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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1353/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Citro GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1353/2023 promossa da: (c.f. ) nato in [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Cimma ed elettivamente domiciliato presso il difensore;
RICORRENTE CONTRO (c.f. ), nata in [...] il [...], assistita Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michela Berra del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“che la S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 706 c.p.c., con termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, e previa adozione dei provvedimenti interinali di legge, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi. Con il favore delle spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
Per il resistente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara:
- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli definitivamente a vivere separati;
- ordinare al signor di versare alla moglie, quale assegno di mantenimento, Parte_1
Pag. 1 la somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa ed opportuna. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.6.2023, diva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Novara, in data 30.7.2014. Dall'unione non nascevano figli. Rappresentava il ricorrente che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati “per la profonda diversità dei rispettivi caratteri ed il differente modo di concepire la vita matrimoniale, fino al punto da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza”. Rassegnava, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, evidenziava che la era affetta da sclerosi multipla recidivante, motivo Controparte_1 per cui aveva difficoltà a reperire attività lavorativa, seppur non avesse diritto ad alcuna pensione. Nel corso del matrimonio, del mantenimento della donna si occupava il marito, che svolgeva attività di commercio ambulante. Rappresentava che dopo l'allentamento del marito dalla casa coniugale, avvenuto nel febbraio 2023, la resistente aveva continuato ad abitare presso il predetto alloggio, supportando il canone di locazione pari ad € 450,00 mensili grazie all'aiuto di conoscenti. Evidenziava, poi, come la donna svolgesse attività di pulizie per alcune ore la settimana. Chiedeva, quindi, che fosse disposto un assegno di mantenimento in favore della stessa.
*
All'udienza del 28.11.2023, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. a dichiarato: “io lavoro, vendo prodotti pugliesi, guadagno 400,00 euro al mese;
non Parte_1 pago affitto, abito con mia mamma e il compagno di mia mamma che è quello con cui lavoro;
con noi abita anche mio figlio che devo mantenere io;
prima era stato per un periodo in Polonia, ma adesso è tornato, ha 20 anni, deve ricominciare a studiare per prendere il diploma;
la mia ex moglie vive in Ucraina;
mia mamma ha sessant'anni e non lavora, cura i nipoti, i figli di mio fratello;
non ce la faccio a dare un contributo alla signora, devo mantenere mio figlio con i pochi soldi che guadagno;
io ho sempre lavorato e anche quando stavamo insieme provvedevo io al sostentamento della famiglia;
non faccio altri lavori oltre a quello che ho dichiarato;
ho la pressione alta e sono stato di recente in ospedale”. ha dichiarato: “non ho un contratto di lavoro;
è difficile trovare lavoro a causa Controparte_1 della mia malattia;
mi aiutano i miei amici, faccio pulizie un giorno alla settimana e stiro per tre ore;
non posso fare più pulizie per via della malattia;
adesso vivo con un ragazzo che divide la casa con me, l'affitto lo condividiamo;
ho un amico, non fidanzato, lui fa la spesa, io preparo da mangiare e lui lo porta a casa sua;
per me vanno bene anche 100,00 euro al mese, pur di avere una piccola certezza”.
*
Pag. 2
2. Sulla domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da ei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sull'assegno di mantenimento La domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente non è, invece, meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi
Pag. 3 fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio di concordare con quanto già osservato dal Giudice Istruttore. In particolare, giova evidenziare che parte ricorrente ha entrate economiche assai ridotte, in quanto percepisce la somma di € 400,00 mensili circa che utilizza anche per il mantenimento del proprio figlio, avuto da altra relazione. Tale circostanza non è stata contestata da parte resistente. La resistente, invece, oltre a non aver avanzato alcuna richiesta istruttoria in merito alle condizioni patrimoniali del ricorrente, non ha fornito alcun elemento utile per accertare le proprie capacità reddituali, non avendo specificando quanto percepisca dall'attività di pulizia svolta. Ancora, dall'analisi degli estratti conto emergono entrate minime di circa 300,00 € mensili che sono sovrapponibili a quanto percepito da parte ricorrente. Sulla scorta di quanto sopra, non è possibile riconoscere un contributo al mantenimento.
4. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di separazione e della soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di mantenimento, le spese devono essere compensate per ½. Il restante ½ dev'essere sposto a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, applicando parametri previsti dal DM 55/2014, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente;
4) Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite;
5) Condanna a versare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 1.904,50 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e cPA sull'imponibile;
6) dispone che le spese di lite come liquidate al punto sub 5) siano versate da parte resistente all'Erario, che provvederà ad anticiparle alla parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Citro GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1353/2023 promossa da: (c.f. ) nato in [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Cimma ed elettivamente domiciliato presso il difensore;
RICORRENTE CONTRO (c.f. ), nata in [...] il [...], assistita Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michela Berra del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“che la S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 706 c.p.c., con termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, e previa adozione dei provvedimenti interinali di legge, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi. Con il favore delle spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
Per il resistente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara:
- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli definitivamente a vivere separati;
- ordinare al signor di versare alla moglie, quale assegno di mantenimento, Parte_1
Pag. 1 la somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa ed opportuna. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.6.2023, diva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Novara, in data 30.7.2014. Dall'unione non nascevano figli. Rappresentava il ricorrente che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati “per la profonda diversità dei rispettivi caratteri ed il differente modo di concepire la vita matrimoniale, fino al punto da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza”. Rassegnava, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, evidenziava che la era affetta da sclerosi multipla recidivante, motivo Controparte_1 per cui aveva difficoltà a reperire attività lavorativa, seppur non avesse diritto ad alcuna pensione. Nel corso del matrimonio, del mantenimento della donna si occupava il marito, che svolgeva attività di commercio ambulante. Rappresentava che dopo l'allentamento del marito dalla casa coniugale, avvenuto nel febbraio 2023, la resistente aveva continuato ad abitare presso il predetto alloggio, supportando il canone di locazione pari ad € 450,00 mensili grazie all'aiuto di conoscenti. Evidenziava, poi, come la donna svolgesse attività di pulizie per alcune ore la settimana. Chiedeva, quindi, che fosse disposto un assegno di mantenimento in favore della stessa.
*
All'udienza del 28.11.2023, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. a dichiarato: “io lavoro, vendo prodotti pugliesi, guadagno 400,00 euro al mese;
non Parte_1 pago affitto, abito con mia mamma e il compagno di mia mamma che è quello con cui lavoro;
con noi abita anche mio figlio che devo mantenere io;
prima era stato per un periodo in Polonia, ma adesso è tornato, ha 20 anni, deve ricominciare a studiare per prendere il diploma;
la mia ex moglie vive in Ucraina;
mia mamma ha sessant'anni e non lavora, cura i nipoti, i figli di mio fratello;
non ce la faccio a dare un contributo alla signora, devo mantenere mio figlio con i pochi soldi che guadagno;
io ho sempre lavorato e anche quando stavamo insieme provvedevo io al sostentamento della famiglia;
non faccio altri lavori oltre a quello che ho dichiarato;
ho la pressione alta e sono stato di recente in ospedale”. ha dichiarato: “non ho un contratto di lavoro;
è difficile trovare lavoro a causa Controparte_1 della mia malattia;
mi aiutano i miei amici, faccio pulizie un giorno alla settimana e stiro per tre ore;
non posso fare più pulizie per via della malattia;
adesso vivo con un ragazzo che divide la casa con me, l'affitto lo condividiamo;
ho un amico, non fidanzato, lui fa la spesa, io preparo da mangiare e lui lo porta a casa sua;
per me vanno bene anche 100,00 euro al mese, pur di avere una piccola certezza”.
*
Pag. 2
2. Sulla domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da ei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sull'assegno di mantenimento La domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente non è, invece, meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi
Pag. 3 fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio di concordare con quanto già osservato dal Giudice Istruttore. In particolare, giova evidenziare che parte ricorrente ha entrate economiche assai ridotte, in quanto percepisce la somma di € 400,00 mensili circa che utilizza anche per il mantenimento del proprio figlio, avuto da altra relazione. Tale circostanza non è stata contestata da parte resistente. La resistente, invece, oltre a non aver avanzato alcuna richiesta istruttoria in merito alle condizioni patrimoniali del ricorrente, non ha fornito alcun elemento utile per accertare le proprie capacità reddituali, non avendo specificando quanto percepisca dall'attività di pulizia svolta. Ancora, dall'analisi degli estratti conto emergono entrate minime di circa 300,00 € mensili che sono sovrapponibili a quanto percepito da parte ricorrente. Sulla scorta di quanto sopra, non è possibile riconoscere un contributo al mantenimento.
4. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di separazione e della soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di mantenimento, le spese devono essere compensate per ½. Il restante ½ dev'essere sposto a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, applicando parametri previsti dal DM 55/2014, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente;
4) Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite;
5) Condanna a versare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 1.904,50 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e cPA sull'imponibile;
6) dispone che le spese di lite come liquidate al punto sub 5) siano versate da parte resistente all'Erario, che provvederà ad anticiparle alla parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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