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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.276/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 3 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Parte_1
RECLAMANTE
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI DANZUSO Pt_1
RECLAMANTI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania 15/2025 pubblicata il 28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15/2025 pubblicata il 28/01/2025 il Tribunale di Catania, su istanza della Procura della Repubblica di Catania, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo , chiedendo, Parte_1
preliminarmente, la sospensione della procedura ex art. 52 CCII e deducendo nel merito la palese la mancanza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi richiesti ex lege per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in capo al posto che: il risulta iscritto nella sezione speciale del Registro Pt_1 Pt_1
Imprese come “piccolo imprenditore”; dalle dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi antecedenti la data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale l'attivo patrimoniale era pari a poco più di Euro 5 mila e i ricavi ammontavano a Euro 3.230,00; analizzando la scarna documentazione depositata, il debito esattoriale era risalente ad oltre 25 anni addietro che in ogni caso si disconosce sia nell'an che nel quantum e la maggior parte di esso era ormai estinto, a causa dell'intervenuta prescrizione. .
Non si è costituita la Curatela della Liquidazione Giudiziale di Donzuso Iganzio, con conseguente sua contumacia.
Indi, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed acquisite le note, la
Corte, con provvedimento del 3 maggio 2025, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Codice della Crisi dell'Impresa prevede all'art. 2 che “Ai fini del presente codice si intende per… d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
pag. 2/5 Il successivo art. 121 prevede inoltre che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Parte reclamante, ha contestato la sussistenza dei predetti requisiti, rilevando in primo luogo di essere un piccolo imprenditore, iscritto nell'apposita sezione del registro delle imprese.
La circostanza, tuttavia, non assume alcuna importanza posto che per giurisprudenza pacifica “In tema di fallimento, e ai fini dell'accertamento della nozione di «piccolo imprenditore» rilevante per l'applicazione dell'art. 1 l. fall., che esclude dalla procedura concorsuale i piccoli imprenditori, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 c.c., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla l. n. 443 del 1985, in quanto quest'ultima stabilisce i criteri di accertamento del carattere artigianale dell'impresa rilevanti esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalle leggi regionali” (cfr. da ultimo Cass., 15/06/2005,
n.12847)
Quanto ai requisiti oggettivi e soggettivi, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova in materia, avuto riguardo al fatto che le norme sopra richiamate (e prima l'art. 1, secondo comma, legge fall.) pongono a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. nn. 17281 del 2010, 24138 del 2019, n. 25025 del
2020 tra le altre).
Orbene, nel caso in esame, a fronte di un'esposizione debitoria esattoriale per oltre € 2.800.000,00 accertato dal primo giudice, nessuna idonea prova ha fornito il reclamante in merito all'ammontare dei debiti, essendosi egli limitato a pag. 3/5 contestare il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate mediante la riproduzione di uno specchietto nel quale sono riportati i tributi per anno (nessuno dei quali estinto per pagamento) e deducendo genericamente che, alla luce dell'anno di riferimento, gli stessi sarebbero prescritti, a fronte della prova documentale fornita dalla Procura della Repubblica circa la consistenza del debito erariale.
La censura è, quindi, infondata perché secondo l'orientamento di questa Corte
“l'affermazione dell'intervenuta estinzione per prescrizione del debito deve costituire oggetto di apposito accertamento giurisdizionale concernente la qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali de quibus e delle conseguenti obbligazioni pecuniarie” e non assume, dunque, alcun rilievo nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento quando “oggetto di generica allegazione priva… di specifico supporto documentale e probatorio” (v. Corte
Appello di Catania, 26/10/2017, n. 1957).
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 15/2025 pubblicata il 28/01/2025 così provvede: rigetta il reclamo;
nulla sulle spese;
pag. 4/5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 04/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.276/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 3 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Parte_1
RECLAMANTE
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI DANZUSO Pt_1
RECLAMANTI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania 15/2025 pubblicata il 28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15/2025 pubblicata il 28/01/2025 il Tribunale di Catania, su istanza della Procura della Repubblica di Catania, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo , chiedendo, Parte_1
preliminarmente, la sospensione della procedura ex art. 52 CCII e deducendo nel merito la palese la mancanza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi richiesti ex lege per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in capo al posto che: il risulta iscritto nella sezione speciale del Registro Pt_1 Pt_1
Imprese come “piccolo imprenditore”; dalle dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi antecedenti la data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale l'attivo patrimoniale era pari a poco più di Euro 5 mila e i ricavi ammontavano a Euro 3.230,00; analizzando la scarna documentazione depositata, il debito esattoriale era risalente ad oltre 25 anni addietro che in ogni caso si disconosce sia nell'an che nel quantum e la maggior parte di esso era ormai estinto, a causa dell'intervenuta prescrizione. .
Non si è costituita la Curatela della Liquidazione Giudiziale di Donzuso Iganzio, con conseguente sua contumacia.
Indi, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed acquisite le note, la
Corte, con provvedimento del 3 maggio 2025, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Codice della Crisi dell'Impresa prevede all'art. 2 che “Ai fini del presente codice si intende per… d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
pag. 2/5 Il successivo art. 121 prevede inoltre che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Parte reclamante, ha contestato la sussistenza dei predetti requisiti, rilevando in primo luogo di essere un piccolo imprenditore, iscritto nell'apposita sezione del registro delle imprese.
La circostanza, tuttavia, non assume alcuna importanza posto che per giurisprudenza pacifica “In tema di fallimento, e ai fini dell'accertamento della nozione di «piccolo imprenditore» rilevante per l'applicazione dell'art. 1 l. fall., che esclude dalla procedura concorsuale i piccoli imprenditori, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 c.c., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla l. n. 443 del 1985, in quanto quest'ultima stabilisce i criteri di accertamento del carattere artigianale dell'impresa rilevanti esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalle leggi regionali” (cfr. da ultimo Cass., 15/06/2005,
n.12847)
Quanto ai requisiti oggettivi e soggettivi, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova in materia, avuto riguardo al fatto che le norme sopra richiamate (e prima l'art. 1, secondo comma, legge fall.) pongono a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. nn. 17281 del 2010, 24138 del 2019, n. 25025 del
2020 tra le altre).
Orbene, nel caso in esame, a fronte di un'esposizione debitoria esattoriale per oltre € 2.800.000,00 accertato dal primo giudice, nessuna idonea prova ha fornito il reclamante in merito all'ammontare dei debiti, essendosi egli limitato a pag. 3/5 contestare il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate mediante la riproduzione di uno specchietto nel quale sono riportati i tributi per anno (nessuno dei quali estinto per pagamento) e deducendo genericamente che, alla luce dell'anno di riferimento, gli stessi sarebbero prescritti, a fronte della prova documentale fornita dalla Procura della Repubblica circa la consistenza del debito erariale.
La censura è, quindi, infondata perché secondo l'orientamento di questa Corte
“l'affermazione dell'intervenuta estinzione per prescrizione del debito deve costituire oggetto di apposito accertamento giurisdizionale concernente la qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali de quibus e delle conseguenti obbligazioni pecuniarie” e non assume, dunque, alcun rilievo nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento quando “oggetto di generica allegazione priva… di specifico supporto documentale e probatorio” (v. Corte
Appello di Catania, 26/10/2017, n. 1957).
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 15/2025 pubblicata il 28/01/2025 così provvede: rigetta il reclamo;
nulla sulle spese;
pag. 4/5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 04/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5