Articolo 9 della Legge 1 dicembre 1949, n. 1067
Articolo 8
Versione
18 febbraio 1950
Art. 9.
I sottufficiali immessi nell'Arma ai sensi del precedente art. 8, percepiranno un premio di arruolamento di L. 6000 non cumulabile con quello eventualmente percepito nei Corpi cui i militari appartennero.
Dopo un anno di permanenza nell'Arma e sempre che il servizio trascorso alle armi sia cumulativamente di almeno tre anni, acquisteranno - se meritevoli - diritto a conseguire la prima rafferma triennale ed al termine della rafferma stessa a percepire l'indennita' di L. 3000.
Per coloro che all'atto del passaggio nell'Arma contino gia' tre o piu' anni di servizio, la prima rafferma triennale decorrera' dalla data di incorporazione, mentre coloro che compiranno tre anni di servizio successivamente alla, predetta data, matureranno diritto alla prima rafferma triennale all'atto del compimento del terzo anno di servizio calcolato nei modi previsti dal precedente comma.
Coloro che si vincoleranno successivamente alla seconda, e terza rafferma triennale acquisteranno diritto ad una seconda e terza indennita' ciascuna di L. 500 da corrispondersi al termine di ogni rafferma.

Entrata in vigore il 18 febbraio 1950