Cass. civ., sez. II, sentenza 07/11/2024, n. 28666
CASS
Sentenza 7 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 3 ottobre 2024 e pubblicata il 7 novembre 2024. Le parti in causa erano due fratelli, coinvolti in una controversia relativa allo scioglimento di una comunione ereditaria. La ricorrente sosteneva di essere l'unica erede della madre, in quanto il fratello non aveva accettato l'eredità entro il termine stabilito dal giudice. Il convenuto, al contrario, affermava di essere erede della madre per accettazione tacita e contestava la ritualità dell'actio interrogatoria proposta dalla sorella.

La Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto entrambi come comproprietari dell'immobile ereditato, dichiarando improcedibile la domanda di scioglimento della comunione. La Cassazione ha confermato tale decisione, ritenendo infondati i motivi di ricorso. Ha argomentato che l'actio interrogatoria non produce effetti di giudicato e che il possesso del bene da parte del convenuto, anche in assenza di formale accettazione dell'eredità, era sufficiente per riconoscerne la qualità di erede. Inoltre, ha ribadito che la domanda di divisione non poteva essere accolta a causa della parziale abusività dell'immobile, in linea con la giurisprudenza consolidata.

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Massime1

L'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.

Commentari13

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/11/2024, n. 28666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28666
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo