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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2878/2025 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca MAIONE del Foro di Milano;
[...]
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del Presidente del C.d.A. Sig. , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco ZIDARICH del Foro di Torino;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 23.10.2025):
“1) Accogliere la presente opposizione e, pertanto accertare che nulla è dovuto dall'opponente alla ricorrente, per le causali di cui in narrativa.
2) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 122/2025 del 13/01/2025 RG n. 812/2025, emesso dal
Tribunale di Torino, in persona del Giudice dott. Stefano Demontis.
3) Condannare l'opposta alla refusione integrale delle spese di giudizio.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 23.10.2025):
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Rigettare per i motivi di cui in narrativa l'opposizione proposta dalla in Parte_1 persona del suo amministratore unico avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2025 emesso da codesto
Ill.mo Tribunale e per l'effetto, occorrendo, confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo;
In ogni caso ed occorrendo dichiarare tenuta e condannarsi la in Parte_1 persona del suo amministratore unico a pagare alla convenuta per le causali di cui al ricorso monitorio e di cui al presente atto la somma di Euro 305.000,00 oltre interessi di mora ex Dlgs
231/2002 dal giorno dell'esigibilità all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con il favore di competenze e spese di giudizio con gli accessori di legge, ivi incluso rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre Iva e Cpa.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Controparte_1 CP_2
, il Tribunale di Torino, con decreto n. 122/2025, datato 11/01/2025, depositato in data
[...]
12/01/2025, ha ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 305.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 10.02.2025 ritualmente notificato, la soci Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , ha convenuto in
[...] Parte_2 giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta in persona del Controparte_1
Presidente del C.d.A. Sig. , depositando comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c. il Giudice Istruttore:
- ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi pagina 3 di 12 dell'art. 171-bis, comma 4, c.p.c.;
- ha fissato l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. alla data sotto indicata, sostituendola con il deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 4.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle “note scritte”;
- ha fissato termine perentorio fino a venti giorni prima della data di scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 4, c.p.c.
1.6. Con Ordinanza in data 10.09.2025 il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pagina 4 di 12 il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 27.10.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
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2. Sul merito della presente causa.
2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, di accogliere l'opposizione e, pertanto accertare che nulla è dovuto dall'opponente alla ricorrente per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 122/2025 del 13/01/2025 RG n. 812/2025, emesso dal
Tribunale di Torino, in persona del Giudice dott. Stefano Demontis.
L'opposizione e le predette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo:
- che IPI INTERMEDIAZIONE S.r.l. (ora - visura CCIAA che si produce sub. 1) Controparte_1 ha svolto attività di mediazione nella compravendita di un complesso immobiliare (terreni e fabbricati) ubicato in Napoli, Via de Roberto n. 71 di proprietà di Parte_3 con sede in Torino, Corso Orbassano n. 367;
[...]
- che, a fronte dell'attività prestata dalla mediatrice, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore sig. , in data 29.9.2022 sottoscriveva Parte_2 dichiarazione di riconoscimento dell'importo di Euro 250.000,00 oltre Iva a titolo di provvigione sul prezzo complessivo degli immobili a favore di (ora Controparte_3 CP_1
“per l'attività di mediazione eseguita, comprensiva di ogni rimborso spese” (doc. 2);
[...]
- che detta dichiarazione è apposta in calce alla comunicazione in data 29.9.2022 il cui testo ha quale oggetto il “riconoscimento provvigionale” in relazione alla “proposta di acquisto” degli immobili siti in
Napoli, Via de Roberto n. 71 sottoscritta da per il tramite di IPI Parte_1
INTERMEDIAZIONE S.r.l., in data 20.9.2022 e perfezionatasi in data 29.9.2024 con l'accettazione della promittente venditrice, doc. 2); Parte_3
- che la proposta irrevocabile di acquisto in data 20.9.2022 e la relativa accettazione da parte di n data 29.9.2022 venivano inoltrati Parte_3 dalla ricorrente a .in data 29.9.2022 e da quest'ultima sottoscritte per Parte_1 ricevuta in pari data (doc. 3);
- che in data 30.11.2022 in qualità di Parte_3 promittente venditrice e in qualità di promissaria acquirente, Parte_1 sottoscrivevano contratto preliminare di compravendita dello stabilimento industriale sito in Napoli,
Via de Roberto n. 71, che veniva registrato in data 13.12.2022 al DP1 Torino Serie 3 Numero 6513; le contraenti pattuivano il prezzo di Euro 19.850.0000,00 da corrispondersi alla data del rogito notarile, da pagina 6 di 12 stipulare entro il 15.12.202, fatta eccezione per la caparra di Euro 3.000.000,00 già versata in data
12.10.2022 (doc. 4);
- che l'atto di compravendita non veniva però perfezionato a causa della indisponibilità di
[...] alla stipula, nonostante le diffide alla medesima inoltrate dalla promittente venditrice;
Parte_1
- che nella dichiarazione di riconoscimento provvigionale in data 29.9.2022 si prevede che la provvigione sarà corrisposta “alla stipula dell'atto notarile di compravendita” e non in conseguenza dell'atto di compravendita, ragion per cui deve ritenersi che con tale clausola le parti non abbiano in alcun modo derogato alla disciplina di cui all'art. 1755 c.c. essendosi, peraltro, l'affare già perfezionato alla data di sottoscrizione della suddetta dichiarazione come risulta dalla documentazione prodotta;
- che il credito complessivamente vantato da per l'attività di mediazione è pari ad Controparte_1
Euro 250.000,00 oltre IVA e così complessivamente Euro 305.000,00 come da fattura n. 49/TOC del
29.12.2022 che si produce sub. 5);
- che a nulla sono vale le stragiudiziali richieste di pagamento (doc. 6 e 7).
2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. pagina 7 di 12 civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
2.4. Nel caso di specie, la parte attrice opponente ha eccepito:
- l'inesistenza del diritto alla provvigione del mediatore a causa della mancata stipula del definitivo di vendita, per effetto della deroga all'art. 1755 c.c.;
- in via subordinata, la rinunzia del mediatore alla provvigione;
- in via gradata, l'estinzione del diritto del mediatore per prescrizione.
2.5. L'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via principale, di “inesistenza del diritto alla provvigione del mediatore a causa della mancata stipula del definitivo di vendita, per effetto della deroga all'art. 1755 c.c.” risulta fondata.
Invero, per quanto concerne il diritto del mediatore alla provvigione, si deve innanzitutto richiamare l'art. 1755, 1° comma, c.c., ai sensi del quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Per “affare” concluso, rilevante ai fini del diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c., deve intendersi ogni operazione di contenuto economico che si risolva in una utilità di carattere patrimoniale.
Secondo la giurisprudenza prevalente, per “conclusione dell'affare”, dalla quale sorge il diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c., deve intendersi qualsiasi operazione di contenuto economico che si risolva in una utilità di carattere patrimoniale, con la precisazione che l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno (cfr., tra le tante, Cass. civile, sez. III, 09 maggio 2008, n. 11521; Cass. civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 22000; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2006, n. 8555; Cass. civile, sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2004, n. 13067; Cass. civile, sez. III, 06 agosto
2004, n. 15161).
In particolare, anche la stipulazione di un “contratto preliminare” di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta “ad substantiam” ex artt. 1350 e 1351 c.c.
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5348; Tribunale Reggio Emilia, 29 gennaio
2009, n. 109 in Redazione Giuffrè 2009; Cass. civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 22000; Tribunale pagina 8 di 12 Savona, 29 agosto 2005 in Redazione Giuffrè 2006; Cass. civile, sez. III, 06 agosto 2004, n. 15161;
Corte appello Napoli, 01 ottobre 2003 in Giur. merito 2004, 62; Cass. civile, sez. III, 26 novembre
2002, n. 16678; Cass. civile, sez. III, 08 agosto 2002, n. 12022).
Peraltro, come ben chiarito dalla Suprema Corte, se è vero che l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e, dunque, anche un contratto preliminare di compravendita, è altrettanto vero che le parti possono derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 03 ottobre 1997, n. 9676: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.”).
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente, le parti avevano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, come si evince chiaramente dalla stessa dichiarazione sottoscritta in data 29.9.2022 dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. , di riconoscimento dell'importo di Euro Parte_2
250.000,00 oltre Iva a titolo di provvigione sul prezzo complessivo degli immobili a favore di
[...]
(ora , da corrispondersi “alla stipula dell'atto Controparte_3 Controparte_1 notarile definitivo di compravendita ” (cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta).
Inoltre, si deve richiamare la corrispondenza intercorsa tra le parti:
- con PEC in data 03.05.2023, quando oramai era evidente che il rogito notarile non sarebbe stato stipulato, la ichiedeva alla controparte nota di credito totale sulla fattura Parte_1
49/tTOC 29/12/2022 per un importo di Euro 250.000,00 + iva “causa mancata stipula contratto definitivo complesso misto via de Roberto 71 Napoli…….” (cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta) e Co in data 08.05.2023, l' rispondeva riferendo testualmente quanto segue: “Come anticipato la scorsa settimana al signor quanto prima provvederemo con lo storno della Persona_1 fattura…abbiamo degli obblighi con il nostro bilancio in quanto tale operazione era stata portata come conclusa entro il 31.12.2023” (cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta);
pagina 9 di 12 - con mail in data 7.09.2023, richiedeva nuovamente alla controparte Parte_1
Co l'invio della nota di credito (cfr. doc. 3 della parte convenuta opposta) e in data 14.09.2023 rispondeva assicurando a mezzo mail che avrebbe provveduto a breve a regolarizzare la situazione (cfr. doc. 4 della parte convenuta opposta);
- con mail in data 02.10.2023 sollecitava ancora una volta l'invio della Parte_1
Co nota di credito (cfr. doc. 5 della parte convenuta opposta) ed rispondeva riferendo testualmente quanto segue: “Stiamo solo definendo quanto a noi dovuto da e poi provvediamo con lo storno Pt_4 della vostra fattura solo per non avere passività all'interno dello stesso mese. In ogni caso penso che questo sia ormai il mese giusto” (cfr. doc. 6 della parte convenuta opposta).
Pertanto, anche dal comportamento complessivo delle parti si evince chiaramente che la loro comune intenzione era proprio quella di legare la maturazione del diritto alla provvigione alla stipula del contratto definitivo di compravendita, conformemente al disposto dell'art. 1362 c.c., ai sensi del quale nell'interpretare il contratto “si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e per determinare la comune intenzione delle parti, “si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Ciò chiarito, nel caso in esame in data 30.11.2022 la Parte_3 in qualità di promittente venditrice, e la
[...] Parte_1 in qualità di promissaria acquirente, avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita dello stabilimento industriale sito in Napoli, Via de Roberto n. 71, che veniva registrato in data
13.12.2022 al DP1 Torino Serie 3 Numero 6513, al prezzo di Euro 19.850.0000,00 da corrispondersi alla data del rogito notarile, da stipulare entro il 15.12.2022, fatta eccezione per la caparra di Euro
3.000.000,00 già versata in data 12.10.2022 (cfr. doc. 3 della parte convenuta opposta).
Peraltro, essendo pacifico in causa che l'atto di compravendita non era mai stato stipulato, ne consegue inesistenza del diritto dell'attuale parte convenuta opposta alla provvigione per effetto della citata deroga consensuale all'art. 1755 c.c.
2.6. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente:
- il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato;
- le domande proposte dalla parte convenuta opposta devono essere rigettate.
2.7. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla pagina 10 di 12 base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014
n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà - quantità
e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 260.000,01 ad Euro 520.000,00”:
Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.205,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata alla memoria integrativa ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c. ed al deposito di documenti;
Euro 6.164,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 17.251,50, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2878/2025 R.G. promossa dalla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (parte attrice opponente) Parte_2 contro la società in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Controparte_1 Controparte_2
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2025, datato 11/01/2025, depositato in data 12/01/2025 e, per l'effetto:
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 122/2025, datato 11/01/2025, depositato in data 12/01/2025.
3) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 17.251,50 per compensi ed in Euro 662,10 per spese documentate (Contributo Unificato con relativa spesa e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 03 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2878/2025 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca MAIONE del Foro di Milano;
[...]
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del Presidente del C.d.A. Sig. , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco ZIDARICH del Foro di Torino;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 23.10.2025):
“1) Accogliere la presente opposizione e, pertanto accertare che nulla è dovuto dall'opponente alla ricorrente, per le causali di cui in narrativa.
2) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 122/2025 del 13/01/2025 RG n. 812/2025, emesso dal
Tribunale di Torino, in persona del Giudice dott. Stefano Demontis.
3) Condannare l'opposta alla refusione integrale delle spese di giudizio.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 23.10.2025):
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Rigettare per i motivi di cui in narrativa l'opposizione proposta dalla in Parte_1 persona del suo amministratore unico avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2025 emesso da codesto
Ill.mo Tribunale e per l'effetto, occorrendo, confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo;
In ogni caso ed occorrendo dichiarare tenuta e condannarsi la in Parte_1 persona del suo amministratore unico a pagare alla convenuta per le causali di cui al ricorso monitorio e di cui al presente atto la somma di Euro 305.000,00 oltre interessi di mora ex Dlgs
231/2002 dal giorno dell'esigibilità all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con il favore di competenze e spese di giudizio con gli accessori di legge, ivi incluso rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre Iva e Cpa.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Controparte_1 CP_2
, il Tribunale di Torino, con decreto n. 122/2025, datato 11/01/2025, depositato in data
[...]
12/01/2025, ha ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 305.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 10.02.2025 ritualmente notificato, la soci Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , ha convenuto in
[...] Parte_2 giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta in persona del Controparte_1
Presidente del C.d.A. Sig. , depositando comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c. il Giudice Istruttore:
- ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi pagina 3 di 12 dell'art. 171-bis, comma 4, c.p.c.;
- ha fissato l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. alla data sotto indicata, sostituendola con il deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 4.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle “note scritte”;
- ha fissato termine perentorio fino a venti giorni prima della data di scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 4, c.p.c.
1.6. Con Ordinanza in data 10.09.2025 il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pagina 4 di 12 il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 27.10.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
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2. Sul merito della presente causa.
2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, di accogliere l'opposizione e, pertanto accertare che nulla è dovuto dall'opponente alla ricorrente per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 122/2025 del 13/01/2025 RG n. 812/2025, emesso dal
Tribunale di Torino, in persona del Giudice dott. Stefano Demontis.
L'opposizione e le predette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo:
- che IPI INTERMEDIAZIONE S.r.l. (ora - visura CCIAA che si produce sub. 1) Controparte_1 ha svolto attività di mediazione nella compravendita di un complesso immobiliare (terreni e fabbricati) ubicato in Napoli, Via de Roberto n. 71 di proprietà di Parte_3 con sede in Torino, Corso Orbassano n. 367;
[...]
- che, a fronte dell'attività prestata dalla mediatrice, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore sig. , in data 29.9.2022 sottoscriveva Parte_2 dichiarazione di riconoscimento dell'importo di Euro 250.000,00 oltre Iva a titolo di provvigione sul prezzo complessivo degli immobili a favore di (ora Controparte_3 CP_1
“per l'attività di mediazione eseguita, comprensiva di ogni rimborso spese” (doc. 2);
[...]
- che detta dichiarazione è apposta in calce alla comunicazione in data 29.9.2022 il cui testo ha quale oggetto il “riconoscimento provvigionale” in relazione alla “proposta di acquisto” degli immobili siti in
Napoli, Via de Roberto n. 71 sottoscritta da per il tramite di IPI Parte_1
INTERMEDIAZIONE S.r.l., in data 20.9.2022 e perfezionatasi in data 29.9.2024 con l'accettazione della promittente venditrice, doc. 2); Parte_3
- che la proposta irrevocabile di acquisto in data 20.9.2022 e la relativa accettazione da parte di n data 29.9.2022 venivano inoltrati Parte_3 dalla ricorrente a .in data 29.9.2022 e da quest'ultima sottoscritte per Parte_1 ricevuta in pari data (doc. 3);
- che in data 30.11.2022 in qualità di Parte_3 promittente venditrice e in qualità di promissaria acquirente, Parte_1 sottoscrivevano contratto preliminare di compravendita dello stabilimento industriale sito in Napoli,
Via de Roberto n. 71, che veniva registrato in data 13.12.2022 al DP1 Torino Serie 3 Numero 6513; le contraenti pattuivano il prezzo di Euro 19.850.0000,00 da corrispondersi alla data del rogito notarile, da pagina 6 di 12 stipulare entro il 15.12.202, fatta eccezione per la caparra di Euro 3.000.000,00 già versata in data
12.10.2022 (doc. 4);
- che l'atto di compravendita non veniva però perfezionato a causa della indisponibilità di
[...] alla stipula, nonostante le diffide alla medesima inoltrate dalla promittente venditrice;
Parte_1
- che nella dichiarazione di riconoscimento provvigionale in data 29.9.2022 si prevede che la provvigione sarà corrisposta “alla stipula dell'atto notarile di compravendita” e non in conseguenza dell'atto di compravendita, ragion per cui deve ritenersi che con tale clausola le parti non abbiano in alcun modo derogato alla disciplina di cui all'art. 1755 c.c. essendosi, peraltro, l'affare già perfezionato alla data di sottoscrizione della suddetta dichiarazione come risulta dalla documentazione prodotta;
- che il credito complessivamente vantato da per l'attività di mediazione è pari ad Controparte_1
Euro 250.000,00 oltre IVA e così complessivamente Euro 305.000,00 come da fattura n. 49/TOC del
29.12.2022 che si produce sub. 5);
- che a nulla sono vale le stragiudiziali richieste di pagamento (doc. 6 e 7).
2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. pagina 7 di 12 civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
2.4. Nel caso di specie, la parte attrice opponente ha eccepito:
- l'inesistenza del diritto alla provvigione del mediatore a causa della mancata stipula del definitivo di vendita, per effetto della deroga all'art. 1755 c.c.;
- in via subordinata, la rinunzia del mediatore alla provvigione;
- in via gradata, l'estinzione del diritto del mediatore per prescrizione.
2.5. L'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via principale, di “inesistenza del diritto alla provvigione del mediatore a causa della mancata stipula del definitivo di vendita, per effetto della deroga all'art. 1755 c.c.” risulta fondata.
Invero, per quanto concerne il diritto del mediatore alla provvigione, si deve innanzitutto richiamare l'art. 1755, 1° comma, c.c., ai sensi del quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Per “affare” concluso, rilevante ai fini del diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c., deve intendersi ogni operazione di contenuto economico che si risolva in una utilità di carattere patrimoniale.
Secondo la giurisprudenza prevalente, per “conclusione dell'affare”, dalla quale sorge il diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c., deve intendersi qualsiasi operazione di contenuto economico che si risolva in una utilità di carattere patrimoniale, con la precisazione che l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno (cfr., tra le tante, Cass. civile, sez. III, 09 maggio 2008, n. 11521; Cass. civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 22000; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2006, n. 8555; Cass. civile, sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2004, n. 13067; Cass. civile, sez. III, 06 agosto
2004, n. 15161).
In particolare, anche la stipulazione di un “contratto preliminare” di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta “ad substantiam” ex artt. 1350 e 1351 c.c.
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5348; Tribunale Reggio Emilia, 29 gennaio
2009, n. 109 in Redazione Giuffrè 2009; Cass. civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 22000; Tribunale pagina 8 di 12 Savona, 29 agosto 2005 in Redazione Giuffrè 2006; Cass. civile, sez. III, 06 agosto 2004, n. 15161;
Corte appello Napoli, 01 ottobre 2003 in Giur. merito 2004, 62; Cass. civile, sez. III, 26 novembre
2002, n. 16678; Cass. civile, sez. III, 08 agosto 2002, n. 12022).
Peraltro, come ben chiarito dalla Suprema Corte, se è vero che l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e, dunque, anche un contratto preliminare di compravendita, è altrettanto vero che le parti possono derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 03 ottobre 1997, n. 9676: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.”).
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente, le parti avevano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, come si evince chiaramente dalla stessa dichiarazione sottoscritta in data 29.9.2022 dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. , di riconoscimento dell'importo di Euro Parte_2
250.000,00 oltre Iva a titolo di provvigione sul prezzo complessivo degli immobili a favore di
[...]
(ora , da corrispondersi “alla stipula dell'atto Controparte_3 Controparte_1 notarile definitivo di compravendita ” (cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta).
Inoltre, si deve richiamare la corrispondenza intercorsa tra le parti:
- con PEC in data 03.05.2023, quando oramai era evidente che il rogito notarile non sarebbe stato stipulato, la ichiedeva alla controparte nota di credito totale sulla fattura Parte_1
49/tTOC 29/12/2022 per un importo di Euro 250.000,00 + iva “causa mancata stipula contratto definitivo complesso misto via de Roberto 71 Napoli…….” (cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta) e Co in data 08.05.2023, l' rispondeva riferendo testualmente quanto segue: “Come anticipato la scorsa settimana al signor quanto prima provvederemo con lo storno della Persona_1 fattura…abbiamo degli obblighi con il nostro bilancio in quanto tale operazione era stata portata come conclusa entro il 31.12.2023” (cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta);
pagina 9 di 12 - con mail in data 7.09.2023, richiedeva nuovamente alla controparte Parte_1
Co l'invio della nota di credito (cfr. doc. 3 della parte convenuta opposta) e in data 14.09.2023 rispondeva assicurando a mezzo mail che avrebbe provveduto a breve a regolarizzare la situazione (cfr. doc. 4 della parte convenuta opposta);
- con mail in data 02.10.2023 sollecitava ancora una volta l'invio della Parte_1
Co nota di credito (cfr. doc. 5 della parte convenuta opposta) ed rispondeva riferendo testualmente quanto segue: “Stiamo solo definendo quanto a noi dovuto da e poi provvediamo con lo storno Pt_4 della vostra fattura solo per non avere passività all'interno dello stesso mese. In ogni caso penso che questo sia ormai il mese giusto” (cfr. doc. 6 della parte convenuta opposta).
Pertanto, anche dal comportamento complessivo delle parti si evince chiaramente che la loro comune intenzione era proprio quella di legare la maturazione del diritto alla provvigione alla stipula del contratto definitivo di compravendita, conformemente al disposto dell'art. 1362 c.c., ai sensi del quale nell'interpretare il contratto “si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e per determinare la comune intenzione delle parti, “si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Ciò chiarito, nel caso in esame in data 30.11.2022 la Parte_3 in qualità di promittente venditrice, e la
[...] Parte_1 in qualità di promissaria acquirente, avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita dello stabilimento industriale sito in Napoli, Via de Roberto n. 71, che veniva registrato in data
13.12.2022 al DP1 Torino Serie 3 Numero 6513, al prezzo di Euro 19.850.0000,00 da corrispondersi alla data del rogito notarile, da stipulare entro il 15.12.2022, fatta eccezione per la caparra di Euro
3.000.000,00 già versata in data 12.10.2022 (cfr. doc. 3 della parte convenuta opposta).
Peraltro, essendo pacifico in causa che l'atto di compravendita non era mai stato stipulato, ne consegue inesistenza del diritto dell'attuale parte convenuta opposta alla provvigione per effetto della citata deroga consensuale all'art. 1755 c.c.
2.6. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente:
- il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato;
- le domande proposte dalla parte convenuta opposta devono essere rigettate.
2.7. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla pagina 10 di 12 base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014
n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà - quantità
e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 260.000,01 ad Euro 520.000,00”:
Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.205,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata alla memoria integrativa ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c. ed al deposito di documenti;
Euro 6.164,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 17.251,50, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2878/2025 R.G. promossa dalla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (parte attrice opponente) Parte_2 contro la società in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Controparte_1 Controparte_2
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2025, datato 11/01/2025, depositato in data 12/01/2025 e, per l'effetto:
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 122/2025, datato 11/01/2025, depositato in data 12/01/2025.
3) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 17.251,50 per compensi ed in Euro 662,10 per spese documentate (Contributo Unificato con relativa spesa e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 03 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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