Articolo 1 della Legge 17 febbraio 1958, n. 60
Articolo 2
Versione
13 marzo 1958
Art. 1.
Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38 .
Il Governo e' delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonche' il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 13 marzo 1958