Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3727
CASS
Sentenza 13 marzo 2003

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In tema di azione revocatoria fallimentare diretta a sentir dichiarare l'inefficacia di un contratto di vendita di beni aziendali ed in ipotesi di domanda incidentale di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona, deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo interposto, in quanto la domanda stessa implica una pronuncia che non incide direttamente sul suo patrimonio, ma che rappresenta soltanto il presupposto logico giuridico di una statuizione recuperatoria nel rapporto esclusivo tra la massa e l'effettivo acquirente dei beni oggetto di revocatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3727
    Data del deposito : 13 marzo 2003

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