Articolo 50 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 49Articolo 51
Versione
22 marzo 1913
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Versione
16 giugno 1976
Art. 50. ((I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati nell'atto)) ((47))

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel precedente capoverso, ne' il non sapere o il non poter sottoscrivere.

--------------- AGGIORNAMENTO (47)
La L. 10 maggio 1976, n. 334 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 16 giugno 1976
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