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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2634/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Simona Caterbi Presidente dott.ssa Donatella Oneto Giudice dott. Andrea Francesco Forcina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2634/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA AS IL PARTE ATTRICE
contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPOBIANCO DAVIDE
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
IMPENNATI MARIA ELENA
pagina 1 di 17 PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
FERRARESI ROBERTA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria Parte_1 eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertare e dichiarare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius, sig. , revocando le donazioni, dirette e CP indirette, ovvero gli atti di liberalità da questi posti in essere che hanno leso la quota di legittima della legittimaria, sig.ra figlia del de cuius. - Ricostruito ed Parte_1 accertato il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius, sig. CP revocando le donazioni, dirette e indirette, ovvero gli atti di liberalità da questi posti in essere che hanno leso la quota di legittima della legittimaria, sig.ra figlia del Parte_1 de cuius, conseguentemente dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime e, conseguentemente, disporre il reintegro della quota legittima dell'attrice, sig.ra nella misura di 1/3 dei 2/3 (ovvero 2/9) del Parte_1 patrimonio ereditario riservato ai legittimari, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie rese a favore degli eredi, sig.ri e e, per CP_2 Controparte_1
l'effetto, - Disporsi la divisione dei cespiti ereditari facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, sig. e attribuire ai singoli partecipanti la quota di legittima ad ognuno Persona_1 di essi spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché, ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della l. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo”. Per parte convenuta “Voglia il Giudice della causa, ogni contraria CP_2 domanda ed eccezione, da chiunque proposta, respinta in particolare, la domanda di restituzione dei beni – che avrebbe sottratto all'eredità - svolta da CP_2 CP_1
(a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del 29/5/23); preso atto della
[...] seria volontà transattiva - prospettata da , in sede di mediazione, e CP_2 successivamente (offerta avanzata con RR del 28/2/22) e con l'atto introduttivo del presente giudizio – ma non accettata dall'attrice e dal sig. , così giudicare: In via Controparte_3 principale e in via riconvenzionale In via principale: ricostruire il patrimonio ereditario e pagina 2 di 17 procedere alla stima del valore economico complessivo del medesimo, mediante riunione fittizia ai sensi dell'art 556 CC, previa deduzione delle spese, sostenute da a CP_2 motivo della successione de quo, in € 4.797,90, oltre a quegli altri importi, che verranno quantificati dagli uffici competenti, spese tutte da porsi a carico solidale delle parti in causa, comunque dei legittimari;
determinare la quota, di cui il de cuius poteva disporre;
ridurre, ex art 553 CC, le disposizioni testamentarie e le donazioni, poste in essere dal de cuius - concernenti sia i beni (mobili e immobili), disposti con testamento 18/6/20, sia altri beni, estranei a tale testamento - che abbiano leso la quota di legittima spettante ai legittimari (ivi compreso il sig. ), assegnando ai legittimari tutti – e quindi anche a CP_2 CP_2
- la quota di legge;
In via riconvenzionale, diretta nei confronti di e
[...] Parte_1 trasversale nei confronti di e di , accertare la legittima e Controparte_3 Controparte_1 la quota dei beni - sia previsti in testamento che estranei - spettante per legge al sig. CP_2
, con assegnazione allo stesso della quota medesima, con sentenza da trascriversi
[...] presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Per entrambe le domande, spese di causa – CTU compresa - rifuse comunque compensate. In via istruttoria si oppone CP_2 all'ammissione dei capitoli di prova n 1), 2), 3), 4), 5). articolati da nella Controparte_3 memoria ex art 183 6° co n.2 cpc, depositata il 31/8/23 per i motivi esposti nella propria memoria ex art 183 6° co n 3 del 21/9/23, per essere generici il n 1 e 2; da provarsi solo documentalmente il n 3 e 4; irrilevante il n 5. Lo stesso parimenti si oppone all'ammissione dei capitoli di prova b) e c), articolati nella memoria 1/9/23 ex art 183 – 6 co n.2 cpc da
; ove il capitolo b) venga ammesso, chiede l'ammissione dei capitoli 1), Controparte_1
2), 3), 4) - già articolati nella propria memoria ex art 183 -6 co. n 3 del 21/9/23 a prova contraria (per interrogatorio formale di e per testi) - e di seguito Controparte_1 riportati, osservando che il cap. c) può essere provato solo documentalmente: 1) vero che il giorno successivo al funerale, , accompagnato dalla moglie, e CP_2 _5 lo zio , furono ricevuti dalla sig.ra e da , Controparte_6 Persona_2 Controparte_1 nell'appartamento, occupato sino alla morte dal padre e dalla sig.ra e situato in CP_1
Casatisma, via Fermi 6 e trovarono i locali svuotati da tutto l'arredo prima esistente, salvo qualche mobile;
2) vero che in quella occasione la sig.ra consegnò a CP_1 CP_2
la bicicletta elettrica e l'autovettura, nonché alcuni effetti personali del defunto,
[...] che furono ripartiti tra lo stesso e lo zio . Si indicano a testi sui capitoli 1 e Controparte_6
2, , residente in [...] a Pavia e , residente in [...] _5
Villanterio 19, Gerenzago. 3) vero che il 23.1.21 è l'unica volta, dopo la morte del padre, che entrò nell'abitazione dello stesso in Casatisma;
si indica a teste CP_2 [...]
; 4) vero che dopo il decesso di (20.2.21), le chiavi dell'immobile di _5 CP
Casatisma rimasero nella disponibilità della convivente dello stesso, e Controparte_1 della di lei figlia, Teste via Nenni 64, Pavia”. Persona_2 Persona_2 Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Controparte_3
COSI GIUDICARE -accertare e dichiarare, la titolarità in capo al OR Controparte_3 di 2/9 del patrimonio ereditario dismesso morendo del de cuius ai sensi CP dell'art. 537 c.c., e conseguentemente dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie laddove lesive della quota di legittima mediante la riduzione delle dette pagina 3 di 17 disposizioni in applicazione dell'art. 553 ss c.c.; - attribuire al OR la Controparte_3 quota di legittima pari ai 2/9 del patrimonio ereditario dismesso morendo del de cuius
; - disporre la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della quota di CP comproprietà dei beni ereditari spettante al legittimario . Con vittoria di Controparte_3 spese e competenze di causa oltre le spese generali e gli oneri di legge In via istruttoria: si richiede CTU finalizzata alla ricostruzione e alla stima dell'intero patrimonio ereditario morendo dismesso dal OR detraendo dal relictum i debiti del defunto alla CP data del decesso in modo da ottenere l'attivo netto, provvedendo poi alla riunione fittizia e calcolare le quote disponibili e indisponibili. Si chiede al Giudicante di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc : a) presso l'Agenzia delle entrate, b) presso gli istituti bancari c) presso nei confronti della ORa . e precisamente a) Controparte_7 Controparte_1 di tutta la documentazione relativa a conti postali o conti postepay intestati o cointestati al
OR b) di tutta la documentazione bancaria relativa a tutti i conti correnti CP cointestati con il OR , conto corrente n° 382404 presso CA Rurale e CP
IG di CO Filiale di Bornasco c) copia della dichiarazione di successione presentata con riferimento alla successione del OR Si chiede CP l'ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale della ORa CP_1
e del OR sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla
[...] CP_2 locuzione “vero che” 1) il OR era proprietario di un centinaio orologi di CP lusso in quanto collezionista in particolare delle seguenti marche: Rolex JU, Rolex ON, EK PH, TL IT, AG Le CO, CA, EN, GA;
2) il OR era proprietario di diversi quadri d'autore nonché di mobili antichi e di un CP_2 pianoforte a code;
3) il era stato proprietario di un motoveicolo, di una bicicletta CP_2 elettrica e di un camper poi ceduto alla nuora ORa moglie del figlio _5
, in data 30/12/2020; 4) detto camper è stato poi successivamente venduto CP_2 dalla ORa 5) il negli ultimi dieci anni, prima della malattia, era _5 CP_2 solito recarsi spesso con la compagna, in diverse località turistiche: Barcellona, Ibiza,
Costiera amalfitana Si indica a teste , residente in [...], Cura Testimone_1 AN (PV)”. Per parte convenuta : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, NEL MERITO: - dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande svolte nei confronti della convenuta dall'attrice e dai convenuti Controparte_1
e IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi prova Controparte_3 CP_2 testimoniale e per interrogatorio formale del Sig. così come richiesti con la CP_2 memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., sulle seguenti circostanze: a) vero che nel mese di giugno 2020 il Sig. ha incontrato il notaio presso CP Persona_3 il suo studio di Pavia, manifestandogli la volontà di non voler lasciare nulla del proprio patrimonio ai figli e in quanto non meritevoli di ereditare alcunché a Pt_1 CP_3 causa dei comportamenti tenuti dai medesimi nei confronti del padre. Si indica come teste: notaio di Pavia. b) vero che alcuni giorni dopo la morte del Sig. Persona_3 CP
, il figlio e la di lui moglie si sono presentati presso la casa di
[...] CP_2 abitazione del defunto e della sua compagna sita in Casatisma via Fermi 6 e hanno pagina 4 di 17 provveduto ad asportare dalla stessa numerosi beni appartenenti all'eredità o a terzi, tra i quali: due biciclette, diversi quadri, tutta la collezione di orologi, attrezzi da lavoro, vestiti. Si indica come teste: Sig.ra res. in Pavia via Nenni 64. L'interrogatorio Persona_2 formale del Sig. verterà sulla circostanza di cui al predetto capitolo b) e CP_2 sulla seguente: c) vero che le spese della successione e del funerale del Sig. CP sono state sopportate in parti uguali dal Sig. e dalla Sig.ra CP_2 [...]
, benché tutte le fatture siano intestate al solo . Con vittoria di spese CP_8 CP_2
e competenze del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta a far Parte_1
accertare la lesione della quota di legittima a lei spettante in qualità di figlia del de cuius e, conseguentemente, ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie CP eccedenti la quota disponibile e la divisione dell'asse ereditario.
1.1 Parte attrice allega e deduce che:
- la stessa è erede legittimaria ex art. 536 c.c. del padre, , deceduto in data CP
20/02/2021;
- ulteriori eredi legittimari ex lege sono e a loro volta figli Controparte_3 CP_2
del de cuius;
- con atto del notaio del 23/03/2021, rep 4.139 sono stati pubblicati due Per_3
testamenti olografi con cui ha disposto la costituzione del diritto di usufrutto CP in favore della convivente more uxorio, , sull'appartamento e Controparte_1
autorimessa al piano terra siti in Lungavilla, Via Palli n. 15, lasciando altresì alla stessa la proprietà dei beni mobili;
ha inoltre previsto in favore del figlio, il CP_2
trasferimento della nuda proprietà dei sopra menzionati immobili e della piena proprietà dell'ulteriore immobile sito in Lungavilla, Via Palli n. 15;
- le disposizioni testamentarie devono ritenersi lesive della quota di legittima ad essa riservata;
pagina 5 di 17 - si rende necessaria la ricostruzione dell'asse ereditario alla luce delle donazioni realizzate in vita dal padre, con particolare riferimento alla vendita simulata di un immobile, sito in
Bressana Bottarone, via Agostino De Pretis n. 28, in favore della convivente more uxorio,
, a fronte di un prezzo simbolico, nonché alla donazione di una somma Controparte_1
di denaro pari ad euro 40.000,00 trasferita su conto cointestato con la convivente e successivamente dalla stessa impiegata;
- parte attrice ha altresì rappresentato la sussistenza di un credito del de cuius nei confronti di a fronte della concessione di una somma a titolo di “finanziamento Persona_2 infruttifero”.
1.2 Si è costituito in giudizio il quale si è associato alle domande CP_2 dell'attrice e, in via riconvenzionale ha chiesto la distrazione dall'asse ereditario delle spese sostenute per la pubblicazione ed esecuzione delle disposizioni testamentarie in suo favore.
1.3 Si è altresì costituito in giudizio il quale si è associato alle Controparte_3
domande di parte attrice.
1.4 Sì è tardivamente costituita contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, con particolare riferimento alle donazioni in proprio favore censurate da controparte;
ha altresì sollevato eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione per carenza dei requisiti di legge.
1.5 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante
CTU depositata da dall'arch. avente ad oggetto il patrimonio immobiliare e Persona_4
acquisizione documentale concernente i rapporti bancari facenti capo al de cuius.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, le parti hanno precisato le conclusioni dianzi riportate.
2. Si dà atto che la materia oggetto del presente giudizio rientra nei casi per i quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010; risulta dagli atti che il tentativo di mediazione sia stato ritualmente esperito con esito negativo (cfr. doc. n. 5 fasc. attrice).
pagina 6 di 17 3. In punto di fatto, nulla quaestio sulla qualità di legittimari ex art. 536 c.c. di parte attrice e dei convenuti e , in quanto figli del Parte_1 CP_2 Controparte_3
de cuius (cfr. doc n. 18 fasc. attrice). CP
Quanto alla posizione della convenuta , alla luce della riforma di cui alla L. CP_1
76/2016 e della successiva concorde giurisprudenza, deve escludersi che gli effetti della convivenza di fatto consentano allo stato di riconoscere in capo alla stessa la qualifica di coerede.
3.1 Ciò posto, deve evidenziarsi come le disposizioni di cui ai testamenti olografi redatti rispettivamente in data 12/06/2020 e 18/06/2020 (cfr. doc. n. 2 fasc. attrice) siano meritevoli di diversa interpretazione rispetto a quanto rappresentato da parte attrice.
Ai fini della ricostruzione dell'effettiva volontà del testatore l'interpretazione giudiziale deve essere svolta valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, tenendo conto del principio di conservazione del testamento (cfr. Cass., sent. n. 23393 del 06/10/2017 e n. 16079 del 28/07/2020).
Nel caso in esame, la disposizione contenuta nella prima scheda testamentaria, secondo cui “tutto il contenuto dell'interno dell'abitazione di Casatisma Via Fermi, 6 (PV) sono di proprietà di e ”, va coordinata con quanto Persona_2 Controparte_1
indicato nel successivo testamento olografo con cui il de cuius ha dichiarato “di lasciare i beni mobili alla mia compagna ”, per cui appare maggiormente coerente Controparte_1
con la volontà del testatore individuare nelle sopra citate disposizioni la costituzione di un legato in favore della compagna relativamente alla proprietà dei mobili Controparte_1
e suppellettili presenti nella comune abitazione.
Dalla combinata lettura delle schede testamentarie non sorgono dubbi in ordine alla volontà del testatore di costituire altresì un legato di usufrutto in favore della medesima
, così come prospettato da parte attrice e non contestato dai convenuti. CP_1
Alla luce di quanto esposto, va disattesa la ricostruzione di parte attrice quanto alla attribuzione per testamento in favore della convenuta della titolarità Controparte_1
delle somme di denaro cadute in successione;
il riferimento è, nello specifico, al saldo del conto corrente intestato al de cuius n. 1000/60264 presso AN, rispetto al quale pagina 7 di 17 parte attrice ha prodotto estratto conto in data 31/03/2021 pari ad euro 16.549,38 (cfr. doc.
n. 6 fasc. attrice).
Ne deriva che, nel caso di specie, con le disposizioni testamentarie sopra citate il de cuius non ha disposto del patrimonio nella sua interezza e, conseguentemente, gli eredi legittimari non sono stati pretermessi.
3.2 Tale considerazione è rilevante ai fini del vaglio delle condizioni di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti della legataria . CP_1
Ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c. “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
Peraltro, è pacifico che l'accettazione beneficiata non sia necessaria quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore in quanto non potrebbe esservi accettazione – tanto beneficiata quanto pura e semplice – in caso di mancanza di delazione.
Tale circostanza, tuttavia, per le ragioni già evidenziate è estranea al caso che qui interessa.
Alla luce dei legati disposti in favore della convenuta , l'odierna attrice CP_1 così come i convenuti eredi legittimari che si associano all'azione di riduzione, per poter esperire efficacemente l'azione avrebbero dovuto provvedere preliminarmente accettare l'eredità con beneficio di inventario.
L'accettazione beneficiata costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate come eredi, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti della legataria
. Controparte_1
Dato atto della tardività della costituzione in giudizio della convenuta e delle conseguenti preclusioni, deve evidenziarsi che si tratta, nello specifico, di questione che non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, è suscettibile di rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr. Cass., sent. n. 18068 del 19/10/2012).
pagina 8 di 17 3.3 Per quanto sinora esposto, l'azione di riduzione risulta validamente proposta nei confronti del coerede legittimario in favore del quale il de cuius ha CP_2 disposto l'attribuzione della nuda proprietà di appartamento e autorimessa al piano terra e della piena proprietà dell'ulteriore immobile al piano terra e primo, siti in Lungavilla, Via
Palli n. 15, come descritti e catastalmente individuati in CTU (cfr. CTU arch. Persona_4
p. 4 e 5).
Si osserva, infatti, sul punto che ancorché i legittimari non abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, possono comunque chiedere la riduzione nei confronti del coerede, ma solo limitatamente alla quota proporzionale per la quale le disposizioni a favore di quest'ultimo, in concorso con quelle a favore di estranei, superi la quota di legittima, e ciò in quanto le conseguenze sfavorevoli dell'inosservanza dell'onere imposto dalla norma non possono ricadere sul coerede stesso.
3.4 Come è noto, ai sensi dell'art. 537 c.c. la quota di riserva, in caso di sopravvivenza di più figli, risulta pari a due terzi dell'intero asse ereditario, da suddividere tra gli stessi in parti uguali.
Ai fini della presente controversia, pertanto, è necessario verificare – previa ricostituzione dell'asse ereditario – se quanto disposto a titolo di legato sia o meno lesivo della quota non disponibile come sopra astrattamente individuata.
In ragione della disciplina ex art. 556 c.c., la quota disponibile si calcola su una base data dalla somma del valore dei beni che il defunto ha lasciato alla sua morte, sottratti i debiti (c.d. "relictum "), nonché il valore dei beni usciti dal patrimonio del defunto durante la vita a seguito di donazioni (c.d. "donatum"), da determinarsi avendo riguardo al momento dell'apertura della successione.
3.4.1 Con riferimento ai beni immobili, deve disattendersi la pretesa attorea circa l'accertamento della simulata vendita dell'immobile sito in Bressana Bottarone, via
Agostino De Pretis n. 28, foglio 3, mappale 343, sub. 3, pianto PT – S1, in quanto l'allegazione della circostanza è rimasta sfornita di prova.
pagina 9 di 17 In punto di onere probatorio si osserva che la contestata simulazione non è stata oggetto di approfondimento probatorio né con l'atto introduttivo né con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata il 05/09/2023.
Quanto dedotto in atto di citazione non consente di ritenere provata la simulazione, stante la mancanza assoluta di elementi che consentano al giudicante di valutare le caratteristiche e lo stato dell'immobile in relazione all'asserita inadeguatezza del prezzo corrisposto.
3.4.2 Circa gli immobili facenti parte dell'asse ereditario all'apertura della successione si condividono e fanno proprie le valutazioni esplicitate dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, secondo cui “Dalla documentazione di causa si evince che le unità immobiliari oggetto della presente procedura risultano essere i seguenti:
1- Autorimessa: NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 5; categoria
C/6; classe 2; Consistenza 23 mq;
rendita catastale: 46,33 €; sito in via Giuseppe Palli, n.
SC, posto al PT
- Dalle risultanze catastali l'unità immobiliare risulta essere di proprietà del Sig. CP
per l'intera quota
[...]
2- Appartamento: NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 7; categoria
A/3; classe 1; Consistenza 4,5 vani;
rendita catastale: 272,17 €; sito in via Giuseppe Palli,
n. 15, posto al PT - Dalle risultanze catastali l'unità immobiliare risulta essere di proprietà del Sig. per l'intera quota CP
- L' immobile risulta occupato di fatto dal Sig. con contratto di comodato Parte_2 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Voghera in data 07/01/2011 n.131 serie 3
Scadenza: Al punto 3 del contratto di comodato si evince che “La durata del presente contratto si intende illimitata a decorrere dal 14 gennaio 2011. Entrambi le parti hanno la possibilità di recidere, previo avviso scritto da recapitarsi tramite lettera raccomandata, almeno sei mesi prima”.
pagina 10 di 17
3- Appartamento: NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 8; categoria
A/3; classe 2; Consistenza 4,5 vani;
rendita catastale: 272,17 €; sito in via Giuseppe Palli,
n. 15, posto al PT- P1.
- Dalle risultanze catastali l'unità immobiliare risulta essere di proprietà del Sig. CP
per l'intera quota.
[...]
- L' immobile risulta Libero” (cfr. CTU arch. p. 4). Persona_4
Sono altresì condivisibili le conclusioni del CTU in ordine alla quantificazione del valore degli immobili periziati, riferito alla piena proprietà degli stessi, pari ad euro
16.800,00 per l'autorimessa di cui al punto 1 dell'elenco che precede, euro 89.250,00 per l'immobile di cui al punto 2 ed euro 88.251,25 per l'immobile di cui al punto 3 (cfr. CTU arch. p. 13). Persona_4
Quanto al terreno sito nel Comune di San Martino e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 10; particella 114; area rurale;
reddito dominicale €0,00; reddito agrario € 0,00; particella con qualifica Fabbricato Rurale 780 mq, risulta da perizia agli atti che lo stesso sia stato oggetto di trasferimento con atto del Notaio di Pavia Persona_5
datato 04/07/1990 con repertorio n. 38762/18179 in adempimento di obbligazione assunta in sede di separazione consensuale, e debba pertanto ritenersi escluso dal compendio immobiliare caduto in successione (cfr. CTU arch. p. 5 e allegato 8). Persona_4
3.4.3 Con riferimento al patrimonio mobiliare, è stata acquisita – mediante allegazione di parte ed in osservanza dell'ordine di esibizione del Tribunale – documentazione relativa ai conti correnti intestati in via esclusiva al de cuius e al conto corrente cointestato al de cuius e alla convivente . Controparte_1
Rientrano, dunque, nell'asse ereditario le somme di cui al c/c n. 1000/60264 intestato a presso BA AN (cfr. doc. n. 6 fasc. attrice) per euro CP
16.549,38.
Parte attrice ha lamentato la donazione di somme di denaro avente ad oggetto i fondi provenienti dal c/c n. 381190 intestato al de cuius presso CA Rurale IG di
CO (doc. n. 7 fasc. attrice) e successivamente trasferiti sul c/c n. 382404 cointestato al de cuius e alla convenuta presso il medesimo istituto, come si evince Controparte_1
pagina 11 di 17 dalla documentazione in atti (cfr. estratti conto depositati il 12/12/2023, trasmessi dall'istituto bancario in seguito ad ordine di esibizione).
Si osserva, innanzitutto, che la provenienza della somma di denaro dal conto di titolarità esclusiva di , come documentalmente provato, vale ad escluderne la CP
contitolarità della convenuta , nonostante la giacenza – al momento dell'apertura CP_1
della successione – su conto cointestato (cfr. Cass., sent. n. 18540 del 02/08/2013).
Risulta, inoltre, l'impiego della predetta somma da parte della convenuta per l'acquisto di un appartamento (cfr. contratto di compravendita depositato da parte attrice in data 15/02/2024); la circostanza non consente di per sé di configurare una donazione indiretta di bene immobile, dal momento che ai fini della sussistenza dell'atto di liberalità è necessaria la prova dell'animus donandi del de cuius, che non è stata oggetto di approfondimento da parte dell'attrice.
Ne' l'intento liberale può dirsi provato a mezzo dell'indicazione in atto della provenienza delle somme: sul punto è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia
l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge)” (Cass., ord. n. 9379 del 21/05/2020).
Trattasi, pertanto, di una donazione diretta di denaro, conformemente a quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione di denaro a mezzo bonifico bancario non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione diretta, sebbene ad esecuzione indiretta (Cass., Sez. Un., sent. n. 18725 del 27/07/2017).
pagina 12 di 17 Cionondimeno, nel caso in esame, il denaro in questione deve essere ricompreso come parte del relictum ereditario, in ragione della carenza dei requisiti formali della donazione stessa che ne inficia la validità.
È noto che la disciplina normativa della donazione, stante l'effetto di depauperamento del patrimonio del donante senza alcun corrispettivo, in ragione dello spirito di liberalità che integra la causa del negozio stesso, prescrive a pena di nullità il rispetto di formalità volte essenzialmente a tutelare la volontà del donante.
Segnatamente, la donazione di cui si tratta è stata stipulata in assenza di due testimoni, così violando quanto prescritto a pena di nullità dagli artt. 48 e 50 della l. n.
89/1913.
Conseguentemente la somma di denaro pari ad euro 40.000,00 di cui sopra costituisce posta attiva del relictum.
3.4.4 Quanto alla sussistenza, dedotta in atto di citazione, di un diritto di credito di nei confronti della figlia della propria compagna, la CP Persona_2
circostanza è rimasta sfornita di alcun sostrato probatorio a sostegno della perdurante sussistenza e dell'ammontare dell'asserito credito.
3.5 Costituiscono debiti ereditari le spese stimate dal consulente tecnico d'ufficio per la regolarizzazione urbanistico-edilizia dei beni immobili caduti in successione quantificate in euro 2.500,00 per la presentazione di in sanatoria ed euro 900,00 per i Pt_3
necessari rilievi e presentazione di scheda catastale aggiornata (cfr. CTU arch. Per_4
, p. 15).
[...]
Non integrano, al contrario, passività da porsi a carico dell'eredità – e va pertanto disattesa la domanda riconvenzionale del convenuto – le spese sostenuto CP_2
dal convenuto medesimo in quanto si tratta di costi riguardanti esclusivamente l'esecuzione dei legati in suo favore.
In proposito, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, dovrà tenersi conto del valore dell'autovettura Renault Clio targata FR363NE (cfr. doc. n. 3 fasc. convenuto così come stimato da parte attrice e non contestato dal convenuto CP_2
beneficiario del legato, pari ad euro 7.900,00 (cfr. doc. n. 11 fasc. parte attrice).
pagina 13 di 17 4. Così ricostruito il compendio ereditario, è accertato che la quota riservata agli eredi legittimari risulta lesa dalle disposizioni testamentarie del de cuius in favore del convenuto , come di seguito indicato. CP_2
4.1 Va precisato che, ai fini della riunione fittizia dei beni, dovrà tenersi conto anche del valore dei legati in favore di , che tuttavia non sopporta le Controparte_1
conseguenze derivanti dall'azione in quanto – lo si ribadisce – la stessa è nei suoi confronti
è inammissibile.
Incidentalmente si rileva, in ogni caso, che alla luce della nullità della donazione di denaro come sopra rilevata, il valore dei legati disposti in favore di non Controparte_1
eccede la quota disponibile del patrimonio caduto in successione, come di seguito verrà meglio specificato.
4.2 Ai fini della quantificazione della lesione va, dunque, in primis calcolato il valore della massa ereditaria come segue: al valore degli immobili di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, pari ad euro 194.301,25 (cfr. CTU arch. Per_4
, p. 18) vanno sommate le giacenze sul conto corrente n. 1000/60264, per euro
[...]
16.549,38.
A ciò va altresì aggiunto l'importo di euro 40.000,00 oggetto di donazione nulla e, dunque, costituente posta attiva del relictum, nonché il valore dell'autovettura oggetto di legato pari ad euro 7.900,00.
E così per un totale di euro 258.750,63.
Dalla massa ereditaria così ricostituita vanno sottratti i sopra menzionati debiti, per euro 2.500,00 ed euro 900,00, e così per un totale di euro 3.400,00.
L'asse ereditario ai fini del calcolo della quota di legittima risulta pari ad euro
255.350,63.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 537, comma 2, c.c., la quota di legittima, pari ai 2/3 dell'asse ricostituito, è pari a complessivi euro 170.233,75, ovvero euro
56.744,58 per ciascuno dei tre figli del de cuius, e Parte_1 Controparte_3 CP_2
.
[...]
Conseguentemente la quota disponibile del patrimonio è pari ad euro 85.116,87.
pagina 14 di 17 4.3 Il valore dei beni attribuiti per testamento e l'individuazione dell'eccedenza rispetto alla porzione disponibile, va calcolato secondo i criteri di seguito indicati.
Quanto al legato di usufrutto/nuda proprietà si richiama la disciplina di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986, con applicazione dei coefficienti “variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano (…) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione” (art. 46, comma 5 bis, D.P.R. 131/1986)
Nel caso in esame, il riferimento è ai coefficienti approvati con decreto Ministero dell'Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre
2020) che rappresentano il riferimento ai fini della quantificazione del valore del diritto di usufrutto, calcolato – per i fini che in questa sede rilevano – su base imponibile costituita dal valore commerciale dell'immobile.
E, dunque, il valore del diritto di usufrutto, applicando il coefficiente previsto in relazione all'età della legataria sul valore degli immobili, consiste in euro 5.880,00 per l'autorimessa, catastalmente individuata al punto 1 dell'elenco in perizia, ed euro 31.237,50 per l'appartamento di cui al punto 2 dell'elenco in perizia (cfr. CTU arch. p. 4 Persona_4
e 13). E così per complessivi euro 37.117,50.
Come detto, il valore dei legati in favore della convenuta non eccede in CP_1
ogni caso la quota disponibile, ut supra quantificata.
Il valore della nuda proprietà degli immobili poc'anzi descritti, attribuita ad CP_2
, si ricava, per differenza, in euro 10.920,00 per l'autorimessa ed euro 58.012,50 per
[...]
l'appartamento.
A ciò va sommato il valore commerciale stimato per la piena proprietà dell'ulteriore immobile di cui al punto 3 dell'elenco in perizia (cfr. CTU arch. p. 4 e 13), Persona_4 pari ad euro 88.251,25 e dell'autovettura Renault Clio per euro 7.900,00. E così per complessivi euro 165.083,75.
pagina 15 di 17 Detratta dal valore dei legati poc'anzi elencati la quota di legittima spettante al convenuto (165.083,75-56.744,58), la lesione della quota di riserva CP_2
corrisponde ad euro 108.339,17.
4.4 Può pertanto concludersi che la quota dei legittimari e Parte_1 CP_3
deve essere reintegrata per complessivi euro 54.169,58 (108.339,17- 56.744,58,
[...]
totale/2).
5. È stata altresì avanzata in questa sede domanda di divisione dei beni.
In proposito, si richiama quanto evidenziato in merito alla sussistenza di difformità urbanistiche degli immobili, specificamente indicati nell'elaborato peritale in atti (cfr. CTU arch. p. 15), allo stato ostative all'accoglimento della domanda. Persona_4
La permanenza dell'abuso edilizio, allo stato non sanato, determina l'impossibilità dell'immobile di circolare (ex art. 40 L.n. 47/1985). Le medesime conseguenze debbono trarsi in ordine alla trasferibilità dell'immobile in ragione della domanda di divisione ereditaria (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 25021 del 07/10/2019 e conf. Cass., sent. n. 28666 del 07/11/2024).
5.1. Con separata ordinanza, la causa andrà rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo in istruttoria.
6. La regolamentazione delle spese processuali e di CTU viene rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- accerta che l'asse ereditario morendo dismesso da risulta composto da: CP
autorimessa censita al NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 5; categoria C/6; classe 2; Consistenza 23 mq;
rendita catastale: 46,33 €; sito in via Giuseppe
Palli, n. SC, posto al PT;
appartamento censito al NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 7; categoria A/3; classe 1; Consistenza 4,5 vani;
rendita catastale:
272,17 €; sito in via Giuseppe Palli, n. 15, posto al PT;
appartamento censito al NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 8; categoria A/3; classe 2; Consistenza
pagina 16 di 17 4,5 vani;
rendita catastale: 272,17 €; sito in via Giuseppe Palli, n. 15, posto al PT- P1. Tutti gli immobili per l'intero, per un valore complessivo di euro 194.301,25; giacenze sul conto corrente n. 1000/60264 presso AN per euro 16.549,38 oltre ad euro 40.000,00; autovettura Renault Clio targata FR363NE per euro 7.900,00; e così per euro 258.750,63 da cui vanno detratti i debiti ereditari per euro 3.400,00.
- dichiara inammissibile la domanda di riduzione nei confronti della convenuta CP_1
;
[...]
- dichiara che le disposizioni testamentarie di in favore di CP CP_2
contenute nei testamenti olografi, pubblicati con atto Notaio rep.
4.139 del Per_3
23/03/2021, ledono la quota di legittima e, per l'effetto, riduce le suddette disposizioni nella misura di euro 108.339,17;
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
CP_2
- rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del processo, come da separata ordinanza;
- spese del giudizio rimesse alla sentenza definitiva.
Pavia, 6 marzo 2025
Il Giudice Estensore
Andrea Francesco Forcina
Il Presidente
Simona Caterbi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Simona Caterbi Presidente dott.ssa Donatella Oneto Giudice dott. Andrea Francesco Forcina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2634/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA AS IL PARTE ATTRICE
contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPOBIANCO DAVIDE
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
IMPENNATI MARIA ELENA
pagina 1 di 17 PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
FERRARESI ROBERTA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria Parte_1 eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertare e dichiarare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius, sig. , revocando le donazioni, dirette e CP indirette, ovvero gli atti di liberalità da questi posti in essere che hanno leso la quota di legittima della legittimaria, sig.ra figlia del de cuius. - Ricostruito ed Parte_1 accertato il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius, sig. CP revocando le donazioni, dirette e indirette, ovvero gli atti di liberalità da questi posti in essere che hanno leso la quota di legittima della legittimaria, sig.ra figlia del Parte_1 de cuius, conseguentemente dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime e, conseguentemente, disporre il reintegro della quota legittima dell'attrice, sig.ra nella misura di 1/3 dei 2/3 (ovvero 2/9) del Parte_1 patrimonio ereditario riservato ai legittimari, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie rese a favore degli eredi, sig.ri e e, per CP_2 Controparte_1
l'effetto, - Disporsi la divisione dei cespiti ereditari facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, sig. e attribuire ai singoli partecipanti la quota di legittima ad ognuno Persona_1 di essi spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché, ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della l. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo”. Per parte convenuta “Voglia il Giudice della causa, ogni contraria CP_2 domanda ed eccezione, da chiunque proposta, respinta in particolare, la domanda di restituzione dei beni – che avrebbe sottratto all'eredità - svolta da CP_2 CP_1
(a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del 29/5/23); preso atto della
[...] seria volontà transattiva - prospettata da , in sede di mediazione, e CP_2 successivamente (offerta avanzata con RR del 28/2/22) e con l'atto introduttivo del presente giudizio – ma non accettata dall'attrice e dal sig. , così giudicare: In via Controparte_3 principale e in via riconvenzionale In via principale: ricostruire il patrimonio ereditario e pagina 2 di 17 procedere alla stima del valore economico complessivo del medesimo, mediante riunione fittizia ai sensi dell'art 556 CC, previa deduzione delle spese, sostenute da a CP_2 motivo della successione de quo, in € 4.797,90, oltre a quegli altri importi, che verranno quantificati dagli uffici competenti, spese tutte da porsi a carico solidale delle parti in causa, comunque dei legittimari;
determinare la quota, di cui il de cuius poteva disporre;
ridurre, ex art 553 CC, le disposizioni testamentarie e le donazioni, poste in essere dal de cuius - concernenti sia i beni (mobili e immobili), disposti con testamento 18/6/20, sia altri beni, estranei a tale testamento - che abbiano leso la quota di legittima spettante ai legittimari (ivi compreso il sig. ), assegnando ai legittimari tutti – e quindi anche a CP_2 CP_2
- la quota di legge;
In via riconvenzionale, diretta nei confronti di e
[...] Parte_1 trasversale nei confronti di e di , accertare la legittima e Controparte_3 Controparte_1 la quota dei beni - sia previsti in testamento che estranei - spettante per legge al sig. CP_2
, con assegnazione allo stesso della quota medesima, con sentenza da trascriversi
[...] presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Per entrambe le domande, spese di causa – CTU compresa - rifuse comunque compensate. In via istruttoria si oppone CP_2 all'ammissione dei capitoli di prova n 1), 2), 3), 4), 5). articolati da nella Controparte_3 memoria ex art 183 6° co n.2 cpc, depositata il 31/8/23 per i motivi esposti nella propria memoria ex art 183 6° co n 3 del 21/9/23, per essere generici il n 1 e 2; da provarsi solo documentalmente il n 3 e 4; irrilevante il n 5. Lo stesso parimenti si oppone all'ammissione dei capitoli di prova b) e c), articolati nella memoria 1/9/23 ex art 183 – 6 co n.2 cpc da
; ove il capitolo b) venga ammesso, chiede l'ammissione dei capitoli 1), Controparte_1
2), 3), 4) - già articolati nella propria memoria ex art 183 -6 co. n 3 del 21/9/23 a prova contraria (per interrogatorio formale di e per testi) - e di seguito Controparte_1 riportati, osservando che il cap. c) può essere provato solo documentalmente: 1) vero che il giorno successivo al funerale, , accompagnato dalla moglie, e CP_2 _5 lo zio , furono ricevuti dalla sig.ra e da , Controparte_6 Persona_2 Controparte_1 nell'appartamento, occupato sino alla morte dal padre e dalla sig.ra e situato in CP_1
Casatisma, via Fermi 6 e trovarono i locali svuotati da tutto l'arredo prima esistente, salvo qualche mobile;
2) vero che in quella occasione la sig.ra consegnò a CP_1 CP_2
la bicicletta elettrica e l'autovettura, nonché alcuni effetti personali del defunto,
[...] che furono ripartiti tra lo stesso e lo zio . Si indicano a testi sui capitoli 1 e Controparte_6
2, , residente in [...] a Pavia e , residente in [...] _5
Villanterio 19, Gerenzago. 3) vero che il 23.1.21 è l'unica volta, dopo la morte del padre, che entrò nell'abitazione dello stesso in Casatisma;
si indica a teste CP_2 [...]
; 4) vero che dopo il decesso di (20.2.21), le chiavi dell'immobile di _5 CP
Casatisma rimasero nella disponibilità della convivente dello stesso, e Controparte_1 della di lei figlia, Teste via Nenni 64, Pavia”. Persona_2 Persona_2 Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Controparte_3
COSI GIUDICARE -accertare e dichiarare, la titolarità in capo al OR Controparte_3 di 2/9 del patrimonio ereditario dismesso morendo del de cuius ai sensi CP dell'art. 537 c.c., e conseguentemente dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie laddove lesive della quota di legittima mediante la riduzione delle dette pagina 3 di 17 disposizioni in applicazione dell'art. 553 ss c.c.; - attribuire al OR la Controparte_3 quota di legittima pari ai 2/9 del patrimonio ereditario dismesso morendo del de cuius
; - disporre la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della quota di CP comproprietà dei beni ereditari spettante al legittimario . Con vittoria di Controparte_3 spese e competenze di causa oltre le spese generali e gli oneri di legge In via istruttoria: si richiede CTU finalizzata alla ricostruzione e alla stima dell'intero patrimonio ereditario morendo dismesso dal OR detraendo dal relictum i debiti del defunto alla CP data del decesso in modo da ottenere l'attivo netto, provvedendo poi alla riunione fittizia e calcolare le quote disponibili e indisponibili. Si chiede al Giudicante di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc : a) presso l'Agenzia delle entrate, b) presso gli istituti bancari c) presso nei confronti della ORa . e precisamente a) Controparte_7 Controparte_1 di tutta la documentazione relativa a conti postali o conti postepay intestati o cointestati al
OR b) di tutta la documentazione bancaria relativa a tutti i conti correnti CP cointestati con il OR , conto corrente n° 382404 presso CA Rurale e CP
IG di CO Filiale di Bornasco c) copia della dichiarazione di successione presentata con riferimento alla successione del OR Si chiede CP l'ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale della ORa CP_1
e del OR sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla
[...] CP_2 locuzione “vero che” 1) il OR era proprietario di un centinaio orologi di CP lusso in quanto collezionista in particolare delle seguenti marche: Rolex JU, Rolex ON, EK PH, TL IT, AG Le CO, CA, EN, GA;
2) il OR era proprietario di diversi quadri d'autore nonché di mobili antichi e di un CP_2 pianoforte a code;
3) il era stato proprietario di un motoveicolo, di una bicicletta CP_2 elettrica e di un camper poi ceduto alla nuora ORa moglie del figlio _5
, in data 30/12/2020; 4) detto camper è stato poi successivamente venduto CP_2 dalla ORa 5) il negli ultimi dieci anni, prima della malattia, era _5 CP_2 solito recarsi spesso con la compagna, in diverse località turistiche: Barcellona, Ibiza,
Costiera amalfitana Si indica a teste , residente in [...], Cura Testimone_1 AN (PV)”. Per parte convenuta : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, NEL MERITO: - dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande svolte nei confronti della convenuta dall'attrice e dai convenuti Controparte_1
e IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi prova Controparte_3 CP_2 testimoniale e per interrogatorio formale del Sig. così come richiesti con la CP_2 memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., sulle seguenti circostanze: a) vero che nel mese di giugno 2020 il Sig. ha incontrato il notaio presso CP Persona_3 il suo studio di Pavia, manifestandogli la volontà di non voler lasciare nulla del proprio patrimonio ai figli e in quanto non meritevoli di ereditare alcunché a Pt_1 CP_3 causa dei comportamenti tenuti dai medesimi nei confronti del padre. Si indica come teste: notaio di Pavia. b) vero che alcuni giorni dopo la morte del Sig. Persona_3 CP
, il figlio e la di lui moglie si sono presentati presso la casa di
[...] CP_2 abitazione del defunto e della sua compagna sita in Casatisma via Fermi 6 e hanno pagina 4 di 17 provveduto ad asportare dalla stessa numerosi beni appartenenti all'eredità o a terzi, tra i quali: due biciclette, diversi quadri, tutta la collezione di orologi, attrezzi da lavoro, vestiti. Si indica come teste: Sig.ra res. in Pavia via Nenni 64. L'interrogatorio Persona_2 formale del Sig. verterà sulla circostanza di cui al predetto capitolo b) e CP_2 sulla seguente: c) vero che le spese della successione e del funerale del Sig. CP sono state sopportate in parti uguali dal Sig. e dalla Sig.ra CP_2 [...]
, benché tutte le fatture siano intestate al solo . Con vittoria di spese CP_8 CP_2
e competenze del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta a far Parte_1
accertare la lesione della quota di legittima a lei spettante in qualità di figlia del de cuius e, conseguentemente, ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie CP eccedenti la quota disponibile e la divisione dell'asse ereditario.
1.1 Parte attrice allega e deduce che:
- la stessa è erede legittimaria ex art. 536 c.c. del padre, , deceduto in data CP
20/02/2021;
- ulteriori eredi legittimari ex lege sono e a loro volta figli Controparte_3 CP_2
del de cuius;
- con atto del notaio del 23/03/2021, rep 4.139 sono stati pubblicati due Per_3
testamenti olografi con cui ha disposto la costituzione del diritto di usufrutto CP in favore della convivente more uxorio, , sull'appartamento e Controparte_1
autorimessa al piano terra siti in Lungavilla, Via Palli n. 15, lasciando altresì alla stessa la proprietà dei beni mobili;
ha inoltre previsto in favore del figlio, il CP_2
trasferimento della nuda proprietà dei sopra menzionati immobili e della piena proprietà dell'ulteriore immobile sito in Lungavilla, Via Palli n. 15;
- le disposizioni testamentarie devono ritenersi lesive della quota di legittima ad essa riservata;
pagina 5 di 17 - si rende necessaria la ricostruzione dell'asse ereditario alla luce delle donazioni realizzate in vita dal padre, con particolare riferimento alla vendita simulata di un immobile, sito in
Bressana Bottarone, via Agostino De Pretis n. 28, in favore della convivente more uxorio,
, a fronte di un prezzo simbolico, nonché alla donazione di una somma Controparte_1
di denaro pari ad euro 40.000,00 trasferita su conto cointestato con la convivente e successivamente dalla stessa impiegata;
- parte attrice ha altresì rappresentato la sussistenza di un credito del de cuius nei confronti di a fronte della concessione di una somma a titolo di “finanziamento Persona_2 infruttifero”.
1.2 Si è costituito in giudizio il quale si è associato alle domande CP_2 dell'attrice e, in via riconvenzionale ha chiesto la distrazione dall'asse ereditario delle spese sostenute per la pubblicazione ed esecuzione delle disposizioni testamentarie in suo favore.
1.3 Si è altresì costituito in giudizio il quale si è associato alle Controparte_3
domande di parte attrice.
1.4 Sì è tardivamente costituita contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, con particolare riferimento alle donazioni in proprio favore censurate da controparte;
ha altresì sollevato eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione per carenza dei requisiti di legge.
1.5 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante
CTU depositata da dall'arch. avente ad oggetto il patrimonio immobiliare e Persona_4
acquisizione documentale concernente i rapporti bancari facenti capo al de cuius.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, le parti hanno precisato le conclusioni dianzi riportate.
2. Si dà atto che la materia oggetto del presente giudizio rientra nei casi per i quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010; risulta dagli atti che il tentativo di mediazione sia stato ritualmente esperito con esito negativo (cfr. doc. n. 5 fasc. attrice).
pagina 6 di 17 3. In punto di fatto, nulla quaestio sulla qualità di legittimari ex art. 536 c.c. di parte attrice e dei convenuti e , in quanto figli del Parte_1 CP_2 Controparte_3
de cuius (cfr. doc n. 18 fasc. attrice). CP
Quanto alla posizione della convenuta , alla luce della riforma di cui alla L. CP_1
76/2016 e della successiva concorde giurisprudenza, deve escludersi che gli effetti della convivenza di fatto consentano allo stato di riconoscere in capo alla stessa la qualifica di coerede.
3.1 Ciò posto, deve evidenziarsi come le disposizioni di cui ai testamenti olografi redatti rispettivamente in data 12/06/2020 e 18/06/2020 (cfr. doc. n. 2 fasc. attrice) siano meritevoli di diversa interpretazione rispetto a quanto rappresentato da parte attrice.
Ai fini della ricostruzione dell'effettiva volontà del testatore l'interpretazione giudiziale deve essere svolta valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, tenendo conto del principio di conservazione del testamento (cfr. Cass., sent. n. 23393 del 06/10/2017 e n. 16079 del 28/07/2020).
Nel caso in esame, la disposizione contenuta nella prima scheda testamentaria, secondo cui “tutto il contenuto dell'interno dell'abitazione di Casatisma Via Fermi, 6 (PV) sono di proprietà di e ”, va coordinata con quanto Persona_2 Controparte_1
indicato nel successivo testamento olografo con cui il de cuius ha dichiarato “di lasciare i beni mobili alla mia compagna ”, per cui appare maggiormente coerente Controparte_1
con la volontà del testatore individuare nelle sopra citate disposizioni la costituzione di un legato in favore della compagna relativamente alla proprietà dei mobili Controparte_1
e suppellettili presenti nella comune abitazione.
Dalla combinata lettura delle schede testamentarie non sorgono dubbi in ordine alla volontà del testatore di costituire altresì un legato di usufrutto in favore della medesima
, così come prospettato da parte attrice e non contestato dai convenuti. CP_1
Alla luce di quanto esposto, va disattesa la ricostruzione di parte attrice quanto alla attribuzione per testamento in favore della convenuta della titolarità Controparte_1
delle somme di denaro cadute in successione;
il riferimento è, nello specifico, al saldo del conto corrente intestato al de cuius n. 1000/60264 presso AN, rispetto al quale pagina 7 di 17 parte attrice ha prodotto estratto conto in data 31/03/2021 pari ad euro 16.549,38 (cfr. doc.
n. 6 fasc. attrice).
Ne deriva che, nel caso di specie, con le disposizioni testamentarie sopra citate il de cuius non ha disposto del patrimonio nella sua interezza e, conseguentemente, gli eredi legittimari non sono stati pretermessi.
3.2 Tale considerazione è rilevante ai fini del vaglio delle condizioni di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti della legataria . CP_1
Ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c. “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
Peraltro, è pacifico che l'accettazione beneficiata non sia necessaria quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore in quanto non potrebbe esservi accettazione – tanto beneficiata quanto pura e semplice – in caso di mancanza di delazione.
Tale circostanza, tuttavia, per le ragioni già evidenziate è estranea al caso che qui interessa.
Alla luce dei legati disposti in favore della convenuta , l'odierna attrice CP_1 così come i convenuti eredi legittimari che si associano all'azione di riduzione, per poter esperire efficacemente l'azione avrebbero dovuto provvedere preliminarmente accettare l'eredità con beneficio di inventario.
L'accettazione beneficiata costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate come eredi, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti della legataria
. Controparte_1
Dato atto della tardività della costituzione in giudizio della convenuta e delle conseguenti preclusioni, deve evidenziarsi che si tratta, nello specifico, di questione che non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, è suscettibile di rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr. Cass., sent. n. 18068 del 19/10/2012).
pagina 8 di 17 3.3 Per quanto sinora esposto, l'azione di riduzione risulta validamente proposta nei confronti del coerede legittimario in favore del quale il de cuius ha CP_2 disposto l'attribuzione della nuda proprietà di appartamento e autorimessa al piano terra e della piena proprietà dell'ulteriore immobile al piano terra e primo, siti in Lungavilla, Via
Palli n. 15, come descritti e catastalmente individuati in CTU (cfr. CTU arch. Persona_4
p. 4 e 5).
Si osserva, infatti, sul punto che ancorché i legittimari non abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, possono comunque chiedere la riduzione nei confronti del coerede, ma solo limitatamente alla quota proporzionale per la quale le disposizioni a favore di quest'ultimo, in concorso con quelle a favore di estranei, superi la quota di legittima, e ciò in quanto le conseguenze sfavorevoli dell'inosservanza dell'onere imposto dalla norma non possono ricadere sul coerede stesso.
3.4 Come è noto, ai sensi dell'art. 537 c.c. la quota di riserva, in caso di sopravvivenza di più figli, risulta pari a due terzi dell'intero asse ereditario, da suddividere tra gli stessi in parti uguali.
Ai fini della presente controversia, pertanto, è necessario verificare – previa ricostituzione dell'asse ereditario – se quanto disposto a titolo di legato sia o meno lesivo della quota non disponibile come sopra astrattamente individuata.
In ragione della disciplina ex art. 556 c.c., la quota disponibile si calcola su una base data dalla somma del valore dei beni che il defunto ha lasciato alla sua morte, sottratti i debiti (c.d. "relictum "), nonché il valore dei beni usciti dal patrimonio del defunto durante la vita a seguito di donazioni (c.d. "donatum"), da determinarsi avendo riguardo al momento dell'apertura della successione.
3.4.1 Con riferimento ai beni immobili, deve disattendersi la pretesa attorea circa l'accertamento della simulata vendita dell'immobile sito in Bressana Bottarone, via
Agostino De Pretis n. 28, foglio 3, mappale 343, sub. 3, pianto PT – S1, in quanto l'allegazione della circostanza è rimasta sfornita di prova.
pagina 9 di 17 In punto di onere probatorio si osserva che la contestata simulazione non è stata oggetto di approfondimento probatorio né con l'atto introduttivo né con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata il 05/09/2023.
Quanto dedotto in atto di citazione non consente di ritenere provata la simulazione, stante la mancanza assoluta di elementi che consentano al giudicante di valutare le caratteristiche e lo stato dell'immobile in relazione all'asserita inadeguatezza del prezzo corrisposto.
3.4.2 Circa gli immobili facenti parte dell'asse ereditario all'apertura della successione si condividono e fanno proprie le valutazioni esplicitate dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, secondo cui “Dalla documentazione di causa si evince che le unità immobiliari oggetto della presente procedura risultano essere i seguenti:
1- Autorimessa: NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 5; categoria
C/6; classe 2; Consistenza 23 mq;
rendita catastale: 46,33 €; sito in via Giuseppe Palli, n.
SC, posto al PT
- Dalle risultanze catastali l'unità immobiliare risulta essere di proprietà del Sig. CP
per l'intera quota
[...]
2- Appartamento: NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 7; categoria
A/3; classe 1; Consistenza 4,5 vani;
rendita catastale: 272,17 €; sito in via Giuseppe Palli,
n. 15, posto al PT - Dalle risultanze catastali l'unità immobiliare risulta essere di proprietà del Sig. per l'intera quota CP
- L' immobile risulta occupato di fatto dal Sig. con contratto di comodato Parte_2 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Voghera in data 07/01/2011 n.131 serie 3
Scadenza: Al punto 3 del contratto di comodato si evince che “La durata del presente contratto si intende illimitata a decorrere dal 14 gennaio 2011. Entrambi le parti hanno la possibilità di recidere, previo avviso scritto da recapitarsi tramite lettera raccomandata, almeno sei mesi prima”.
pagina 10 di 17
3- Appartamento: NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 8; categoria
A/3; classe 2; Consistenza 4,5 vani;
rendita catastale: 272,17 €; sito in via Giuseppe Palli,
n. 15, posto al PT- P1.
- Dalle risultanze catastali l'unità immobiliare risulta essere di proprietà del Sig. CP
per l'intera quota.
[...]
- L' immobile risulta Libero” (cfr. CTU arch. p. 4). Persona_4
Sono altresì condivisibili le conclusioni del CTU in ordine alla quantificazione del valore degli immobili periziati, riferito alla piena proprietà degli stessi, pari ad euro
16.800,00 per l'autorimessa di cui al punto 1 dell'elenco che precede, euro 89.250,00 per l'immobile di cui al punto 2 ed euro 88.251,25 per l'immobile di cui al punto 3 (cfr. CTU arch. p. 13). Persona_4
Quanto al terreno sito nel Comune di San Martino e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 10; particella 114; area rurale;
reddito dominicale €0,00; reddito agrario € 0,00; particella con qualifica Fabbricato Rurale 780 mq, risulta da perizia agli atti che lo stesso sia stato oggetto di trasferimento con atto del Notaio di Pavia Persona_5
datato 04/07/1990 con repertorio n. 38762/18179 in adempimento di obbligazione assunta in sede di separazione consensuale, e debba pertanto ritenersi escluso dal compendio immobiliare caduto in successione (cfr. CTU arch. p. 5 e allegato 8). Persona_4
3.4.3 Con riferimento al patrimonio mobiliare, è stata acquisita – mediante allegazione di parte ed in osservanza dell'ordine di esibizione del Tribunale – documentazione relativa ai conti correnti intestati in via esclusiva al de cuius e al conto corrente cointestato al de cuius e alla convivente . Controparte_1
Rientrano, dunque, nell'asse ereditario le somme di cui al c/c n. 1000/60264 intestato a presso BA AN (cfr. doc. n. 6 fasc. attrice) per euro CP
16.549,38.
Parte attrice ha lamentato la donazione di somme di denaro avente ad oggetto i fondi provenienti dal c/c n. 381190 intestato al de cuius presso CA Rurale IG di
CO (doc. n. 7 fasc. attrice) e successivamente trasferiti sul c/c n. 382404 cointestato al de cuius e alla convenuta presso il medesimo istituto, come si evince Controparte_1
pagina 11 di 17 dalla documentazione in atti (cfr. estratti conto depositati il 12/12/2023, trasmessi dall'istituto bancario in seguito ad ordine di esibizione).
Si osserva, innanzitutto, che la provenienza della somma di denaro dal conto di titolarità esclusiva di , come documentalmente provato, vale ad escluderne la CP
contitolarità della convenuta , nonostante la giacenza – al momento dell'apertura CP_1
della successione – su conto cointestato (cfr. Cass., sent. n. 18540 del 02/08/2013).
Risulta, inoltre, l'impiego della predetta somma da parte della convenuta per l'acquisto di un appartamento (cfr. contratto di compravendita depositato da parte attrice in data 15/02/2024); la circostanza non consente di per sé di configurare una donazione indiretta di bene immobile, dal momento che ai fini della sussistenza dell'atto di liberalità è necessaria la prova dell'animus donandi del de cuius, che non è stata oggetto di approfondimento da parte dell'attrice.
Ne' l'intento liberale può dirsi provato a mezzo dell'indicazione in atto della provenienza delle somme: sul punto è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia
l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge)” (Cass., ord. n. 9379 del 21/05/2020).
Trattasi, pertanto, di una donazione diretta di denaro, conformemente a quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione di denaro a mezzo bonifico bancario non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione diretta, sebbene ad esecuzione indiretta (Cass., Sez. Un., sent. n. 18725 del 27/07/2017).
pagina 12 di 17 Cionondimeno, nel caso in esame, il denaro in questione deve essere ricompreso come parte del relictum ereditario, in ragione della carenza dei requisiti formali della donazione stessa che ne inficia la validità.
È noto che la disciplina normativa della donazione, stante l'effetto di depauperamento del patrimonio del donante senza alcun corrispettivo, in ragione dello spirito di liberalità che integra la causa del negozio stesso, prescrive a pena di nullità il rispetto di formalità volte essenzialmente a tutelare la volontà del donante.
Segnatamente, la donazione di cui si tratta è stata stipulata in assenza di due testimoni, così violando quanto prescritto a pena di nullità dagli artt. 48 e 50 della l. n.
89/1913.
Conseguentemente la somma di denaro pari ad euro 40.000,00 di cui sopra costituisce posta attiva del relictum.
3.4.4 Quanto alla sussistenza, dedotta in atto di citazione, di un diritto di credito di nei confronti della figlia della propria compagna, la CP Persona_2
circostanza è rimasta sfornita di alcun sostrato probatorio a sostegno della perdurante sussistenza e dell'ammontare dell'asserito credito.
3.5 Costituiscono debiti ereditari le spese stimate dal consulente tecnico d'ufficio per la regolarizzazione urbanistico-edilizia dei beni immobili caduti in successione quantificate in euro 2.500,00 per la presentazione di in sanatoria ed euro 900,00 per i Pt_3
necessari rilievi e presentazione di scheda catastale aggiornata (cfr. CTU arch. Per_4
, p. 15).
[...]
Non integrano, al contrario, passività da porsi a carico dell'eredità – e va pertanto disattesa la domanda riconvenzionale del convenuto – le spese sostenuto CP_2
dal convenuto medesimo in quanto si tratta di costi riguardanti esclusivamente l'esecuzione dei legati in suo favore.
In proposito, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, dovrà tenersi conto del valore dell'autovettura Renault Clio targata FR363NE (cfr. doc. n. 3 fasc. convenuto così come stimato da parte attrice e non contestato dal convenuto CP_2
beneficiario del legato, pari ad euro 7.900,00 (cfr. doc. n. 11 fasc. parte attrice).
pagina 13 di 17 4. Così ricostruito il compendio ereditario, è accertato che la quota riservata agli eredi legittimari risulta lesa dalle disposizioni testamentarie del de cuius in favore del convenuto , come di seguito indicato. CP_2
4.1 Va precisato che, ai fini della riunione fittizia dei beni, dovrà tenersi conto anche del valore dei legati in favore di , che tuttavia non sopporta le Controparte_1
conseguenze derivanti dall'azione in quanto – lo si ribadisce – la stessa è nei suoi confronti
è inammissibile.
Incidentalmente si rileva, in ogni caso, che alla luce della nullità della donazione di denaro come sopra rilevata, il valore dei legati disposti in favore di non Controparte_1
eccede la quota disponibile del patrimonio caduto in successione, come di seguito verrà meglio specificato.
4.2 Ai fini della quantificazione della lesione va, dunque, in primis calcolato il valore della massa ereditaria come segue: al valore degli immobili di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, pari ad euro 194.301,25 (cfr. CTU arch. Per_4
, p. 18) vanno sommate le giacenze sul conto corrente n. 1000/60264, per euro
[...]
16.549,38.
A ciò va altresì aggiunto l'importo di euro 40.000,00 oggetto di donazione nulla e, dunque, costituente posta attiva del relictum, nonché il valore dell'autovettura oggetto di legato pari ad euro 7.900,00.
E così per un totale di euro 258.750,63.
Dalla massa ereditaria così ricostituita vanno sottratti i sopra menzionati debiti, per euro 2.500,00 ed euro 900,00, e così per un totale di euro 3.400,00.
L'asse ereditario ai fini del calcolo della quota di legittima risulta pari ad euro
255.350,63.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 537, comma 2, c.c., la quota di legittima, pari ai 2/3 dell'asse ricostituito, è pari a complessivi euro 170.233,75, ovvero euro
56.744,58 per ciascuno dei tre figli del de cuius, e Parte_1 Controparte_3 CP_2
.
[...]
Conseguentemente la quota disponibile del patrimonio è pari ad euro 85.116,87.
pagina 14 di 17 4.3 Il valore dei beni attribuiti per testamento e l'individuazione dell'eccedenza rispetto alla porzione disponibile, va calcolato secondo i criteri di seguito indicati.
Quanto al legato di usufrutto/nuda proprietà si richiama la disciplina di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986, con applicazione dei coefficienti “variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano (…) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione” (art. 46, comma 5 bis, D.P.R. 131/1986)
Nel caso in esame, il riferimento è ai coefficienti approvati con decreto Ministero dell'Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre
2020) che rappresentano il riferimento ai fini della quantificazione del valore del diritto di usufrutto, calcolato – per i fini che in questa sede rilevano – su base imponibile costituita dal valore commerciale dell'immobile.
E, dunque, il valore del diritto di usufrutto, applicando il coefficiente previsto in relazione all'età della legataria sul valore degli immobili, consiste in euro 5.880,00 per l'autorimessa, catastalmente individuata al punto 1 dell'elenco in perizia, ed euro 31.237,50 per l'appartamento di cui al punto 2 dell'elenco in perizia (cfr. CTU arch. p. 4 Persona_4
e 13). E così per complessivi euro 37.117,50.
Come detto, il valore dei legati in favore della convenuta non eccede in CP_1
ogni caso la quota disponibile, ut supra quantificata.
Il valore della nuda proprietà degli immobili poc'anzi descritti, attribuita ad CP_2
, si ricava, per differenza, in euro 10.920,00 per l'autorimessa ed euro 58.012,50 per
[...]
l'appartamento.
A ciò va sommato il valore commerciale stimato per la piena proprietà dell'ulteriore immobile di cui al punto 3 dell'elenco in perizia (cfr. CTU arch. p. 4 e 13), Persona_4 pari ad euro 88.251,25 e dell'autovettura Renault Clio per euro 7.900,00. E così per complessivi euro 165.083,75.
pagina 15 di 17 Detratta dal valore dei legati poc'anzi elencati la quota di legittima spettante al convenuto (165.083,75-56.744,58), la lesione della quota di riserva CP_2
corrisponde ad euro 108.339,17.
4.4 Può pertanto concludersi che la quota dei legittimari e Parte_1 CP_3
deve essere reintegrata per complessivi euro 54.169,58 (108.339,17- 56.744,58,
[...]
totale/2).
5. È stata altresì avanzata in questa sede domanda di divisione dei beni.
In proposito, si richiama quanto evidenziato in merito alla sussistenza di difformità urbanistiche degli immobili, specificamente indicati nell'elaborato peritale in atti (cfr. CTU arch. p. 15), allo stato ostative all'accoglimento della domanda. Persona_4
La permanenza dell'abuso edilizio, allo stato non sanato, determina l'impossibilità dell'immobile di circolare (ex art. 40 L.n. 47/1985). Le medesime conseguenze debbono trarsi in ordine alla trasferibilità dell'immobile in ragione della domanda di divisione ereditaria (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 25021 del 07/10/2019 e conf. Cass., sent. n. 28666 del 07/11/2024).
5.1. Con separata ordinanza, la causa andrà rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo in istruttoria.
6. La regolamentazione delle spese processuali e di CTU viene rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- accerta che l'asse ereditario morendo dismesso da risulta composto da: CP
autorimessa censita al NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 5; categoria C/6; classe 2; Consistenza 23 mq;
rendita catastale: 46,33 €; sito in via Giuseppe
Palli, n. SC, posto al PT;
appartamento censito al NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 7; categoria A/3; classe 1; Consistenza 4,5 vani;
rendita catastale:
272,17 €; sito in via Giuseppe Palli, n. 15, posto al PT;
appartamento censito al NCEU;
Comune di Lungavilla: foglio 8; particella 375; sub 8; categoria A/3; classe 2; Consistenza
pagina 16 di 17 4,5 vani;
rendita catastale: 272,17 €; sito in via Giuseppe Palli, n. 15, posto al PT- P1. Tutti gli immobili per l'intero, per un valore complessivo di euro 194.301,25; giacenze sul conto corrente n. 1000/60264 presso AN per euro 16.549,38 oltre ad euro 40.000,00; autovettura Renault Clio targata FR363NE per euro 7.900,00; e così per euro 258.750,63 da cui vanno detratti i debiti ereditari per euro 3.400,00.
- dichiara inammissibile la domanda di riduzione nei confronti della convenuta CP_1
;
[...]
- dichiara che le disposizioni testamentarie di in favore di CP CP_2
contenute nei testamenti olografi, pubblicati con atto Notaio rep.
4.139 del Per_3
23/03/2021, ledono la quota di legittima e, per l'effetto, riduce le suddette disposizioni nella misura di euro 108.339,17;
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
CP_2
- rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del processo, come da separata ordinanza;
- spese del giudizio rimesse alla sentenza definitiva.
Pavia, 6 marzo 2025
Il Giudice Estensore
Andrea Francesco Forcina
Il Presidente
Simona Caterbi
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