Ordinanza collegiale 1 marzo 2021
Sentenza 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 01/03/2021, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 01342/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da
SC IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Moro in Padova, via Dante n. 80;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituitosi in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 739 del 2018 resa dalla Corte di Appello di Venezia nella causa promossa da IN SC contro il Ministero dell’Istruzione, con condanna al pagamento in favore della ricorrente dell’importo liquidato nella stessa con interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta , oltre alla condanna al pagamento di un’ulteriore somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Considerato;
- che con il ricorso in epigrafe la ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 739 del 2018;
- che alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso;
- che infatti dalla documentazione depositata in atti risulta che la predetta sentenza, munita della formula esecutiva, è stata notificata in data 8 novembre 2019, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12, Roma;
- che manca invece la prova che la sentenza sia stata notificata, prima della proposizione del ricorso, al domicilio reale dell’Amministrazione;
- che la notifica al domicilio reale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituisce requisito di ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza al pagamento di somme di denaro (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 173; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 ottobre 2020, n.10687; T.A.R. Campana, Napoli, Sez. VIII, 5 agosto 2020, n. 3510; T.A.R. Puglia, Lecce, 21 marzo 2013, n. 629);
- che, al fine di garantire il contraddittorio sul punto, tale profilo di inammissibilità viene prospettato con ordinanza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in quanto il difensore della parte ricorrente non ha chiesto di partecipare (in videoconferenza) alla camera di consiglio fissata per la trattazione della causa;
- che in tal modo la parte ricorrente potrà eventualmente depositare in giudizio, ove esistente, la prova dell’avvenuta notifica - prima della proposizione del ricorso - della sentenza della Corte d’Appello di cui è chiesta l’ottemperanza presso il domicilio reale dell’Amministrazione;
- che la trattazione del ricorso viene pertanto rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), rinvia la trattazione del ricorso alla Camera di consiglio del 10 marzo 2021.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto del 24 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO