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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2023
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il dott. Pietro Paolo Arena, Giudice Unico in funzione monocratica, assistito dal Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 620 dell'anno 2023, vertente
TRA
, c. f. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a Gloucester (USA), Washington street n. 220, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Corsello, presso il cui studio sito in Cefalù, via Prestisimone n. 21/b, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE -
E
, c. f. , nata a [...], l'8 maggio CP_1 CodiceFiscale_2
1967, residente in [...], nella qualità di erede del Sig.
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela Teresa Amata, Persona_1 presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello, via Asmara n. 12/A, è elettivamente domiciliata;
- INTERVENUTA -
Oggetto: distanze e vedute
FATTO E DIRITTO
1.- con atto di citazione conveniva in Giudizio Parte_1 Persona_1 premettendo di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo, con annesso terreno di pertinenza, sito nel Comune di Tusa, via Nazionale 102, 104, distinto al catasto fabbricati di Tusa al foglio 5, particella 98 sub 7 e al catasto terreni al foglio 5 particella 367.
Specificava che il terreno suindicato, in parte piantumato e in parte pavimentato, confina lato monte con i terreni di cui alle particelle 400,316,315 e 96 ed era stato sempre delimitato da un muro lungo circa 7 metri e alto circa 1 metro con soprastante recinzione metallica.
Lamentava che al suo ritorno in Italia, in data 26.09.2019, veniva avvertita che il signor Per_1 proprietario dell'appezzamento confinante, aveva iniziato dei lavori di sbancamento, aveva sopraelevato sia il muretto di confine portandolo all'altezza di m. 3.50, sia il proprio piano di calpestio realizzando così un parcheggio in cemento armato in violazione delle distanze legali oltreché senza alcuna autorizzazione amministrativa.
Specificava che sulla sommità del muro elevato il aveva installato una ringhiera Per_1 perimetrale in ferro esercitando così una veduta diretta illegittima sul fondo dell'attrice.
Rappresentava di averlo diffidato, senza successo, a provvedere alla demolizione dell'opera abusiva.
Deduceva la violazione della normativa sulle distanze legali ex art. 872 c. c. e invocava la tutela di cui all'art. 872 c. c. che prevede il diritto al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino dei luoghi laddove si sia verificata una violazione delle norme di edilizia.
Sosteneva altresì la violazione degli artt. 905, 906 e 907 c.c. che regolano le distanze minime per l'apertura di vedute dirette o laterali verso il fondo del vicino.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'opera realizzata da
[...]
e condannarsi quest'ultimo alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al Persona_1 pagamento del risarcimento del danno pari a € 20.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Rimaneva contumace Persona_1
Nelle more interveniva nel giudizio la di lui moglie rappresentando CP_1 preliminarmente l'avvenuto decesso del marito.
Eccepiva la nullità della notifica dell'atto introduttivo poiché effettuato a mezzo PEC presso un indirizzo utilizzato dal solo per motivi professionali. Per_1
Chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini anche ai sensi dell'art. 153 c. p. c. deducendo quale causa ad essa non imputabile la grave malattia del marito.
Il Tribunale con ordinanza del 05.02.2025 rigettava la suddetta istanza e rinviava la causa concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Prima di entrare nel merito della questione occorre delineare in linea generale la normativa in materia di distanze tra costruzioni.
Le singole proprietà immobiliari sono destinate a convivere l'una di fianco all'altra e, pertanto,
l'eventuale riconoscimento in capo a ciascuno dei titolari di godere del proprio fondo in modo pieno darebbe inevitabilmente luogo a conflitti tra i contrapposti interessi dei proprietari di fondi contigui. Proprio al fine di evitare queste circostanze il codice detta una serie di norme.
La norma che prima di tutte deve essere tenuta in considerazione è l'art. 873 c. c. secondo la quale “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”, la ratio di tale norma va individuata nella necessità di evitare che tra le costruzioni vengano a crearsi spazi angusti e, pertanto, di tutelare l'interesse pubblico all'igiene, al decoro e alla sicurezza per gli edifici.
Sotto l'aspetto relativo alla tutela riservata al soggetto che subisce la violazione dei limiti imposti dal codice, invece, va richiamato l'art. 872 che prevede la c.d. doppia tutela a favore del privato specificando che colui il quale, per effetto della violazione, ha subìto un danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione in materia di distanza nelle costruzioni, o da questa richiamate.
In altri termini, in caso di costruzione realizzata in violazione di norme edilizie, al fine dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente demolizione del manufatto, non è sufficiente accertare l'illegittimità dello stesso, ma è necessario verificare che la disposizione edilizia violata rientri tra quelle poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti o abbia carattere integrativo delle stesse, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l'art. 872, comma 2, consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione.
A conferma di quanto sopra riappare chiarificatrice una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “È stato ribadito, in proposito, che le norme del codice civile sulle distanze tra edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, fondano e riconoscono, nelle controversie tra privati, il diritto soggettivo, di colui che si ritenga danneggiato dalla violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette parti normative, senza che possa in contrario rilevare il disposto dell'art. 2933 c.c. e l'ivi previsto divieto di distruzione pregiudizievole per l'economia nazionale”
(cfr Cass. SS. UU. N. 6582/1994 e Cass. Civ. 24719/2024).
Passando al vaglio della fattispecie va dunque stabilito se la realizzazione del terrapieno, e l'innalzamento del muro sulla linea di confine fra la particella n. 367 e la particella n. 400, sia qualificabile o meno come costruzione e quindi assoggettabile alle norme in materia di distanze.
Il CTU incaricato dal Tribunale, a tal proposito, ha rilevato che “Su quest'ultimo terreno è realizzato un terrazzamento, sul quale insiste un parcheggio che è stato coperto, per circa metà della superficie, con una tettoia realizzata con una struttura in profili scatolari metallici, chiusa con teli sia in copertura che lateralmente (vedi
All. A – Documentazione fotografica: foto nn. 4, 5, 6 e 7 - All. B - Rilievo con laser scanner (Lidar): tavole da 1 a 7). Il detto terrazzamento è stato realizzato sopraelevando l'originario muro di confine tra i due fondi viciniori, che si sviluppava per una lunghezza di circa 6.80 m ed aveva una presumibile altezza di 1.30 m, di ulteriori
1.78 m, colmando, con terreno di riporto, la parte a tergo della sopraelevazione del muro (vedi All. A –
Documentazione fotografica: foto nn. da 8 a 12 - All. C - Elaborati grafici: tavole 2, 3 e 4). Da quanto si evince dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa, per la sopraelevazione del muro, è stato preliminarmente realizzato un cordolo in c.a. sulla testa del muro esistente, mentre il paramento in elevazione è stato realizzato con blocchi di cemento da muratura.” (cfr CTU pag. 4).
A tal fine si osserva che la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa (Cass. Civ. n. 23856/2018).
Appare particolarmente confacente alla fattispecie concreta la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, mentre non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare smottamenti o frane, all'inverso, nel caso di dislivello di origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della normativa sulle distanze legali, il muro di fabbrica che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo, o che questa abbia pure soltanto accentuato rispetto a quello già esistente per la natura dei luoghi. Basta, dunque, che
l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame (senza che abbia rilievo chi, dei proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento), e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.” (cfr Cass. Civ. 12203.2022).
Orbene, nel caso concreto emerge chiaramente dalla CTU agli atti che il terrapieno di cui alla particella 400, di proprietà di parte convenuta, è stato creato ex novo “Il detto terrazzamento è stato realizzato sopraelevando l'originario muro di confine tra i due fondi viciniori, che si sviluppava per una lunghezza di circa 6.80 m ed aveva una presumibile altezza di 1.30 m, di ulteriori 1.78 m, colmando, con terreno di riporto, la parte a tergo della sopraelevazione del muro.” (cfr pag 4 CTU) e ancora “Per la costruzione del detto parcheggio è stata modificata la morfologia originaria del terreno su cui insiste, che, come si può evincere sia dal terreno ubicato al lato dello stesso (vedi foto da n. 13 a n. 18), sia dalle ortofoto estrapolate da Google Earth relative ai voli datati 2014, 2018 e 2020, oltre che da quella attuale (vedi foto nn. 19, 20 e 21), e sia dall'all.
9, foto dei luoghi, degli atti dicausa, aveva una giacitura con notevole pendenza in direzione nord-ovest sud-est.”
(cfr pag. 6 CTU).
In altre parole, la natura artificiale del terrapieno oggetto di causa conferisce al manufatto natura di costruzione con conseguente applicazione delle norme dettate dall'art. 873 c.c. in materia di distanze.
Accertato che il terrapieno realizzato dal convenuto è stato edificato in violazione delle distanze legali, la parte convenuta va condannata a ripristinare la quota di terreno alla situazione originaria così come stabilito anche dal Ctu in seno alla relazione tecnica “le opere da effettuare per ridurre in pristino i luoghi consistono nella demolizione di quanto realizzato, come fra l'altro già disposto con l'ordinanza di demolizione n.1 del 18/05/2023 della città di Tusa, presente in atti di causa” (cfr pag. 7 ctu)
2.1 Ciò posto la questione va esaminata anche in relazione alla lamentata violazione della normativa inerente le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi;
l'art. 905 c. c. prevede il divieto di aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino se tra quest'ultimo e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza minima di un metro e mezzo.
La norma in esame ha inteso dunque salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini, imponendo un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi prescindendo dal danno in concreto verificatosi in conseguenza alla violazione delle norme in materia di distanze nella realizzazione di opere idonee all'inspectio e alla prospectio.
Affinché sussista una veduta, secondo l'art. 900 c.c., è necessaria la coesistenza dei due requisiti dell'inspectio, cioè la possibilità di godere di una completa visuale frontale sul fondo del vicino e della prospectio, ovvero la possibilità di affacciarsi e guardare il detto fondo anche lateralmente ed obliquamente. La contemporanea sussistenza dei suindicati requisiti, oltre ad essere l'elemento caratterizzante della veduta, si traduce, sul piano pratico, nella possibilità, per una persona di media altezza, di avere una visuale agevole, cioè esercitabile in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza e senza l'utilizzo di mezzi artificiali (cfr Cass. Civ. n.
23952/2020).
Orbene, la fattispecie in esame pare integrare i superiori requisiti;
dall'esame della CTU in atti emerge che “I luoghi oggetto di indagine tecnica riguardano un immobile con accesso dal numero civico 102 della via Nazionale della frazione Castel di Tusa del comune di Tusa ed un terreno confinante a nord-ovest dello stesso.
Detto immobile, di proprietà , fa parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra ed una elevazione Pt_1 seminterrata, ed in particolare comprende un piano terra, dal quale ha accesso dalla via Nazionale, ed un piano seminterrato con annesso cortile retrostante. Il fabbricato è identificato in Catasto al fg. 5 del comune di Tusa, part. 98, mentre il terreno su cui ricade il cortile è identificato alla part. 367 dello stesso foglio di mappa. Il suddetto cortile confina a nord ovest con il terreno di proprietà identificato in Catasto al fg. 5 del comune Per_1 di Tusa, part. 400. Su quest'ultimo terreno è realizzato un terrazzamento, sul quale insiste un parcheggio che è stato coperto, per circa metà della superficie, con una tettoia realizzata con una struttura in profili scatolari metallici, chiusa con teli sia in copertura che lateralmente. Il detto terrazzamento è stato realizzato sopraelevando
l'originario muro di confine tra i due fondi viciniori, che si sviluppava per una lunghezza di circa 6.80 m ed aveva una presumibile altezza di 1.30 m, di ulteriori 1.78 m, colmando, con terreno di riporto, la parte a tergo della sopraelevazione del muro” e ancora “Nella parte sommitale del muro, a partire dal piano di calpestio nel nuovo parcheggio, sono presenti due ricorsi in blocchi di mattoni in cemento privi di rifinitura, dell'altezza complessiva di
0.40 m, e su di essi vi è un parapetto realizzato con scatolari metallici, dell'altezza di 1.05 m, per un'altezza complessiva di 1.45 m, che consente l'affaccio diretto sul fondo sottostante.” (cfr ctu pag. 5-6).
È chiaro dunque che nel caso in esame la veduta viene a configurarsi nel terrazzamento realizzato innalzando il vecchio muro di confine, appare dirimente sul punto una pronuncia della
Suprema Corte secondo la quale “L'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio
(essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile.” (cfr Cass. Civ. n. 32816/2023).
In altre parole, al fine di ritenersi configurata la veduta è sufficiente, così come nel caso in specie, l'esistenza di un'opera muraria che permetta di guardare e affacciarsi sul fondo del vicino.
Rimane dunque da accertare l'effettiva violazione o meno delle distanze previste dalla legge,
a tal fine appaiono decisive le conclusioni a cui giunge il CTU incaricato dal Tribunale, il quale dopo aver richiamato la disciplina del codice civile in materia di vedute e distanze afferma: “Il terrazzamento realizzato dal senza alcun distacco dal fondo , è delimitato, verso quest'ultimo, come Per_1 Pt_1 già esposto, solo da un parapetto dell'altezza, rispetto al calpestio di 1.45 m, che consente l'affaccio diretto.
Pertanto, il suddetto manufatto non è a norma di legge.” (cfr CTU pag 7).
D'altra parte, le risultanze della CTU confermano altresì le dedotte violazioni della normativa in materia di concessioni edilizie, urbanistiche e edificatorie: “Il in data 26/09/2019, con Per_1 protocollo 7418, ha presentato una CILA con la rappresentazione grafica di uno stato di fatto senza la presenza di alcun muro tra i fondi (part. 400) e (part. 316), ed una previsione di progetto con l'indicazione Per_1 Pt_1 di un nuovo muro di confine da realizzare. Ma per l'opera in progetto, che consiste nella realizzazione di un nuovo muro di contenimento, sarebbe stato necessario sia il rilascio di un permesso di costruire, in quanto questo tipo di intervento rientra nella categoria delle nuove costruzioni, e sia l'autorizzazione sismica. Infatti, il muro di contenimento è una struttura che, differenziandosi dalla semplice recinzione che ha caratteristiche tipologiche diverse, di minima entità e di delimitazione della proprietà, non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità e autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi in caso di dislivello originario o incrementato. In materia edilizia, per la realizzazione del muro di contenimento, è necessario il permesso di costruire, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale qualificabile come intervento di “nuova costruzione”, oltre che i calcoli strutturali comprensivi di relazione geologica e verifiche geotecniche, al fine di ottenere l'autorizzazione sismica. Pertanto, le opere eseguite dal convenuto non rispettano i titoli edilizi e violano le norme sismiche.” (cfr ctu pag. 8).
Sulla base di quanto sopra esposto questo giudicante ritiene di non doversi discostare dalle risultanze della CTU che risultano precise, adeguatamente motivate e tecnicamente corrette.
2.2 A questo punto va osservato che, in ordine al già accennato sistema di tutele previsto in materia di violazione delle distanze tra costruzioni disciplinate dal Codice Civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza la necessità di una specifica attività probatoria (v. Cass. 21501/2018).
Circa la quantificazione del danno, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che ove sia disposta la rimessione in pristino, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione (cfr. Cass. civ. Ord. n. 14294/2018; Cass. Sent. n. 19132/2013).
Facendo applicazione dei predetti principi, il danno patito può essere stimato in via equitativa nella misura di euro 1.500,00, tenuto conto della natura dell'opera, dell'epoca di realizzazione e della accessorietà della statuizione di condanna a quella di ripristino dello stato dei luoghi.
2.3 Un'ultima osservazione, infine, va fatta in merito alle dedotte violazioni delle norme di edilizia per le quali appare chiarificatrice una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “In tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni” (Cass. civ. Sez. II,
30/03/2006, n. 7563).
Quindi, le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria.
Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo (cfr. Cass. civ. n.
5605/2019).
Anche per tale ragione non appare dirimente, oltre che tardiva, la documentazione depositata dalla parte convenuta in uno al foglio di precisazione delle conclusioni ed attinente alla presentazione di una CILA in sanatoria per le opere oggetto di causa.
2.5 Alla luce delle superiori premesse, dunque, parte convenuta va condannata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come meglio sopra descritto, e al pagamento della somma di €
1.500,00 in favore dell'odierna attrice a titolo di risarcimento del danno.
Su detta somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale sulla cifra via via rivalutata dal momento in cui la parte danneggiata è venuta a conoscenza del fatto, 26 settembre 2019, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed in seguito da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
3.- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte intervenuta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
Non può invece essere accolta la richiesta di condanna della convenuta-intervenuta al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., non avendo la parte istante dimostrato la concreta ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della invocata fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R. G. 620/2023, vertente tra contro n.q. di erede di Parte_1 CP_1 Persona_1
, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
- Accoglie la domanda di parte attrice;
- Condanna , n.q. di erede di , alla demolizione CP_1 Persona_1
delle opere realizzate sul fondo di cui al foglio n.5, particella n. 400 del Catasto Terreni del Comune di Tusa, e al ripristino dello status quo ante a proprie cure e spese;
- Condanna , n.q. di erede di al pagamento della CP_1 Persona_1
somma di € 1.500,00, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, da devalutarsi alla data del 26 settembre 2019 e successivamente da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed in seguito da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in € 237,00 per spese vive e € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in CP_1
separato provvedimento.
Patti, 16.4.2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il dott. Pietro Paolo Arena, Giudice Unico in funzione monocratica, assistito dal Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 620 dell'anno 2023, vertente
TRA
, c. f. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a Gloucester (USA), Washington street n. 220, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Corsello, presso il cui studio sito in Cefalù, via Prestisimone n. 21/b, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE -
E
, c. f. , nata a [...], l'8 maggio CP_1 CodiceFiscale_2
1967, residente in [...], nella qualità di erede del Sig.
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela Teresa Amata, Persona_1 presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello, via Asmara n. 12/A, è elettivamente domiciliata;
- INTERVENUTA -
Oggetto: distanze e vedute
FATTO E DIRITTO
1.- con atto di citazione conveniva in Giudizio Parte_1 Persona_1 premettendo di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo, con annesso terreno di pertinenza, sito nel Comune di Tusa, via Nazionale 102, 104, distinto al catasto fabbricati di Tusa al foglio 5, particella 98 sub 7 e al catasto terreni al foglio 5 particella 367.
Specificava che il terreno suindicato, in parte piantumato e in parte pavimentato, confina lato monte con i terreni di cui alle particelle 400,316,315 e 96 ed era stato sempre delimitato da un muro lungo circa 7 metri e alto circa 1 metro con soprastante recinzione metallica.
Lamentava che al suo ritorno in Italia, in data 26.09.2019, veniva avvertita che il signor Per_1 proprietario dell'appezzamento confinante, aveva iniziato dei lavori di sbancamento, aveva sopraelevato sia il muretto di confine portandolo all'altezza di m. 3.50, sia il proprio piano di calpestio realizzando così un parcheggio in cemento armato in violazione delle distanze legali oltreché senza alcuna autorizzazione amministrativa.
Specificava che sulla sommità del muro elevato il aveva installato una ringhiera Per_1 perimetrale in ferro esercitando così una veduta diretta illegittima sul fondo dell'attrice.
Rappresentava di averlo diffidato, senza successo, a provvedere alla demolizione dell'opera abusiva.
Deduceva la violazione della normativa sulle distanze legali ex art. 872 c. c. e invocava la tutela di cui all'art. 872 c. c. che prevede il diritto al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino dei luoghi laddove si sia verificata una violazione delle norme di edilizia.
Sosteneva altresì la violazione degli artt. 905, 906 e 907 c.c. che regolano le distanze minime per l'apertura di vedute dirette o laterali verso il fondo del vicino.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'opera realizzata da
[...]
e condannarsi quest'ultimo alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al Persona_1 pagamento del risarcimento del danno pari a € 20.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Rimaneva contumace Persona_1
Nelle more interveniva nel giudizio la di lui moglie rappresentando CP_1 preliminarmente l'avvenuto decesso del marito.
Eccepiva la nullità della notifica dell'atto introduttivo poiché effettuato a mezzo PEC presso un indirizzo utilizzato dal solo per motivi professionali. Per_1
Chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini anche ai sensi dell'art. 153 c. p. c. deducendo quale causa ad essa non imputabile la grave malattia del marito.
Il Tribunale con ordinanza del 05.02.2025 rigettava la suddetta istanza e rinviava la causa concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Prima di entrare nel merito della questione occorre delineare in linea generale la normativa in materia di distanze tra costruzioni.
Le singole proprietà immobiliari sono destinate a convivere l'una di fianco all'altra e, pertanto,
l'eventuale riconoscimento in capo a ciascuno dei titolari di godere del proprio fondo in modo pieno darebbe inevitabilmente luogo a conflitti tra i contrapposti interessi dei proprietari di fondi contigui. Proprio al fine di evitare queste circostanze il codice detta una serie di norme.
La norma che prima di tutte deve essere tenuta in considerazione è l'art. 873 c. c. secondo la quale “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”, la ratio di tale norma va individuata nella necessità di evitare che tra le costruzioni vengano a crearsi spazi angusti e, pertanto, di tutelare l'interesse pubblico all'igiene, al decoro e alla sicurezza per gli edifici.
Sotto l'aspetto relativo alla tutela riservata al soggetto che subisce la violazione dei limiti imposti dal codice, invece, va richiamato l'art. 872 che prevede la c.d. doppia tutela a favore del privato specificando che colui il quale, per effetto della violazione, ha subìto un danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione in materia di distanza nelle costruzioni, o da questa richiamate.
In altri termini, in caso di costruzione realizzata in violazione di norme edilizie, al fine dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente demolizione del manufatto, non è sufficiente accertare l'illegittimità dello stesso, ma è necessario verificare che la disposizione edilizia violata rientri tra quelle poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti o abbia carattere integrativo delle stesse, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l'art. 872, comma 2, consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione.
A conferma di quanto sopra riappare chiarificatrice una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “È stato ribadito, in proposito, che le norme del codice civile sulle distanze tra edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, fondano e riconoscono, nelle controversie tra privati, il diritto soggettivo, di colui che si ritenga danneggiato dalla violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette parti normative, senza che possa in contrario rilevare il disposto dell'art. 2933 c.c. e l'ivi previsto divieto di distruzione pregiudizievole per l'economia nazionale”
(cfr Cass. SS. UU. N. 6582/1994 e Cass. Civ. 24719/2024).
Passando al vaglio della fattispecie va dunque stabilito se la realizzazione del terrapieno, e l'innalzamento del muro sulla linea di confine fra la particella n. 367 e la particella n. 400, sia qualificabile o meno come costruzione e quindi assoggettabile alle norme in materia di distanze.
Il CTU incaricato dal Tribunale, a tal proposito, ha rilevato che “Su quest'ultimo terreno è realizzato un terrazzamento, sul quale insiste un parcheggio che è stato coperto, per circa metà della superficie, con una tettoia realizzata con una struttura in profili scatolari metallici, chiusa con teli sia in copertura che lateralmente (vedi
All. A – Documentazione fotografica: foto nn. 4, 5, 6 e 7 - All. B - Rilievo con laser scanner (Lidar): tavole da 1 a 7). Il detto terrazzamento è stato realizzato sopraelevando l'originario muro di confine tra i due fondi viciniori, che si sviluppava per una lunghezza di circa 6.80 m ed aveva una presumibile altezza di 1.30 m, di ulteriori
1.78 m, colmando, con terreno di riporto, la parte a tergo della sopraelevazione del muro (vedi All. A –
Documentazione fotografica: foto nn. da 8 a 12 - All. C - Elaborati grafici: tavole 2, 3 e 4). Da quanto si evince dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa, per la sopraelevazione del muro, è stato preliminarmente realizzato un cordolo in c.a. sulla testa del muro esistente, mentre il paramento in elevazione è stato realizzato con blocchi di cemento da muratura.” (cfr CTU pag. 4).
A tal fine si osserva che la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa (Cass. Civ. n. 23856/2018).
Appare particolarmente confacente alla fattispecie concreta la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, mentre non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare smottamenti o frane, all'inverso, nel caso di dislivello di origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della normativa sulle distanze legali, il muro di fabbrica che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo, o che questa abbia pure soltanto accentuato rispetto a quello già esistente per la natura dei luoghi. Basta, dunque, che
l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame (senza che abbia rilievo chi, dei proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento), e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.” (cfr Cass. Civ. 12203.2022).
Orbene, nel caso concreto emerge chiaramente dalla CTU agli atti che il terrapieno di cui alla particella 400, di proprietà di parte convenuta, è stato creato ex novo “Il detto terrazzamento è stato realizzato sopraelevando l'originario muro di confine tra i due fondi viciniori, che si sviluppava per una lunghezza di circa 6.80 m ed aveva una presumibile altezza di 1.30 m, di ulteriori 1.78 m, colmando, con terreno di riporto, la parte a tergo della sopraelevazione del muro.” (cfr pag 4 CTU) e ancora “Per la costruzione del detto parcheggio è stata modificata la morfologia originaria del terreno su cui insiste, che, come si può evincere sia dal terreno ubicato al lato dello stesso (vedi foto da n. 13 a n. 18), sia dalle ortofoto estrapolate da Google Earth relative ai voli datati 2014, 2018 e 2020, oltre che da quella attuale (vedi foto nn. 19, 20 e 21), e sia dall'all.
9, foto dei luoghi, degli atti dicausa, aveva una giacitura con notevole pendenza in direzione nord-ovest sud-est.”
(cfr pag. 6 CTU).
In altre parole, la natura artificiale del terrapieno oggetto di causa conferisce al manufatto natura di costruzione con conseguente applicazione delle norme dettate dall'art. 873 c.c. in materia di distanze.
Accertato che il terrapieno realizzato dal convenuto è stato edificato in violazione delle distanze legali, la parte convenuta va condannata a ripristinare la quota di terreno alla situazione originaria così come stabilito anche dal Ctu in seno alla relazione tecnica “le opere da effettuare per ridurre in pristino i luoghi consistono nella demolizione di quanto realizzato, come fra l'altro già disposto con l'ordinanza di demolizione n.1 del 18/05/2023 della città di Tusa, presente in atti di causa” (cfr pag. 7 ctu)
2.1 Ciò posto la questione va esaminata anche in relazione alla lamentata violazione della normativa inerente le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi;
l'art. 905 c. c. prevede il divieto di aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino se tra quest'ultimo e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza minima di un metro e mezzo.
La norma in esame ha inteso dunque salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini, imponendo un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi prescindendo dal danno in concreto verificatosi in conseguenza alla violazione delle norme in materia di distanze nella realizzazione di opere idonee all'inspectio e alla prospectio.
Affinché sussista una veduta, secondo l'art. 900 c.c., è necessaria la coesistenza dei due requisiti dell'inspectio, cioè la possibilità di godere di una completa visuale frontale sul fondo del vicino e della prospectio, ovvero la possibilità di affacciarsi e guardare il detto fondo anche lateralmente ed obliquamente. La contemporanea sussistenza dei suindicati requisiti, oltre ad essere l'elemento caratterizzante della veduta, si traduce, sul piano pratico, nella possibilità, per una persona di media altezza, di avere una visuale agevole, cioè esercitabile in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza e senza l'utilizzo di mezzi artificiali (cfr Cass. Civ. n.
23952/2020).
Orbene, la fattispecie in esame pare integrare i superiori requisiti;
dall'esame della CTU in atti emerge che “I luoghi oggetto di indagine tecnica riguardano un immobile con accesso dal numero civico 102 della via Nazionale della frazione Castel di Tusa del comune di Tusa ed un terreno confinante a nord-ovest dello stesso.
Detto immobile, di proprietà , fa parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra ed una elevazione Pt_1 seminterrata, ed in particolare comprende un piano terra, dal quale ha accesso dalla via Nazionale, ed un piano seminterrato con annesso cortile retrostante. Il fabbricato è identificato in Catasto al fg. 5 del comune di Tusa, part. 98, mentre il terreno su cui ricade il cortile è identificato alla part. 367 dello stesso foglio di mappa. Il suddetto cortile confina a nord ovest con il terreno di proprietà identificato in Catasto al fg. 5 del comune Per_1 di Tusa, part. 400. Su quest'ultimo terreno è realizzato un terrazzamento, sul quale insiste un parcheggio che è stato coperto, per circa metà della superficie, con una tettoia realizzata con una struttura in profili scatolari metallici, chiusa con teli sia in copertura che lateralmente. Il detto terrazzamento è stato realizzato sopraelevando
l'originario muro di confine tra i due fondi viciniori, che si sviluppava per una lunghezza di circa 6.80 m ed aveva una presumibile altezza di 1.30 m, di ulteriori 1.78 m, colmando, con terreno di riporto, la parte a tergo della sopraelevazione del muro” e ancora “Nella parte sommitale del muro, a partire dal piano di calpestio nel nuovo parcheggio, sono presenti due ricorsi in blocchi di mattoni in cemento privi di rifinitura, dell'altezza complessiva di
0.40 m, e su di essi vi è un parapetto realizzato con scatolari metallici, dell'altezza di 1.05 m, per un'altezza complessiva di 1.45 m, che consente l'affaccio diretto sul fondo sottostante.” (cfr ctu pag. 5-6).
È chiaro dunque che nel caso in esame la veduta viene a configurarsi nel terrazzamento realizzato innalzando il vecchio muro di confine, appare dirimente sul punto una pronuncia della
Suprema Corte secondo la quale “L'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio
(essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile.” (cfr Cass. Civ. n. 32816/2023).
In altre parole, al fine di ritenersi configurata la veduta è sufficiente, così come nel caso in specie, l'esistenza di un'opera muraria che permetta di guardare e affacciarsi sul fondo del vicino.
Rimane dunque da accertare l'effettiva violazione o meno delle distanze previste dalla legge,
a tal fine appaiono decisive le conclusioni a cui giunge il CTU incaricato dal Tribunale, il quale dopo aver richiamato la disciplina del codice civile in materia di vedute e distanze afferma: “Il terrazzamento realizzato dal senza alcun distacco dal fondo , è delimitato, verso quest'ultimo, come Per_1 Pt_1 già esposto, solo da un parapetto dell'altezza, rispetto al calpestio di 1.45 m, che consente l'affaccio diretto.
Pertanto, il suddetto manufatto non è a norma di legge.” (cfr CTU pag 7).
D'altra parte, le risultanze della CTU confermano altresì le dedotte violazioni della normativa in materia di concessioni edilizie, urbanistiche e edificatorie: “Il in data 26/09/2019, con Per_1 protocollo 7418, ha presentato una CILA con la rappresentazione grafica di uno stato di fatto senza la presenza di alcun muro tra i fondi (part. 400) e (part. 316), ed una previsione di progetto con l'indicazione Per_1 Pt_1 di un nuovo muro di confine da realizzare. Ma per l'opera in progetto, che consiste nella realizzazione di un nuovo muro di contenimento, sarebbe stato necessario sia il rilascio di un permesso di costruire, in quanto questo tipo di intervento rientra nella categoria delle nuove costruzioni, e sia l'autorizzazione sismica. Infatti, il muro di contenimento è una struttura che, differenziandosi dalla semplice recinzione che ha caratteristiche tipologiche diverse, di minima entità e di delimitazione della proprietà, non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità e autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi in caso di dislivello originario o incrementato. In materia edilizia, per la realizzazione del muro di contenimento, è necessario il permesso di costruire, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale qualificabile come intervento di “nuova costruzione”, oltre che i calcoli strutturali comprensivi di relazione geologica e verifiche geotecniche, al fine di ottenere l'autorizzazione sismica. Pertanto, le opere eseguite dal convenuto non rispettano i titoli edilizi e violano le norme sismiche.” (cfr ctu pag. 8).
Sulla base di quanto sopra esposto questo giudicante ritiene di non doversi discostare dalle risultanze della CTU che risultano precise, adeguatamente motivate e tecnicamente corrette.
2.2 A questo punto va osservato che, in ordine al già accennato sistema di tutele previsto in materia di violazione delle distanze tra costruzioni disciplinate dal Codice Civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza la necessità di una specifica attività probatoria (v. Cass. 21501/2018).
Circa la quantificazione del danno, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che ove sia disposta la rimessione in pristino, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione (cfr. Cass. civ. Ord. n. 14294/2018; Cass. Sent. n. 19132/2013).
Facendo applicazione dei predetti principi, il danno patito può essere stimato in via equitativa nella misura di euro 1.500,00, tenuto conto della natura dell'opera, dell'epoca di realizzazione e della accessorietà della statuizione di condanna a quella di ripristino dello stato dei luoghi.
2.3 Un'ultima osservazione, infine, va fatta in merito alle dedotte violazioni delle norme di edilizia per le quali appare chiarificatrice una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “In tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni” (Cass. civ. Sez. II,
30/03/2006, n. 7563).
Quindi, le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria.
Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo (cfr. Cass. civ. n.
5605/2019).
Anche per tale ragione non appare dirimente, oltre che tardiva, la documentazione depositata dalla parte convenuta in uno al foglio di precisazione delle conclusioni ed attinente alla presentazione di una CILA in sanatoria per le opere oggetto di causa.
2.5 Alla luce delle superiori premesse, dunque, parte convenuta va condannata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come meglio sopra descritto, e al pagamento della somma di €
1.500,00 in favore dell'odierna attrice a titolo di risarcimento del danno.
Su detta somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale sulla cifra via via rivalutata dal momento in cui la parte danneggiata è venuta a conoscenza del fatto, 26 settembre 2019, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed in seguito da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
3.- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte intervenuta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
Non può invece essere accolta la richiesta di condanna della convenuta-intervenuta al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., non avendo la parte istante dimostrato la concreta ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della invocata fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R. G. 620/2023, vertente tra contro n.q. di erede di Parte_1 CP_1 Persona_1
, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
- Accoglie la domanda di parte attrice;
- Condanna , n.q. di erede di , alla demolizione CP_1 Persona_1
delle opere realizzate sul fondo di cui al foglio n.5, particella n. 400 del Catasto Terreni del Comune di Tusa, e al ripristino dello status quo ante a proprie cure e spese;
- Condanna , n.q. di erede di al pagamento della CP_1 Persona_1
somma di € 1.500,00, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, da devalutarsi alla data del 26 settembre 2019 e successivamente da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed in seguito da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in € 237,00 per spese vive e € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in CP_1
separato provvedimento.
Patti, 16.4.2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena