Articolo 518 quinquiesdecies del Codice penale
Articolo 518 quaterdeciesArticolo 518 sexiesdecies
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23 marzo 2022
Art. 518-quinquiesdecies

(( (Casi di non punibilita'). )) ((Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.))
Entrata in vigore il 23 marzo 2022
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