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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fabrizio Ceppi e dall'Avv. Silvia Ceppi, come da mandato in atti;
-ATTORE-
E
e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Concio e Marco Pesenti, come da procura in atti;
-CONVENUTA–
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
al d.i. 277/2023, con il quale il Tribunale gli aveva ingiunto, in qualità di fideiussore di titolare dell'omonima ditta, il pagamento dell'importo di €. 90.500,20, in CP_2
forza del rapporto di c/c n. 80970, aperto il 21.4.2010 con Carichieti spa, con un saldo pagina 1 di 22 negativo di €. 72.281,45, nonché del contratto di finanziamento finalizzato n. 8082870 per l'importo di €. 20 mila, datato 5.11.2014, con un debito residuo di €. 18.218,75.
Ha dedotto l'opponente 1) il difetto di titolarità di 2) il difetto di CP_1
legittimazione processuale di Cerved Credit Management spa, quale mandataria della prima, per non essere iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, 3) la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, 4) la vessatorietà della clausola di deroga dell'art. 1957 cc ai sensi degli artt. 33, primo comma, secondo comma lett. t), e 34, comma 5, cod. consumo, 5) l'indeterminatezza degli interessi sia in relazione al c/c che al finanziamento, e la mancata indicazione dell'ISC effettivo, 6) la mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione.
Sulla scorta di queste eccezioni, ha chiesto: in via pregiudiziale,
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo alla Cerved
Credit Management S.p.a. alla per mancata iscrizione Controparte_3
nell'Albo di cui all'art. 106 TUB;
nel merito,
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla alla
e, per essa, quale mandataria, della Cerved Credit Management S.p.a.; Controparte_1
- accertare e dichiarare la insussistenza del credito vantato nei confronti del debitore,
Sig. ; CP_2
- accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di finanziamento, con applicazione dell'art. 117 TUB;
- accertare e dichiarare, in riferimento al fideiussore, attuale opponente, Sig. Parte_1
, l'inesistenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 cod. civ., previa
[...]
dichiarazione di nullità ed inefficacia delle clausole di deroga alla medesima norma, contenute nelle fideiussioni, per contrarietà al d. lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), con conseguente reviviscenza della disciplina codicistica e conseguente liberazione del debitore da qualsiasi obbligo nei confronti della opposta per decorrenza del termine di decadenza ivi previsto e che, pertanto, nessuna somma è dovuta dalla opponente;
in via alternativa,
pagina 2 di 22 - accertare e dichiarare, sempre in riferimento al fideiussore, Sig. , Parte_1
l'inesistenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 cod. civ., previa dichiarazione di nullità ed inefficacia delle clausole di deroga alla medesima norma per la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) nella parte in cui le fideiussioni contengono le clausole riproduttive di quelle censurate e ritenute dalla
NC d'LI contrastanti con la suddetta normativa, tra cui le clausola che prevedono una deroga dalla disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ., con reviviscenza della disciplina codicistica e conseguente liberazione del debitore da qualsiasi obbligo nei confronti della opposta, per decorrenza del termine di decadenza ivi previsto e che, pertanto, nessuna somma è dovuta dalla opponente;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. nei Parte_1
confronti dell'opposta; in ogni caso,
-revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata riservata in decisione.
Sul difetto di titolarità attiva di CP_1
Si rammentano i principi affermati in giurisprudenza in tema di operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/99 e 58 TUB, vale a dire che: 1) l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito così come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco
(nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione), ai sensi dell'art. 58 TUB, non sono elementi costitutivi della cessione: come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr . in particolare sent. 28.2.2020, n. 5617) e come è agevole constatare dalla lettura dell'art. 58, comma 4, TUB, “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto pagina 3 di 22 alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n.
22548/2018)”; ancora Cass. 20.2.2020, n. 4334, ha evidenziato che “la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 c.c. (Cass.5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass.22548/2018)”; 2) ai fini della titolarità del credito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “…la norma dell'art. 58, comma
2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie;
con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
"prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (Cass.
5617/2020); in altri termini, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.31188/2017)” (Cass. 4334/2020); 3) infine, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona 14.11.2020; Trib. Valle della
Lucania 6.12.2021), che si condivide, una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito pagina 4 di 22 ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass.
5997/2006; Cass. 22548/2018; Cass. 43342020; Cass. 23257/2021; v. Cass. 28.2.2020 n.
5617: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”), sicchè la prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute;
anche la Corte di Cassazione ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di provare la titolarità del credito da parte della cessionaria
(cfr. Cass. 10200/2021).
E' intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza 29.2.20024 n. 5478, che richiamando i principi già affermati con la pronuncia n. 17944/2023, ha ribadito che
“[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi… Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima"… ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
pagina 5 di 22 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
pagina 6 di 22 indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]).
La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art.
1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non
pagina 7 di 22 risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (cfr. Cass. 17944/2023).
Posti i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, si deve concludere per quanto qui ci occupa: 1) che, premessa la cessione dell'intero pacchetto azionario della
[...]
dal Fondo Nazionale di Risoluzione istituito presso NC Controparte_4
Contr d'LI in favore di e che stata fusa per incorporazione in CP_5 CP_6
risulta dalla comunicazione di sulla G.U. del 4.5.2017 n. 52 l'acquisto
[...] CP_1
con contratto di cessione del 7.4.2017, pro soluto e in blocco, da Controparte_4
“di tutti i crediti per capitale ed interessi (anche di mora), spese ed altri
[...]
accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i "Contratti
Originari Nuova CR Chieti", e unitamente ai Contratti Originari Nuova BM, ai Contratti
Originari , ai Contratti Originari CR Loreto e ai Contratti Originari BFDV, i Parte_2
"Contratti Originari") che, alla Data di Valutazione, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti Nuova CR Chieti", e unitamente ai Crediti Nuova BM, ai , ai Crediti CR Loreto e ai Crediti Parte_3
BFDV, i "Crediti"): (a) siano di titolarita' di Nuova CR Chieti alla Data di Valutazione;
(b) siano denominati in Euro;
(c) i cui relativi Contratti Originari Nuova CR Chieti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di NC d'LI da parte di Nuova CR Chieti, fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti;
(e) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo Contratto Originario Nuova CR Chieti di essere residenti o di avere sede legale in LI;
(f) i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come
"inadempienze probabili" o "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di NC d'LI da parte di Nuova CR Chieti;
(g) i cui relativi debitori non sono banche;
(h) il cui debito residuo alla Data di Valutazione, non sia superiore ad Euro 12 milioni;
(i) il cui debitore, in accordo con i criteri di classificazione di NC d'LI definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come di tempo in tempo modificata ed integrata, rientra in una delle seguenti categorie SAE (Settori di Attivita' Economica)…” ; che, siccome il contratto di pagina 8 di 22 cessione di crediti può essere provato anche per via indiziaria, tale avviso fornisce la prova dell'esistenza della cessione cennata in favore di , nell'ambito di una operazione di CP_1
cartolarizzazione, dei crediti di 2) è in atti la Controparte_4
Contr dichiarazione proveniente da Intesa Sanpaolo, che, incorporante , quest'ultima
[...]
ha attestato che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso Controparte_4
quello vantato da nei confronti della ditta individuale Controparte_4
Azienda Agricola Belfiore di Belfiore Fabio derivante dallo scoperto del c/c 80970 nonché dal finanziamento chirografario n. 8082870 di origiari €. 20 mila, vale a dire i contratti per cui è causa;
sul punto si noti che, da ultimo, si è rilevato che la dichiarazione della cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva Cont azionata in capo alla società non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. in proposito, da ultimo, C. di A. Milano 24.1.2023, n.
220).
Pertanto, la titolarità del credito azionato da parte di è provata e CP_1
l'eccezione va rigettata.
Sul difetto di legittimazione alla riscossione.
Eccepisce l'attore la mancata iscrizione di Cerved Credit Management spa, mandataria di , nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. CP_1
Sul punto occorre innanzitutto tener conto:
a) del dato legislativo di cui all'art. 2, commi 3, 6, e 6 bis¸l. 130/1999, che riguarda, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il prospetto informativo redatto dalla cessionaria (o dalla società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) e ne indica il contenuto;
in particolare alla lett. c) comma 3, stabilisce che quel prospetto deve indicare i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
al comma 6 stabilisce che i servizi indicati nel comma 3, lett. c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
al comma 6 bis aggiunge che i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo;
si consideri che il prospetto informativo contiene tutte le caratteristiche dell'operazione;
pagina 9 di 22 il dato legislativo è ripreso da NC d'LI nella Circolare 288/2015, in cui al paragrafo 5 “Rischi connessi all'attività di servicing” si legge:
“Il servicer in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche servicer) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società Cont veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito ) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.
Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di
“garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario. La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione;
il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al servicer.
In particolare, il servicer: -verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; nel caso di operazioni “revolving ” o “master trust”, tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio (“eligibility criteria”); -accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a
Cont ciascuna operazione e il patrimonio dell' e quello relativo ad altre operazioni;
- Cont acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell' , ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti “ponte”; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento “ponte” abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
-verifica il pagina 10 di 22 rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche “revolving” o “master trust”, le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
-nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
Rientra, inoltre, nelle attività affidate al servicer la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS;
a tal fine, il servicer: - monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati;
cura la tempestiva messa in mora dei debitori;
avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive;
dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco;
-controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei “trigger event” definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del business plan dell'operazione; -monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. “cascata dei pagamenti”), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia.
Il contratto può peraltro affidare al servicer anche altri compiti quali, ad esempio,
l'impiego delle somme incassate sugli attivi cartolarizzati e non ancora utilizzate per i pagamenti nell'ambito della cartolarizzazione nel rispetto di quanto previsto dal prospetto informativo (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 130/1999) ovvero l'acquisto di nuovi crediti con conformità dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 130, nel rispetto degli
“elegibility criteria” stabili.
Va altresì considerato che, nella prassi di mercato, la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di un numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999.
Pertanto, per assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di servicing, è essenziale che i servicer identifichino, anche sulla base del prospetto pagina 11 di 22 informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al servicer stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento. Ove le informazioni necessarie non siano disponibili prima dell'assunzione dell'incarico, il servicer concorda con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite.
Gli intermediari finanziari non assumono il ruolo di servicer se nel contratto con il quale viene conferito l'incarico non sia esplicitamente assicurata la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti per il corretto espletamento delle proprie funzioni, anche se in possesso di soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione diversi dal contraente del contratto.
Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte, essi si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di cartolarizzazione. Qualora in base al contratto o al prospetto
Cont informativo, l' abbia conferito, in tutto o in parte, alcune delle attività sopra richiamate a soggetti diversi dal servicer, quest'ultimo si assicura che gli incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica ad esso affidati.
Con particolare riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, la funzione di controllo dei rischi esamina periodicamente con cadenza almeno semestrale l'andamento dell'attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, redigendo apposita relazione. In caso di scostamenti rilevanti rispetto al business plan, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (ad es., trigger event), la relazione è sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica, motivando le carenze riscontrate e le iniziative correttive eventualmente previste. La relazione e le eventuali determinazioni assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica sono opportunamente documentate. La NC d'LI può richiederne la trasmissione.
La funzione di revisione interna verifica con cadenza almeno annuale l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio pagina 12 di 22 cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.
5.1 Esternalizzazione.
Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla
Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse.
