TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17859 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. TOSCANO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. TOSCANO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/10/2024 e Parte_1 [...]
, premesso: P_
di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nato a [...] il [...] il figlio , CP_2 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis n. 51 e s.s. c.p.c. All'udienza cartolare del 17/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“A. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B. Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_1
tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore;
C. Per le festività di Natale, i genitori si alterneranno e precisamente: trascorrerà, ad CP_2
anni alterni, il 24 dicembre ed il l° gennaio con un genitore e il 25 dicembre ed il 31 dicembre, con l'altro genitore;
D. Per le festività Pasquali, i genitori si alterneranno negli anni per le giornate del Sabato Santo
e Domenica di Pasqua con uno e il lunedì in Albis ed il martedì con l'altro;
E. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative del IG. . I genitori dovranno Parte_1 fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al IG. P_ [...]
con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e Pt_1
ritorno;
F. Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Parte_1 per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o P_
postale intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare. La P_ IG.ra , inoltre, percepisce e continuerà a percepire il cd. ASSEGNO UNICO pari a € P_
200,00 (duecento/00) mensili;
G. Il IG. rimborserà, altresì, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_1 P_
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice CP_2
presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
I. Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
L. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. M. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
All'udienza cartolare del 18/03/2025, a seguito del rilievo del giudice relatore, le parti a modifica delle condizioni di separazione, hanno integrato le stesse, nei termini che di seguito si trascrivono:
“A. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B. Il IG. , trascorrerà con il figlio , a settimane alterne, l'intero week Parte_1 CP_2
end e cioè dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Il padre, inoltre, potrà tenere con se il figlio almeno due pomeriggi a settimana con pernotto nelle settimane in cui non è previsto il week end. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
C. Per le festività di Natale, i genitori si alterneranno e precisamente: trascorrerà, ad CP_2
anni alterni, il 24 dicembre ed il l° gennaio con un genitore e il 25 dicembre ed il 31 dicembre, con l'altro genitore;
D. Per le festività Pasquali, i genitori si alterneranno negli anni per le giornate del Sabato Santo
e Domenica di Pasqua con uno e il Lunedì in Albis ed il martedì con l'altro;
E. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative del IG. . I genitori dovranno Parte_1 fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al IG. P_ [...]
con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e Pt_1
ritorno;
F. Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Parte_1 per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale P_
intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
P_
G. Il IG. si impegna a pagare il fitto mensile dell'abitazione di residenza della Parte_1 IG.ra e del figlio nella misura di € 350,00 Controparte_1 Persona_1
(trecentocinquanta/00) mensili e la IG.ra , infine continuerà a percepire in via esclusiva P_ il cd. ASSEGNO UNICO pari a € 200,00 (duecento/00) mensili.
H. Il IG. rimborserà, altresì, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_1 P_
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice CP_2
presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
I. Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
L. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
M. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Poiché i patti così come modificati e integrati non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre alla base della presente decisione: infatti, ancorché l'importo previsto per il mantenimento non sia proporzionato al reddito del genitore obbligato, tuttavia occorre tener conto dei complessivi impegni assunti tra cui la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico e l'impegno a contribuire al canone di locazione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti, così come modificato;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino