Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARROCU Parte_1 C.F._1
GIACOMO LUCA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. SPIGA PAOLO e DI TUCCI CP_1 P.IVA_1
ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.03.2022, , nella sua qualità di erede di Parte_1 ER
, deceduto in data 9.07.2021 a causa di complicazioni al sinistro stradale occorso in data
[...] 4.03.2021, premesso di avere chiesto inutilmente all' il riconoscimento di infortunio sul lavoro CP_1 di tale sinistro, ha dedotto che , socio lavoratore del Panificio Mandiana di SA, era Persona_1 stato coinvolto nel sinistro mentre, alla guida del veicolo aziendale, percorreva il tragitto di lavoro diretto a DE per recarsi dalla cliente . Controparte_2
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al giudice di riconoscere l'infortunio sul lavoro e tutti i benefici economici connessi.
Si è costituito in giudizio l' contestando la sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento CP_1 della domanda.
Espletata la prova per testi, all'esito della discussione, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art. 127ter cpc.
Il ricorso è risultato fondato e va accolto ancorché nei limiti che seguono.
I testimoni escussi hanno tutti concordemente riferito che il Sig. si occupava di Persona_1 consegnare i prodotti confezionati dal Panificio Mandiana e di incassare le somme della vendita, recandosi presso gli esercizi commerciali Logudoro - Meilogu: - , Controparte_3 Controparte_4 pagina 1 di 4
con sede in Ittiri;
- con sede in Controparte_9 Controparte_10 Controparte_2
DE; - , , con sede in IE;
- Controparte_11 CP_12 CP_13 [...] Co
con sede in Torralba;
- con sede in Cossoine;
- , Mille Controparte_14 CP_15 CP_16
Idee con sede in PO;
- di con sede in Padria CP_18 Per_2
Hanno altresì prevalentemente confermato che il giorno dell'occorso il Sig. aveva seguito il ER percorso SA (panificio Mandiana) – Ittiri – Banari (SP 41bis) – SI (SP23) – DE – IE – Torralba – Cossoine – PO – Padria – IE – DE (SP 23). N) e che, nelle circostanze del sinistro stradale, stava percorrendo il tratto di strada IE – DE (SP 23) al fine di riscuotere le somme dovute dalla cliente per la vendita dei prodotti confezionati dal Panificio Controparte_2 Mandiana (teste : “Capo C) è vero, lui usava il furgone aziendale come faccio anche io . Testimone_1
C apo D) In occasione del sinistro di cui m i si chiede si stava recando dalla cliente Persona_1
per ritirar e l 'incasso a quell'ora. La cliente infatti abita sopra il suo negozio. Io Persona_3 sono a conoscenza dei fatti id cui mi si chiede perché nel quel momento in cui è avvenuto il sinistro mi trovavo in panificio e sentii parlare al telefono. Non so chi chiamò ma ci avvertirono Parte_2 del sinistro. Capo H) confermo che i nominativi di cui mi si chiede sono quelli dei clienti che fanno parte del giro “Ittiri ” . C apo M) ho già risposto. C apo N) è vero, ho già risposto. Preciso che io consocio il punto esatto del sinistro perché è un tratto di strada che percorro anche io per recarmi dalla cliente . Non sono in grado di confermare con esattezza l'orario in cui si è Persona_3 verificato il sinistro che ha visto coinvolto . Io ne ho avuto conoscenza nel momento in Persona_1 cui è arrivata la telefonata di cui ho riferito prima e cioè verso le 14,30. ADR: i panificatori lavorano seguendo un orario variabile a seconda degli ordini raccolti il giorno prima. Quindi possono iniziare all'1,00 oppure alle 2,00 e finire la lavorazione verso le 6,30/7,00. Il mio orario contrattuale è ad esempio di otto ore al giorno e subisce variazioni a seconda degli ordini ma ricopro le mie otto ore giornaliere perché mi occupo anche delle consegne. Preciso che se io inizio a panificare all'1,00 certamente non faccio anche il giro di cui si occupano altri colleghi. ADR: ogni giorno ci sono circa
4/5 giri di cui ce ne occupiamo noi 7 dipendenti. Ciascun dipendente si occupa sia della panificazione che delle consegne, invece si occupava delle consegne e del ritiro del prezzo della Persona_1 vendita”; testimone : “ era un socio lavoratore. Sentita sui capi di cui al Parte_2 Persona_1 ricorso, così risponde: Capo A) confermo la circostanza di cui mi si chiede. Preciso che per quanto l'orario di contrattualmente era dalle 8,00 alle 15,00, lui però in quanto socio poteva Persona_1 gestirsi, così come faccio tutt'ora anche io. Anche io, infatti, sono oltre che il Presidente una socia lavoratrice dipendente. Noi soci abbiamo sempre modulato l'orario in base alle esigenze dell'azienda. ADR: preciso che in azienda effettuiamo diversi giri di consegna e si occupava del Persona_1 giro “Ittiri” che prevedeva la partenza dal panificio con consegna a Ittiri, poi proseguiva verso Banari, SI, DE, IE, Torralba, Cossoine, PO, Padria, . Questo è il giro Per_4 che effettuava prevalentemente, poi lui se lo gestiva a seconda delle richieste. Infatti Persona_1 tutti i giri erano soggetti a variazioni. ADR: L 'orario di partenza dei giri era variabile;
bastava un qualsiasi imprevisto per procrastinare la partenza che, per quanto riguarda il giro di “Ittiri”, in genere era alle 6,30/7,00. Quando faceva questo giro, fatti salvi imprevisti o modifiche negli ordini,
rientrava in panificio alle 15,00/15,30. Capo B) è vero, oltre che delle Persona_1 Persona_1 consegne del pane e dei prodotti del panificio si occupava anche di incassarne il relativo prezzo. Capo C) è vero, usava il furgone aziendale. Capo D) Confermo la circostanza di cui mi si chiede;
io però non ero presente e ne sono a conoscenza per essermi stata riferita da una conoscente di IE che era arrivata nel luogo del sinistro dopo l'accadimento dello stesso. Capo H) confermo che i nominativi di cui mi si chiede sono i clienti che seguiva quando effettuava il giro “Ittiri ” Capo M) Persona_1 ho già risposto”; teste “io so che era un socio del panificio e posso Testimone_2 Persona_1 aggiungere che lui faceva le consegne. Lo so perché lo vedevo farle. Nulla so invece del tipo di contratto da lui sottoscritto. Per quanto riguarda l'orario di lavoro di io posso solo Persona_1 pagina 2 di 4 dire che lo vedevo al panificio al mattino verso le 6,15 quando si caricava la merce. Io lo vedevo solo in quell'orario perché poi io andavo a svolgere il mio lavoro e non lo vedevo al rientro, perché facevano giri diversi. ADR: io lavoravo dalle 4,00 alle 11,00 o dalle 3,00 alle 10,00 a seconda degli ordini. Capo B) è vero. Lui in quanto socio era abilitato a ritirare gli incassi. Io lo so perché quando noi autisti non riuscivamo a ritirare gli incassi perché ad esempio trovavamo chiuso il negozio oppure perché il pagamento era a cadenza mensile, mandavamo un messaggio nel gruppo whatsapp del panificio e a lui veniva comunicato dalla responsabile. I soci infatti non erano inseriti in tale gruppo. Capo C) io posso solo dire di aver sempre visto condurre un furgone cabinato come Persona_1 un Ducato. P o sso solo presumere che tale veicolo fosse del panificio. Capo D) io sono venuto a conoscenza della circostanza di cui mi si chiede per l a gravità del fatto. Io non so come sia accaduto l 'incidente e nemmeno ricordo la data. Capo H) Io so che il giro di ricomprendeva Persona_1
IE, DE, PO, SI ed ora non ricordo altri paesi. Io infatti non ho mai fatto il giro di . Il mio giro prevede SA, Porto RR e LG. Capo M) Quello di cui mi si Persona_1 chiede è il giro che faceva . Ritengo che lui stese facendo questo giro anche il giorno in Persona_1 cui ha avuto l'incidente perché era l'unico giro che faceva”.
Le caratteristiche del veicolo alla cui guida si trovava il de cuius al momento del sinistro – Fiat Ducato di proprietà del ricorrente- ne fanno ritenere l'utilizzo aziendale (confermato anche in sede testimoniale), mentre l'orario del sinistro (14.30) porta a ricavare che lo stesso stesse viaggiando all'interno dell'orario di lavoro, dal momento che le escussioni testimoniali riferiscono che normalmente rientrava verso le 15.00/15.30.
Il tipo di veicolo condotto (aziendale), il tragitto percorso (coincidente con quello assegnato al de cuius ed abitualmente da costui effettuato nell'esercizio delle mansioni), il luogo (facente parte del tragitto di lavoro) e l'orario del sinistro (rientrante in quello di lavoro), oltre che lo scopo del tragitto di quel giorno (recarsi da una cliente del panificio), così come confermati dai testimoni sentiti e della cui attendibilità non sono sorte ragioni di dubitare, sono tutti elementi che convergono per la natura di infortunio in itinere del sinistro stradale in cui è da ritenersi accertato che il de cuius, nell'esercizio delle mansioni di dipendente di Mandiana Panificio, è stato coinvolto e in conseguenza del quale è subentrato il decesso.
Quanto ai benefici economici conseguenti, l'art. 85 Decreto del Presidente della Repubblica del
30/06/1965 - N. 1124 così dispone:
“Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 :
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
pagina 3 di 4 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”
Spetta quindi al ricorrente, quale fratello non convivente del de cuius, l'assegno di euro 10.000,00.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente l'assegno di € 10.000,00 di cui all'art. 85 CP_1
DPR 1124/1965, oltre interessi legali;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario;
SA, 10/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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