Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 16/4/2024
DA
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Denis De Parte_1
Marchi per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bovolone (VR), Via Garibaldi n.
19/A
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Andrea Dell'Omarino, Osvaldo Cantone e Giorgia Carocci per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Verona,
Stradone Provolo n. 26
OGGETTO: impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 23/1/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Nel merito:
- Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia, per i motivi e le causali esposte in ricorso o altri ritenuti validi dall'Ill.mo Giudicante, del licenziamento comminato al sig. nei Pt_1 modi e nei tempi indicati in ricorso.
- Accertare e dichiarare che la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del ricorrente ammontava all'epoca dell'intimato licenziamento ad € 4.637,51= ovvero alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia.
Conseguentemente
In via principale:
Condannarsi la in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, a reintegrare immediatamente il sig. nelle Parte_2 proprie mansioni, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
1
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le richieste economiche svolte in via principale vorrà il Giudice condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento a favore del ricorrente di quelle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno comunque dovute sulla base di diverso criterio di quantificazione, valutazione, in via equitativa, se del caso anche all'esito di benvisa CTU tecnico contabile.
In ogni caso:
- Con rivalutazione ed interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo.
- Con vittoria di spese e compenso di causa, spese generali e forfettarie,
CUIR, IVA e CPA.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della società convenuta, in quanto infondate in Pt_1 fatto e in diritto.
In via subordinata: ridursi comunque le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato, se del caso, previa conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e salvo gravame, con riconoscimento al sig. della sola indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso o, in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, con il riconoscimento della sola indennità risarcitoria ex art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 23/2015 nella misura minima di 6 mensilità ovvero, nell'ipotesi di applicazione del c. 2 dell'art. 3 oppure dell'art. 2 del medesimo decreto (e salvo gravame), previa detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum e, in ogni caso, non oltre la misura massima di 12 mensilità nel caso di applicazione dell'art. 3, c. 2, ovvero, infine, con riconoscimento della sola indennità risarcitoria ex art. 4 D.Lgs. 23/2015 (salvo gravame) nella misura del minimo di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, onorari di causa oltre accessori di legge e CUIR.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.4.2024, il sig. Pt_3
conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro
[...] Controparte_1
formalizzando le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza e sintetizzabili nella domanda di reintegra nel posto di lavoro, per il carattere ritorsivo del licenziamento, oltre al risarcimento del danno. A sostegno delle domande svolte parte ricorrente esponeva:
-di essere stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in data 1.8.2016 con inquadramento nel V livello del CCNL
Metalmeccanici Artigiani e di aver conseguito la qualifica finale di operaio carpentiere in ferro;
-di essere stato adibito dopo due anni di attività come operaio carpentire in ferro all'attività di saldatura e di aver chiesto più volte di tornare a svolgere le originarie mansioni;
-di aver protestato in occasione dell'ennesima richiesta di eseguire saldature e di essere stato allontanato oralmente in data 8.7.2023;
-di aver ricevuto una contestazione disciplinare con lettera del 14.7.2023
con la quale gli si addebitava di essersi allontanato senza motivo dal luogo di lavoro;
in pari data di aver ricevuto una missiva con cui gli chiariva che la sua assenza aveva provocato difficoltà nel CP_1
disbrigo delle incombenze lavorative;
-di essere stato destinatario per il fatto contestato della sanzione dell'ammonizione scritta;
-di essere stato licenziato per non aver dato riscontro all'ulteriore missiva del 14.7.2023;
-di aver impugnato il licenziamento il 28.8.2023;
3 -di aver ricevuto una missiva da in data 5 settembre 2023 Parte_4
di revoca del licenziamento ex art. 18 comma 10 della legge 300 del 1970;
-di non essere rientrato al lavoro perché ometteva di CP_1
corrispondere le retribuzioni dovute e di aver replicato alla lettera di contestazione dell'assenza fino al 21.9.2023 nei termini qui di seguito testualmente riportati.
“a seguito della revoca del licenziamento da Voi disposta ex art. 18 c. 10
L. 300/70 la Vs. Società ha omesso di corrispondere al lavoratore
l'integrale retribuzione dovuta dalla data di licenziamento a quella di
revoca, anche imputando erroneamente parte del minor importo pagato a
titolo di mai concordate ovvero comunicate ferie, tanto che il lavoratore,
resa la propria disponibilità alla ripresa immediata dell'attività lavorativa,
del tutto legittimamente ha subordinato il rientro al lavoro ex art. 18 c. 10
L. 300/70 ed art. 1460 c.c. all'adempimento dell'obbligazione posta a
carico della Vs. Società. Il periodo di assenza da Voi contestato non può
quindi considerarsi quale assenza ingiustificata, essendo lo stesso invece
riconducibile a Vs. unilaterale determinazione / inadempimento. Alla luce
di ciò, nel rendere la propria disponibilità per l'immediata ripresa dell'attività lavorativa, il lavoratore è mio tramite a richiedere
l'archiviazione del procedimento disciplinare da Voi instaurato. Rimane
inteso che le giornate di sospensione unilaterale del rapporto dovranno
essere integralmente retribuite. Con la presente sono quindi ad invitarVi
formalmente a voler regolarizzare la posizione retributiva e contabile del lavoratore così da poter riprendere l'attività lavorativa. Rimane inteso che
nelle more del Vs. adempimento il mio cliente seguiterà a maturare il diritto alla retribuzione, così come disposto dall'art. 18 L. 300/70”
4 Parte ricorrente sosteneva che il licenziamento aveva carattere ritorsivo,
in quanto era stato dapprima allontanato oralmente e poi richiamato al lavoro ma senza che fossero integralmente pagate le retribuzioni spettanti ex art. 18 comma 10 della legge 300 del 1970.
Parte convenuta, ritualmente costituita esponeva in termini differenti la vicenda fattuale:
-l'attività di saldatura che gli veniva richiesta era del tutto saltuaria;
in data
8.7.2023 tale richiesta gli venne rivolta per la specificità di un commessa che aveva cadenza mensile e il ricorrente, lungi dall'essere allontanato,
abbandonò il posto di lavoro rifiutandosi di eseguirla;
-per tale violazione veniva comminata l'ammonizione scritta;
-la perdurante assenza anche nei giorni successivi 11, 12, 13, 14 luglio gli fu contestata il 14 luglio 2023 nell'ambito di una diverso e ulteriore procedimento disciplinare che si concluse con il licenziamento, il quale -
come già chiarito- fu revocato.
-con pec del 11.9.2023 erano trasmesse le buste paga per dar corso alla ricostituzione del rapporto di lavoro;
-parte ricorrente ne contestava l'entità asserendo che il pagamento non era integrale.
La causa non è stata istruita apparendo di puro diritto ed è stata discussa e decisa a mente dell'art. 429 comma 2 c.p.c..
***
Il punto controverso e dirimente della presente causa consiste nel valutare il comportamento delle parti alla luce del principio inadimplenti non est adimplendum applicato alla specifica fattispecie di cui all'art. 18 comma 10
della legge 300/1970 secondo cui la revoca del licenziamento intervenuta entro 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento produce l'effetto di
5 ripristinare il rapporto di lavoro ed il dipendente reintegrato ha diritto al pagamento delle retribuzioni anteriori alla revoca.
Il comportamento delle parti deve essere valutato alla luce del criterio della buona fede contrattuale, vale a dire l'inadempimento di una delle parti non determina automaticamente il diritto ad omettere a propria volta la prestazione dovuta se, in relazione alle circostanze concrete, tale rifiuto
è sproporzionato rispetto alla gravità dell'inadempimento ed appare quindi contrario al canone della buona fede contrattuale (in termini;
ord. Corte di
Cassazione, .n. 10227/2023, “L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive,
trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo contrario alla buona fede.”.
Parte ricorrente deduce di aver diritto al pagamento della retribuzione,
senza alcuna decurtazione per le assenze dal lavoro protrattesi dal
8.7.2023, poiché le stesse a suo dire sarebbero conseguenti al licenziamento orale.
Parte resistente, invece, argomenta il diritto alla riduzione (quantomeno) parziale degli importi retributivi sul presupposto dell'assenza ingiustificata.
Ritiene questo Giudice che tale linea difensiva non sia condivisibile poiché la disposizione di cui all'art. 18 comma 10 prevede espressamente a fronte della revoca del licenziamento, da un lato l'immediato ripristino del rapporto di lavoro e dall'altro il diritto alla retribuzioni antecedenti alla revoca. L'effetto che si produce in altri termini è quello di ricostituire ex tunc e non ex nunc il rapporto di lavoro e da ciò consegue l'obbligo di corrispondere le retribuzioni maturate dal precedente licenziamento.
6 Dunque, nel valutare la “gravità” dell'inadempimento del datore di lavoro non è corretto espungere dalla base di calcolo le giornate anteriori alla revoca nelle quali il ricorrente fu (secondo parte resistente) assente ingiustificato.
Ulteriore questione è quella di stabilire il dies a quo del diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni antecedenti la revoca del licenziamento del 5.9.2023, cioè se dal licenziamento del 27.7.2023 o quello orale dell'8.7.2023.
Nel caso che ci occupa, infatti, è controversa la data del precedente licenziamento perché parte ricorrente assume di essere stato licenziato oralmente in data 8.7.2023 e parte resistente nega che tale recesso sia mai avvenuto, e deduce che il licenziamento avvenne in data 27.7.2023,
allorché il dipendente non presentò alcuna giustificazione rispetto alla contestazione di essere rimasto assente dal lavoro nelle giornate dal
11.7.2023 al 14.7.2023.
Ebbene, anche aderendo alla tesi di parte ricorrente, e cioè ipotizzando come dovuti gli emolumenti per l'intero periodo dal 8.7.2023 al 5.9.2023
(come dedotto in ricorso) al momento dell'invito a riprendere l'attività lavorativa al ricorrente fu offerto, attraverso l'invio via pec delle buste paga, il pagamento della somma complessiva di € 2.767,78 netti (€
2.481,78+97,00+189,00).
Tenuto conto della retribuzione media netta percepita nel periodo antecedente all'asserito licenziamento orale, pari a circa € 2.500,00 mensili, si deve qualificare come parziale e non grave l'inadempimento del datore di lavoro;
il lavoratore a fronte di un comportamento non qualificabile in termini di gravità avrebbe potuto riprendere l'attività
lavorativa e far valere parallelamente il suo diritto al pagamento integrale
7 delle retribuzioni (dando peraltro la prova dei fatti allegati in ricorso e contestati).
L'assenza di interesse del lavoratore a riprendere il lavoro è desumibile chiaramente anche dal suo comportamento processuale. In primo luogo, è
lo stesso ricorrente a dichiarare di non essere rientrato perché temeva di essere nuovamente adibito alle saldature e non già per l'insufficiente somma retributiva offerta: “ho deciso di non andare perché non volevo fare il saldatore…per fare il saldatore dovevo essere pagato di più” e quindi è il dipendente stesso che smentisce la ricostruzione difensiva contenuta in ricorso, secondo cui il rientro al lavoro non avvenne perché
non erano stati interamente corrisposti gli importi retributivi maturati.
Inoltre, più volte nel processo, è stato offerto al ricorrente di riprendere il servizio, con promessa (che sarebbe stata formalizzata in un processo verbale di conciliazione) di non adibirlo alle saldature più di tre volte al mese (cfr, verbali 19 giugno 2024, 21 novembre 2024) e tale offerta è
stata rifiutata, con la motivazione che avrebbero dovuto essergli corrisposti anche gli emolumenti riferiti ai mesi successivi alla revoca del licenziamento(ottobre e novembre 2023).
Quindi in definitiva, se da un lato è di palmare evidenza la disponibilità del datore di lavoro di ricostituire il rapporto di lavoro, manifestata sia con la revoca del licenziamento che attraverso la disponibilità espressa più volte nel processo, dall'altro è parimenti chiara l'indisponibilità del ricorrente a riprendere l'attività lavorativa con giustificazioni diverse e fra loro contraddittorie.
Pertanto, ritornando alla valutazione del reciproco comportamento delle parti successivo alla rituale revoca del licenziamento, si deve ritenere che parte ricorrente -nel rifiutare di riprendere servizio pur a fronte di un
8 inadempimento non grave e con motivazione non improntata a lealtà- agì in violazione dell'obbligo di buona fede con la conseguenza che la sua prolungata assenza dal lavoro deve essere qualificata come illegittima e tale da giustificare il licenziamento intimato.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
1.Rigetta il ricorso;
2.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e le liquida in € 3.689,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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