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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4045/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI LILIANA, elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio del difensore in PIAZZA VALLISNERI N. 4, IO IL;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SHAKAJ VALBONA, elettivamente domiciliata presso CP_2 lo studio del difensore in VIALE PIAVE N. 39, IO IL;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO IL
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 29/10/2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione formulata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Pur vero che la moglie ha espresso anche in udienza la sua contrarietà alla separazione. Tuttavia, sul punto, giova richiamare il pacifico e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
E' dunque sufficiente, nel caso di specie, la sola volontà del ricorrente di separarsi dal coniuge, ai fini dell'accoglimento della domanda di separazione.
Per il resto, sulle questioni accessorie alla pronuncia sul vincolo, è riscontrabile un sostanziale accordo tra le parti.
Entrambe sono infatti d'accordo sull'affidamento condiviso dei figli e con loro Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, a cui va di conseguenza assegnata la casa coniugale.
Vi è accordo anche sui diritti di visita del padre, che vengono calendarizzati come da provvedimenti provvisori.
Anche sull'assegno mensile di mantenimento dei figli deve essere confermato l'importo mensile di €
600,00 statuito con i provvedimenti provvisori (€ 300,00 per ciascun figlio), così come richiesto dalla resistente, atteso che anche il ricorrente, nel ricorso, aveva in origine offerto tale somma, e la sopravvenuta riduzione ad € 200,00 per ciascun figlio indicata in via subordinata nella memoria del
20/06/2025 non trova effettiva giustificazione, atteso che le spese straordinarie rimangono, come di regola, ripartite al 50% ciascuno tra i genitori, ed anche l'assegno unico segue la sua disciplina prevista ex lege in caso di affidamento condiviso (salvo diversi accordi fra le parti, spettante nella misura del
50% in favore di ciascun genitore).
Si prende atto, infine, dell'accordo avente ad oggetto l'impegno del ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento della moglie, di pagare la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, sino a quando la moglie non avrà reperito un lavoro non occasionale, anche part-time ed a tempo determinato
La reciproca soccombenza sulle questioni economiche giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi CP_1 CP_2 in matrimonio nel Comune di Vlore (Albania) in data 17 agosto 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 603, Parte 2, Serie C dell'anno 2017).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (o dal sabato mattina all'uscita della scuola) sino alla domenica sera alle 21:00 dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
durante la settimana il padre avrà diritto di visita libera ai figli presso l'abitazione della madre, previo avviso e previo accordo con la madre stessa;
durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori il 24 dicembre ed il 25 dicembre, negli anni pari il 24 dicembre staranno con la madre e negli anni dispari con il padre, e viceversa per il
25 dicembre;
dal 26 dicembre i figli trascorreranno sei giorni con la madre (anni pari) e i successivi sei giorni con il padre (anni dispari), sempre in modalità alternata, salvo diverso accordo scritto (anche via whatsapp, mail, sms); sempre ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori il 31 dicembre ed il primo dell'Anno ( negli anni pari il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre, negli anni dispari viceversa, salvo diverso accordo scritto anche via whatsapp, mail, sms ); durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno 3/4 giorni con il padre, ad eccezione del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che saranno alternati tra i genitori (negli anni pari Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni dispari viceversa); durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane, da concordare con la madre entro il 31 di maggio di ogni anno;
le tre settimane potranno essere fruite disgiuntamente o continuativamente tra loro;
anche la madre avrà diritto a tre settimane di ferie continuative da trascorrere con i figli;
in caso di disaccordo sui periodi di vacanza da trascorrere con i minori, negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari la scelta del padre;
i figli trascorreranno il periodo estivo con la madre, ad eccezione delle tre settimane di ferie spettanti al padre;
nel periodo estivo verrà applicato il medesimo calendario di visita del padre di cui sopra, ad eccezione delle tre settimane di ferie spettanti alla madre;
i figli trascorreranno le altre festività e ricorrenze (es. 01/05 – 25/04) ad anni alterni con i genitori. Inoltre, i figli potranno trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con il festeggiato (padre) o la pagina 3 di 4 festeggiata (madre). Per i giorni dei compleanni dei figli, il genitore che non ha con sé i minori nel giorno del compleanno ha comunque diritto di trascorrere almeno un'ora, da concordare con l'altro genitore, con il figlio festeggiato per fare gli auguri ed un saluto. Gli orari per il ritiro dei ragazzini si indicano nelle ore 9.00 del mattino quando non vi è scuola, oppure al termine delle lezioni quando i figli sono a scuola;
l'orario per il rientro dei figli a casa della madre viene fissato nelle ore 21.00 del giorno indicato, dopo aver dato loro la cena.
5) Assegna la casa coniugale alla moglie presso cui è collocata la prole.
6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli e Per_1 Per_2 versando alla moglie, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
7) Prende atto che il ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento della moglie, si è impegnato a continuare a pagare la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, sino a quando la moglie non avrà reperito un lavoro non occasionale, anche part-time ed a tempo determinato.
8) Dispone che l'assegno unico segua la sua disciplina prevista ex lege in caso di affidamento condiviso, e che dunque, salvo diversi accordi fra le parti, esso verrà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore secondo le relative disposizioni di legge.
9) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NO ZZ
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4045/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI LILIANA, elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio del difensore in PIAZZA VALLISNERI N. 4, IO IL;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SHAKAJ VALBONA, elettivamente domiciliata presso CP_2 lo studio del difensore in VIALE PIAVE N. 39, IO IL;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO IL
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 29/10/2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione formulata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Pur vero che la moglie ha espresso anche in udienza la sua contrarietà alla separazione. Tuttavia, sul punto, giova richiamare il pacifico e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
E' dunque sufficiente, nel caso di specie, la sola volontà del ricorrente di separarsi dal coniuge, ai fini dell'accoglimento della domanda di separazione.
Per il resto, sulle questioni accessorie alla pronuncia sul vincolo, è riscontrabile un sostanziale accordo tra le parti.
Entrambe sono infatti d'accordo sull'affidamento condiviso dei figli e con loro Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, a cui va di conseguenza assegnata la casa coniugale.
Vi è accordo anche sui diritti di visita del padre, che vengono calendarizzati come da provvedimenti provvisori.
Anche sull'assegno mensile di mantenimento dei figli deve essere confermato l'importo mensile di €
600,00 statuito con i provvedimenti provvisori (€ 300,00 per ciascun figlio), così come richiesto dalla resistente, atteso che anche il ricorrente, nel ricorso, aveva in origine offerto tale somma, e la sopravvenuta riduzione ad € 200,00 per ciascun figlio indicata in via subordinata nella memoria del
20/06/2025 non trova effettiva giustificazione, atteso che le spese straordinarie rimangono, come di regola, ripartite al 50% ciascuno tra i genitori, ed anche l'assegno unico segue la sua disciplina prevista ex lege in caso di affidamento condiviso (salvo diversi accordi fra le parti, spettante nella misura del
50% in favore di ciascun genitore).
Si prende atto, infine, dell'accordo avente ad oggetto l'impegno del ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento della moglie, di pagare la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, sino a quando la moglie non avrà reperito un lavoro non occasionale, anche part-time ed a tempo determinato
La reciproca soccombenza sulle questioni economiche giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi CP_1 CP_2 in matrimonio nel Comune di Vlore (Albania) in data 17 agosto 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 603, Parte 2, Serie C dell'anno 2017).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (o dal sabato mattina all'uscita della scuola) sino alla domenica sera alle 21:00 dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
durante la settimana il padre avrà diritto di visita libera ai figli presso l'abitazione della madre, previo avviso e previo accordo con la madre stessa;
durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori il 24 dicembre ed il 25 dicembre, negli anni pari il 24 dicembre staranno con la madre e negli anni dispari con il padre, e viceversa per il
25 dicembre;
dal 26 dicembre i figli trascorreranno sei giorni con la madre (anni pari) e i successivi sei giorni con il padre (anni dispari), sempre in modalità alternata, salvo diverso accordo scritto (anche via whatsapp, mail, sms); sempre ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori il 31 dicembre ed il primo dell'Anno ( negli anni pari il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre, negli anni dispari viceversa, salvo diverso accordo scritto anche via whatsapp, mail, sms ); durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno 3/4 giorni con il padre, ad eccezione del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che saranno alternati tra i genitori (negli anni pari Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni dispari viceversa); durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane, da concordare con la madre entro il 31 di maggio di ogni anno;
le tre settimane potranno essere fruite disgiuntamente o continuativamente tra loro;
anche la madre avrà diritto a tre settimane di ferie continuative da trascorrere con i figli;
in caso di disaccordo sui periodi di vacanza da trascorrere con i minori, negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari la scelta del padre;
i figli trascorreranno il periodo estivo con la madre, ad eccezione delle tre settimane di ferie spettanti al padre;
nel periodo estivo verrà applicato il medesimo calendario di visita del padre di cui sopra, ad eccezione delle tre settimane di ferie spettanti alla madre;
i figli trascorreranno le altre festività e ricorrenze (es. 01/05 – 25/04) ad anni alterni con i genitori. Inoltre, i figli potranno trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con il festeggiato (padre) o la pagina 3 di 4 festeggiata (madre). Per i giorni dei compleanni dei figli, il genitore che non ha con sé i minori nel giorno del compleanno ha comunque diritto di trascorrere almeno un'ora, da concordare con l'altro genitore, con il figlio festeggiato per fare gli auguri ed un saluto. Gli orari per il ritiro dei ragazzini si indicano nelle ore 9.00 del mattino quando non vi è scuola, oppure al termine delle lezioni quando i figli sono a scuola;
l'orario per il rientro dei figli a casa della madre viene fissato nelle ore 21.00 del giorno indicato, dopo aver dato loro la cena.
5) Assegna la casa coniugale alla moglie presso cui è collocata la prole.
6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli e Per_1 Per_2 versando alla moglie, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
7) Prende atto che il ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento della moglie, si è impegnato a continuare a pagare la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, sino a quando la moglie non avrà reperito un lavoro non occasionale, anche part-time ed a tempo determinato.
8) Dispone che l'assegno unico segua la sua disciplina prevista ex lege in caso di affidamento condiviso, e che dunque, salvo diversi accordi fra le parti, esso verrà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore secondo le relative disposizioni di legge.
9) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NO ZZ
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