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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 511/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAURO CASELLA, elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NICOLETTA RABIOLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli art. 351 co.1 e 283 c.p.c.; in via principale in accoglimento dell'Appello riformare per tutti i motivi esposti, la sentenza nr. 129/2022
1 reg.sent. pronunciata nella causa nr. 6221/2017 R.G. dal Tribunale di Lucca, nella persona del GOT Dott. Avv. Alberto Caruso, emessa e depositata in data 10 febbraio
2022 e per l'effetto ritenuta la responsabilità della parte appellata condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti secondo la quantificazione effettuata dai CTU, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In denegata ipotesi, visti i motivi dell'appello che si fondano unicamente sulle conclusioni di due perizie medico legali dei CTU nominati dal magistrato di prime cure, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta a quanto ritenuto di stretta giustizia.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e da , in proprio ma anche quali genitori del minore Parte_2 Parte_1
, nato il [...], avevano citato l davanti al Persona_1 Controparte_2
Tribunale di Lucca, deducendo che, nonostante le ecografie di routine eseguite durante la gravidanza dalla signora in data 4.2.2013 e 8.5.2013, non era stata individuata Pt_2 una grave malformazione del feto, che aveva portato alla nascita del piccolo Per_1 con agenesia del perone dx, e assenza del secondo e quinto dito del piede dx.
[...]
Avevano quindi sostenuto che tale mancata diagnosi delle malformazioni congenite del feto aveva impedito alla madre di optare per l'interruzione della gravidanza e comunque ad entrambi i genitori di prepararsi ad affrontare la nascita di un figlio malformato, di talché essi, avendo scoperto le malformazioni solo al momento della nascita del bambino, a causa del trauma avevano sviluppato una sindrome depressiva;
per questo, avevano chiesto la condanna dell'Azienda a risarcire loro tutti i danni subiti (in proprio, posto che nonostante essi avessero agito anche nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore non avevano in concreto dedotto alcun danno risarcibile in capo al bambino).
2 L si era costituita, assumendo che non vi era stata nessuna negligente carenza CP_1 informativa, poiché le ecografie erano state eseguite secondo gli standard previsti dalle linee guida in materia, e che in ogni caso alcun risarcimento poteva essere riconosciuto in mancanza della prova della mancata possibilità di esercitare l'aborto terapeutico.
Espletata una ctu medico-legale, il tribunale con sentenza n. 129/22 aveva respinto le domande risarcitorie, rilevando che non erano emerse omissioni nelle espletate ecografie, né era emerso che ove messa a conoscenza dell'esistenza di una Parte_2 malformazione congenita avrebbe manifestato la volontà di interrompere la (sua prima) gravidanza.
I sigg. e da hanno appellato tale sentenza, rilevando Parte_2 Parte_1 che le ecografie espletate dalla struttura sanitaria convenuta avevano visto solo il femore e non tutto l'arto inferiore e il piede del feto, mentre il collegio peritale aveva precisato che l'ecografia del secondo trimestre eseguita in data 4.02.2013, aderendo ai protocolli internazionali ed alle linee guida “SIEOG” (ecografia morfologica), avrebbe dovuto evidenziate tutte le ossa lunghe dei quattro arti, seppure non si richiedesse in effetti per questo esame di primo livello la lettura “esatta” delle mani e dei piedi;
dunque, poiché tra le ossa lunghe erano comprese anche la tibia e il perone, ed il piccolo era nato Per_1 con l'agenesia del perone, l'esame si era rivelato incompleto per un profilo fondamentale;
inoltre, hanno evidenziato che secondo i ccttuu sarebbe stato assolutamente opportuno procedere ad un esame ecografico di secondo livello unanimemente riconosciuto come idoneo ai fini del dirimere dubbi sorti durante l'esecuzione dell'esame routinario di primo livello, e dunque censurato la sentenza che non aveva dato rilievo a tali considerazioni peritali.
Quanto all'affermazione del primo giudice secondo cui non vi era prova che la gestante avrebbe abortito se avesse saputo della malformazione, hanno dedotto che il dovere dei sanitari è quello di informare correttamente e compiutamente la donna in merito alla malformazione, e che dunque era stato leso il diritto dei genitori ad essere informati così da potersi poi compiutamente autodeterminare, ma anche preparare, ed hanno quindi insistito nella liquidazione del danno conseguente il disturbo dell'adattamento cronico.
L'appellata s'è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e quater e 342 c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23.11.2023 è stata respinta l'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.10.2024.
3
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione rilevando che essa non era suddivisa in specifici motivi, né indicava le parti della sentenza che l'appellante intendeva impugnare, se non per un generico richiamo alle pagine della sentenza stessa, in modo del tutto indefinito.
Tale eccezione va respinta.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
4 Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
4. L'errore medico.
, nato il [...], è affetto da una malformazione all'arto inferiore destro, Persona_1 in particolare da una forma di emimelia consistente in agenesia (difetto longitudinale) del perone e dei due raggi esterni del piede.
L'assenza del perone comporta da subito, e con costante peggioramento con il passare degli anni, deviazione assiale rotazionale del piede prevalentemente in equino valgo, anche se nel caso di specie l'esordio fu in talo valgo.
Secondo gli attori, odierni appellanti, in sede di ecografia la mancanza del perone avrebbe potuto e dovuto essere rilevata.
Ci si deve dunque domandare se il fatto che nelle ecografie effettuate il 4.2.2013 e l'8.5.2013 i sanitari non avessero percepito la totale mancanza del perone destro costituisca inesatto adempimento della loro prestazione - con la precisazione che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass. 18/04/2019 n.
10812), la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto;
“ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno”.
Dunque, tanto per la domanda di che per quella di era Parte_2 Parte_1 onere dall'Azienda dimostrare d'aver correttamente adempiuto.
Tanto premesso, il primo giudice ha escluso che nel contegno dei sanitari fosse ravvisabile una colpa, così argomentando: ““Le Linee Guida SIEOG in vigore al momento dei fatti riportati, in relazione all'ecografia del Il° trimestre, richiedono la visualizzazione di taluni elementi, tra i quali gli arti per i quali deve procedersi alla
"Visualizzazione (esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi), senza identificazione delle dita. Misura della lunghezza di un femore."
Tali dati risultano nella scheda dell'ecografia del secondo trimestre, effettuata in data 04.02.2013, con il rilievo della misura di un femore pari a 39,7 mm.
Anche la scheda dell'ecografia del terzo trimestre, data a 08.05.2013, contiene i dati prescritti dalle citate Linee Guida ed ancora la misurazione della lunghezza di un femore che .è risultato pari a 65,0 mm.
5 Ad integrazione di quanto sopra, deve rilevarsi che, dall'altro lato, non siano emersi elementi di colpa del· sanitario consistenti nell'aver ignorato elementi evidenti che potessero far insorgere il sospetto di una situazione fuori d' all'ordinario.
Anche la CTU medico legale, svolta in corso di causa, anche a seguito dei chiarimenti richiesti al Collegio Peritale, non esclude che - in occasione dell'ecografia del secondo trimestre - sussista un margine di errore tra il 18% ed il 54% e perciò, secondo quanto esposto dai CC.TT.UU., dopo l'esame di primo livello , "sarebbe stato assolutamente opportuno ........ procedere ad un esame ecografico di secondo livello unanimamente riconosciuto come idoneo . ai fini del dirimere dubbi sorti durante l'esecuzione dell'esame routinario di primo livello".
Ciò si traduce in un giudizio di "opportunità", come ribadito anche in occasione delle risposte alle osservazioni al CTP di parte convenuta, ma non indica quali elementi specificatamente richiesti per tale ecografia dalle Linee Guida siano stati omessi, a confronto con quelli ritenuti sufficienti con il previsto primo livello, quali parametri "oggettivi" per il raffronto.
Non sussistono pertanto evidenze circa la condotta negligente dei sanitari.”
Tale motivazione non è condivisibile e l'appello dei genitori di è meritevole Persona_1
d'accoglimento.
Invero, i dati rilevanti e ben motivati che emergono dalla ctu, e che non sono stati efficacemente smentiti dall , sono i seguenti: CP_1
la gestante è stata sottoposta a due ecografie: una, in data 04.02.2013, era l'ecografia del secondo trimestre, ovvero la cd. morfologica;
l'altra, in data 08.05.2013, era l'ecografia del terzo trimestre;
in nessuna di tali ecografie si rileva la mancanza del perone;
l'ecografia del terzo trimestre, effettuata dalla signora alla 32ma settimana, non Pt_2
è concepita per indagare l'anatomia fetale, ma per valutare la crescita del bambino, la situazione della placenta, valutazione del liquido amniotico;
per converso, quella del secondo trimestre è deputata proprio alla visualizzazione non solo degli organi interni, ma anche degli arti;
secondo le Linee Guida SIEOG in questa sede si devono identificare le ossa lunghe degli arti e la presenza delle mani e dei piedi;
in particolare, relativamente agli arti si devono visualizzare le ossa lunghe dei quattro arti, e le mani ed i piedi, in termini di presenza o assenza degli arti e loro componenti scheletriche (non dunque nel dettaglio); è difficile invece con un esame di primo grado identificare le dita.
I ccttuu hanno anche spiegato che un esame ecografico in gravidanza non garantisce in maniera assoluta la ortomorfologia del nascituro e presenta percentuali, talvolta anche alte, di errore sia a carico di apparati viscerali (cuore, intestino etc.) sia a carico
6 dell'apparato scheletrico. “Talvolta la posizione fetale, l'obesità della madre (ma non è questo il caso), la presenza di fibromi multipli o di un singolo fibroma molto grande (ma anche queste circostanze non erano presenti nel caso di specie) o possibile embricazione degli arti inferiori dovuta alla posizione fetale stessa (circostanza invece compatibile con il caso di specie) possono tendere a nascondere alcune parti dell'anatomia del feto stesso ed è proprio in tali circostanze che (a parere degli scriventi) il dubbio merita di essere chiarito con un esame di secondo livello e comunque sorge il dovere di far presente la situazione ai genitori”.
Tanto premesso, secondo gli appellanti, ma anche secondo i ccttuu, nel caso in esame nell'ecografia del secondo trimestre non sarebbero stati refertati gli arti, nel senso che la refertazione degli arti sarebbe “vuota”.
Secondo l'appellata, invece, gli arti sarebbero stati regolarmente riportati.
Appare dunque opportuno riportare l'annotazione controversa, e vagliarla.
Posto che non è dato sapere chi abbia effettuato l'annotazione a margine con penna violetta, né cosa ci sia scritto (e comunque nessuna delle parti vi fa riferimento), si deve ritenere che delle due l'una:
a) secondo una prima ipotesi, gli arti sono stati refertati e, sebbene non siano descritte in alcun modo, le ossa lunghe e le estremità sono indicate come presenti;
b) secondo l'ipotesi alternativa, la refertazione è incompleta e non essendo annotata la normalità degli arti (a differenza dei vari organi) ciò è indicativo di un'anomalia.
L'ipotesi b), propugnata dagli appellanti, è evidentemente tranchante nel fondare una responsabilità dei sanitari, che non trovando un quadro di normalità avrebbero dovuto avvisare i genitori del nascituro ed avviare la gestante ad un esame di secondo grado, che certamente avrebbe evidenziato con precisione la malformazione.
Tuttavia, contrariamente a quanto pare ipotizzare l'appellata, anche l'ipotesi a) evidenzia un inadempimento, per l'ovvia ragione che non potevano darsi come presenti tutte le ossa lunghe dal momento che vi è l'amara certezza che il perone destro non Persona_1 ce l'ha mai avuto. Poiché non è in discussione il dato scientifico-obiettivo che il perone sia un osso lungo che, insieme alla tibia (rispetto alla quale è in posizione laterale) e al
7 femore, costituisce lo scheletro di ciascuna gamba, il darlo presente quando invece era assente sarebbe un evidente errore.
Se, poi, appunto la posizione del feto impediva di avere visione del perone, ciò avrebbe dovuto essere segnalato ai genitori, che avrebbero così saputo della parziarietà della verifica ed avrebbero potuto decidere se effettuare per sicurezza un'ecografia di secondo livello.
Dunque, l'omissione d'informazione è stata colpevole ed in nesso di causa con il trauma della scoperta della menomazione solo al momento del parto, di talché sussiste la dedotta responsabilità dell'azienda.
Se, poi, tale trauma sia di per sé risarcibile e/o abbia causato una psicopatologia, è questione che si va ad affrontare nel prossimo paragrafo, in sede di esame del danno risarcibile.
5. Il danno risarcibile.
In primo grado, gli attori avevano agito anche in rappresentanza del figlio minore, senza tuttavia far valere in modo chiaro ed espresso alcun concreto danno patito dal medesimo;
in particolare, se tra i quesiti che avevano chiesto di formulare al ctu era compresa, anche, la valutazione del se una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di effettuare terapie sul feto migliorando la salute del nascituro e/o se la nascita in istituti specializzati per quel tipo di malformazione avrebbe potuto emendare almeno in parte la menomazione, tuttavia né nel corpo della citazione né nelle conclusioni avevano chiesto alcunché per il danno patito dal bambino.
Il primo giudice ha affermato che non era rinvenibile alcuna domanda risarcitoria del minore ed in questo grado i genitori hanno agito solo in proprio, senza, peraltro, che ciò ponga, ex art. 332 c.p.c., un problema d'integrazione del contraddittorio nei confronti di essendo ormai divenuta nei confronti del medesimo incontrovertibile Persona_1
l'affermazione del primo giudice secondo cui egli non aveva proposto alcuna domanda, in difetto d'appello.
Quanto alle domande avanzate dai genitori in proprio, in primo grado essi avevano dedotto che a causa dell'omessa diagnosi e, dunque, dell'omissione informativa che ne era conseguita:
a) la SI.ra non era stata posta in grado di poter scegliere di interrompere la Parte_2 gravidanza, mentre qualora avesse saputo delle gravi malformazioni avrebbe potuto optare per l'aborto;
b) entrambi i genitori non avevano potuto prepararsi dal punto di vista psicologico e materiale ad accogliere un bimbo malato, tanto che avevano sviluppato una sindrome depressiva.
8 Il tribunale, pur avendo già escluso (erroneamente) un inadempimento dei sanitari, ad abundantiam ha rilevato anche che “non è emerso dall'istruttoria che l'attrice abbia Parte_2 manifestato la disponibilità e volontà ad interrompere questa (prima) gravidanza ove messa a conoscenza dell'esistenza di una malformazione congenita”.
Gli appellanti non hanno attinto tale statuizione, che è dunque divenuta definitiva (del resto, per poter ottenere il risarcimento del danno da nascita indesiderata parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, sia che ove debitamente informata avrebbe deciso d'interrompere la gravidanza, sia che tale interruzione, nonostante la gravidanza fosse ormai oltre il primo trimestre, sarebbe stata consentita, essendovi un grave pericolo per la salute della gestante, mentre essa nulla aveva provato e, ancor prima, neppure compiutamente allegato al riguardo).
Essi hanno concentrato, invece, le proprie difese in questo grado sulla deduzione della seconda voce di danno, lamentando che il contegno medico aveva impedito loro di conoscere con anticipo rispetto alla nascita la malformazione che affliggeva il proprio figlio, così da prepararsi psicologicamente e materialmente, e che proprio il trauma causato dalla scoperta della grave menomazione solo al momento della nascita del neonato avevano determinato in loro una sindrome depressiva.
Effettivamente, la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16967/24;
2798/2023; 18327/2023) ha preso in considerazione proprio il caso in cui la violazione del diritto dei genitori ad essere informati sia dedotta non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata, dando autonoma rilevanza all'informazione, non in quanto strumentale ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad es., mediante il tempestivo ricorso ad una terapia psicologica o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente ad essa, e non far coincidere la scoperta con un momento che già di per sé è, specie per la madre, delicato e di particolare fragilità.
Dunque, se l'omessa informazione ha provocato un danno morale differenziale - nel senso che la sofferenza interiore, che comunque vi sarebbe stata per l'obiettiva condizione di malformato del figlio, sarebbe aumentata a causa del trauma determinato dall'apprendere delle malformazioni al momento della nascita, dopo che, durante il periodo della gestazione, i genitori erano stati rassicurati circa il normale stato di salute del feto - o addirittura un danno psichico, tale nocumento è suscettibile di ristoro.
9 Tuttavia, nel caso in esame la ctu appare sensibilmente carente nella valutazione di tale danno psichico: probabilmente perché affidata al Prof. e al Dott. Persona_2 Persona_3
che sono due ortopedici, evidentemente privi di conoscenze psichiatriche
[...] specialistiche, non vi è stata affatto un esame obiettivo dei periziandi;
addirittura i ctu, con petizione di principio, senza un'approfondita anamnesi, un esame clinico e alcun concreto ragionamento, hanno accomunato e parificato i due genitori in una diagnosi di
Disturbo dell'Adattamento con postumi nella misura del 10%, con la specificazione davvero incomprensibile che tale percentuale del 10% era “da intendersi ripartita in quote paritarie tra i due genitori”. Non solo, manca completamente nella loro analisi un tentativo di distinguere tra il danno psichico causato dall'impossibilità di prepararsi all'evento e quello causato, in ipotesi, dalle condizioni del bambino, quasi a voler sostenere che se preventivamente informati essi non avrebbero avuto alcun nocumento, in contrasto con la deduzione, pure contenuta nella relazione peritale, che la situazione psico-esistenziale dei genitori deve essere valutata anche rapportandola “alle sofferenze ed i tests molto impegnativi cui dovranno sottoporsi sia il bambino sia padre e madre con il loro imprescindibile sostegno genitoriale fino all'età di circa 20 anni a fronte del danno somatico e psichico in età evolutiva”.
Dunque, appare necessario procedere ad un rinnovo della ctu sul punto, previa rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lucca n. 129/22, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: accerta la responsabilità da inadempimento dell' appellata;
CP_1 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione del danno.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 511/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAURO CASELLA, elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NICOLETTA RABIOLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli art. 351 co.1 e 283 c.p.c.; in via principale in accoglimento dell'Appello riformare per tutti i motivi esposti, la sentenza nr. 129/2022
1 reg.sent. pronunciata nella causa nr. 6221/2017 R.G. dal Tribunale di Lucca, nella persona del GOT Dott. Avv. Alberto Caruso, emessa e depositata in data 10 febbraio
2022 e per l'effetto ritenuta la responsabilità della parte appellata condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti secondo la quantificazione effettuata dai CTU, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In denegata ipotesi, visti i motivi dell'appello che si fondano unicamente sulle conclusioni di due perizie medico legali dei CTU nominati dal magistrato di prime cure, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta a quanto ritenuto di stretta giustizia.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e da , in proprio ma anche quali genitori del minore Parte_2 Parte_1
, nato il [...], avevano citato l davanti al Persona_1 Controparte_2
Tribunale di Lucca, deducendo che, nonostante le ecografie di routine eseguite durante la gravidanza dalla signora in data 4.2.2013 e 8.5.2013, non era stata individuata Pt_2 una grave malformazione del feto, che aveva portato alla nascita del piccolo Per_1 con agenesia del perone dx, e assenza del secondo e quinto dito del piede dx.
[...]
Avevano quindi sostenuto che tale mancata diagnosi delle malformazioni congenite del feto aveva impedito alla madre di optare per l'interruzione della gravidanza e comunque ad entrambi i genitori di prepararsi ad affrontare la nascita di un figlio malformato, di talché essi, avendo scoperto le malformazioni solo al momento della nascita del bambino, a causa del trauma avevano sviluppato una sindrome depressiva;
per questo, avevano chiesto la condanna dell'Azienda a risarcire loro tutti i danni subiti (in proprio, posto che nonostante essi avessero agito anche nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore non avevano in concreto dedotto alcun danno risarcibile in capo al bambino).
2 L si era costituita, assumendo che non vi era stata nessuna negligente carenza CP_1 informativa, poiché le ecografie erano state eseguite secondo gli standard previsti dalle linee guida in materia, e che in ogni caso alcun risarcimento poteva essere riconosciuto in mancanza della prova della mancata possibilità di esercitare l'aborto terapeutico.
Espletata una ctu medico-legale, il tribunale con sentenza n. 129/22 aveva respinto le domande risarcitorie, rilevando che non erano emerse omissioni nelle espletate ecografie, né era emerso che ove messa a conoscenza dell'esistenza di una Parte_2 malformazione congenita avrebbe manifestato la volontà di interrompere la (sua prima) gravidanza.
I sigg. e da hanno appellato tale sentenza, rilevando Parte_2 Parte_1 che le ecografie espletate dalla struttura sanitaria convenuta avevano visto solo il femore e non tutto l'arto inferiore e il piede del feto, mentre il collegio peritale aveva precisato che l'ecografia del secondo trimestre eseguita in data 4.02.2013, aderendo ai protocolli internazionali ed alle linee guida “SIEOG” (ecografia morfologica), avrebbe dovuto evidenziate tutte le ossa lunghe dei quattro arti, seppure non si richiedesse in effetti per questo esame di primo livello la lettura “esatta” delle mani e dei piedi;
dunque, poiché tra le ossa lunghe erano comprese anche la tibia e il perone, ed il piccolo era nato Per_1 con l'agenesia del perone, l'esame si era rivelato incompleto per un profilo fondamentale;
inoltre, hanno evidenziato che secondo i ccttuu sarebbe stato assolutamente opportuno procedere ad un esame ecografico di secondo livello unanimemente riconosciuto come idoneo ai fini del dirimere dubbi sorti durante l'esecuzione dell'esame routinario di primo livello, e dunque censurato la sentenza che non aveva dato rilievo a tali considerazioni peritali.
Quanto all'affermazione del primo giudice secondo cui non vi era prova che la gestante avrebbe abortito se avesse saputo della malformazione, hanno dedotto che il dovere dei sanitari è quello di informare correttamente e compiutamente la donna in merito alla malformazione, e che dunque era stato leso il diritto dei genitori ad essere informati così da potersi poi compiutamente autodeterminare, ma anche preparare, ed hanno quindi insistito nella liquidazione del danno conseguente il disturbo dell'adattamento cronico.
L'appellata s'è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e quater e 342 c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23.11.2023 è stata respinta l'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.10.2024.
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2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione rilevando che essa non era suddivisa in specifici motivi, né indicava le parti della sentenza che l'appellante intendeva impugnare, se non per un generico richiamo alle pagine della sentenza stessa, in modo del tutto indefinito.
Tale eccezione va respinta.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
4 Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
4. L'errore medico.
, nato il [...], è affetto da una malformazione all'arto inferiore destro, Persona_1 in particolare da una forma di emimelia consistente in agenesia (difetto longitudinale) del perone e dei due raggi esterni del piede.
L'assenza del perone comporta da subito, e con costante peggioramento con il passare degli anni, deviazione assiale rotazionale del piede prevalentemente in equino valgo, anche se nel caso di specie l'esordio fu in talo valgo.
Secondo gli attori, odierni appellanti, in sede di ecografia la mancanza del perone avrebbe potuto e dovuto essere rilevata.
Ci si deve dunque domandare se il fatto che nelle ecografie effettuate il 4.2.2013 e l'8.5.2013 i sanitari non avessero percepito la totale mancanza del perone destro costituisca inesatto adempimento della loro prestazione - con la precisazione che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass. 18/04/2019 n.
10812), la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto;
“ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno”.
Dunque, tanto per la domanda di che per quella di era Parte_2 Parte_1 onere dall'Azienda dimostrare d'aver correttamente adempiuto.
Tanto premesso, il primo giudice ha escluso che nel contegno dei sanitari fosse ravvisabile una colpa, così argomentando: ““Le Linee Guida SIEOG in vigore al momento dei fatti riportati, in relazione all'ecografia del Il° trimestre, richiedono la visualizzazione di taluni elementi, tra i quali gli arti per i quali deve procedersi alla
"Visualizzazione (esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi), senza identificazione delle dita. Misura della lunghezza di un femore."
Tali dati risultano nella scheda dell'ecografia del secondo trimestre, effettuata in data 04.02.2013, con il rilievo della misura di un femore pari a 39,7 mm.
Anche la scheda dell'ecografia del terzo trimestre, data a 08.05.2013, contiene i dati prescritti dalle citate Linee Guida ed ancora la misurazione della lunghezza di un femore che .è risultato pari a 65,0 mm.
5 Ad integrazione di quanto sopra, deve rilevarsi che, dall'altro lato, non siano emersi elementi di colpa del· sanitario consistenti nell'aver ignorato elementi evidenti che potessero far insorgere il sospetto di una situazione fuori d' all'ordinario.
Anche la CTU medico legale, svolta in corso di causa, anche a seguito dei chiarimenti richiesti al Collegio Peritale, non esclude che - in occasione dell'ecografia del secondo trimestre - sussista un margine di errore tra il 18% ed il 54% e perciò, secondo quanto esposto dai CC.TT.UU., dopo l'esame di primo livello , "sarebbe stato assolutamente opportuno ........ procedere ad un esame ecografico di secondo livello unanimamente riconosciuto come idoneo . ai fini del dirimere dubbi sorti durante l'esecuzione dell'esame routinario di primo livello".
Ciò si traduce in un giudizio di "opportunità", come ribadito anche in occasione delle risposte alle osservazioni al CTP di parte convenuta, ma non indica quali elementi specificatamente richiesti per tale ecografia dalle Linee Guida siano stati omessi, a confronto con quelli ritenuti sufficienti con il previsto primo livello, quali parametri "oggettivi" per il raffronto.
Non sussistono pertanto evidenze circa la condotta negligente dei sanitari.”
Tale motivazione non è condivisibile e l'appello dei genitori di è meritevole Persona_1
d'accoglimento.
Invero, i dati rilevanti e ben motivati che emergono dalla ctu, e che non sono stati efficacemente smentiti dall , sono i seguenti: CP_1
la gestante è stata sottoposta a due ecografie: una, in data 04.02.2013, era l'ecografia del secondo trimestre, ovvero la cd. morfologica;
l'altra, in data 08.05.2013, era l'ecografia del terzo trimestre;
in nessuna di tali ecografie si rileva la mancanza del perone;
l'ecografia del terzo trimestre, effettuata dalla signora alla 32ma settimana, non Pt_2
è concepita per indagare l'anatomia fetale, ma per valutare la crescita del bambino, la situazione della placenta, valutazione del liquido amniotico;
per converso, quella del secondo trimestre è deputata proprio alla visualizzazione non solo degli organi interni, ma anche degli arti;
secondo le Linee Guida SIEOG in questa sede si devono identificare le ossa lunghe degli arti e la presenza delle mani e dei piedi;
in particolare, relativamente agli arti si devono visualizzare le ossa lunghe dei quattro arti, e le mani ed i piedi, in termini di presenza o assenza degli arti e loro componenti scheletriche (non dunque nel dettaglio); è difficile invece con un esame di primo grado identificare le dita.
I ccttuu hanno anche spiegato che un esame ecografico in gravidanza non garantisce in maniera assoluta la ortomorfologia del nascituro e presenta percentuali, talvolta anche alte, di errore sia a carico di apparati viscerali (cuore, intestino etc.) sia a carico
6 dell'apparato scheletrico. “Talvolta la posizione fetale, l'obesità della madre (ma non è questo il caso), la presenza di fibromi multipli o di un singolo fibroma molto grande (ma anche queste circostanze non erano presenti nel caso di specie) o possibile embricazione degli arti inferiori dovuta alla posizione fetale stessa (circostanza invece compatibile con il caso di specie) possono tendere a nascondere alcune parti dell'anatomia del feto stesso ed è proprio in tali circostanze che (a parere degli scriventi) il dubbio merita di essere chiarito con un esame di secondo livello e comunque sorge il dovere di far presente la situazione ai genitori”.
Tanto premesso, secondo gli appellanti, ma anche secondo i ccttuu, nel caso in esame nell'ecografia del secondo trimestre non sarebbero stati refertati gli arti, nel senso che la refertazione degli arti sarebbe “vuota”.
Secondo l'appellata, invece, gli arti sarebbero stati regolarmente riportati.
Appare dunque opportuno riportare l'annotazione controversa, e vagliarla.
Posto che non è dato sapere chi abbia effettuato l'annotazione a margine con penna violetta, né cosa ci sia scritto (e comunque nessuna delle parti vi fa riferimento), si deve ritenere che delle due l'una:
a) secondo una prima ipotesi, gli arti sono stati refertati e, sebbene non siano descritte in alcun modo, le ossa lunghe e le estremità sono indicate come presenti;
b) secondo l'ipotesi alternativa, la refertazione è incompleta e non essendo annotata la normalità degli arti (a differenza dei vari organi) ciò è indicativo di un'anomalia.
L'ipotesi b), propugnata dagli appellanti, è evidentemente tranchante nel fondare una responsabilità dei sanitari, che non trovando un quadro di normalità avrebbero dovuto avvisare i genitori del nascituro ed avviare la gestante ad un esame di secondo grado, che certamente avrebbe evidenziato con precisione la malformazione.
Tuttavia, contrariamente a quanto pare ipotizzare l'appellata, anche l'ipotesi a) evidenzia un inadempimento, per l'ovvia ragione che non potevano darsi come presenti tutte le ossa lunghe dal momento che vi è l'amara certezza che il perone destro non Persona_1 ce l'ha mai avuto. Poiché non è in discussione il dato scientifico-obiettivo che il perone sia un osso lungo che, insieme alla tibia (rispetto alla quale è in posizione laterale) e al
7 femore, costituisce lo scheletro di ciascuna gamba, il darlo presente quando invece era assente sarebbe un evidente errore.
Se, poi, appunto la posizione del feto impediva di avere visione del perone, ciò avrebbe dovuto essere segnalato ai genitori, che avrebbero così saputo della parziarietà della verifica ed avrebbero potuto decidere se effettuare per sicurezza un'ecografia di secondo livello.
Dunque, l'omissione d'informazione è stata colpevole ed in nesso di causa con il trauma della scoperta della menomazione solo al momento del parto, di talché sussiste la dedotta responsabilità dell'azienda.
Se, poi, tale trauma sia di per sé risarcibile e/o abbia causato una psicopatologia, è questione che si va ad affrontare nel prossimo paragrafo, in sede di esame del danno risarcibile.
5. Il danno risarcibile.
In primo grado, gli attori avevano agito anche in rappresentanza del figlio minore, senza tuttavia far valere in modo chiaro ed espresso alcun concreto danno patito dal medesimo;
in particolare, se tra i quesiti che avevano chiesto di formulare al ctu era compresa, anche, la valutazione del se una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di effettuare terapie sul feto migliorando la salute del nascituro e/o se la nascita in istituti specializzati per quel tipo di malformazione avrebbe potuto emendare almeno in parte la menomazione, tuttavia né nel corpo della citazione né nelle conclusioni avevano chiesto alcunché per il danno patito dal bambino.
Il primo giudice ha affermato che non era rinvenibile alcuna domanda risarcitoria del minore ed in questo grado i genitori hanno agito solo in proprio, senza, peraltro, che ciò ponga, ex art. 332 c.p.c., un problema d'integrazione del contraddittorio nei confronti di essendo ormai divenuta nei confronti del medesimo incontrovertibile Persona_1
l'affermazione del primo giudice secondo cui egli non aveva proposto alcuna domanda, in difetto d'appello.
Quanto alle domande avanzate dai genitori in proprio, in primo grado essi avevano dedotto che a causa dell'omessa diagnosi e, dunque, dell'omissione informativa che ne era conseguita:
a) la SI.ra non era stata posta in grado di poter scegliere di interrompere la Parte_2 gravidanza, mentre qualora avesse saputo delle gravi malformazioni avrebbe potuto optare per l'aborto;
b) entrambi i genitori non avevano potuto prepararsi dal punto di vista psicologico e materiale ad accogliere un bimbo malato, tanto che avevano sviluppato una sindrome depressiva.
8 Il tribunale, pur avendo già escluso (erroneamente) un inadempimento dei sanitari, ad abundantiam ha rilevato anche che “non è emerso dall'istruttoria che l'attrice abbia Parte_2 manifestato la disponibilità e volontà ad interrompere questa (prima) gravidanza ove messa a conoscenza dell'esistenza di una malformazione congenita”.
Gli appellanti non hanno attinto tale statuizione, che è dunque divenuta definitiva (del resto, per poter ottenere il risarcimento del danno da nascita indesiderata parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, sia che ove debitamente informata avrebbe deciso d'interrompere la gravidanza, sia che tale interruzione, nonostante la gravidanza fosse ormai oltre il primo trimestre, sarebbe stata consentita, essendovi un grave pericolo per la salute della gestante, mentre essa nulla aveva provato e, ancor prima, neppure compiutamente allegato al riguardo).
Essi hanno concentrato, invece, le proprie difese in questo grado sulla deduzione della seconda voce di danno, lamentando che il contegno medico aveva impedito loro di conoscere con anticipo rispetto alla nascita la malformazione che affliggeva il proprio figlio, così da prepararsi psicologicamente e materialmente, e che proprio il trauma causato dalla scoperta della grave menomazione solo al momento della nascita del neonato avevano determinato in loro una sindrome depressiva.
Effettivamente, la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16967/24;
2798/2023; 18327/2023) ha preso in considerazione proprio il caso in cui la violazione del diritto dei genitori ad essere informati sia dedotta non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata, dando autonoma rilevanza all'informazione, non in quanto strumentale ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad es., mediante il tempestivo ricorso ad una terapia psicologica o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente ad essa, e non far coincidere la scoperta con un momento che già di per sé è, specie per la madre, delicato e di particolare fragilità.
Dunque, se l'omessa informazione ha provocato un danno morale differenziale - nel senso che la sofferenza interiore, che comunque vi sarebbe stata per l'obiettiva condizione di malformato del figlio, sarebbe aumentata a causa del trauma determinato dall'apprendere delle malformazioni al momento della nascita, dopo che, durante il periodo della gestazione, i genitori erano stati rassicurati circa il normale stato di salute del feto - o addirittura un danno psichico, tale nocumento è suscettibile di ristoro.
9 Tuttavia, nel caso in esame la ctu appare sensibilmente carente nella valutazione di tale danno psichico: probabilmente perché affidata al Prof. e al Dott. Persona_2 Persona_3
che sono due ortopedici, evidentemente privi di conoscenze psichiatriche
[...] specialistiche, non vi è stata affatto un esame obiettivo dei periziandi;
addirittura i ctu, con petizione di principio, senza un'approfondita anamnesi, un esame clinico e alcun concreto ragionamento, hanno accomunato e parificato i due genitori in una diagnosi di
Disturbo dell'Adattamento con postumi nella misura del 10%, con la specificazione davvero incomprensibile che tale percentuale del 10% era “da intendersi ripartita in quote paritarie tra i due genitori”. Non solo, manca completamente nella loro analisi un tentativo di distinguere tra il danno psichico causato dall'impossibilità di prepararsi all'evento e quello causato, in ipotesi, dalle condizioni del bambino, quasi a voler sostenere che se preventivamente informati essi non avrebbero avuto alcun nocumento, in contrasto con la deduzione, pure contenuta nella relazione peritale, che la situazione psico-esistenziale dei genitori deve essere valutata anche rapportandola “alle sofferenze ed i tests molto impegnativi cui dovranno sottoporsi sia il bambino sia padre e madre con il loro imprescindibile sostegno genitoriale fino all'età di circa 20 anni a fronte del danno somatico e psichico in età evolutiva”.
Dunque, appare necessario procedere ad un rinnovo della ctu sul punto, previa rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lucca n. 129/22, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: accerta la responsabilità da inadempimento dell' appellata;
CP_1 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione del danno.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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