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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3382/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 2025, sono comparsi, alle ore 9:51, l'Avv. Bellanca, in sostituzione dell'Avv.
V. Bellanca, per l'attore e l'Avv. Cappello, in sostituzione dell'Avv. Gueli A., per il CP_1
. L'Avv. Bellanca precisa le conclusioni e discute la causa oralmente ai sensi dell'art.
[...]
281sexies c.p.c., precisando che, alla luce della CTU medico-legale che ha riconosciuto all'attore un danno biologico del 3%, una I.T.T. di gg 7, una I.T.P. al 75% di gg 37, una I.T.P. al 50% di gg 28 e spese mediche per un importo di €. 249,90 chiede che il danno richiesto venga così riquantificato: per danno biologico permanente 3% €. 3.346,85, per I.T.T. di gg 7 €. 393,26, per I.T.P. al 75% di gg 37
€. 1.559,00, per I.T.P. al 50% di gg 28 €. 786,52, per danno morale (33,33%) €. 2.028,34, per spese mediche €. 249,90, e così in totale €. 8.363,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiede, inoltre che riconosca il danno da perdita di chance, documentalmente dimostrato, e il danno alla specifica capacità lavorativa, sul quale il CTU non si è pronunciato, e che liquidi entrambi i danni in via equitativa, nonché che il Tribunale ritenga e dichiari che il sinistro sia avvenuto per responsabilità esclusiva del e pertanto lo condanni a pagare al sig. la somma Controparte_1 Controparte_2 di €. 8.363,87 per i danni fisici subiti, oltre al danno alla specifica capacità lavorativa e al danno da perdita di chance che il Giudice vorrà valutare equitativamente, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, che lo condanni infine a tutte le spese competenze e onorari del giudizio.
L'Avv. Cappello precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:23, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:42, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
RA CO
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa RA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:42 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 23 Dicembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] ivi residente, nella via della Controparte_2 CP_1
Concordia n. 69, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, ad , nella via Cicerone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Valentina Bellanca, CP_1 che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attore -
CONTRO
il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/03/2022, dagli Avv.ti Antonio Insalaco e Alfonsa Gueli, sia unitamente che disgiuntamente, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad , nella Piazza Pirandello, CP_1 presso la Casa Comunale,
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DELLA
2 in persona dei curatori fallimentari Controparte_3
Avv. , Dott. e Avv. Vittorio Viviani, Controparte_4 Controparte_5
- terza chiamata in causa/contumace -
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Conclusioni per l'attore: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite e alla memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. depositata il 31 Marzo 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1 Marzo 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26 Novembre 2021 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale il , in persona Controparte_2 Controparte_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore. All'uopo premetteva che, la sera del 14 Luglio
2019, mentre stava percorrendo a bordo del ciclomotore targato X4BFVW, di proprietà del signor , il Viale dei Pini della prefata città, giunto nei pressi del civico n. 23B, a Parte_1 causa di un tombino sprofondato sotto la sede stradale e dell'irregolarità della strada a esso adiacente, era caduto a terra. Esponendo che, la suddetta anomalia della via in parola non era né transennata, né segnalata con cartelli o indicazioni di pericolo, costituendo una insidia e un trabocchetto. L'attore riferiva che, in seguito al cennato evento lesivo aveva riportato la frattura di BE della mano destra e altri nocumenti. Deducendo, innanzitutto, che aveva subito, in forza della C.T.P. predisposta dal medico legale debitamente incaricato, un danno biologico permanente del 6% e sopportato periodi di invalidità temporanea totale e relativa al 75%, al
50% e al 25% ivi meglio specificati. In secondo luogo, una lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito e un danno morale, che gli davano diritto alla personalizzazione del valore del punto da usare come parametro di riferimento per liquidare i residui di tipo permanente. In terz'ordine, di avere affrontato delle spese per curarsi per un totale di € 249,90.
Di guisa che, il totale dei menzionati nocumenti e degli esborsi monetari in questione era pari a € 15.051,82. Lo stesso evidenziava, poi, che a causa dei danni fisici riportati per effetto della
3 enunciata caduta non aveva più potuto praticare gli sport a cui si dedicava, quali il nuoto e il triathlon, subendo, quindi, anche un danno da perdita di chance quantificabile equitativamente in € 5.450,00. Rilevando, altresì, che accusando dolore nell'usare la mano destra per scrivere e disegnare egli, essendo un geometra tirocinante, aveva riportato pure un nocumento alla propria specifica capacità lavorativa, da liquidarsi in termini monetari in € 5.450,00. Ragion per cui, il danno complessivamente patito ammontava a € 25.951,82. Osservava che, sia la richiesta di risarcimento avanzata nei riguardi del nominato ente locale mediante lettera di costituzione in mora;
sia l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita erano stati respinti dal secondo. Sul piano del diritto l'istante affermava che, per il ricordato sinistro era responsabile il convenuto non solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché, quale custode, non aveva provveduto alla manutenzione della strada in cui si era verificato;
ma, anche, a norma dell'art. 2043 c.c., stante che l'anomalia della sede stradale che lo aveva provocato costituiva un pericolo occulto, non essendo oggettivamente visibile e soggettivamente prevedibile da parte sua allorché era accaduto. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, da un lato, che la responsabilità del richiamato evento traumatico era da addebitare esclusivamente alla predetta pubblica amministrazione;
dall'altro,
che aveva diritto a essere da questa risarcito di tutti i danni sofferti ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Quindi, di condannare controparte a pagargli la somma di € 25.951,82 a titolo risarcitorio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, si Controparte_1
costituiva nel presente giudizio depositando l'1 Marzo 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in linea preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate nei rispettivi riguardi dal signor CP_2
. Ciò in quanto, con apposito verbale aveva consegnato all'allora
[...] Controparte_3
con decorrenza dal 4 Giugno 2008, il servizio idrico integrato concernente le reti
[...] fognanti comunali acque nere, le centraline di pompaggio e rinvio a mare dei liquami, le centraline di sollevamento e gli impianti di depurazione. Sostenendo che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, della convenzione di gestione sottoscritta il 27 Novembre 2007 dall'Autorità di Ambito di Agrigento e dalla cennata società, a cui era stata affidata la gestione del Servizio Idrico
Integrato, questa doveva tenere sollevati e indenni, fra l'altro, gli enti locali e il loro personale dipendente da ogni responsabilità connessa con i servizi espletati. Con riferimento al merito della contesa il menzionato ente locale contestava che, l'attore non aveva provato l'evento
4 dannoso in discorso, il nesso causale fra il medesimo e la strada ove era accaduto, né la condotta colposa ascrivibile a carico di esso convenuto. Obiettando, inoltre, che andava esclusa una sua responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c. nella determinazione della caduta oggetto del contendere. In proposito osservava che, nel caso di specie la condotta del danneggiato aveva assunto una efficacia causale tale da provocarlo e integrare il caso fortuito di cui alla menzionata disposizione codicistica. In subordine la enunciata pubblica amministrazione denunciava che, il comportamento posto in essere dall'istante era stato imprudente, concorrendo al verificarsi del nominato incidente. Affermando che, comunque, il quantum debeatur andava ridotto. In virtù di tali argomentazioni domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di autorizzarlo a chiamare in causa la in persona dei propri curatori Controparte_3 fallimentari. Indi, di dichiarare, conseguenzialmente, il suo difetto di legittimazione passiva, estromettendolo dal procedimento de quo. Nel merito, di rigettare le domande di CP_2
, dichiarandole infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, di dichiarare la
[...] prevalente, e/o concorrente responsabilità dell'attore nella determinazione del ricordato evento traumatico, riducendo la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno. Nell'ipotesi di accoglimento delle pretese dell'istante e di accertata propria responsabilità, di ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Con provvedimento emesso il 22 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite autorizzava il a chiamare in causa il Fallimento della Girgenti Controparte_1
Acque S.p.A., in persona dei curatori. Il medesimo vi procedeva notificando apposito atto di citazione a questi ultimi e alla rispettiva Curatela Fallimentare mediante pec inviate il 4 e il 5
Maggio 2022.
Pur essendo stata raggiunta dalle ricordate notificazioni, la Curatela del Fallimento della in persona dei curatori fallimentari, non si costituiva in ius. Tant'è che, Controparte_3 mediante ordinanza adottata l'11 Ottobre 2022 l'adita autorità giudiziaria ne dichiarava la contumacia. Con tale provvedimento la medesima assegnava al signor il Controparte_2
termine di quindici giorni per comunicare alle controparti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Nel corso dell'udienza del 28 Febbraio 2023 il legale dell'attore faceva presente che tale procedura aveva avuto esito negativo. Mediante ordinanza emessa il 27 Giugno 2023 il Giudice ammetteva le prove testimoniali dirette e quella a contrario dedotte dall'istante e dall'ente locale convenuto, rispettivamente, nel richiamato atto di
5 citazione e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c. depositata il 18 Maggio 2023. Il teste intimato veniva escusso durante l'udienza del 7 Novembre 2023. Con provvedimento adottato in tale giorno l'adita autorità giudiziaria ammetteva la C.T.U. medico-legale richiesta da , nominando come perito la Dott.ssa Però, a seguito della Controparte_2 Persona_1
propria rinuncia all'incarico, mediante ordinanza emessa il 3 Dicembre 2024 la stessa lo revocava e nominava al suo posto il Dott. . Questi, dopo avere dichiarato di Persona_2 accettare l'incarico, depositava la relazione tecnica d'ufficio all'uopo predisposta il 7 Ottobre
2025. Indi, all'udienza odierna del 23 Dicembre 2025, dopo che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è
previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono in buona parte giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto dal rilievo d'ufficio di una peculiare questione. Segnatamente, le domande spiegate dal
[...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nei confronti della CP_1
in persona dei curatori fallimentari, con Controparte_6
l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa notificato a mezzo pec il 4 e il 5 Maggio
2022, sono inammissibili. Per il tramite di esse chiede all'adita autorità giudiziaria, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese di natura risarcitoria azionate dal signor CP_2
incoando la controversia, di dichiarare quest'ultima tenuta nei rispettivi riguardi alla
[...]
rifusione di ogni somma che fosse condannato a pagargli, a qualsiasi titolo, emettendo la conseguenziale statuizione di condanna a suo carico. Al fine di suffragare la cennata eccezione bisogna evidenziare che, come noto, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna, ovvero quella di condanna al pagamento proposta contro il fallito è
inammissibile, o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. Peraltro, resta esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita. In
particolare, qualsiasi pretesa della parte, anche in termini di garanzia e di manleva, nei
6 confronti del soggetto fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento. L'eventuale partecipazione al processo della curatela fallimentare può, tutt'al più, condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa, e non già di condanna a tenere indenne, e/o a manlevare, inopponibile al fallimento e idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis. In questo senso consolidato
è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione nell'affermare che “L'accertamento di un
credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato
ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio
ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel
giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia
stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes” (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 4/10/2018 n. 24156; conformi: Cass., 31/05/2012 n. 8782; Cass., 22/05/2020 n. 9461). Da tale principio non può che discendere, relativamente alla fattispecie, l'inammissibilità delle eventuali domande, anche solo di accertamento, finalizzate alla condanna di manleva, proposte dal prefato ente locale nei riguardi della menzionata Curatela fallimentare e, dunque, nei confronti del Fallimento della
Girgenti Acque S.p.A. in sede di cognizione ordinaria, essendo l'unico rimedio legislativamente previsto e consentito l'insinuazione allo stato passivo di quest'ultimo.
3.- A prescindere dalle considerazioni appena articolate, l'obiezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste dell'attore, formulata dalla pubblica amministrazione convenuta, posta a fondamento della richiesta di chiamata in causa della
Curatela del Fallimento della è suscettibile di rigetto. Per supportare Controparte_3
tale doglianza il osserva che, con apposito verbale ha consegnato Controparte_1 all'allora con decorrenza dal 4 Giugno 2008, il servizio idrico integrato Controparte_3
afferente alle reti fognanti comunali acque nere, alle centraline di pompaggio e rinvio a mare dei liquami, alle centraline di sollevamento e agli impianti di depurazione. Sostenendo che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, della convenzione di gestione sottoscritta il 27 Novembre 2007 dall'Autorità di Ambito di Agrigento e dalla enunciata società, a cui era stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato, questa avrebbe dovuto tenere sollevati e indenni, fra l'altro, gli enti locali e il loro personale dipendente da ogni responsabilità connessa con i servizi espletati.
In mancanza della nominata convenzione, che il convenuto non ha prodotto agli atti di lite, dalla
7 lettura del ricordato verbale del 4 Giugno 2008 emerge chiaramente una significativa circostanza. Segnatamente che, la richiamata pubblica amministrazione ha consegnato alla le reti fognanti comunali acque nere e le relative opere di ispezione, Controparte_3 quali i pozzetti, gli sfiati, ecc., dislocate nell'ambito del territorio comunale. Invece, è rimasta in capo al la gestione e la competenza della rete comunale Controparte_1 delle acque bianche e di tutte le opere di raccolta relative, costituite da pozzetti, da caditoie, ecc. Or dunque, il suddetto ente locale non ha dimostrato che il tombino sprofondato esistente sul Viale dei Pini della cennata città, che secondo la tesi dell'istante ha provocato l'evento traumatico in discorso, rientra fra quelli la cui gestione era affidata all'epoca alla menzionata società. Al di là di queste argomentazioni, l'imputabilità in capo alla
[...] di qualsivoglia responsabilità nella provocazione del sinistro in parola è CP_3 esclusa da una troncante constatazione, che si ricava dalla lettura dell'enunciato atto di citazione. In particolare, la caduta per cui è contesa è riconducibile non a un difetto di manutenzione del nominato tombino;
bensì, alle condizioni del manto stradale, rispetto a cui, per come affermato dall'attore e confermato dal teste escusso nel corso del presente giudizio, esso era sprofondato. Sicché, l'allora gestore del servizio idrico integrato non può in alcun modo essere ritenuto responsabile di quanto accaduto all'odierno istante.
4.- Ciò posto, per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nella ipotesi che ci occupa il signor è riuscito a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni Controparte_2 riferite in ordine alla dinamica dell'evento lesivo controverso. Il che si rivela determinante e risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente prospettato. In
effetti, l'attore ha provato essere esatta e corretta la ricostruzione, esposta nel ricordato atto di citazione, dell'incidente occorsogli la sera del 14 Luglio 2019 allorché, mentre stava percorrendo a bordo del ciclomotore targato X4BFVW, di proprietà del signor
[...]
, il Viale dei Pini di , giunto nei pressi del civico n. 23B, a causa di un Pt_1 CP_1 tombino sprofondato sotto la sede stradale e dell'irregolarità della strada a esso adiacente, è caduto a terra. A suffragio della conformità alla realtà dei fatti di tale descrizione depongono le dichiarazioni rilasciate dall'unico teste sottoposto ad audizione dietro richiesta dell'istante. Invero, il signor ha ammesso di avere visto il 14 Luglio 2019 Controparte_7
che, a bordo del richiamato mezzo percorrendo in tratto rettilineo il predetto Controparte_2
Viale dei Pini, giunto nei pressi del civico n. 23B è caduto a terra a causa di un tombino sprofondato sotto la sede stradale, nonché dell'irregolarità della strada che gli era
8 immediatamente adiacente. Precisando che, in quella circostanza si trovava alla guida della sua macchina, proprio dietro il motociclo condotto dall'attore, a una distanza di circa 1,50/2 m. Lo
stesso ha riconosciuto di avere visto che, entrando all'interno della cennata buca quest'ultimo ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Specificando che, si trattava di un tombino abbastanza sprofondato rispetto alla strada circostante e non segnalato. Nel prosieguo ha aggiunto di ricordare che, il menzionato incidente è avvenuto in estate in tarda serata, non rammentando,
però, che ora fosse. Puntualizzando che, la strada teatro dell'enunciata caduta è illuminata,
anche se gli alberi coprono parzialmente i lampioni. Ragion per cui, essa si vede e non si vede.
Il prefato teste ha, poi, affermato che, la sera del sinistro in dibattito la strada si trovava in tale condizione, poiché la luce dei lampioni era in parte offuscata dai nominati alberi. Riferendo sia che dopo la caduta si è fermato e ha soccorso l'istante, che lamentava dolori a una delle due braccia;
sia di non rammentare se accusava dolori pure alla mano. Ha dichiarato non solo che ha chiamato i propri genitori;
ma, altresì, che è rimasto con lui finché non sono Controparte_2
arrivati. Spiegando di non sapere se in seguito sono stati chiamati i Vigili Urbani, i Carabinieri
o un'autoambulanza, né se l'attore in conseguenza della ricordata caduta è stato ricoverato. Nel rispondere a una domanda articolata dal il signor ha, Controparte_1 Controparte_7
infine, chiarito che quella sera l'istante stava conducendo il suo ciclomotore a una velocità non sostenuta, andando piano, così come lui stava guidando la rispettiva autovettura a una velocità
piuttosto moderata (cfr.: verbale dell'udienza del 7/11/2023).
4.1.- Gli indizi e gli elementi istruttori che si evincono dalla disamina della deposizione testimoniale appena riportata consentono di accertare un emblematico fatto. Precipuamente che, il richiamato tombino e l'adiacente irregolarità del manto stradale, esistenti sul Viale dei Pini di ove è avvenuto l'evento traumatico in discorso, configurano, a tutti gli effetti, una CP_1 tipica ipotesi di c.d. “insidia” o “trabocchetto”. Essa è idonea, senza ombra di alcun dubbio, a fondare e a suffragare la decisione di ritenere l'ente locale convenuto responsabile per i patimenti di natura fisica sofferti dal signor a seguito dell'anzidetto incidente, Controparte_2 innanzitutto, a norma dell'art. 2043 c.c. La validità di tale conclusione è avvalorata dall'ormai pacifico e consolidato insegnamento elaborato in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione.
In forza di esso si riconosce testualmente che: “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza
9 dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla” (cfr.: Cass.,
28/01/2004 n. 1571). A onor del vero, già in epoca anteriore alla codificazione di questo principio la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di individuare e delineare con maggiore chiarezza il significato da attribuire al concetto de quo, nonché la sua portata ermeneutica.
Stabilendo espressamente che: “In materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo, che rimane senz'altro esclusa in presenza di condotta abnorme dell'utente della strada (…) tale da assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr.: Cass., 8/11/2002 n. 15710). Ebbene, tenendo conto di quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, direttamente ed esplicitamente convalidato dalla risposta fornita al riguardo dal teste signor , è possibile evincere un Controparte_7 ineludibile dato istruttorio. Il sinistro in contestazione è accaduto nel corso della tarda sera del
14 Luglio 2019 lungo il Viale dei Pini di , che in quel momento era parzialmente CP_1 illuminato, poiché i lampioni ivi esistenti erano in parte coperti dagli alberi. Sicché, si può presumere, al di là di ogni ragionevole perplessità e con estrema certezza, che il cennato tombino e l'irregolarità della strada a esso adiacente, che ne è stata teatro, non erano facilmente visibili ad occhio nudo. Tant'è che, l'attore non ha avuto la materiale ed effettiva possibilità di accorgersi della loro esistenza, e, conseguentemente, non ha potuto evitare il pericolo da essi costituito. D'altro canto, non è neanche stato messo nelle condizioni di prevederne la sussistenza. Invero, il menzionato testimone ha riferito che l'insidia in argomento non era in alcun modo segnalata sì da consentire all'utente medio della strada di avvedersi della sua esistenza e di approntare tutte le manovre necessarie ed opportune per non finirci dentro con il mezzo guidato. In buona sostanza, a causa della negligente e colposa incuria dell'ente locale convenuto, che non ha provveduto a manutenere e a curare la via cittadina ove è avvenuto l'enunciato sinistro, essa risultava non facilmente visibile. Pertanto, il pericolo dalla medesima creato, tra l'altro non segnalato da nessuna adeguata indicazione, si è configurato per l'istante oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile. Il che gli ha materialmente impedito non solo di poterne presumere la ricorrenza;
ma, per l'effetto, di tentare di evitarlo mentre stava conducendo il nominato ciclomotore, usando la normale e ordinaria diligenza.
Inoltre, muovendo sempre dalla deposizione rilasciata dal ricordato teste deve escludersi, in primis, che la sera del 14 Luglio 2019 il signor , nel percorrere a bordo di Controparte_2
10 quest'ultimo il prefato Viale dei Pini di , ha tenuto una condotta imprudente, tale da CP_1
assumere una efficienza causale esclusiva nella determinazione della ricordata caduta. In second'ordine, la sussistenza di un eventuale concorso del suo fatto colposo, in grado di interrompere tout court il nesso eziologico tra il richiamato evento lesivo e il comportamento negligentemente omissivo posto in essere dalla suddetta pubblica amministrazione, non ottemperando al dovere di predisporre la manutenzione di una strada pubblica. Esso è stato eccepito dal convenuto per limitare la propria responsabilità relativamente alla CP_1 provocazione del cennato evento traumatico, asserendo la ricorrenza di un fattore, individuato, fra l'altro, nella condotta non prudente posta in essere dall'attore, definito come caso fortuito idoneo a escludere la propria colpa. Però, il menzionato ente locale non ha fornito nessun genere di prova idonea ad attestarne la concreta sussistenza. Di conseguenza, l'affermazione di cui sopra, avente natura meramente labiale, non può essere utilizzata alla stregua di scriminante per negare, ovvero per limitare la responsabilità della enunciata pubblica amministrazione nella determinazione dell'incidente in commento. D'altro canto, l'asserzione in parola non è in grado di escludere i requisiti dell'oggettiva invisibilità e dell'imprevedibilità del pericolo, che sono richiesti per invocare, nelle ipotesi simili a quella qui analizzata, la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. Tali osservazioni e constatazioni confortano la validità della soluzione di imputare in capo al una responsabilità di tipo oggettivo nella causazione Controparte_1 della caduta in questione, innanzitutto, ai sensi della nominata norma codicistica. Del resto, la
Corte di Cassazione ha statuito che, qualsiasi ente pubblico incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, compreso quello relativo alla vigilanza e al controllo dei beni demaniali, come una strada aperta al transito di chiunque, dei limiti derivanti sia dalle disposizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti;
sia da quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza, nonché, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del “neminem laedere”. Infatti, proprio in applicazione di tale principio ogni pubblica amministrazione è tenuta a far sì che l'opus publicum non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto, cioè oggettivamente non visibile e subiettivamente non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto, ovvero a una insidia stradale (cfr., così: Cass., 30/07/2002 n. 11250; Cass.,
5/07/2001 n. 9092).
4.2.- A ben guardare, è pure possibile ascrivere a carico del , ex art. Controparte_1
2051 c.c., una concorrente responsabilità per le lesioni fisiche cagionate all'istante da un bene, quale è nel caso di specie la sede stradale del citato Viale dei Pini, sottoposto alla sua custodia
11 e vigilanza. Invero, le risultanze probatorie emerse durante la fase istruttoria della contesa dimostrano, in maniera irrefutabile, preliminarmente, che in data 14 Luglio 2019 CP_2
, percorrendo la ricordata strada a bordo del ciclomotore su individuato, è finito
[...] all'interno di un tombino sprofondato rispetto alla stessa e della adiacente irregolarità dell'asfalto. In second'ordine che, la loro esistenza non è stata all'epoca opportunamente segnalata mediante l'installazione di indicazioni, o di cartelli adeguati. Altrimenti, l'attore non vi sarebbe passato sopra con il richiamato mezzo. Se ciò non bastasse, la dichiarazione rilasciata dal teste , relativamente al fatto che la luce dei lampioni ivi esistenti era Controparte_7 parzialmente coperta dagli alberi, consente di dedurre che, quando si è verificato il predetto incidente l'insidia in discussione risultava non visibile ad occhio nudo e, quindi, completamente nascosta. Questi fattori, come è logico e facile presumere, hanno materialmente impedito all'istante di accorgersi della sua sussistenza e del pericolo dalla medesima costituito. A dimostrazione di ciò depone la circostanza che, nel percorrere il prefato Viale dei Pini vi è finito sopra con il cennato motociclo. Ragion per cui, non è riuscito a sottrarsi Controparte_2 all'insidia rappresentata dal tombino e dalla irregolarità della sede stradale superiormente descritti. Tale concreta impossibilità è da addebitare, indubbiamente, alla condotta colposamente omissiva posta in essere nell'ipotesi che ci occupa dal menzionato ente locale.
Infatti, quest'ultimo, operando in modo evidentemente negligente e imprudente, non ha provveduto all'espletamento di una tempestiva, solerte e opportuna manutenzione della sede stradale dell'enunciato viale. Così agendo, ha inopinatamente disatteso il dovere istituzionale, su esso incombente, di vigilare e di controllare il bene comunale de quo per evitare che potesse integrare una situazione di pericolo occulto per i suoi utenti, fra cui l'attore. A suffragio di tali osservazioni è indispensabile fare riferimento, ancora una volta, ai principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che sono condivisi e applicati stabilmente pure da quella di merito. Per il loro tramite si riconosce, in linea generale, che: “In tema di responsabilità da custodia, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa, e che il soggetto convenuto abbia, in virtù del suo rapporto con la cosa stessa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, se non può dirsi rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni tutte le volte in cui la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre danni indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve,
12 deve, per converso, escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. tutte le volte in cui il danno sia riferibile ad agenti esterni, non insiti nella cosa in sé, e da essa del tutto indipendenti (cfr.:
Cass., 7/12/2000 n. 15538). La Suprema Corte di Cassazione ha, pure, affermato, in particolare, che: “In materia di responsabilità civile, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche (nel caso, strada comunale) l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. (nel caso, non solo nelle ipotesi in cui essa svolga CP_1 una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene (cfr.:
Cass., 23/07/2003 n. 11446). Quest'ultimo insegnamento si attaglia perfettamente alla vicenda in esame. Invero, è innegabile che il Viale dei Pini di , quale luogo in cui è accaduto CP_1 il sinistro, costituisce una strada comunale soggetta non solo al potere discrezionale di vigilanza della nominata pubblica amministrazione;
ma, altresì, all'uso ordinario, generale e diretto da parte degli abitanti del ricordato comune. E' parimenti inequivocabile che, trattandosi di una via di transito urbana la sua estensione non è tale da rendere impossibile al richiamato ente locale di esercitare su di essa un continuo ed efficace controllo, in grado di impedire l'insorgenza di cause e di situazioni di pericolo per i terzi che se ne servono. Le constatazioni che precedono confermano, in maniera non suscettibile di alcuna obiezione, che nel caso di specie opera certamente nei riguardi della parte convenuta la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. Questa valutazione è ulteriormente avvalorata e supportata da una peculiare circostanza. Segnatamente, come superiormente già evidenziato, l'anzidetta pubblica amministrazione non ha fornito alcuna prova per dimostrare la ricorrenza del c.d. caso fortuito, cioè, di un fattore imprevedibile ed eccezionale, esterno alla sfera soggettiva che le compete, cui attribuire la causazione dell'incidente accaduto all'istante nell'estate del 2019. Non fornendo un simile dato istruttorio la medesima si è negata l'opportunità di provare l'inesistenza di un nesso eziologico fra il sinistro oggetto del contendere e il tombino e l'irregolarità dell'adiacente sede stradale, non segnalati, su cui in quell'occasione è passato il signor CP_2
a bordo del cennato ciclomotore. Alla luce delle superiori osservazioni si perviene alla
[...] formulazione di una ovvia e irrefutabile conclusione. Precipuamente, deve imputarsi a carico del una responsabilità oggettiva per le lesioni alla persona subite Controparte_1 dall'attore a seguito dell'incidente in argomento sia alla stregua del principio generale del neminem laedere, sancito dall'art. 2043 c.c.; sia, in virtù di quanto debitamente rilevato, in forza
13 della presunzione di colpa espressamente disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, in applicazione di queste due norme codicistiche tale ente locale va condannato a risarcire all'istante i menzionati danni.
5.- Con riferimento, poi, tanto all'an debeatur, che all'esatta e corretta quantificazione dell'entità, in termini monetari, dei patimenti di natura fisica riportati dal signor CP_2
a causa dell'enunciato evento traumatico è necessario analizzare il contenuto della
[...]
C.T.U. medico-legale predisposta dal Dott. , depositata il 7 Ottobre 2025. Or Persona_3 dunque, per rispondere compiutamente ai quesiti peritali rivoltigli dall'adita autorità giudiziaria ha, preliminarmente, sottoposto l'attore giorno 17 Giugno 2025 a una apposita visita. Dopo di che, ha elencato la documentazione medica che ha avuto a disposizione, nonché illustrato l'esito dell'anamnesi fisiologica, lavorativa, patologica remota e prossima e dell'esame obiettivo condotto su di lui e, in particolare, sul distretto traumatizzato, rappresentato dalla mano destra.
Prendendo le mosse dagli elementi di valutazione così raccolti il nominato perito ha, innanzitutto, formulato le sue considerazioni cliniche e medico-legali. Deducendo che, la lesività descritta nell'accesso ospedaliero del 14 Luglio 2019 appare compatibile con la dinamica del sinistro rappresentata nel ricordato atto di citazione, essendo rispettati sia i criteri medico-legali e cronologico, poiché immediata è stata la ospedalizzazione, con l'intervento chirurgico e la descrizione anamnestica nella cartella clinica;
sia quelli quali-quantitativo, con riferimento alla vis lesiva ipotizzabile al momento della caduta dal ciclomotore e alla lesività della mano destra, e di esclusione, avendo il periziato negato di avere riportato ulteriori traumi in tale sede anatomica. Sulla scorta di quanto certificato il medesimo afferma apparire pacifico riconoscere a favore dell'istante una invalidità temporanea assoluta di giorni 7 (coincidenti con l'ospedalizzazione e l'esecuzione del ricordato intervento chirurgico), oltre che una inabilità temporanea parziale, rispettivamente, al 75% di giorni 37 (durante i quali gli sono stati rimossi dei fili di K e ha avuto la prognosi di altri 10 giorni), e al 50% di giorni 28 (fino alla visita fisiatrica del 24 Settembre 2019) (cfr.: I e II pagina della perizia). In ordine, invece, alla quantificazione del danno permanente residuato nel signor in conseguenza Controparte_2 della caduta per cui è lite, il C.T.U. ha fornito delle delucidazioni inerenti alla frattura di BE della mano destra, che ha riportato. Per tale via ha osservato che, per esso è rispettato il criterio di continuità fenomenologica, richiamando all'uopo la certificazione fisiatrica del 16 Settembre
2019. Pertanto, considerando la ripercussione funzionale descritta nell'arto dominante e valutando con metodologia analogica i barème medico-legali meglio specificati in seno alla
14 relazione tecnica d'ufficio in commento il medesimo ritiene che, il danno biologico, ossia all'integrità psicofisica, attribuibile all'attore è pari al 3% (cfr.: III pagina della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, le puntuali ed eloquenti valutazioni di natura sanitaria sviluppate all'interno della
C.T.U. sopra esaminata, da ritenersi in questa sede pienamente condivisibili e accettabili, attestano, in maniera assolutamente inconfutabile, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che ha legittimamente indotto l'istante a instaurare la presente vertenza processuale.
