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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2398/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO Parte_1
contro
:
con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA
Oggetto: Ripetizione di indebito
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo di: CP_1
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza, l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza della pretesa formulata dall' con lettera CP_1 datata 22.10.2024 di ripetibilità nei confronti della ricorrente dell'importo di € 5.779,87 con riguardo al periodo 1.1.2020 /
30.11.2020 a titolo di erogata prestazione di indennità di disoccupazione NASpI;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto lettera del 22.10.2024 con cui l' di Milano Nord CP_1 comunicava l'accertamento di somme indebitamente percepite a titolo pagina 1 di 4 di indennità di disoccupazione NA (n. 940723/2019) per il periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020.
La ricorrente ha precisato di essere titolare di partita iva e di aver svolto, nel corso dell'anno 2020, attività professionale di lavoro autonomo in regime di legge cd. “forfettario”, dichiarando ricavi/compensi per € 5.382,00, ma un “reddito” corrispondente al minor importo di € 4.198,00, valore inferiore al limite di €
4.800,00, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione per tale anno e diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'insussistenza della pretesa formulata dall' CP_1
Si è costituito ritualmente in giudizio l'
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_1 pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l' ha eccepito che ciò che rileva ai fini CP_1 della NA sono i compensi effettivamente percepiti e indicati in fattura, ovvero le somme esposte nella colonna 3 del Quadro LM della dichiarazione dei redditi.
Correttamente sarebbe dunque ritenuto incorsa in decadenza la ricorrente in ragione della perdita dello stato di disoccupazione come previsto dalla lettera a dell'art 11 DLgs 22/15.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
E' pacifico che la ricorrente, titolare di partita iva, nel corso dell'anno 2020 abbia svolto attività professionale di lavoro autonomo in regime di legge cd. “forfettario”.
pagina 2 di 4 E' documentale che, nella dichiarazione dei redditi PF-Persone fisiche 2021 (doc. 4 fasc. ric.), al rigo LM22-colonna 3 siano indicati i “componenti positivi”, pari all'importo di € 5.382,00, e al rigo LM22-colonna 5 sia indicato il “reddito per attività” pari all'importo di € 4.198,00, importo identico al rigo LM34 (reddito lordo), al rigo LM36 (reddito netto), nonché al rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva Irpef).
E' inoltre pacifico che il minor importo di € 4.198,00 discenda dall'applicazione all'importo dei compensi percepiti (5.382,00 euro) del coefficiente del 78% di deduzione forfettaria dei costi.
Tanto premesso, secondo la tesi di parte attrice, nel caso in analisi occorrerebbe avere riguardo non al dato dei ricavi/compensi percepiti nel periodo di imposta, ma piuttosto al reddito effettivo, quale quello risultante all'esito della tassazione applicata.
Come chiarito dall'ente convenuto, l'art 4, comma 1, lett.a) D.Lgs.
181/00 consentiva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
L'art 4 DLgs 181/00 è stato abrogato dall'art 34 DLgs 150/15 che, al comma 3, lett b) ha introdotto all' articolo 10, comma 1, DLgs 22/15, le seguenti modificazioni: “b) le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917”.
Ne deriva che attualmente, in caso di svolgimento di attività di lavoro in forma autonoma, se il reddito ricavato sia inferiore al limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione (pari ad E.
4.800,00 annui), il lavoratore – previa comunicazione all' del CP_1 reddito presunto - conserva il diritto all'indennità di pagina 3 di 4 disoccupazione, la quale viene ridotta di un importo del 80% del reddito previsto.
Il comma 15-quater dell'art. 4 del .L. n. 4 del 2019 dispone inoltre che “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Ciò detto, va ritenuto che, ai fini della percezione della NA durante lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, si debba avere riguardo al dato dei compensi percepiti, e non al reddito risultante dall'applicazione del coefficiente di redditività collegato al regime forfettario ex art 1, commi 54-89, L. 190/14, poiché quest'ultimo assume rilievo solo ai fini dell'applicazione delle aliquote fiscali più favorevoli.
Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 21.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2398/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO Parte_1
contro
:
con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA
Oggetto: Ripetizione di indebito
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo di: CP_1
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza, l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza della pretesa formulata dall' con lettera CP_1 datata 22.10.2024 di ripetibilità nei confronti della ricorrente dell'importo di € 5.779,87 con riguardo al periodo 1.1.2020 /
30.11.2020 a titolo di erogata prestazione di indennità di disoccupazione NASpI;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto lettera del 22.10.2024 con cui l' di Milano Nord CP_1 comunicava l'accertamento di somme indebitamente percepite a titolo pagina 1 di 4 di indennità di disoccupazione NA (n. 940723/2019) per il periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020.
La ricorrente ha precisato di essere titolare di partita iva e di aver svolto, nel corso dell'anno 2020, attività professionale di lavoro autonomo in regime di legge cd. “forfettario”, dichiarando ricavi/compensi per € 5.382,00, ma un “reddito” corrispondente al minor importo di € 4.198,00, valore inferiore al limite di €
4.800,00, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione per tale anno e diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'insussistenza della pretesa formulata dall' CP_1
Si è costituito ritualmente in giudizio l'
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_1 pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l' ha eccepito che ciò che rileva ai fini CP_1 della NA sono i compensi effettivamente percepiti e indicati in fattura, ovvero le somme esposte nella colonna 3 del Quadro LM della dichiarazione dei redditi.
Correttamente sarebbe dunque ritenuto incorsa in decadenza la ricorrente in ragione della perdita dello stato di disoccupazione come previsto dalla lettera a dell'art 11 DLgs 22/15.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
E' pacifico che la ricorrente, titolare di partita iva, nel corso dell'anno 2020 abbia svolto attività professionale di lavoro autonomo in regime di legge cd. “forfettario”.
pagina 2 di 4 E' documentale che, nella dichiarazione dei redditi PF-Persone fisiche 2021 (doc. 4 fasc. ric.), al rigo LM22-colonna 3 siano indicati i “componenti positivi”, pari all'importo di € 5.382,00, e al rigo LM22-colonna 5 sia indicato il “reddito per attività” pari all'importo di € 4.198,00, importo identico al rigo LM34 (reddito lordo), al rigo LM36 (reddito netto), nonché al rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva Irpef).
E' inoltre pacifico che il minor importo di € 4.198,00 discenda dall'applicazione all'importo dei compensi percepiti (5.382,00 euro) del coefficiente del 78% di deduzione forfettaria dei costi.
Tanto premesso, secondo la tesi di parte attrice, nel caso in analisi occorrerebbe avere riguardo non al dato dei ricavi/compensi percepiti nel periodo di imposta, ma piuttosto al reddito effettivo, quale quello risultante all'esito della tassazione applicata.
Come chiarito dall'ente convenuto, l'art 4, comma 1, lett.a) D.Lgs.
181/00 consentiva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
L'art 4 DLgs 181/00 è stato abrogato dall'art 34 DLgs 150/15 che, al comma 3, lett b) ha introdotto all' articolo 10, comma 1, DLgs 22/15, le seguenti modificazioni: “b) le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917”.
Ne deriva che attualmente, in caso di svolgimento di attività di lavoro in forma autonoma, se il reddito ricavato sia inferiore al limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione (pari ad E.
4.800,00 annui), il lavoratore – previa comunicazione all' del CP_1 reddito presunto - conserva il diritto all'indennità di pagina 3 di 4 disoccupazione, la quale viene ridotta di un importo del 80% del reddito previsto.
Il comma 15-quater dell'art. 4 del .L. n. 4 del 2019 dispone inoltre che “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Ciò detto, va ritenuto che, ai fini della percezione della NA durante lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, si debba avere riguardo al dato dei compensi percepiti, e non al reddito risultante dall'applicazione del coefficiente di redditività collegato al regime forfettario ex art 1, commi 54-89, L. 190/14, poiché quest'ultimo assume rilievo solo ai fini dell'applicazione delle aliquote fiscali più favorevoli.
Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 21.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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