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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
5729/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 10.04.2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5729/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto, dall'Avv. Giovanni Principe, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli, alla via V. D'Annibale n. 18;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), quale impresa designata per la Re- Controparte_1 P.IVA_1
gione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Viscolo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Otta- viano (NA), alla via Pacioni n. 26;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n.
1166/2019 in materia di lesioni personali da circolazione stradale, depositata in data 10 luglio 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier- na udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni
1
contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009
(pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensi- ve delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, di impresa Controparte_2
designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada- per sentir dichia- rare la responsabilità del sinistro avvenuto in data 16.04.2016 a causa di veicolo non identificato;
per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento della Controparte_1
somma di € 16.128,65 per le lesioni personali subite, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo e spese processuali.
- Esponeva al fine che, in data 16.04.2016 alle ore 12.15 circa, in località Pomigliano
D'Arco al Corso V. Emanuele, si era verificato un sinistro che l'aveva visto coinvolto, nella qualità di pedone;
nello specifico, mentre percorreva la citata strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investito dal conducente di un motociclo rovinando così al suo- lo;
nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo investitore si allontanava repentinamente senza prestare soccorso né fornire le proprie generalità.
- A seguito del sinistro de quo, si recava presso il pronto soccorso Parte_1 dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo”, ove gli veniva diagnosticato “trauma da schiac- ciamento della limitante somatica inferiore della vertebra D8”; esponeva, inoltre, che in data 28.05.2016 sporgeva denuncia-querela contro ignoti per omissione di soccorso, presso il Commissariato di P.S. di Acerra (NA).
- Con sentenza n. 1166/2019, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco- nell'accogliere parzialmente la domanda attorea- condannava F.G.V.S. al paga- Controparte_3 mento in favore di della somma di € 2.356,50 oltre interessi decorren- Parte_1 ti dalla sentenza nonché spese processuali quantificate nella misura di € 200,00 per spe- se ed € 900,00 per onorari.
- Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1 citata sentenza lamentando, sostanzialmente, l'illegittimità della medesima in punto di erronea quantificazione delle lesioni riportate da parte del giudice di prime cure, per mancata ammissione della CTU medico- legale nonché l'erronea liquidazione delle spe- se di lite.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 la quale, eccependo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avverso atto di appello, ne chie-
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deva, quindi, il rigetto.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva disposta ctu- medico legale con provve- dimento del 29.10.2020 e formulazione dei relativi quesiti.
- La causa, pervenuta a questo Giudice a seguito di scardinamento, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 aprile 2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, propo- sto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specifi- cati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché
l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, rilevato che parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al quantum debeatur e alle spese di lite, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, l'atto di appello è fondato e la gravata sentenza va riformata per le ragioni che seguono.
- Nello specifico, l'appellante (già attore in primo grado) lamenta che il giudice di prime cure, nonostante la reiterata richiesta dell'ammissione del mezzo istruttorio (avanzata dapprima con l'atto introduttivo poi riproposta all'udienza del 17.11.2017), ritenuta la causa matura per la decisione avrebbe rinviato per la precisazione delle conclusioni sen- za nulla disporre in merito.
-Va rilevato che rientra nel potere discrezionale del giudice l'ammissione della consu- lenza tecnica e che l'eventuale richiesta avanzata dalle parti va considerata come una mera sollecitazione (cfr. Cass. n. 9641/2010; ex multis: Cass. n. 9379/2010; Cass. n.
15468/2009).
- Ed infatti, “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecni- ca rientra nel potere discrezionale del giudice del merito (…) va contemperato con
l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la deci- sione adottata su una questione tecnica rilevante (…) Ne consegue che, quando il giu- dice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrate da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere” (cfr. Cass. n. 72/2011).
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- Ancora, sul punto: “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'uf- ficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, di- mostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (…) Pertanto, nelle con- troversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medicolegale, specie a fronte di una do- manda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità…omissis…), costituisce una gra- ve carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza” (cfr. Cass. n. 25851/2018; ex multis: Cass. n.
17399/2015).
- Per quanto detto ne consegue, quindi, che quando il Giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune espe- rienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il man- cato esercizio di quel potere.
- Nel caso specifico, il Giudice di Pace, nel quantificare i danni occorsi all'attore ha fat- to ricorso alla documentazione medica agli atti, pervenendo alla seguente conclusione:
“(…) ITT 30 € 1.371,00 + ITP GG. 30 AL 50% € 685,50 + € 300,00 spese mediche e così in definitiva € 2.356,50 (...)” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
- In questa sede è stata rilevata la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, la stessa veniva disposta con ordinanza del 29.10.2020. Sul punto si osserva che “Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., comma 3, che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica
d'ufficio” (cfr. Cass. ord. n. 8113/2020).
- Il Tribunale ritiene condivisibili le risultanze della CTU tecnica espletata dal dott.
[...]
, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici, esse, pertanto, possono es- Persona_1 sere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. n. 3492/2002); in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecni- co d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare
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una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (cfr. Cass. civ. 7947/2020).
- Nello specifico il Consulente, a seguito dell'esame del periziando, ha rilevato che, a seguito del sinistro occorso, riportava una frattura disco-somatica del- Parte_1
la vertebra D8, che ha reso necessario un protratto periodo di immobilizzazione con bu- sto a 3 punti (modello Camp C35) e successiva riabilitazione (cfr. consulenza in atti).
- In tema di valutazione dei postumi, e in applicazione dei parametri Barèmes quali in- dicatori di usale consultazione medico- legale, evidenzia quanto segue “- esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneiz- zazione ………6 %”; pertanto, le lesioni riportate identificate e tipizzate mediante me- todica strumentale oggettiva (esame TC), sono da inquadrarsi come danno biologico,
- Infine, ha concluso il ctu rilevando che: “Tale danno biologico (…) tenuto conto del danno anatomico e soprattutto del danno funzionale in un soggetto di giovane età, si ri- tiene debba essere valutato nella misura dell'otto percento (8%)…Sempre ai fini di un eventuale risarcimento andrà considerata una ITT di 30 giorni e una ITP di 40 giorni di cui 20 giorni valutabili mediamente al 50% e altri 20 giorni valutabili al 25%” (cfr. pag. 8, relazione ctu agli atti); riconoscendo, inoltre, l'importo di euro 351,15 per le ul- teriori spese sostenute e documentate (cfr., esame RMN + acquisto busto Camp C35).
- Dunque, visti gli esiti dell'elaborato peritale, il danno può essere quantificato nel se- guente modo: 8% per danno biologico permanente;
30 giorni per invalidità temporanea;
20 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%; 20 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%; danno biologico permanente di € 12.481,21.
- Risultano, inoltre, spese documentate pari a € 351,15 sicché è risarcibile un danno bio- logico di € 14.555,71 (all'8% su danneggiato di anni 22).
- In applicazione delle c.d. “Tabelle di Milano”, stante la vocazione nazionale ricono- sciuta in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favo- rire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale, il danno può essere pertanto quantificato in € 14.555,71.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di de- naro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può es- sere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti inte-
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ressi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di ri- valutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (16.04.2016) sull'importo di € 14.555,71, somma che deve essere devalutata, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (co- siddetto indice FOI), alla suddetta data del 16.04.2016- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (16.04.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divie- to di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva correspon- sione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo ri- sarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
-La riforma della sentenza in punto di quantum debeatur impone anche la nuova rego- lamentazione delle spese relative al primo grado di giudizio, liquidate in base a diverso scaglione.
- Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liqui- dano nella misura di cui in dispositivo, determinata secondo i parametri di cui al M
n.55/2014, con le massime riduzioni (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate), per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00
(così individuato in base al valore della domanda).
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- Quanto alle spese della c.t.u. sono poste integralmente a carico della parte soccomben- te.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano D'Arco n. 1166/19, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA la convenuta FVGS, al pagamento in favore di , Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di euro € 14.555,71 A TITOLO DI RISARCIMENTO DAN-
NI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (16.04.2016) sul predetto importo, somma che deve essere devalu- tata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 16.04.2016
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (16.04.2017) e fino alla data della pubblicazio- ne della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli IN-
TERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
- condanna a rifondere, in favore dell'Avv. Giovanni Principe di- Controparte_1
chiaratosi antistatario, le spese del primo grado, liquidate in € 1.269,60 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 200,00 per spe- se;
- condanna a rifondere, in favore dell'Avv. Giovanni Principe di- Controparte_1 chiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per com- penso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge oltre ad euro 382,50 per esborsi.
Nola, 10/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 10.04.2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5729/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto, dall'Avv. Giovanni Principe, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli, alla via V. D'Annibale n. 18;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), quale impresa designata per la Re- Controparte_1 P.IVA_1
gione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Viscolo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Otta- viano (NA), alla via Pacioni n. 26;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n.
1166/2019 in materia di lesioni personali da circolazione stradale, depositata in data 10 luglio 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier- na udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni
1
contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009
(pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensi- ve delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, di impresa Controparte_2
designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada- per sentir dichia- rare la responsabilità del sinistro avvenuto in data 16.04.2016 a causa di veicolo non identificato;
per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento della Controparte_1
somma di € 16.128,65 per le lesioni personali subite, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo e spese processuali.
- Esponeva al fine che, in data 16.04.2016 alle ore 12.15 circa, in località Pomigliano
D'Arco al Corso V. Emanuele, si era verificato un sinistro che l'aveva visto coinvolto, nella qualità di pedone;
nello specifico, mentre percorreva la citata strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investito dal conducente di un motociclo rovinando così al suo- lo;
nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo investitore si allontanava repentinamente senza prestare soccorso né fornire le proprie generalità.
- A seguito del sinistro de quo, si recava presso il pronto soccorso Parte_1 dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo”, ove gli veniva diagnosticato “trauma da schiac- ciamento della limitante somatica inferiore della vertebra D8”; esponeva, inoltre, che in data 28.05.2016 sporgeva denuncia-querela contro ignoti per omissione di soccorso, presso il Commissariato di P.S. di Acerra (NA).
- Con sentenza n. 1166/2019, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco- nell'accogliere parzialmente la domanda attorea- condannava F.G.V.S. al paga- Controparte_3 mento in favore di della somma di € 2.356,50 oltre interessi decorren- Parte_1 ti dalla sentenza nonché spese processuali quantificate nella misura di € 200,00 per spe- se ed € 900,00 per onorari.
- Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1 citata sentenza lamentando, sostanzialmente, l'illegittimità della medesima in punto di erronea quantificazione delle lesioni riportate da parte del giudice di prime cure, per mancata ammissione della CTU medico- legale nonché l'erronea liquidazione delle spe- se di lite.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 la quale, eccependo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avverso atto di appello, ne chie-
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deva, quindi, il rigetto.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva disposta ctu- medico legale con provve- dimento del 29.10.2020 e formulazione dei relativi quesiti.
- La causa, pervenuta a questo Giudice a seguito di scardinamento, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 aprile 2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, propo- sto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specifi- cati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché
l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, rilevato che parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al quantum debeatur e alle spese di lite, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, l'atto di appello è fondato e la gravata sentenza va riformata per le ragioni che seguono.
- Nello specifico, l'appellante (già attore in primo grado) lamenta che il giudice di prime cure, nonostante la reiterata richiesta dell'ammissione del mezzo istruttorio (avanzata dapprima con l'atto introduttivo poi riproposta all'udienza del 17.11.2017), ritenuta la causa matura per la decisione avrebbe rinviato per la precisazione delle conclusioni sen- za nulla disporre in merito.
-Va rilevato che rientra nel potere discrezionale del giudice l'ammissione della consu- lenza tecnica e che l'eventuale richiesta avanzata dalle parti va considerata come una mera sollecitazione (cfr. Cass. n. 9641/2010; ex multis: Cass. n. 9379/2010; Cass. n.
15468/2009).
- Ed infatti, “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecni- ca rientra nel potere discrezionale del giudice del merito (…) va contemperato con
l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la deci- sione adottata su una questione tecnica rilevante (…) Ne consegue che, quando il giu- dice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrate da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere” (cfr. Cass. n. 72/2011).
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- Ancora, sul punto: “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'uf- ficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, di- mostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (…) Pertanto, nelle con- troversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medicolegale, specie a fronte di una do- manda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità…omissis…), costituisce una gra- ve carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza” (cfr. Cass. n. 25851/2018; ex multis: Cass. n.
17399/2015).
- Per quanto detto ne consegue, quindi, che quando il Giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune espe- rienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il man- cato esercizio di quel potere.
- Nel caso specifico, il Giudice di Pace, nel quantificare i danni occorsi all'attore ha fat- to ricorso alla documentazione medica agli atti, pervenendo alla seguente conclusione:
“(…) ITT 30 € 1.371,00 + ITP GG. 30 AL 50% € 685,50 + € 300,00 spese mediche e così in definitiva € 2.356,50 (...)” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
- In questa sede è stata rilevata la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, la stessa veniva disposta con ordinanza del 29.10.2020. Sul punto si osserva che “Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., comma 3, che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica
d'ufficio” (cfr. Cass. ord. n. 8113/2020).
- Il Tribunale ritiene condivisibili le risultanze della CTU tecnica espletata dal dott.
[...]
, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici, esse, pertanto, possono es- Persona_1 sere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. n. 3492/2002); in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecni- co d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare
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una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (cfr. Cass. civ. 7947/2020).
- Nello specifico il Consulente, a seguito dell'esame del periziando, ha rilevato che, a seguito del sinistro occorso, riportava una frattura disco-somatica del- Parte_1
la vertebra D8, che ha reso necessario un protratto periodo di immobilizzazione con bu- sto a 3 punti (modello Camp C35) e successiva riabilitazione (cfr. consulenza in atti).
- In tema di valutazione dei postumi, e in applicazione dei parametri Barèmes quali in- dicatori di usale consultazione medico- legale, evidenzia quanto segue “- esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneiz- zazione ………6 %”; pertanto, le lesioni riportate identificate e tipizzate mediante me- todica strumentale oggettiva (esame TC), sono da inquadrarsi come danno biologico,
- Infine, ha concluso il ctu rilevando che: “Tale danno biologico (…) tenuto conto del danno anatomico e soprattutto del danno funzionale in un soggetto di giovane età, si ri- tiene debba essere valutato nella misura dell'otto percento (8%)…Sempre ai fini di un eventuale risarcimento andrà considerata una ITT di 30 giorni e una ITP di 40 giorni di cui 20 giorni valutabili mediamente al 50% e altri 20 giorni valutabili al 25%” (cfr. pag. 8, relazione ctu agli atti); riconoscendo, inoltre, l'importo di euro 351,15 per le ul- teriori spese sostenute e documentate (cfr., esame RMN + acquisto busto Camp C35).
- Dunque, visti gli esiti dell'elaborato peritale, il danno può essere quantificato nel se- guente modo: 8% per danno biologico permanente;
30 giorni per invalidità temporanea;
20 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%; 20 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%; danno biologico permanente di € 12.481,21.
- Risultano, inoltre, spese documentate pari a € 351,15 sicché è risarcibile un danno bio- logico di € 14.555,71 (all'8% su danneggiato di anni 22).
- In applicazione delle c.d. “Tabelle di Milano”, stante la vocazione nazionale ricono- sciuta in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favo- rire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale, il danno può essere pertanto quantificato in € 14.555,71.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di de- naro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può es- sere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti inte-
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ressi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di ri- valutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (16.04.2016) sull'importo di € 14.555,71, somma che deve essere devalutata, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (co- siddetto indice FOI), alla suddetta data del 16.04.2016- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (16.04.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divie- to di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva correspon- sione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo ri- sarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
-La riforma della sentenza in punto di quantum debeatur impone anche la nuova rego- lamentazione delle spese relative al primo grado di giudizio, liquidate in base a diverso scaglione.
- Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liqui- dano nella misura di cui in dispositivo, determinata secondo i parametri di cui al M
n.55/2014, con le massime riduzioni (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate), per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00
(così individuato in base al valore della domanda).
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- Quanto alle spese della c.t.u. sono poste integralmente a carico della parte soccomben- te.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano D'Arco n. 1166/19, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA la convenuta FVGS, al pagamento in favore di , Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di euro € 14.555,71 A TITOLO DI RISARCIMENTO DAN-
NI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (16.04.2016) sul predetto importo, somma che deve essere devalu- tata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 16.04.2016
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (16.04.2017) e fino alla data della pubblicazio- ne della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli IN-
TERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
- condanna a rifondere, in favore dell'Avv. Giovanni Principe di- Controparte_1
chiaratosi antistatario, le spese del primo grado, liquidate in € 1.269,60 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 200,00 per spe- se;
- condanna a rifondere, in favore dell'Avv. Giovanni Principe di- Controparte_1 chiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per com- penso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge oltre ad euro 382,50 per esborsi.
Nola, 10/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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