Precipuamente, l'esistenza di un chiaro, inequivocabile ed evidente rapporto eziologico fra la caduta in cui è rimasto coinvolto nel mese di Luglio 2019, mentre percorreva a bordo del suddetto ciclomotore il Viale dei Pini del comune convenuto, provocata dalla presenza sull'asfalto di un tombino sprofondato sotto la sede stradale e dell'adiacente irregolarità della strada, e le lesioni fisiche che ha patito.
5.1.- Però, per liquidare monetariamente l'inabilità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti constatati nel signor dal Dott. , è Controparte_2 Persona_3
necessario fornire alcuni chiarimenti afferenti alla nozione del c.d. “danno biologico”. In ordine a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio provocato dal fatto illecito altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Nello specifico, sia quello statico, corrispondente al nocumento dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così:
Cass. n. 8054/1994; Cass. n. 5669/1994). Sicché, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, aventi rilevanza economica, nonché biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n.
10153/1993). Il che comporta che, nella fattispecie per la quantificazione in via equitativa del danno biologico, allo scopo di garantire una certa uniformità con le decisioni prese in materia da altri Tribunali si devono adottare, quali criteri di riferimento, quelli riportati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate nell'anno 2024. A questa scelta si perviene considerando che, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12408 del
7 Giugno 2011 ha introdotto un importantissimo principio in materia di liquidazione del danno non patrimoniale. Consacrando proprio le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come le più
15 idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri, a salvaguardia del generale principio di uguaglianza.
Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi una ulteriore osservazione.
Nella fattispecie non è possibile procedere, nella determinazione del risarcimento che gli compete, alla personalizzazione del danno richiesta all'attore. Ciò in quanto, nel corso della controversia qui analizzata egli non ha affatto provato di avere sofferto, oltre le menomazioni dell'integrità fisica su individuate, pure un danno morale e, comunque, una sofferenza soggettiva tale da incidere negativamente sulle proprie abitudini di vita, costringendolo a cambiarle.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'età di 17 anni che l'istante aveva al momento del sinistro, delle caratteristiche dell'invalidità conseguente, della innegabile incidenza di quest'ultima sul suo benessere psicofisico, sulla sua vita di relazione e sulla sua sfera morale sembra congruo adottare nella misura di € 1.567,44 il valore da utilizzare nell'ipotesi che ci occupa per monetizzare i 3 punti di invalidità permanente attribuiti dal C.T.U. agli esiti morbosi in lui residuati, usando il relativo coefficiente di abbattimento. Così facendo, il danno biologico patito da risulta pari a € 4.326,00. A questa somma deve Controparte_2 aggiungersi quella dovutagli in relazione ai giorni di inabilità temporanea assoluta e di invalidità temporanea parziale, rispettivamente, al 75% e al 50% concessigli dal cennato perito.
Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di 7 giorni, per i quali l'indennità spettante è eguale a € 115,00, all'infortunato va corrisposto a tale titolo l'importo di € 805,00
(ossia: 7 x € 115,00). Così pure, per gli ulteriori 37 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%, considerando € 86,25 l'indennizzo giornaliero per essi dovuto, si liquida all'attore la cifra di € 3.191,25 (così: 37 x € 86,25). Infine, per i 28 giorni di invalidità temporanea relativa al
50% gli spetta l'ammontare di € 1.610,00 (cioè: 28 x € 57,50). Quindi, il , Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a pagare all'istante la somma degli importi su indicati, corrispondente a complessivi € 9.932,25 come forma di risarcimento dei danni fisici sofferti per effetto dell'evento traumatico occorsogli durante l'estate del 2019. Peraltro, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al 14 Luglio 2019 (giorno in cui è accaduto il sinistro de quo), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dall'ente locale
16 convenuto gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (14/07/2019) sino a quella della decisione.
6.- Non suscettibili di accoglimento si palesano altre due domande azionate dal signor in seno all'atto di citazione che ha incoato la vertenza processuale che ci Controparte_2 occupa. Per il tramite della prima pretende di essere risarcito dalla pubblica amministrazione convenuta non solo del danno patito per non potere più praticare, in conseguenza delle lesioni fisiche riportate dopo il cennato incidente, gli sport a cui si è dedicato in passato, quali il nuoto e il triathlon;
ma, inoltre, del danno da perdita di chance. Quantificando in via equitativa tali nocumenti in € 5.450,00. A ben guardare, l'asserzione testé esposta è rimasta ancorata all'ambito delle affermazioni meramente labiali, non avendo l'attore per nulla dimostrato l'effettiva ricorrenza dei menzionati danni.
A una analoga valutazione di rigetto va incontro pure una ulteriore pretesa fatta valere dall'odierno istante nei riguardi del . In proposito sostiene che, accusando Controparte_1 dolore nell'usare la mano destra per scrivere e disegnare egli, essendo un geometra tirocinante, ha patito pure un nocumento alla propria specifica capacità lavorativa, da liquidarsi in termini monetari in € 5.450,00. Per corroborare la decisione di rigettare anche questa richiesta di natura risarcitoria bisogna evidenziare un peculiare e significativo aspetto. Allo scopo di determinare la percentuale di danno biologico residuata nel signor il C.T.U. Dott. Controparte_2 Per_3
, a cui è stato posto lo specifico quesito di verificare se la sua capacità lavorativa
[...] specifica ha riportato delle limitazioni a causa dell'enunciata caduta, ha valutato con metodologia analogica dei barème medico-legali. Innanzitutto, la voce del D.M. del 3 Luglio
2003 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale < o = 4 d. - < o = 3 n.d.”. In secondo luogo, la voce 259 del D.M. del 2 Luglio 2000 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale fino a 3”, con valutazione proposta da una delle guide in materia del danno biologico 3-5% (cfr.: III pagina della relazione tecnica d'ufficio). E' agevole constatare che, in entrambe le nominate voci si fa riferimento all'assenza, ovvero a una sfumata ripercussione funzionale sull'arto danneggiato. Ciò significa che, di fatto, la capacità lavorativa specifica dell'attore e, in particolare, della propria mano destra non ha riportato nessuna notevole limitazione a seguito dell'incidente in dibattito. Tant'è vero che, durante la visita a cui lo ha sottoposto, il medesimo, in sede di raccolta dell'anamnesi lavorativa, ha dichiarato al prefato perito di svolgere l'attività di vigile del fuoco, che comporta
17 l'uso e l'impiego di entrambe le mani. Peraltro, il richiamo da parte del Dott. Persona_2
dei ricordati barème medico-legali, nonché le conclusioni a cui è pervenuto utilizzandoli non sono stati minimamente contestati dall'istante.
7.- Giuridicamente legittima si configura, invece, un'altra richiesta avanzata da CP_2
instaurando il procedimento de quo. Con essa domanda il ristoro a opera del predetto
[...]
ente locale delle spese mediche sostenute per curare i nocumenti sofferti in conseguenza del sinistro oggetto del contendere. Ebbene, l'attore ha prodotto agli atti di lite alcuni documenti attestanti che ha sborsato delle somme di denaro per l'acquisto di farmaci, per avere erogate delle prestazioni da parte dell' e di uno studio fisiokinesiterapico. Di questi Controparte_8 importi, le cifre per le quali è agevole constatare un collegamento con l'incidente occorsogli nell'estate dell'anno 2019 sono quelle riportate nella fattura datata 5 Novembre 2020 e nelle ricevute n. 1007 del 13 Settembre 2019, n. 1096 del 4 Ottobre 2019 e n. 1133 del 14 Ottobre
2019, rinvenibili nel rispettivo fascicolo, pari a complessivi € 212,10. Invero, tali documenti contabili si riferiscono chiaramente al rilascio della copia di una cartella clinica e a cicli di fisioterapia, rispettivamente, richiesta ed eseguite dall'istante in relazione al cennato evento traumatico. Mentre, per gli ammontari indicati negli scontrini emessi il 26 Settembre 2019 e il
6 Agosto 2020 da una farmacia sita ad non è possibile accertare se sono stati CP_1
corrisposti dal signor in rapporto al medesimo. In effetti, essi afferiscono Controparte_2
all'acquisto di una crema, che non è direttamente collegabile all'incidente in discorso. Sicché
la pubblica amministrazione convenuta va condannata a versare all'attore l'importo di € 212,10
alla stregua di rimborso delle spese mediche di cui sopra.
8.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, il , in persona Controparte_1
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a rifondere all'istante le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Infine, si devono porre definitivamente a carico dell'ente locale convenuto, come sopra rappresentato, le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 7 Ottobre 2025, liquidate in seno al verbale dell'udienza del 4 Marzo 2025 di conferimento dell'incarico al nominato perito in € 300,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
P.Q.M.
18 la Dott.ssa RA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, inammissibile la domanda di manleva spiegata dal , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nei confronti della Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.P.A., in persona dei curatori fallimentari, con l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa notificato con pec il
4 e il 5 Maggio 2022;
- dichiara, per le argomentazioni su articolate, che il predetto ente locale è l'unico ed esclusivo responsabile, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., dei danni fisici subiti dal signor a seguito della caduta occorsagli il 14 Luglio 2019, mentre percorreva a bordo Controparte_2
di un ciclomotore il Viale dei Pini di;
CP_1
- per l'effetto, condanna la pubblica amministrazione convenuta, come sopra rappresentata,
a pagare all'attore la complessiva somma di € 9.932,25 a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto e dei periodi di invalidità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale sopportati in conseguenza dell'incidente in parola. Inoltre, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 14 Luglio 2019 (giorno in cui è accaduto il menzionato evento lesivo), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono,
altresì, essere corrisposti dal gli interessi, nella misura legale, con Controparte_1 decorrenza da quest'ultima data (14/07/2019) sino a quella della decisione;
- condanna, inoltre, l'enunciato ente locale, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'istante l'ammontare di € 212,10 alla stregua di ristoro delle spese mediche da lui sostenute e documentate;
- rigetta, per le motivazioni superiormente illustrate, le altre domande di risarcimento del danno morale, del danno conseguente all'impossibilità di praticare sport, del danno da perdita di chance e del danno alla specifica capacità lavorativa, avanzate dal signor in Controparte_2 seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- condanna la pubblica amministrazione convenuta, ut supra rappresentata, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
19 - infine, pone definitivamente a carico del , in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 7
Ottobre 2025, liquidate in seno al verbale dell'udienza del 4 Marzo 2025 di conferimento dell'incarico al nominato perito in € 300,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 23 Dicembre 2025.
Il Giudice
RA CO
20
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 2025, sono comparsi, alle ore 9:51, l'Avv. Bellanca, in sostituzione dell'Avv.
V. Bellanca, per l'attore e l'Avv. Cappello, in sostituzione dell'Avv. Gueli A., per il CP_1
. L'Avv. Bellanca precisa le conclusioni e discute la causa oralmente ai sensi dell'art.
[...]
281sexies c.p.c., precisando che, alla luce della CTU medico-legale che ha riconosciuto all'attore un danno biologico del 3%, una I.T.T. di gg 7, una I.T.P. al 75% di gg 37, una I.T.P. al 50% di gg 28 e spese mediche per un importo di €. 249,90 chiede che il danno richiesto venga così riquantificato: per danno biologico permanente 3% €. 3.346,85, per I.T.T. di gg 7 €. 393,26, per I.T.P. al 75% di gg 37
€. 1.559,00, per I.T.P. al 50% di gg 28 €. 786,52, per danno morale (33,33%) €. 2.028,34, per spese mediche €. 249,90, e così in totale €. 8.363,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiede, inoltre che riconosca il danno da perdita di chance, documentalmente dimostrato, e il danno alla specifica capacità lavorativa, sul quale il CTU non si è pronunciato, e che liquidi entrambi i danni in via equitativa, nonché che il Tribunale ritenga e dichiari che il sinistro sia avvenuto per responsabilità esclusiva del e pertanto lo condanni a pagare al sig. la somma Controparte_1 Controparte_2 di €. 8.363,87 per i danni fisici subiti, oltre al danno alla specifica capacità lavorativa e al danno da perdita di chance che il Giudice vorrà valutare equitativamente, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, che lo condanni infine a tutte le spese competenze e onorari del giudizio.
L'Avv. Cappello precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:23, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:42, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
RA CO
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa RA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:42 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 23 Dicembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] ivi residente, nella via della Controparte_2 CP_1
Concordia n. 69, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, ad , nella via Cicerone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Valentina Bellanca, CP_1 che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attore -
CONTRO
il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/03/2022, dagli Avv.ti Antonio Insalaco e Alfonsa Gueli, sia unitamente che disgiuntamente, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad , nella Piazza Pirandello, CP_1 presso la Casa Comunale,
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DELLA
2 in persona dei curatori fallimentari Controparte_3
Avv. , Dott. e Avv. Vittorio Viviani, Controparte_4 Controparte_5
- terza chiamata in causa/contumace -
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Conclusioni per l'attore: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite e alla memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. depositata il 31 Marzo 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1 Marzo 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26 Novembre 2021 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale il , in persona Controparte_2 Controparte_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore. All'uopo premetteva che, la sera del 14 Luglio
2019, mentre stava percorrendo a bordo del ciclomotore targato X4BFVW, di proprietà del signor , il Viale dei Pini della prefata città, giunto nei pressi del civico n. 23B, a Parte_1 causa di un tombino sprofondato sotto la sede stradale e dell'irregolarità della strada a esso adiacente, era caduto a terra. Esponendo che, la suddetta anomalia della via in parola non era né transennata, né segnalata con cartelli o indicazioni di pericolo, costituendo una insidia e un trabocchetto. L'attore riferiva che, in seguito al cennato evento lesivo aveva riportato la frattura di BE della mano destra e altri nocumenti. Deducendo, innanzitutto, che aveva subito, in forza della C.T.P. predisposta dal medico legale debitamente incaricato, un danno biologico permanente del 6% e sopportato periodi di invalidità temporanea totale e relativa al 75%, al
50% e al 25% ivi meglio specificati. In secondo luogo, una lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito e un danno morale, che gli davano diritto alla personalizzazione del valore del punto da usare come parametro di riferimento per liquidare i residui di tipo permanente. In terz'ordine, di avere affrontato delle spese per curarsi per un totale di € 249,90.
Di guisa che, il totale dei menzionati nocumenti e degli esborsi monetari in questione era pari a € 15.051,82. Lo stesso evidenziava, poi, che a causa dei danni fisici riportati per effetto della
3 enunciata caduta non aveva più potuto praticare gli sport a cui si dedicava, quali il nuoto e il triathlon, subendo, quindi, anche un danno da perdita di chance quantificabile equitativamente in € 5.450,00. Rilevando, altresì, che accusando dolore nell'usare la mano destra per scrivere e disegnare egli, essendo un geometra tirocinante, aveva riportato pure un nocumento alla propria specifica capacità lavorativa, da liquidarsi in termini monetari in € 5.450,00. Ragion per cui, il danno complessivamente patito ammontava a € 25.951,82. Osservava che, sia la richiesta di risarcimento avanzata nei riguardi del nominato ente locale mediante lettera di costituzione in mora;
sia l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita erano stati respinti dal secondo. Sul piano del diritto l'istante affermava che, per il ricordato sinistro era responsabile il convenuto non solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché, quale custode, non aveva provveduto alla manutenzione della strada in cui si era verificato;
ma, anche, a norma dell'art. 2043 c.c., stante che l'anomalia della sede stradale che lo aveva provocato costituiva un pericolo occulto, non essendo oggettivamente visibile e soggettivamente prevedibile da parte sua allorché era accaduto. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, da un lato, che la responsabilità del richiamato evento traumatico era da addebitare esclusivamente alla predetta pubblica amministrazione;
dall'altro,
che aveva diritto a essere da questa risarcito di tutti i danni sofferti ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Quindi, di condannare controparte a pagargli la somma di € 25.951,82 a titolo risarcitorio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, si Controparte_1
costituiva nel presente giudizio depositando l'1 Marzo 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in linea preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate nei rispettivi riguardi dal signor CP_2
. Ciò in quanto, con apposito verbale aveva consegnato all'allora
[...] Controparte_3
con decorrenza dal 4 Giugno 2008, il servizio idrico integrato concernente le reti
[...] fognanti comunali acque nere, le centraline di pompaggio e rinvio a mare dei liquami, le centraline di sollevamento e gli impianti di depurazione. Sostenendo che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, della convenzione di gestione sottoscritta il 27 Novembre 2007 dall'Autorità di Ambito di Agrigento e dalla cennata società, a cui era stata affidata la gestione del Servizio Idrico
Integrato, questa doveva tenere sollevati e indenni, fra l'altro, gli enti locali e il loro personale dipendente da ogni responsabilità connessa con i servizi espletati. Con riferimento al merito della contesa il menzionato ente locale contestava che, l'attore non aveva provato l'evento
4 dannoso in discorso, il nesso causale fra il medesimo e la strada ove era accaduto, né la condotta colposa ascrivibile a carico di esso convenuto. Obiettando, inoltre, che andava esclusa una sua responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c. nella determinazione della caduta oggetto del contendere. In proposito osservava che, nel caso di specie la condotta del danneggiato aveva assunto una efficacia causale tale da provocarlo e integrare il caso fortuito di cui alla menzionata disposizione codicistica. In subordine la enunciata pubblica amministrazione denunciava che, il comportamento posto in essere dall'istante era stato imprudente, concorrendo al verificarsi del nominato incidente. Affermando che, comunque, il quantum debeatur andava ridotto. In virtù di tali argomentazioni domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di autorizzarlo a chiamare in causa la in persona dei propri curatori Controparte_3 fallimentari. Indi, di dichiarare, conseguenzialmente, il suo difetto di legittimazione passiva, estromettendolo dal procedimento de quo. Nel merito, di rigettare le domande di CP_2
, dichiarandole infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, di dichiarare la
[...] prevalente, e/o concorrente responsabilità dell'attore nella determinazione del ricordato evento traumatico, riducendo la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno. Nell'ipotesi di accoglimento delle pretese dell'istante e di accertata propria responsabilità, di ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Con provvedimento emesso il 22 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite autorizzava il a chiamare in causa il Fallimento della Girgenti Controparte_1
Acque S.p.A., in persona dei curatori. Il medesimo vi procedeva notificando apposito atto di citazione a questi ultimi e alla rispettiva Curatela Fallimentare mediante pec inviate il 4 e il 5
Maggio 2022.
Pur essendo stata raggiunta dalle ricordate notificazioni, la Curatela del Fallimento della in persona dei curatori fallimentari, non si costituiva in ius. Tant'è che, Controparte_3 mediante ordinanza adottata l'11 Ottobre 2022 l'adita autorità giudiziaria ne dichiarava la contumacia. Con tale provvedimento la medesima assegnava al signor il Controparte_2
termine di quindici giorni per comunicare alle controparti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Nel corso dell'udienza del 28 Febbraio 2023 il legale dell'attore faceva presente che tale procedura aveva avuto esito negativo. Mediante ordinanza emessa il 27 Giugno 2023 il Giudice ammetteva le prove testimoniali dirette e quella a contrario dedotte dall'istante e dall'ente locale convenuto, rispettivamente, nel richiamato atto di
5 citazione e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c. depositata il 18 Maggio 2023. Il teste intimato veniva escusso durante l'udienza del 7 Novembre 2023. Con provvedimento adottato in tale giorno l'adita autorità giudiziaria ammetteva la C.T.U. medico-legale richiesta da , nominando come perito la Dott.ssa Però, a seguito della Controparte_2 Persona_1
propria rinuncia all'incarico, mediante ordinanza emessa il 3 Dicembre 2024 la stessa lo revocava e nominava al suo posto il Dott. . Questi, dopo avere dichiarato di Persona_2 accettare l'incarico, depositava la relazione tecnica d'ufficio all'uopo predisposta il 7 Ottobre
2025. Indi, all'udienza odierna del 23 Dicembre 2025, dopo che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è
previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono in buona parte giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto dal rilievo d'ufficio di una peculiare questione. Segnatamente, le domande spiegate dal
[...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nei confronti della CP_1
in persona dei curatori fallimentari, con Controparte_6
l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa notificato a mezzo pec il 4 e il 5 Maggio
2022, sono inammissibili. Per il tramite di esse chiede all'adita autorità giudiziaria, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese di natura risarcitoria azionate dal signor CP_2
incoando la controversia, di dichiarare quest'ultima tenuta nei rispettivi riguardi alla
[...]
rifusione di ogni somma che fosse condannato a pagargli, a qualsiasi titolo, emettendo la conseguenziale statuizione di condanna a suo carico. Al fine di suffragare la cennata eccezione bisogna evidenziare che, come noto, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna, ovvero quella di condanna al pagamento proposta contro il fallito è
inammissibile, o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. Peraltro, resta esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita. In
particolare, qualsiasi pretesa della parte, anche in termini di garanzia e di manleva, nei
6 confronti del soggetto fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento. L'eventuale partecipazione al processo della curatela fallimentare può, tutt'al più, condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa, e non già di condanna a tenere indenne, e/o a manlevare, inopponibile al fallimento e idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis. In questo senso consolidato
è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione nell'affermare che “L'accertamento di un
credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato
ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio
ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel
giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia
stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes” (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 4/10/2018 n. 24156; conformi: Cass., 31/05/2012 n. 8782; Cass., 22/05/2020 n. 9461). Da tale principio non può che discendere, relativamente alla fattispecie, l'inammissibilità delle eventuali domande, anche solo di accertamento, finalizzate alla condanna di manleva, proposte dal prefato ente locale nei riguardi della menzionata Curatela fallimentare e, dunque, nei confronti del Fallimento della
Girgenti Acque S.p.A. in sede di cognizione ordinaria, essendo l'unico rimedio legislativamente previsto e consentito l'insinuazione allo stato passivo di quest'ultimo.
3.- A prescindere dalle considerazioni appena articolate, l'obiezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste dell'attore, formulata dalla pubblica amministrazione convenuta, posta a fondamento della richiesta di chiamata in causa della
Curatela del Fallimento della è suscettibile di rigetto. Per supportare Controparte_3
tale doglianza il osserva che, con apposito verbale ha consegnato Controparte_1 all'allora con decorrenza dal 4 Giugno 2008, il servizio idrico integrato Controparte_3
afferente alle reti fognanti comunali acque nere, alle centraline di pompaggio e rinvio a mare dei liquami, alle centraline di sollevamento e agli impianti di depurazione. Sostenendo che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, della convenzione di gestione sottoscritta il 27 Novembre 2007 dall'Autorità di Ambito di Agrigento e dalla enunciata società, a cui era stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato, questa avrebbe dovuto tenere sollevati e indenni, fra l'altro, gli enti locali e il loro personale dipendente da ogni responsabilità connessa con i servizi espletati.
In mancanza della nominata convenzione, che il convenuto non ha prodotto agli atti di lite, dalla
7 lettura del ricordato verbale del 4 Giugno 2008 emerge chiaramente una significativa circostanza. Segnatamente che, la richiamata pubblica amministrazione ha consegnato alla le reti fognanti comunali acque nere e le relative opere di ispezione, Controparte_3 quali i pozzetti, gli sfiati, ecc., dislocate nell'ambito del territorio comunale. Invece, è rimasta in capo al la gestione e la competenza della rete comunale Controparte_1 delle acque bianche e di tutte le opere di raccolta relative, costituite da pozzetti, da caditoie, ecc. Or dunque, il suddetto ente locale non ha dimostrato che il tombino sprofondato esistente sul Viale dei Pini della cennata città, che secondo la tesi dell'istante ha provocato l'evento traumatico in discorso, rientra fra quelli la cui gestione era affidata all'epoca alla menzionata società. Al di là di queste argomentazioni, l'imputabilità in capo alla
[...] di qualsivoglia responsabilità nella provocazione del sinistro in parola è CP_3 esclusa da una troncante constatazione, che si ricava dalla lettura dell'enunciato atto di citazione. In particolare, la caduta per cui è contesa è riconducibile non a un difetto di manutenzione del nominato tombino;
bensì, alle condizioni del manto stradale, rispetto a cui, per come affermato dall'attore e confermato dal teste escusso nel corso del presente giudizio, esso era sprofondato. Sicché, l'allora gestore del servizio idrico integrato non può in alcun modo essere ritenuto responsabile di quanto accaduto all'odierno istante.
4.- Ciò posto, per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nella ipotesi che ci occupa il signor è riuscito a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni Controparte_2 riferite in ordine alla dinamica dell'evento lesivo controverso. Il che si rivela determinante e risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente prospettato. In
effetti, l'attore ha provato essere esatta e corretta la ricostruzione, esposta nel ricordato atto di citazione, dell'incidente occorsogli la sera del 14 Luglio 2019 allorché, mentre stava percorrendo a bordo del ciclomotore targato X4BFVW, di proprietà del signor
[...]
, il Viale dei Pini di , giunto nei pressi del civico n. 23B, a causa di un Pt_1 CP_1 tombino sprofondato sotto la sede stradale e dell'irregolarità della strada a esso adiacente, è caduto a terra. A suffragio della conformità alla realtà dei fatti di tale descrizione depongono le dichiarazioni rilasciate dall'unico teste sottoposto ad audizione dietro richiesta dell'istante. Invero, il signor ha ammesso di avere visto il 14 Luglio 2019 Controparte_7
che, a bordo del richiamato mezzo percorrendo in tratto rettilineo il predetto Controparte_2
Viale dei Pini, giunto nei pressi del civico n. 23B è caduto a terra a causa di un tombino sprofondato sotto la sede stradale, nonché dell'irregolarità della strada che gli era
8 immediatamente adiacente. Precisando che, in quella circostanza si trovava alla guida della sua macchina, proprio dietro il motociclo condotto dall'attore, a una distanza di circa 1,50/2 m. Lo
stesso ha riconosciuto di avere visto che, entrando all'interno della cennata buca quest'ultimo ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Specificando che, si trattava di un tombino abbastanza sprofondato rispetto alla strada circostante e non segnalato. Nel prosieguo ha aggiunto di ricordare che, il menzionato incidente è avvenuto in estate in tarda serata, non rammentando,
però, che ora fosse. Puntualizzando che, la strada teatro dell'enunciata caduta è illuminata,
anche se gli alberi coprono parzialmente i lampioni. Ragion per cui, essa si vede e non si vede.
Il prefato teste ha, poi, affermato che, la sera del sinistro in dibattito la strada si trovava in tale condizione, poiché la luce dei lampioni era in parte offuscata dai nominati alberi. Riferendo sia che dopo la caduta si è fermato e ha soccorso l'istante, che lamentava dolori a una delle due braccia;
sia di non rammentare se accusava dolori pure alla mano. Ha dichiarato non solo che ha chiamato i propri genitori;
ma, altresì, che è rimasto con lui finché non sono Controparte_2
arrivati. Spiegando di non sapere se in seguito sono stati chiamati i Vigili Urbani, i Carabinieri
o un'autoambulanza, né se l'attore in conseguenza della ricordata caduta è stato ricoverato. Nel rispondere a una domanda articolata dal il signor ha, Controparte_1 Controparte_7
infine, chiarito che quella sera l'istante stava conducendo il suo ciclomotore a una velocità non sostenuta, andando piano, così come lui stava guidando la rispettiva autovettura a una velocità
piuttosto moderata (cfr.: verbale dell'udienza del 7/11/2023).
4.1.- Gli indizi e gli elementi istruttori che si evincono dalla disamina della deposizione testimoniale appena riportata consentono di accertare un emblematico fatto. Precipuamente che, il richiamato tombino e l'adiacente irregolarità del manto stradale, esistenti sul Viale dei Pini di ove è avvenuto l'evento traumatico in discorso, configurano, a tutti gli effetti, una CP_1 tipica ipotesi di c.d. “insidia” o “trabocchetto”. Essa è idonea, senza ombra di alcun dubbio, a fondare e a suffragare la decisione di ritenere l'ente locale convenuto responsabile per i patimenti di natura fisica sofferti dal signor a seguito dell'anzidetto incidente, Controparte_2 innanzitutto, a norma dell'art. 2043 c.c. La validità di tale conclusione è avvalorata dall'ormai pacifico e consolidato insegnamento elaborato in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione.
In forza di esso si riconosce testualmente che: “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza
9 dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla” (cfr.: Cass.,
28/01/2004 n. 1571). A onor del vero, già in epoca anteriore alla codificazione di questo principio la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di individuare e delineare con maggiore chiarezza il significato da attribuire al concetto de quo, nonché la sua portata ermeneutica.
Stabilendo espressamente che: “In materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo, che rimane senz'altro esclusa in presenza di condotta abnorme dell'utente della strada (…) tale da assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr.: Cass., 8/11/2002 n. 15710). Ebbene, tenendo conto di quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, direttamente ed esplicitamente convalidato dalla risposta fornita al riguardo dal teste signor , è possibile evincere un Controparte_7 ineludibile dato istruttorio. Il sinistro in contestazione è accaduto nel corso della tarda sera del
14 Luglio 2019 lungo il Viale dei Pini di , che in quel momento era parzialmente CP_1 illuminato, poiché i lampioni ivi esistenti erano in parte coperti dagli alberi. Sicché, si può presumere, al di là di ogni ragionevole perplessità e con estrema certezza, che il cennato tombino e l'irregolarità della strada a esso adiacente, che ne è stata teatro, non erano facilmente visibili ad occhio nudo. Tant'è che, l'attore non ha avuto la materiale ed effettiva possibilità di accorgersi della loro esistenza, e, conseguentemente, non ha potuto evitare il pericolo da essi costituito. D'altro canto, non è neanche stato messo nelle condizioni di prevederne la sussistenza. Invero, il menzionato testimone ha riferito che l'insidia in argomento non era in alcun modo segnalata sì da consentire all'utente medio della strada di avvedersi della sua esistenza e di approntare tutte le manovre necessarie ed opportune per non finirci dentro con il mezzo guidato. In buona sostanza, a causa della negligente e colposa incuria dell'ente locale convenuto, che non ha provveduto a manutenere e a curare la via cittadina ove è avvenuto l'enunciato sinistro, essa risultava non facilmente visibile. Pertanto, il pericolo dalla medesima creato, tra l'altro non segnalato da nessuna adeguata indicazione, si è configurato per l'istante oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile. Il che gli ha materialmente impedito non solo di poterne presumere la ricorrenza;
ma, per l'effetto, di tentare di evitarlo mentre stava conducendo il nominato ciclomotore, usando la normale e ordinaria diligenza.
Inoltre, muovendo sempre dalla deposizione rilasciata dal ricordato teste deve escludersi, in primis, che la sera del 14 Luglio 2019 il signor , nel percorrere a bordo di Controparte_2
10 quest'ultimo il prefato Viale dei Pini di , ha tenuto una condotta imprudente, tale da CP_1
assumere una efficienza causale esclusiva nella determinazione della ricordata caduta. In second'ordine, la sussistenza di un eventuale concorso del suo fatto colposo, in grado di interrompere tout court il nesso eziologico tra il richiamato evento lesivo e il comportamento negligentemente omissivo posto in essere dalla suddetta pubblica amministrazione, non ottemperando al dovere di predisporre la manutenzione di una strada pubblica. Esso è stato eccepito dal convenuto per limitare la propria responsabilità relativamente alla CP_1 provocazione del cennato evento traumatico, asserendo la ricorrenza di un fattore, individuato, fra l'altro, nella condotta non prudente posta in essere dall'attore, definito come caso fortuito idoneo a escludere la propria colpa. Però, il menzionato ente locale non ha fornito nessun genere di prova idonea ad attestarne la concreta sussistenza. Di conseguenza, l'affermazione di cui sopra, avente natura meramente labiale, non può essere utilizzata alla stregua di scriminante per negare, ovvero per limitare la responsabilità della enunciata pubblica amministrazione nella determinazione dell'incidente in commento. D'altro canto, l'asserzione in parola non è in grado di escludere i requisiti dell'oggettiva invisibilità e dell'imprevedibilità del pericolo, che sono richiesti per invocare, nelle ipotesi simili a quella qui analizzata, la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. Tali osservazioni e constatazioni confortano la validità della soluzione di imputare in capo al una responsabilità di tipo oggettivo nella causazione Controparte_1 della caduta in questione, innanzitutto, ai sensi della nominata norma codicistica. Del resto, la
Corte di Cassazione ha statuito che, qualsiasi ente pubblico incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, compreso quello relativo alla vigilanza e al controllo dei beni demaniali, come una strada aperta al transito di chiunque, dei limiti derivanti sia dalle disposizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti;
sia da quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza, nonché, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del “neminem laedere”. Infatti, proprio in applicazione di tale principio ogni pubblica amministrazione è tenuta a far sì che l'opus publicum non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto, cioè oggettivamente non visibile e subiettivamente non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto, ovvero a una insidia stradale (cfr., così: Cass., 30/07/2002 n. 11250; Cass.,
5/07/2001 n. 9092).
4.2.- A ben guardare, è pure possibile ascrivere a carico del , ex art. Controparte_1
2051 c.c., una concorrente responsabilità per le lesioni fisiche cagionate all'istante da un bene, quale è nel caso di specie la sede stradale del citato Viale dei Pini, sottoposto alla sua custodia
11 e vigilanza. Invero, le risultanze probatorie emerse durante la fase istruttoria della contesa dimostrano, in maniera irrefutabile, preliminarmente, che in data 14 Luglio 2019 CP_2
, percorrendo la ricordata strada a bordo del ciclomotore su individuato, è finito
[...] all'interno di un tombino sprofondato rispetto alla stessa e della adiacente irregolarità dell'asfalto. In second'ordine che, la loro esistenza non è stata all'epoca opportunamente segnalata mediante l'installazione di indicazioni, o di cartelli adeguati. Altrimenti, l'attore non vi sarebbe passato sopra con il richiamato mezzo. Se ciò non bastasse, la dichiarazione rilasciata dal teste , relativamente al fatto che la luce dei lampioni ivi esistenti era Controparte_7 parzialmente coperta dagli alberi, consente di dedurre che, quando si è verificato il predetto incidente l'insidia in discussione risultava non visibile ad occhio nudo e, quindi, completamente nascosta. Questi fattori, come è logico e facile presumere, hanno materialmente impedito all'istante di accorgersi della sua sussistenza e del pericolo dalla medesima costituito. A dimostrazione di ciò depone la circostanza che, nel percorrere il prefato Viale dei Pini vi è finito sopra con il cennato motociclo. Ragion per cui, non è riuscito a sottrarsi Controparte_2 all'insidia rappresentata dal tombino e dalla irregolarità della sede stradale superiormente descritti. Tale concreta impossibilità è da addebitare, indubbiamente, alla condotta colposamente omissiva posta in essere nell'ipotesi che ci occupa dal menzionato ente locale.
Infatti, quest'ultimo, operando in modo evidentemente negligente e imprudente, non ha provveduto all'espletamento di una tempestiva, solerte e opportuna manutenzione della sede stradale dell'enunciato viale. Così agendo, ha inopinatamente disatteso il dovere istituzionale, su esso incombente, di vigilare e di controllare il bene comunale de quo per evitare che potesse integrare una situazione di pericolo occulto per i suoi utenti, fra cui l'attore. A suffragio di tali osservazioni è indispensabile fare riferimento, ancora una volta, ai principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che sono condivisi e applicati stabilmente pure da quella di merito. Per il loro tramite si riconosce, in linea generale, che: “In tema di responsabilità da custodia, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa, e che il soggetto convenuto abbia, in virtù del suo rapporto con la cosa stessa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, se non può dirsi rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni tutte le volte in cui la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre danni indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve,
12 deve, per converso, escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. tutte le volte in cui il danno sia riferibile ad agenti esterni, non insiti nella cosa in sé, e da essa del tutto indipendenti (cfr.:
Cass., 7/12/2000 n. 15538). La Suprema Corte di Cassazione ha, pure, affermato, in particolare, che: “In materia di responsabilità civile, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche (nel caso, strada comunale) l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. (nel caso, non solo nelle ipotesi in cui essa svolga CP_1 una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene (cfr.:
Cass., 23/07/2003 n. 11446). Quest'ultimo insegnamento si attaglia perfettamente alla vicenda in esame. Invero, è innegabile che il Viale dei Pini di , quale luogo in cui è accaduto CP_1 il sinistro, costituisce una strada comunale soggetta non solo al potere discrezionale di vigilanza della nominata pubblica amministrazione;
ma, altresì, all'uso ordinario, generale e diretto da parte degli abitanti del ricordato comune. E' parimenti inequivocabile che, trattandosi di una via di transito urbana la sua estensione non è tale da rendere impossibile al richiamato ente locale di esercitare su di essa un continuo ed efficace controllo, in grado di impedire l'insorgenza di cause e di situazioni di pericolo per i terzi che se ne servono. Le constatazioni che precedono confermano, in maniera non suscettibile di alcuna obiezione, che nel caso di specie opera certamente nei riguardi della parte convenuta la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. Questa valutazione è ulteriormente avvalorata e supportata da una peculiare circostanza. Segnatamente, come superiormente già evidenziato, l'anzidetta pubblica amministrazione non ha fornito alcuna prova per dimostrare la ricorrenza del c.d. caso fortuito, cioè, di un fattore imprevedibile ed eccezionale, esterno alla sfera soggettiva che le compete, cui attribuire la causazione dell'incidente accaduto all'istante nell'estate del 2019. Non fornendo un simile dato istruttorio la medesima si è negata l'opportunità di provare l'inesistenza di un nesso eziologico fra il sinistro oggetto del contendere e il tombino e l'irregolarità dell'adiacente sede stradale, non segnalati, su cui in quell'occasione è passato il signor CP_2
a bordo del cennato ciclomotore. Alla luce delle superiori osservazioni si perviene alla
[...] formulazione di una ovvia e irrefutabile conclusione. Precipuamente, deve imputarsi a carico del una responsabilità oggettiva per le lesioni alla persona subite Controparte_1 dall'attore a seguito dell'incidente in argomento sia alla stregua del principio generale del neminem laedere, sancito dall'art. 2043 c.c.; sia, in virtù di quanto debitamente rilevato, in forza
13 della presunzione di colpa espressamente disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, in applicazione di queste due norme codicistiche tale ente locale va condannato a risarcire all'istante i menzionati danni.
5.- Con riferimento, poi, tanto all'an debeatur, che all'esatta e corretta quantificazione dell'entità, in termini monetari, dei patimenti di natura fisica riportati dal signor CP_2
a causa dell'enunciato evento traumatico è necessario analizzare il contenuto della
[...]
C.T.U. medico-legale predisposta dal Dott. , depositata il 7 Ottobre 2025. Or Persona_3 dunque, per rispondere compiutamente ai quesiti peritali rivoltigli dall'adita autorità giudiziaria ha, preliminarmente, sottoposto l'attore giorno 17 Giugno 2025 a una apposita visita. Dopo di che, ha elencato la documentazione medica che ha avuto a disposizione, nonché illustrato l'esito dell'anamnesi fisiologica, lavorativa, patologica remota e prossima e dell'esame obiettivo condotto su di lui e, in particolare, sul distretto traumatizzato, rappresentato dalla mano destra.
Prendendo le mosse dagli elementi di valutazione così raccolti il nominato perito ha, innanzitutto, formulato le sue considerazioni cliniche e medico-legali. Deducendo che, la lesività descritta nell'accesso ospedaliero del 14 Luglio 2019 appare compatibile con la dinamica del sinistro rappresentata nel ricordato atto di citazione, essendo rispettati sia i criteri medico-legali e cronologico, poiché immediata è stata la ospedalizzazione, con l'intervento chirurgico e la descrizione anamnestica nella cartella clinica;
sia quelli quali-quantitativo, con riferimento alla vis lesiva ipotizzabile al momento della caduta dal ciclomotore e alla lesività della mano destra, e di esclusione, avendo il periziato negato di avere riportato ulteriori traumi in tale sede anatomica. Sulla scorta di quanto certificato il medesimo afferma apparire pacifico riconoscere a favore dell'istante una invalidità temporanea assoluta di giorni 7 (coincidenti con l'ospedalizzazione e l'esecuzione del ricordato intervento chirurgico), oltre che una inabilità temporanea parziale, rispettivamente, al 75% di giorni 37 (durante i quali gli sono stati rimossi dei fili di K e ha avuto la prognosi di altri 10 giorni), e al 50% di giorni 28 (fino alla visita fisiatrica del 24 Settembre 2019) (cfr.: I e II pagina della perizia). In ordine, invece, alla quantificazione del danno permanente residuato nel signor in conseguenza Controparte_2 della caduta per cui è lite, il C.T.U. ha fornito delle delucidazioni inerenti alla frattura di BE della mano destra, che ha riportato. Per tale via ha osservato che, per esso è rispettato il criterio di continuità fenomenologica, richiamando all'uopo la certificazione fisiatrica del 16 Settembre
2019. Pertanto, considerando la ripercussione funzionale descritta nell'arto dominante e valutando con metodologia analogica i barème medico-legali meglio specificati in seno alla
14 relazione tecnica d'ufficio in commento il medesimo ritiene che, il danno biologico, ossia all'integrità psicofisica, attribuibile all'attore è pari al 3% (cfr.: III pagina della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, le puntuali ed eloquenti valutazioni di natura sanitaria sviluppate all'interno della
C.T.U. sopra esaminata, da ritenersi in questa sede pienamente condivisibili e accettabili, attestano, in maniera assolutamente inconfutabile, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che ha legittimamente indotto l'istante a instaurare la presente vertenza processuale.
Precipuamente, l'esistenza di un chiaro, inequivocabile ed evidente rapporto eziologico fra la caduta in cui è rimasto coinvolto nel mese di Luglio 2019, mentre percorreva a bordo del suddetto ciclomotore il Viale dei Pini del comune convenuto, provocata dalla presenza sull'asfalto di un tombino sprofondato sotto la sede stradale e dell'adiacente irregolarità della strada, e le lesioni fisiche che ha patito.
5.1.- Però, per liquidare monetariamente l'inabilità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti constatati nel signor dal Dott. , è Controparte_2 Persona_3
necessario fornire alcuni chiarimenti afferenti alla nozione del c.d. “danno biologico”. In ordine a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio provocato dal fatto illecito altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Nello specifico, sia quello statico, corrispondente al nocumento dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così:
Cass. n. 8054/1994; Cass. n. 5669/1994). Sicché, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, aventi rilevanza economica, nonché biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n.
10153/1993). Il che comporta che, nella fattispecie per la quantificazione in via equitativa del danno biologico, allo scopo di garantire una certa uniformità con le decisioni prese in materia da altri Tribunali si devono adottare, quali criteri di riferimento, quelli riportati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate nell'anno 2024. A questa scelta si perviene considerando che, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12408 del
7 Giugno 2011 ha introdotto un importantissimo principio in materia di liquidazione del danno non patrimoniale. Consacrando proprio le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come le più
15 idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri, a salvaguardia del generale principio di uguaglianza.
Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi una ulteriore osservazione.
Nella fattispecie non è possibile procedere, nella determinazione del risarcimento che gli compete, alla personalizzazione del danno richiesta all'attore. Ciò in quanto, nel corso della controversia qui analizzata egli non ha affatto provato di avere sofferto, oltre le menomazioni dell'integrità fisica su individuate, pure un danno morale e, comunque, una sofferenza soggettiva tale da incidere negativamente sulle proprie abitudini di vita, costringendolo a cambiarle.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'età di 17 anni che l'istante aveva al momento del sinistro, delle caratteristiche dell'invalidità conseguente, della innegabile incidenza di quest'ultima sul suo benessere psicofisico, sulla sua vita di relazione e sulla sua sfera morale sembra congruo adottare nella misura di € 1.567,44 il valore da utilizzare nell'ipotesi che ci occupa per monetizzare i 3 punti di invalidità permanente attribuiti dal C.T.U. agli esiti morbosi in lui residuati, usando il relativo coefficiente di abbattimento. Così facendo, il danno biologico patito da risulta pari a € 4.326,00. A questa somma deve Controparte_2 aggiungersi quella dovutagli in relazione ai giorni di inabilità temporanea assoluta e di invalidità temporanea parziale, rispettivamente, al 75% e al 50% concessigli dal cennato perito.
Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di 7 giorni, per i quali l'indennità spettante è eguale a € 115,00, all'infortunato va corrisposto a tale titolo l'importo di € 805,00
(ossia: 7 x € 115,00). Così pure, per gli ulteriori 37 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%, considerando € 86,25 l'indennizzo giornaliero per essi dovuto, si liquida all'attore la cifra di € 3.191,25 (così: 37 x € 86,25). Infine, per i 28 giorni di invalidità temporanea relativa al
50% gli spetta l'ammontare di € 1.610,00 (cioè: 28 x € 57,50). Quindi, il , Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a pagare all'istante la somma degli importi su indicati, corrispondente a complessivi € 9.932,25 come forma di risarcimento dei danni fisici sofferti per effetto dell'evento traumatico occorsogli durante l'estate del 2019. Peraltro, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al 14 Luglio 2019 (giorno in cui è accaduto il sinistro de quo), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dall'ente locale
16 convenuto gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (14/07/2019) sino a quella della decisione.
6.- Non suscettibili di accoglimento si palesano altre due domande azionate dal signor in seno all'atto di citazione che ha incoato la vertenza processuale che ci Controparte_2 occupa. Per il tramite della prima pretende di essere risarcito dalla pubblica amministrazione convenuta non solo del danno patito per non potere più praticare, in conseguenza delle lesioni fisiche riportate dopo il cennato incidente, gli sport a cui si è dedicato in passato, quali il nuoto e il triathlon;
ma, inoltre, del danno da perdita di chance. Quantificando in via equitativa tali nocumenti in € 5.450,00. A ben guardare, l'asserzione testé esposta è rimasta ancorata all'ambito delle affermazioni meramente labiali, non avendo l'attore per nulla dimostrato l'effettiva ricorrenza dei menzionati danni.
A una analoga valutazione di rigetto va incontro pure una ulteriore pretesa fatta valere dall'odierno istante nei riguardi del . In proposito sostiene che, accusando Controparte_1 dolore nell'usare la mano destra per scrivere e disegnare egli, essendo un geometra tirocinante, ha patito pure un nocumento alla propria specifica capacità lavorativa, da liquidarsi in termini monetari in € 5.450,00. Per corroborare la decisione di rigettare anche questa richiesta di natura risarcitoria bisogna evidenziare un peculiare e significativo aspetto. Allo scopo di determinare la percentuale di danno biologico residuata nel signor il C.T.U. Dott. Controparte_2 Per_3
, a cui è stato posto lo specifico quesito di verificare se la sua capacità lavorativa
[...] specifica ha riportato delle limitazioni a causa dell'enunciata caduta, ha valutato con metodologia analogica dei barème medico-legali. Innanzitutto, la voce del D.M. del 3 Luglio
2003 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale < o = 4 d. - < o = 3 n.d.”. In secondo luogo, la voce 259 del D.M. del 2 Luglio 2000 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale fino a 3”, con valutazione proposta da una delle guide in materia del danno biologico 3-5% (cfr.: III pagina della relazione tecnica d'ufficio). E' agevole constatare che, in entrambe le nominate voci si fa riferimento all'assenza, ovvero a una sfumata ripercussione funzionale sull'arto danneggiato. Ciò significa che, di fatto, la capacità lavorativa specifica dell'attore e, in particolare, della propria mano destra non ha riportato nessuna notevole limitazione a seguito dell'incidente in dibattito. Tant'è vero che, durante la visita a cui lo ha sottoposto, il medesimo, in sede di raccolta dell'anamnesi lavorativa, ha dichiarato al prefato perito di svolgere l'attività di vigile del fuoco, che comporta
17 l'uso e l'impiego di entrambe le mani. Peraltro, il richiamo da parte del Dott. Persona_2
dei ricordati barème medico-legali, nonché le conclusioni a cui è pervenuto utilizzandoli non sono stati minimamente contestati dall'istante.
7.- Giuridicamente legittima si configura, invece, un'altra richiesta avanzata da CP_2
instaurando il procedimento de quo. Con essa domanda il ristoro a opera del predetto
[...]
ente locale delle spese mediche sostenute per curare i nocumenti sofferti in conseguenza del sinistro oggetto del contendere. Ebbene, l'attore ha prodotto agli atti di lite alcuni documenti attestanti che ha sborsato delle somme di denaro per l'acquisto di farmaci, per avere erogate delle prestazioni da parte dell' e di uno studio fisiokinesiterapico. Di questi Controparte_8 importi, le cifre per le quali è agevole constatare un collegamento con l'incidente occorsogli nell'estate dell'anno 2019 sono quelle riportate nella fattura datata 5 Novembre 2020 e nelle ricevute n. 1007 del 13 Settembre 2019, n. 1096 del 4 Ottobre 2019 e n. 1133 del 14 Ottobre
2019, rinvenibili nel rispettivo fascicolo, pari a complessivi € 212,10. Invero, tali documenti contabili si riferiscono chiaramente al rilascio della copia di una cartella clinica e a cicli di fisioterapia, rispettivamente, richiesta ed eseguite dall'istante in relazione al cennato evento traumatico. Mentre, per gli ammontari indicati negli scontrini emessi il 26 Settembre 2019 e il
6 Agosto 2020 da una farmacia sita ad non è possibile accertare se sono stati CP_1
corrisposti dal signor in rapporto al medesimo. In effetti, essi afferiscono Controparte_2
all'acquisto di una crema, che non è direttamente collegabile all'incidente in discorso. Sicché
la pubblica amministrazione convenuta va condannata a versare all'attore l'importo di € 212,10
alla stregua di rimborso delle spese mediche di cui sopra.
8.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, il , in persona Controparte_1
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a rifondere all'istante le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Infine, si devono porre definitivamente a carico dell'ente locale convenuto, come sopra rappresentato, le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 7 Ottobre 2025, liquidate in seno al verbale dell'udienza del 4 Marzo 2025 di conferimento dell'incarico al nominato perito in € 300,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
P.Q.M.
18 la Dott.ssa RA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, inammissibile la domanda di manleva spiegata dal , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nei confronti della Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.P.A., in persona dei curatori fallimentari, con l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa notificato con pec il
4 e il 5 Maggio 2022;
- dichiara, per le argomentazioni su articolate, che il predetto ente locale è l'unico ed esclusivo responsabile, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., dei danni fisici subiti dal signor a seguito della caduta occorsagli il 14 Luglio 2019, mentre percorreva a bordo Controparte_2
di un ciclomotore il Viale dei Pini di;
CP_1
- per l'effetto, condanna la pubblica amministrazione convenuta, come sopra rappresentata,
a pagare all'attore la complessiva somma di € 9.932,25 a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto e dei periodi di invalidità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale sopportati in conseguenza dell'incidente in parola. Inoltre, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 14 Luglio 2019 (giorno in cui è accaduto il menzionato evento lesivo), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono,
altresì, essere corrisposti dal gli interessi, nella misura legale, con Controparte_1 decorrenza da quest'ultima data (14/07/2019) sino a quella della decisione;
- condanna, inoltre, l'enunciato ente locale, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'istante l'ammontare di € 212,10 alla stregua di ristoro delle spese mediche da lui sostenute e documentate;
- rigetta, per le motivazioni superiormente illustrate, le altre domande di risarcimento del danno morale, del danno conseguente all'impossibilità di praticare sport, del danno da perdita di chance e del danno alla specifica capacità lavorativa, avanzate dal signor in Controparte_2 seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- condanna la pubblica amministrazione convenuta, ut supra rappresentata, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
19 - infine, pone definitivamente a carico del , in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 7
Ottobre 2025, liquidate in seno al verbale dell'udienza del 4 Marzo 2025 di conferimento dell'incarico al nominato perito in € 300,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 23 Dicembre 2025.
Il Giudice
RA CO
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