In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.”;
b) dei chiarimenti alla Circolare -sopra richiamata- da parte di NC d'LI (Nota di chiarimenti del 14.9.2015 e successivi Aggiornamenti fino al 24.7.2023 ), in cui si precisa nella Sezione VII -pag. 15-che l'attività di servicing (stando allo stesso tenore della legge, sopra richiamata, che disciplina, come visto, all'art. 2, attraverso il prospetto informativo, tutte le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione tra cedente e cessionaria) opera limitatamente alle attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, e si richiama la possibilità che i servicers affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e di pagamento a soggetti terzi;
questi ultimi -fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante- possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB;
pagina 13 di 22 c) della Comunicazione di BI del 11.11.2021, nella quale si stigmatizza, nell'ambito della possibilità delle banche di “esternalizzare” la riscossione dei crediti ceduti con i servizi di cassa e di pagamento, sulla base di accordi rimessi all'autonomia contrattuale delle parti coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione, la prassi di distinguere tra cd master servicer, soggetto vigilato ex art. 106 TUB, responsabile dei compiti di garanzia non delegabili previsti dalla l. 130/1999 (art. 2, comma 6 bis: si tratta di compiti che attengono alla operazione di cartolarizzazione e non alla fase esterna), e lo special servicer [o sub servicer], operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115
TULPS (che fa riferimento al recupero stragiudiziale), ma non vigilato da BI perché non iscritto all'albo 106 TUB. NC LI raccomanda, nella Comunicazione del 11.11.2021, ai servicers vigilati di “porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze operative che tali schemi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni”.
Sulla scorta di questa ricostruzione, si può dunque, concludere che la esternalizzazione a terzi non vigilati non è vietata dalla legge ed è espressione dell'autonomia contrattuale degli operatori, ferma restando la responsabilità dei (master) servicers vigilati secondo le raccomandazioni di BI.
Nel caso all'esame, Cerved Credit Management spa, in quanto special servicer, svolge legittimamente l'attività di recupero del credito.
A ciò si aggiunga quanto da ultimo chiarito dalla Corte di Cassazione 18.3.2024, n.
7243 e cioè:
“- ad avviso della Op., dunque, dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della
Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106T. secondo cui il servizio di riscossione dei crediti Pt_4
ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari - si evince che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività;
- l'eccezione - pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito - è artificiosa
e destituita di fondamento;
pagina 14 di 22 - la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
- in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il
T.U.F.);
- in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'LI) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata";
- in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. CP_8
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.);
pagina 15 di 22 - in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la - rappresentante Controparte_9
sostanziale di , a sua volta mandataria della società veicolo Controparte_10 [...]
, cessionaria di credito bancario - sia iscritta (oppure no) nell'albo degli CP_11 intermediari finanziari”.
Pertanto, anche questa eccezione è infondata.
Sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Risulta dalla documentazione in atti che l'attore ha sottoscritto, a garanzia della ditta individuale di , la fideiussione specifica del 5.11.2014 a garanzia CP_2 dell'apertura di credito a valere sul c/c 80970 del 21.4.2010, a scadenza il 30.6.2015, di €.
30 mila, la fideiussione specifica del 5.11.2014 a garanzia del prestito finalizzato del
5.11.2014, la fideiussione omnibus del 22.4.2010 fino all'importo di €. 45 mila e, in prosecuzione senza effetto novativo, quella del 21.4.2011 fino alla concorrenza di 75 mila.
Parte attorea ha eccepito la nullità delle fideiussioni cennate per violazione della normativa antitrust, ovvero la nullità delle clausole ripetitive di quelle nn. 2, 6, 8 del modello ABI di fideiussione omnibus, per le quali NC d'LI aveva ritenuto sussistente l'illecito concorrenziale, con conseguente decadenza della opposta a poter agire nei loro confronti oltre i termini di cui all'art 1957 cc.
Ora, è, anzitutto, noto che le clausole dello schema ABI, ritenute da NC d'LI, con il provvedimento 55/2005, sbocco dell'intesa illecita, sono: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la NC d'LI ha ritenuto che avesse CP_12
previsto, per la fideiussione omnibus, disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90, avendo scopo fondamentale di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero derivanti dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Occorre subito osservare che la Suprema Corte, con la recente pronuncia a SS.UU.
n.41994/2021, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina pagina 16 di 22 antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità, che colpisce la parte o la clausola, all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto con la clausola o con la parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così a par.2.15.1).
Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (ivi, par.2.15.2).
Nel caso che ci occupa è stata eccepita la nullità parziale delle clausole riproduttive di quelle dello schema ABI.
Ebbene, l'eccezione non può essere accolta.
Deve essere sottolineato, invero, che la fideiussione oggetto di accertamento da parte di
NC di LI quale Autorità garante della concorrenza è stato lo schema contrattuale di Contr fideiussione omnibus concordato dall' con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e trasmessa con lettera del 7.3.2003 a BI.
È in relazione a quello schema predisposto dall'ABI che NC di LI ha rilevato l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per un arco temporale compreso tra il
2002 ed il maggio 2005.
Ed è in relazione a quello schema proposto nel 2003 da ABI, costituente un “cartello” delle banche aderenti alla stessa ABI, che il provvedimento n.55/2005 della NC d'LI costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato lesivo della concorrenza, sicchè, per contro, quel provvedimento non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni di cui qui si tratta, sia di quelle specifiche del 5.11.2014 e sia di quella omnibus del
22.4.2010, atteso che i modelli di fideiussione specifica non sono stati oggetto dell'accertamento di BI e la fideiussione omnibus, stipulata nel 2010, risale ad un periodo pagina 17 di 22 rispetto al quale nessuna indagine, circa l'esistenza di un accordo tra banche restrittivo della concorrenza, è stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha -com'è già detto- coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
In altri termini, poiché il provvedimento n.55/2005 della NC d'LI vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento al modello di fideiussione omnibus utilizzato nel periodo di tempo oggetto di esame della NC d'LI, parte attorea era onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n.287/90, con riferimento alle fideiussioni all'esame.
Di ciò il garante opponente non ha dato alcuna prova, non ha cioè nemmeno allegato, prima, e dimostrato, dopo, che nel 2010 ovvero anche in relazione a fideiussioni specifiche un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela (i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Vale a dire che manca (atteso che la previsione in contratto di clausole del genere non è di per sé illegittima), la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione delle garanzie qui considerate, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Pertanto, l'eccezione di nullità (parziale) non è accoglibile.
Sulla vessatorietà della clausola di deroga dell'art. 1957 cc.
Si assume che le clausole n. 7 delle fideiussioni specifiche e n. 6 di quella omnibus, di deroga all'art. 1957 cc, siano vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 2 lettera t)
e dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206.
Senonchè, deve rilevarsi che tali clausole, a ben vedere, non implicano alcuna rinuncia o limitazioni alla facoltà per il garante di opporre eccezioni, secondo la fattispecie di cui alla norma richiamata, e quindi non integrano l'ipotesi della lett. t), né determinano squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalle fideiussioni.
pagina 18 di 22 Deve infatti considerarsi che, secondo la giurisprudenza della S.C. ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", che tale previsione può
essere interpretata come deroga pattizia alla previsione contenuta nell'art. 1957 cc, nel senso che, in caso di garanzia a prima richiesta, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da
Cass. SS.UU. n. 5572/1979, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30185;
Cass. 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Nella specie, è testuale l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta scritta” della
NC (artt. 8 delle fideiussioni specifiche e 7 della fideiussione omnibus), non sussistendo alcuna esclusione di un tale obbligo in forza degli artt. 16 e17 indicanti le “clausole non applicabili ai consumatori”, posto che la previsione si riferisce all'ipotesi, che qui non ricorre, in cui il fideiussore/consumatore presti la garanzia nell'interesse di un soggetto che rivesta la stessa qualità.
Ciò detto, dunque, se il garante è tenuto “a prima richiesta”, come appunto nel caso che ci occupa, la deroga all'art. 1957 cc non rappresenta per lo stesso garante una limitazione della facoltà di opporre alla NC l'eccezione di decadenza per la mancata escussione, nei 6 mesi dalla scadenza, del debitore principale.
La clausola “a prima richiesta” fa sì che la deroga all'art. 1957 non incida sull'obbligazione del garante, che rimane immutata per estensione e oggetto, senza peraltro che ne consegue alcun “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
pagina 19 di 22 La deroga all'art. 1957 determina una mera semplificazione della posizione contrattuale del creditore limitatamente all'esclusione di un onere di tempestiva azione nei confronti del debitore principale.
Si tenga conto che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore,
trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245
del 18/04/2007 e successive conformi: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013;
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017).
Data, pertanto, la legittimità della clausola di deroga dell'art. 1957 cc, va peraltro rilevato per mera completezza che, quand'anche quella clausola fosse nulla perché vessatoria, non si avrebbe alcuna decadenza della NC dalla garanzia: trattandosi, infatti, di garanzia a prima richiesta l'applicazione dell'art. 1957, per quanto detto sopra, sarebbe limitata alla sola previsione del termine di decadenza, e dunque sarebbe sufficiente una semplice istanza di pagamento stragiudiziale al garante nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Nel
caso sono in atti le comunicazioni di richiesta di pagamento contestualmente a quelle di decadenza dal beneficio del termine per il finanziamento e di recesso dal c/c e dalle aperture di credito, ricevute dal garante il 5.10.2016.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, le eccezioni risultano infondate.
Indeterminatezza degli interessi-Mancata indicazione del piano finanziario.
L'eccezione, genericamente formulata, è infondata.
È appena il caso di notare che il contratto di apertura del c/c contiene le condizioni economiche del rapporto, con l'indicazione dei tassi attivi e passivi, della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale, e della commissione di messa a disposizione somme ai sensi della l. n. 2 del 28.1.2009.
pagina 20 di 22 Anche il finanziamento chirografario è regolato in contratto, dove è prevista la somma mutuata pari ad €. 20 mila, il tasso di decorrenza, il costo complessivo dell'operazione con l'indicazione dell'ISC, il piano di rimborso in 61 rate mensili con ammortamento alla francese
(con rate uguali, con quote di interessi e di rimborso del capitale).
L'eccezione di mancanza del piano finanziario è infondata, atteso che, a parte ogni considerazione circa la necessità di rappresentazione dell'operazione attraverso un piano di ammortamento materialmente allegato (in presenza di tutti i dati, come quelli richiamati, che consentono di calcolare il costo totale del finanziamento e le modalità della sua restituzione), nel caso all'esame il piano di ammortamento alla francese è allegato al contratto.
Così come è pure infondata l'eccezione di mancata indicazione del TAEG “effettivo”.
Premesso che come noto il TAEG non è un tasso di interesse, ma l'indice del costo globale del finanziamento sicchè la sua assenza o la sua indicazione non veritiera non comporta alcun profilo di nullità ai sensi dell'art. 117 TUB, l'opponente ha genericamente dedotto la mancanza Par in contratto dell' “effettivo” senza alcuna altra specificazione, per cui la doglianza appare infondata.
La prova del credito.
Poste le considerazioni svolte, si rileva che l'opposta ha fornito la prova del credito azionato.
Innanzitutto, è in atti il contratto di finanziamento n. 8082870.
Ora, è noto che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma
21.7.2022).
Tanto in quanto, com'è nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12.2.2010, n. 3373; Cass. 12.4.2006, n. 8615).
Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente, come nel caso, la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, con l'indicazione del capitale erogato, del numero pagina 21 di 22 di rate mensili, dell'importo di ogni singola rata e del TAN e del TAEG (sulla base dei quali è data la costruzione del piano di ammortamento), con l'allegazione del residuo dovuto, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento (cfr. Cass. 19.2.2018, n. 3949 in materia di rapporto di leasing: “per dimostrare il credito vantato era sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento,
con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento”).
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha contestato né di avere sottoscritto il contratto di finanziamento, né di avere ricevuto le somme oggetto dello stesso.
Pertanto, il credito derivante dal contratto cennato è provato.
Quanto al rapporto di c/c, è in atti il contratto di apertura del conto corrente n. 80970, con l'apertura di credito, nonché gli e/c dal 21.4.2010 con saldo zero al 25.11.2016 con saldo negativo di chiusura di €. 70.458,68.
Pertanto, l'opposta ha provato il titolo del credito e l'andamento del rapporto così giustificando il saldo finale.
Spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il dm 147/22, scaglione da 52 mila a 260 mila euro, con applicazione dei parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Così deciso in Pescara, 21.4.2025. Il giudice dott. Stefania Ursoleo
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