte dell'ente asseritamente debitore.
A fronte della carenza suddetta, il giudice ha ipotizzato una fonte atipica di obbligazione nell'ordinanza commissariale di nomina del professionista, sostenuta dall'urgenza.
È stato riconosciuto da alcune pronunce di legititmità la possibilità di rinvenire nelle ordinanze contingibili ed urgenti uno strumento alternativo sostitutivo del contratto scaturito da situazioni di criticità (proprio in materia di rifiuti ed ambientale), ma ciò prevede a monte la chiara indicazione nella fonte legislativa dei poteri in capo agli atti della PA con espressa indicazione della possibile deroga alle disposizioni vigenti (Cass. 21491/2023, cass. 12483/2020).
Tale ricostruzione, però a parere di questa Corte avrebbe dovuto trovare specifica copertura nella disciplina legislativa dei poteri commissariali, ma ciò manca.
Il decreto del Presidente della G.R. con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario, a pag. 3 nel punto indicato dall'inciso “rilevato che”, nella descrizione dei poteri conferitigli, si limita a richiamare e recepire, in modo del tutto conforme, le indicazioni dell'art. 1 comma 2 e 2 bis D.L.
7 196/2010, come modificato in sede di conversione. Nella citata disposizione si rinvengono esclusivamente poteri di somma urgenza - e dunque derogatori della normativa ordinaria – solo nell'individuazione ed acquisizione delle aree da adibire a discarca o alle opere funzionali, nell'acquisizione della successiva valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), e per l'acquisizione della autorizzazioni, certificazioni e nulla osta, nonché la possibilità di procedere nelle forme previste dall'art. 57 Dlgs 163/2006 (ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), previsione che mai ha derogato all'esigenza di stipulazione comunque del contratto scritto (negando, anche per la proroga, detta deroga, come stabilità all'ultimo comma).
Pertanto, nessuna disposizione normativa, nell'ambito dei poteri giustificati dalla urgenza delle finalità indicate, comprendeva la possibilità di conferire incarichi professionali, in particolare di progettazione e di studio del termovalorizzatore, prescindendo dalla stipula del contratto nelle forme richieste dal RD 2440/1923, né tralasciando il conseguente procedimento di assunzione dell'impegno di spesa per l'ente obbligato. Vista l'eccezionalità della possibilità di costituire obbligazioni con ordinanze contingibili ed urgenti, appariva, invero necessario rintracciare la specifica deroga alle disposizioni vigenti.
Né peraltro può ritenersi valido e compiuto documento contrattuale, la predetta ordinanza n. 1 del
8.3.2011, non contenente, peraltro, una disciplina negoziale, anche minima, dell'incarico professionale conferito al gruppo di lavoro e dunque non idonea ad inserirsi in uno schema di formazione negoziale.
Né d'altra parte può essere accolta la ricostruzione formulata dal nella comparsa CP_1 conclusionale, per cui il rapporto di lavoro con la NA, società in house della
[...]
avrebbe reso irrilevante e non necessaria la stipula di un autonomo contratto di Parte_2 incarico professionale, sia perché tale deduzione appare tardiva e contrastante con la ricostruzione effettuata nel ricorso monitorio e negli atti del primo grado, sia perché l'incarico risulterebbe conferito dal Commissario Straordinario, organo della Regione Campania, e dunque non dall'ente socio unico della società in house, ammesso che ciò bastasse a far ritenere i dipendenti equiparati ai dipendenti dell'ente stesso.
Il compimento dell'attività progettuale preliminare – anche questo fatto non contestato dall'Amministrazione ingiunta – non può consentire l'accesso all'indennizzo previsto ex art. 2041 cc, non sussistendo nel caso di specie, il presupposto richiesto dalla successiva disposizione dell'art. 2042 cc della sussidiarietà, per cui “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, sussistendo ben vero, in questo caso, la copertura dell'art. 191 TUEL comma 4, per cui in caso di
8 acquisizione di servizi senza impegno di spesa (fatto non controverso), il rapporto obbligatorio andrebbe a intercorrere direttamente con il funzionario che ha consentito la fornitura o il servizio.
La mancata regolare costituzione del rapporto obbligatorio risulta senz'altro assorbente di ogni altro motivo di doglianza afferente al credito.
La presente decisione peraltro dà seguito ad analoghe pronunce di questa Sezione della Corte, afferenti ad altri professionisti aventi medesima posizione con riferimento alla stessa prestazione progettuale, cfr. sent. Corte di Appello di Napoli nn. 5018 e 5019 del 9.12.2024, le cui critiche mosse nella comparsa di costituzione e replica del non appaiono fondate ed anche nei CP_1 medesimi termini, la sentenza resa nel procedimento RG 2428/2024.
Pertanto accolto l'appello, riformando in toto la sentenza appellata, la Corte dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 4858/2015 per insussistenza del credito ingiunto.
Ciò detto, questa Corte dà atto che all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado,
l'appellante formulava domanda di restituzione delle somme versate, avendo allegato nelle note depositate nel fascicolo telematico in data 3.7.2025, prima di tale udienza, i mandati di pagamento con i quali era stato eseguita la liquidazione degli importi dovuti sulla scorta del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, deducendo che le somme erano state richieste e versate nel corso del presente giudizio, a seguito del rigetto dell'istanza ex art. 283 cpc.
Pertanto la domanda è ammissibile (cfr. Cass. 24896/2003 e Cass. 6614/2023, in quanto conseguenza logica implicita nella richiesta di riforma ed anche per esigenze di economia processuale, cfr. Cass. 7144/2021, anche formulandola in prima battuta all'udienza di precisazione delle conclusioni essendo ammissibile nel corso del giudizio se il pagamento è avvenuto nelle more). La domanda è altresì fondata, vista la riforma totale della prima decisione, e certo l'avvenuto pagamento sulla scorta dei mandati allegati, e non contestati, e pertanto va accolta nei confronti dell'ing. per quanto a lui riconosciuto e versato comprensivo di accessori, e direttamente CP_1 all'avv. Angelo Perrino, per quanto a lui versato in virtù della chiesta distrazione (cfr. Cass.
1526/2016), negli importi espressamente indicati negli allegati mandati di pagamento. Sulle somme indicate maturano a favore dell'ente pagatore interessi al tasso legale dalla data del pagamento medesimo al soddisfo (ex plurimis cfr. Cass. 24475/2019 e Cass. 16559/2005), pagamento risultante come da mandato in data 20.5.2022.
In ordine al governo delle spese, seguendo anche quanto deciso nei citati casi analoghi, ritiene la
Corte che l'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali, nell'ambito, di un'attività in favore di Enti pubblici, disciplinata da norme speciali, ed atti amministrativi applicativi delle stesse, molto complessi e non sempre chiari, costituisca grave ed eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c. al fine di provvedere all'integrale compensazione delle spese nei due gradi di giudizio.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 3012/2021 del 31.3.2021, nei confronti di , Controparte_1 ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza pronunciando la revoca del decreto ingiuntivo n. 4858/2015 e il rigetto della domanda proposta nel monitorio, con totale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
- accoglie la conseguenziale domanda di restituzione, e condanna alla restituzione Controparte_1 di € 28.065,64 ed € 586,44 per interessi, versati con mandati di pagamento nn. 4277 e 4278 del del
20 maggio 2022 oltre interessi dal pagamento al soddisfo e l'avv. Angelo Perrino alla restituzione di
€ 5.186,66 ed € 23.79, versati con mandati nn. 4279 e 4280 del 20 maggio 2022;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
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