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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 14 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G. 1772/2025, promossa da , nata a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni , nato a [...], il Persona_1
7 giugno 2019, C.F e nato a [...], il [...], CodiceFiscale_2 Parte_2
C.F , rappresentati e difesi dall'Avv. Impiduglia Giuseppe e domiciliati CodiceFiscale_3 presso il suo studio sito in Palermo, Via Oberdan n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, depositato in cancelleria il 13 febbraio 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e , rappresentata e difesa dall'avv. Per_1 Parte_2
Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, in sintesi, volersi: Controparte_1 ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore dei minori, affetti da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel
Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 23 agosto 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per i minori da essa rappresentati in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” dei minorenni (all. 1 e 2).
- Orbene, i predetti piani personalizzati recano data 23 agosto 2024.
- In data 7 maggio 2025, si costituiva in giudizio il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, il quale chiedeva, preliminarmente, accertarsi la carenza di legittimazione passiva del nel presente giudizio;
quindi “dichiararsi la Controparte_1 legittimità di tutta l'attività espletata dall'Amministrazione Comunale”, poiché avrebbe provveduto all'attivazione dei servizi richiesti in data 23 agosto 2024; chiedeva, in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali.
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 12 maggio 2025, nota con cui l'Ufficio H del Comune di Palermo, con mail indirizzata al legale della ricorrente e a “Il
Sottomarino asd”, invitava la “Cooperativa a dare avvio al servizio di attività natatoria per 2 ore
a settimana, come previsto nei Piani Redatti dei minori e . Persona_1 Parte_2
- Appare necessariamente primario affrontare la questione giuridica della carenza di legittimazione passiva avanzata dal convenuto. Orbene, per dottrina costante, la CP_1 legittimazione passiva riguarda l'amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato o contestato. Secondo l'art. 101 c.p.c., la legittimazione passiva spetta a coloro che sono titolari del diritto o del rapporto giuridico oggetto della domanda, ovvero quegli enti che, essendo direttamente coinvolti nel diritto o nel rapporto giuridico, possono essere chiamati in giudizio.
Non vi è dubbio alcuno che il sia titolare della posizione giuridica per cui era Controparte_1 tenuto, nella fattispecie, ad attivare i servizi previsti nei piani individualizzati formati per i minori disabili, sicchè nulla quaestio circa la sussistenza della legittimazione passiva in capo al CP_1
.
[...]
- Sulla base della documentazione prodotta dalle parti e su richiamata, appare necessario far risalire l'effettiva attivazione dei servizi previsti nei Piani personalizzati al 24 aprile 2025, data della mail inviata dal servizio H del e già indicata. La data riferita da parte Controparte_1 convenuta del 23 agosto 2024 non pare possa essere considerata come quella di un'attivazione fattiva dei servizi in discorso, dal momento che essa si riscontra nella mail allegata agli atti del convenuto come quella in cui, segnatamente, “l'attivazione dei servizi disposti dalla CP_1
Commissione U.V.M. nel piano redatto il 23.08.2024 ricade su somme impegnate con proseguimento ex R.E.A.C.T.”: ciò non dà sicuramente prova dell'effettiva attivazione dei servizi di cui si discute, ma solo una disposizione a carattere finanziario.
- Considerate le affermazioni di entrambe le parti e, in special modo, quelle di parte attrice, devesi presumere che la ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito del documento richiamato da parte della difesa della ricorrente e recante data 24 aprile
2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nella qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni e come su Persona_1 Parte_2 generalizzati, nei confronti del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato il 19 febbraio 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto indicato in parte motiva;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Parte_1
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni
[...] Per_1
e nei confronti del , in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs.
150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato il 19 febbraio 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 19 febbraio 2025;
4) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 9 giugno 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna