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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1808/2024 promossa da
nato a [...], SP, Brasile, in data 13 aprile 1956, C.F. Parte_1
; C.F._1
nata a [...], SP, Brasile, in data 28 aprile 1992, C.F. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Waldenize
Gonçalves Rosati e Paola Goffredi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Waldenize
Gonçalves Rosati in Trecate (NO) alla Via Adua n. 6
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_1
a Colle D'Anchise (CB) in data 6 maggio 1876 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
1 ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Persona_1
06/05/1876 e precisamente, a Colle D'Anchise (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con , al figlio , nato il [...]; Persona_1 Persona_2 Persona_3
- da , coniugatosi con , al figlio , Persona_3 Parte_3 Parte_1 nato il [...];
- da , coniugatosi con , alla figlia Parte_1 Persona_4 [...]
nata il [...]. Pt_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana, per alcuno dei richiedenti.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in Brasile. Dalle schermate delle pagine Web del Consolato (prodotte in atti), portale “Prenotami”, si evince infatti che nel mese di ottobre 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e , con conseguente obbligo del e, per esso, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
2 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1808/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1808/2024 promossa da
nato a [...], SP, Brasile, in data 13 aprile 1956, C.F. Parte_1
; C.F._1
nata a [...], SP, Brasile, in data 28 aprile 1992, C.F. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Waldenize
Gonçalves Rosati e Paola Goffredi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Waldenize
Gonçalves Rosati in Trecate (NO) alla Via Adua n. 6
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_1
a Colle D'Anchise (CB) in data 6 maggio 1876 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
1 ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Persona_1
06/05/1876 e precisamente, a Colle D'Anchise (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con , al figlio , nato il [...]; Persona_1 Persona_2 Persona_3
- da , coniugatosi con , al figlio , Persona_3 Parte_3 Parte_1 nato il [...];
- da , coniugatosi con , alla figlia Parte_1 Persona_4 [...]
nata il [...]. Pt_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana, per alcuno dei richiedenti.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in Brasile. Dalle schermate delle pagine Web del Consolato (prodotte in atti), portale “Prenotami”, si evince infatti che nel mese di ottobre 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e , con conseguente obbligo del e, per esso, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
2 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1808/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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