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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4779/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 e presentato dai coniugi
, con l'avv. AMOROSO ENRICO , e Parte_1
con l'avv. FAVRIN MARTA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 09/10/2010 a RONCADE
(TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
28/11/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20/11/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4779/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/10/2010 da (C.F. Parte_1
), n. a TREVISO (TV) il 30/09/1974, e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. a TREVISO (TV) il 09/10/1981, e C.F._2
trascritto al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RONCADE (TV), alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “
1.
(Residenza)
I signori e vivranno separati, liberi di Parte_2 Parte_1
stabilire le rispettive residenze ove vorranno, con l'obbligo di rispetto reciproco e di vicendevoli comunicazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 337 sexies, II c.c.,
di eventuali cambi di residenza o domicilio, nel rispetto dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Ad oggi la OR
vive a Treviso, con il figlio mentre il signor Pt_2 Per_1 Pt_1
vive nella casa familiare sita in Roncade (TV), via Fogazzaro n. 14,
di cui è nudo proprietario con usufrutto a favore della di lui madre.
2.
(Affidamento del figlio , sua collocazione e residenza) Per_1
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna,
alle modalità specificate oltre, e residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti il minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale il medesimo si troverà, mentre le decisioni di maggior importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza saranno prese di comune accordo. In ogni caso, il genitore con il quale il figlio minore si troverà potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse dello stesso,
informando tempestivamente l'altro genitore. 3.
(Tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore)
A maggior specificazione di quanto previsto al punto sub 2, i ricorrenti concordano che il figlio viva stabilmente presso l'abitazione della madre e stia con il padre ogni mercoledì
pomeriggio, dalle 18 / 18.30 fino alla mattina successiva (quando il padre lo accompagnerà a scuola) e nei fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì alle 18 / 18.30 al lunedì
mattina (quando il padre lo accompagnerà a scuola).
Detto assetto è compatibile con l'organizzazione logistica dei signori , che hanno soluzioni abitative idonee a garantire Parte_3
una gestione dei tempi e degli spostamenti casa-scuola agevole per
. Per_1
Il minore trascorrerà inoltre con ciascun genitore:
- durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e i giorni dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- metà delle vacanze di carnevale;
- durante le vacanze estive, ferme le modalità di visita paterne
(mercoledì pomeriggio – giovedì mattina, quando sarà Per_1
riaccompagnato dal padre a casa della madre o dai nonni materni e fine settimana alternati, fino al lunedì mattina, quando Per_1
sarà riaccompagnato dal padre a casa della madre o dei nonni materni), trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due Per_1
settimane, anche non consecutive, con possibilità di concordare un periodo di tre settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie a disposizione di ciascun genitore e tenuto conto dell'interesse preminente e del benessere del minore. La
calendarizzazione prescelta andrà reciprocamente comunicata e concordata entro il 30 di aprile di ogni anno. Il giorno del compleanno del genitore, egli/ella avrà la facoltà di tenere con sé
, anche se il giorno sarà di spettanza dell'altro genitore. Per_1
Il giorno del compleanno del minore sarà festeggiato da entrambi i genitori con modalità decise di volta in volta e tenuto conto dei desideri di . Per_1
I ricorrenti potranno, previo accordo scritto e condiviso tramite email o whatsapp, modificare le predette condizioni, consentendo in ogni caso a di trascorrere tempi di permanenza maggiori Per_1
presso l'abitazione paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore e con le incombenze lavorative degli adulti.
4.
(Contributo economico al mantenimento ordinario del figlio)
Ciascun coniuge provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio.
In considerazione della maggior permanenza di presso Per_1
l'abitazione materna e della sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, i medesimi concordano che l'assegno unico ed universale per i figli, attualmente pari ad € 210,00 mensili, venga integralmente percepito e trattenuto dalla OR Pt_2 Nel caso in cui detto assegno unico dovesse essere di importo mensile inferiore ad € 200,00, il signor integrerà, ogni mese, la somma Pt_1
fino alla concorrenza di € 200,00, oltre alla rivalutazione nel frattempo maturata, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla OR , entro l'ultimo giorno del mese Pt_2
stesso.
5.
(Partecipazione alle spese straordinarie)
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Circa l'individuazione delle predette spese – e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente – le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 1/12/2016 adottato presso il Tribunale di Treviso dovendosi, in esse, ricomprendere anche le spese di abbigiliamento di il cui costo, per singolo capo, Per_1
sia superiore ad € 100,00, da inquadrarsi tra le spese con preventivo accordo. Il tutto con un tetto mensile per ciascun genitore di 75
euro mensili.
I ricorrenti convengono, altresì, che nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proprosta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (lettera raccomandata o e-mail o whatsapp). La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato dissenso dell'altro genitore;
in tale ultima evenienza il medesimo non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente.
Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso (al fine di essere ritenuta efficace) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è
stata sostenuta e che il pagamento dell'importo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
6
(Clausola di chiusura)
I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1
autosufficienti e/o disponibili ed in grado di reperire diversamente le sostanze occorrenti al proprio mantenimento o a far fronte ai propri fabbisogni anche primari.
Ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario e patrimoniale.
7.
(Spese del giudizio)
Spese della presente procedura integralmente compensate.
L'efficacia dei presenti accordi decorrerà dalla data di sottoscrizione del ricorso.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCADE (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi