Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
In tema di azione revocatoria fallimentare diretta a sentir dichiarare l'inefficacia di un contratto di vendita di beni aziendali ed in ipotesi di domanda incidentale di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona, deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo interposto, in quanto la domanda stessa implica una pronuncia che non incide direttamente sul suo patrimonio, ma che rappresenta soltanto il presupposto logico giuridico di una statuizione recuperatoria nel rapporto esclusivo tra la massa e l'effettivo acquirente dei beni oggetto di revocatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI VI, in qualità di legale rappresentante della SICAR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO BORGHESI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ R.G.A. ITALCAVA SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 29, presso l'avvocato GIORGI VASI rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO TURINI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 549/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VALENSISE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 1984 il fallimento della R.G.A. AV spa convenne in giudizio le società SI spa e R.G.A. commerciale s.r.l. chiedendo dichiararsi inefficace la vendita di beni aziendali effettuata dalla società fallita in favore della SI, previo accertamento della simulata interposizione nel contratto della R.G.A. commerciale, cui solo apparentemente erano stati ceduti i beni poi trasferiti all'effettiva acquirente.
Le società convenute contestarono l'esistenza della simulazione e la SI chiese anche di essere garantita dalla R.G.A., peraltro fallita nelle more del giudizio e rimasta contumace dopo la riassunzione nei confronti del curatore. Ma la domanda attrice fu accolta dal tribunale di Rimini, che, accertata la simulazione, dichiarò inefficace la vendita controversa.
Contro la sentenza di primo grado interpose appello la SI. Ma convenne in giudizio solo la curatela attrice. Nè eseguì l'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della s.r.l. R.G.A. MA (già R.G.A. commerciale), ritornata in bonis in seguito alla chiusura del suo fallimento per integrale ripartizione dell'attivo. E per questa ragione la Corte d'appello di Bologna dichiarò l'inammissibilità dell'appello, ritenendo che, contrariamente a quanto assumeva l'appellante, la chiusura del fallimento non avesse comportato l'estinzione della R.G.A., almeno per la pendenza di questo stesso giudizio, dalla cui conclusione potrebbero derivare ulteriori sue obbligazioni.
Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la SI spa, che ha proposto due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il fallimento della R.G.A. AV spa. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 102 e 331 c.p.c, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che erroneamente i giudici d'appello abbiano considerato litisconsorte necessario la società R.G.A., benché fosse stato chiesto solo in via incidentale l'accertamento della sua fittizia interposizione nella vendita dei beni aziendali oggetto dell'azione revocatoria.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2448 c.c. e dell'art. 120 legge fall., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso l'effetto estintivo della società R.G.A. MA come conseguenza della chiusura del suo fallimento. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente.
Contrariamente a quanto si deduce nel controricorso, infatti, non pare possa dubitarsi che la curatela attrice chiese in via solo incidentale l'accertamento della simulazione, in quanto necessario a giustificare la proposizione dell'azione revocatoria direttamente nei confronti della SI. E del resto la domanda fu così interpretata dagli stessi giudici d'appello, come chiaramente risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata. È vero che l'azione revocatoria fallimentare fu dichiaratamente proposta "in via alternativa" ad altra domanda;
ma anche questa ulteriore domanda era comunque intesa alla dichiarazione di inefficacia e alla revoca della vendita in favore della SI. Sicché deve ritenersi che la domanda di simulazione fu proposta in via incidentale, solo per un "previo accertamento" come letteralmente si legge nelle conclusioni dell'atto di citazione, in quanto ritenuta strumentale rispetto alle due domande alternativamente destinate al medesimo risultato, quello della dichiarazione d'inefficacia della vendita dei beni aziendali. Ciò posto, ne consegue, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che non sussiste il litisconsorzio necessario supposto esistente da parte della Corte d'appello.
È indiscusso, invero, che "sussiste litisconsorzio necessario tra i partecipanti all'atto simulato, in ipotesi di accertamento dell'interposizione fittizia di persona, solo quando questa sia dedotta come oggetto principale della lite, allo scopo di ricondurre gli effetti dell'atto stesso nella sfera giuridica del sostituito, e non anche quando la relativa indagine abbia natura puramente incidentale" (Cass., sez. 1^, 21 ottobre 1982, n. 5488, n. 423261, Cass., sez. L, 16 agosto 2000, n. 10841, n. 539609). Sicché si è ritenuto, in particolare, che, quando il curatore del fallimento proponga azione revocatoria per sentir dichiarare l'inefficacia di una vendita, previo accertamento dell'interposizione fittizia al posto del fallito di un terzo, "deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo medesimo, atteso che la domanda non implica una pronuncia che incida direttamente sul suo patrimonio, ma un mero riscontro in via incidentale della suddetta simulazione soggettiva, quale presupposto logico - giuridico di una statuizione recuperatoria nel solo rapporto fra la massa" e l'effettivo acquirente dei beni oggetto di revocatoria (Cass., sez. 1^, 18 ottobre 1985, n. 5128, n. 442447). Infatti in questi casi il recupero del bene non consegue all'accertamento della simulazione, che vale solo a individuare l'ultimo acquirente come effettivo contraente del fallito, ma consegue all'accoglimento dell'azione revocatoria, benché una tale azione risulti proponibile nei confronti dell'effettivo acquirente solo in ragione dell'accertamento della simulazione (Cass., sez. 1^, 3 settembre 1999, n. 9271, n. 529597, per l'inapplicabilità dell'art. 67 legge fall, nei confronti "di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito"). Nè nel caso in esame un litisconsorzio necessario della società R.G.A. può derivare dall'azione di garanzia proposta dalla SI nei suoi confronti nel giudizio di primo grado. Quell'azione, infatti, fu promossa nel presupposto dell'inesistenza della simulazione e si fondava su un titolo, il contratto di vendita dalla R.G.A. alla SI, del tutto autonomo rispetto al contratto di vendita dalla società fallita alla R,G.A. Sicché deve escludersi l'esistenza di un litisconsorzio necessario (Cass., sez. 3^, 10 aprile 1970, n. 1010, m. 346525); e la mancata riproposizione in appello di quella domanda da parte della SI giustifica la mancata citazione in giudizio della R.G.A.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, essendo indiscussa nella giurisprudenza di questa Corte l'inefficacia dell'ordinanza che ordina l'integrazione del contraddittorio in mancanza dei presupposti indicati negli art. 102 e 331 c.p.c. (Cass., sez. 3^, 7 marzo 1997, n. 2051, n. 502862).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003