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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2023
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3839/2023 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ATTORE
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 03/06/2025 ad ore 10:10 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti attrici l'avv. CARENA MAURO, oggi sostituito dall'avv. MARIA LAURA
PESANDO per delega orale;
Per parte convenuta nessuno compare, già contumace;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte attrice precisa come da atto introduttivo, limitando il quantum richiesto alla somma di euro 146.078,07.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 3839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3839/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ATTORE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29 dicembre 2023 in proprio e in nome e per conto di Parte_1 Pt_2
deduceva di aver stipulato un contatto di appalto con in qualità di titolare
[...] CP_1 dell'impresa individuale Ditta Rifare Casa di Nota OM avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di immobili di loro proprietà siti in Condove (TO), alla Via XXV Aprile n. 36, catastalmente censiti al Foglio n. 9, part. 861, sub. 4 e 5. Le opere di appalto rimanevano incomplete e i lavori compiuti presentavano vizi, sì che le attrici domandavano accertarsi e dichiararsi la sussistenza di danni imputabili all'inadempimento contrattuale dell'appaltatore e condannarsi la parte convenuta al risarcimento dei danni per la somma di €.113.580,24.
Nessuno si costituiva in giudizio per la Ditta Rifare Casa di Nota OM e ne veniva dichiarata la contumacia.
***
pagina 2 di 8 Le domande attoree sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
Va affermato, in diritto, come sia onere della parte danneggiata comprovare il danno subito e il nesso di causalità che riconduce lo stesso all'inadempimento contrattuale della controparte (quest'ultimo con onere di mera specifica allegazione in seno all'atto introduttivo del giudizio, gravando la prova dell'esatto adempimento sull'appaltatore convenuto).
Orbene, la presente controversia va risolta facendosi applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018,
n.11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014,
n.9936). Nel caso di specie, le parti attrici hanno totalmente omesso di fornire prova dei danni oggetto della domanda di accertamento e di condanna al risarcimento, per tutte le voci che vanno analizzate singolarmente nel prosieguo.
In primo luogo, le parti attrici hanno domandato la refusione dei costi attinenti al completamento delle opere rimaste incompiute da parte della Ditta Rifare Casa di Nota OM e dei costi necessari ad emendare i vizi delle stesse, richiamandosi all'ATP svoltosi in fase antecedente al giudizio. Tale domanda è erronea sul piano giuridico in quanto suppone che i costi determinati dal consulente del
Giudice secondo i Prezzari Ufficiali della Regione Piemonte (o ove non possibile secondo prezzi di mercato) integrino di per sé una voce risarcitoria, indipendentemente da alcun effettivo esborso della parte. Tale assunto è vero solo ove si tratti di danno futuro, ovvero si versi in ipotesi in cui la parte committente dichiari che intenda compiere tali lavori di completamento/ripristino dei vizi in un futuro, mentre i luoghi attuali vengono mantenuti nello stato in cui li ha lasciati la controparte, sì che il danno che si configura come danno emergente futuro, quale esborso che, secondo il principio del più probabile che non, la parte committente dovrà sostenere per emendare i vizi. Tale tipo di danno va tenuto nettamente distinto, invece, dal danno emergente passato quale esborso che la parte ha già sostenuto per il ripristino dei luoghi secundum legis artis. Infatti, in tale ultimo caso, il ristoro del pregiudizio patrimoniale non può presumersi pari ai costi dei Prezzari Ufficiali della Regione, ad altri pagina 3 di 8 prezzari Ufficiali, a costi medi di mercato o qualsiasi altro valore, ma va determinato secondo il corrispettivo che la committenza ha pattuito (ed eventualmente anche già pagato) con altra impresa del settore per il completamento dei lavori. In tal caso non è consentito presumere che il corrispettivo pagato sia di un determinato valore sol perché esso è stato quantificato in una perizia (di parte o redatta in seno all'ATP) in quanto tale presunzione determina una violazione dell'onere probatorio che incombe sulla parte, risolvendosi nel riconoscimento di una somma di denaro approssimativamente determinata in luogo del danno patrimoniale già verificatosi nella sfera del committente. Nel caso di specie le parti attrici hanno, quindi, erroneamente richiesto un danno emergente futuro, facendo riferimento ai valori determinati in seno all'ATP in luogo del danno emergente già verificatosi nel loro patrimonio. Detto in altri termini, essendo stati completati già da tempo i lavori lasciati incompiuti/resi viziati da parte della Ditta Rifare Casa di Nota OM, le parti attrici dovevano, in fatto, dar conto dei lavori compiuti a mezzo di altra specifica impresa, dei compensi pattuiti e financo degli eventuali esborsi già sostenuti nei confronti del nuovo appaltatore. In diritto ciò che andava, quindi, domandato non era certo il danno emergente futuro bensì il danno emergente passato, se e nei limiti del corrispettivo che esse avevano pattuito con il nuovo appaltatore ovvero, in caso di contratto di appalto a titolo gratuito, nulla domandando, non sussistendo alcun danno per la committenza. In mancanza di adeguata esposizione fattuale e correlativo inquadramento giuridico del danno rivendicato, la questione
è emersa in seno alla CTU, in cui il perito del Giudice, richiesto di recarsi in loco per le proprie valutazioni peritali, ha dato conto, in risposta al quesito 1 che gli appartamenti sono abitati e arredati regolarmente mentre nemmeno in corso di giudizio le parti attrici hanno mai dato conto di alcunchè, essendo onere della parte, financo adeguare la propria domanda ai fatti sopravvenuti nel corso della vertenza e modificare o precisare la stessa entro il termine della prima difesa utile successiva alla sopravvenienza del fatto, con, peraltro, correlativo diritto di produrre i documenti sopravvenuti quali contratti di appalto con la nuova impresa, fatture e pagamenti di corrispettivi. Ne consegue che tale voce di danno va reietta in quanto le parti attrici non hanno fornito alcuna prova del danno emergente subito, essendo certo che non sussiste alcun danno futuro corrispondente al compimento di lavori di completamento/rispristino delle opere viziate in quanto il CTU ha accertato che gli immobili versavano al momento del suo accesso in uno stato conforme a legis artis con riguardo alle opere edilizie su di essi compiute e, al contempo, nessuna prova di un danno emergente già verificatosi nel patrimonio delle committenti è fornita in quanto esse hanno omesso di dar conto degli eventuali corrispettivi pattuiti con terzi per il compimento di lavori rimasti altrettanto indeterminati.
pagina 4 di 8 La seconda voce di danno lamentata dalle parti attrice attiene al costo di €.400,00 imputabile ai costi di magazzino per il mobilio acquistato dalla fino al 31 ottobre 2022, che non poteva Parte_3
essere collocato presso gli immobili delle proprietà attrici a causa del mancato completamento dei lavori di appalto. La voce risarcitoria è rimasta sprovvista di alcuna prova in quanto il documento 7 attiene ad una missiva del tutto generica che in riferimento a non meglio precisato materiale, in giacenza nei magazzini “da diverso tempo” quantifica i costi di deposito in maniera unitaria e forfettaria per €.400,00. Ne consegue che non è dato comprendere quale sia il riferimento temporale per cui è maturato il corrispettivo e se esso sia riferibile o meno al periodo dalla data pattuita di ultimazione dei lavori a quello del 31 ottobre o se esso faccia riferimento a differente periodo più ampio, così come nulla è comprovato in ordine ai beni per cui è maturato il corrispettivo ovvero se essi facessero capo a quei beni da collocarsi negli immobili oggetto dei lavori di appalto per cui è causa. D'altro canto sono le stesse parti attrici che producono e deducono, poi, elementi contraddittori in quanto è prodotta in atti sub. doc. 6 una fattura del marzo 2022, sì che appare che l'acquisto sia avvenuto da parte della committenza in un periodo in cui essa sapeva che i lavori di appalto non erano ultimati nei tempi previsti, con specifica intenzione di aggravare il danno con l'acquisto di beni mobili non collocabili negli immobili ancora oggetto dei lavori di appalto in corso. Così come, le stesse parti attrici deducono altra voce di danno attinente all'aumento del costo dei beni mobili, ebbene o i beni erano già stati acquistati e ordinati, e possono sussistere costi di magazzino da quantificarsi puntualmente nel periodo di riferimento e in base ai singoli beni mobili che siano stati acquistati in periodo in cui la committenza preveda il tempestivo completamento dei lavori di appalto oppure essi non sono stati ordinati con possibile aumento del corrispettivo da parte del venditore.
In terzo luogo le parti attrici lamentano, infatti, che a causa dell'aumento del costo dei materiali sussista un aumento del 12 % di non meglio precisato materiale eppure la documentazione prodotta dalle stesse parti attrici (doc. 8) comprova che l'eventuale danno di che trattasi attiene ad un terzo ovvero a tale
( ) che aveva sottoscritto dei contratti di acquisto nel 2021, non prodotti in causa, e per i Parte_4
quali non è possibile determinare alcuna connessione con la presente controversia.
In quarto luogo le parti attrici lamentano la perdita di garanzia riguardante un impianto di ventilazione meccanica acquistato in data 23 novembre 2021 (doc. 9). Tale domanda è erronea in diritto in quanto la garanzia non è un bene in sé, né la perdita del relativo diritto produce alcuna conseguenza pregiudizievole nel patrimonio dell'acquirente. Il danno sussiste, piuttosto, ove la parte fosse stata destinataria di un bene viziato, di cui si fosse avvista solo tardivamente per mancato utilizzo per lungo pagina 5 di 8 periodo a causa dei lavori di appalto, con conseguente impossibilità di ristoro del danno da parte del venditore nei termini di garanzia. E' evidente, tuttavia, che la parte ha omesso l'allegazione dei fatti costitutivi del possibile danno, invocando, quale ristoro un mero diritto alla garanzia, oggi certamente scaduto dopo ampio arco temporale di utilizzo del bene senza che sia emerso, per quanto narrato negli atti di causa, alcun problema di funzionamento dell'impianto di ventilazione meccanica, sì che il relativo diritto alla garanzia, era un non diritto, che a nulla sarebbe valso in quanto non attivabile avverso il venditore che aveva consegnato un bene esente da vizi.
In quinto luogo le parti attrici lamentano la sussistenza di un danno economico da mancato reddito per impossibile utilizzo dei beni immobili. Anche a voler sottacere che il presupposto del danno è emerso come elemento fattuale falso nel corso del giudizio per effetto degli accertamenti peritali che hanno portato il CTU, quale pubblico ufficiale a rilevare il pieno godimento dei beni immobili, è evidente che la domanda è mal posta in diritto. E' necessario, quindi, definire il concetto basilare di danno quale ristoro di un pregiudizio patrimoniale o non che si verifichi nella sfera del danneggiato. Il danno da reddito presuppone la messa a frutto dell'immobile, sì che esso risulta facilmente e rapidamente comprovabile a distanza di tempo tramite mera produzione del contratto di locazione, con conseguente calcolo del canone pattuito con il conduttore per i mesi in cui è stata ritardata la stipula del contratto a causa dei lavori di appalto in corso. Se la parte proprietaria della res immobiliare non intende mettere a frutto l'immobile è evidente che giammai si avrà un danno da reddito in quanto la mancata percezione del canone è imputabile alla volontà della committenza che intende fare un diverso uso del bene immobile. Dedurre, quindi, un danno da reddito per mancata possibilità di utilizzo degli immobili integra una omessa allegazione specifica fattuale e giuridica della voce di danno in quanto l'utilizzo in proprio contrasta con la possibilità di alcun reddito in capo al proprietario, che può solo domandare un danno di carattere non patrimoniale, per il mancato uso del bene e sempre che comprovi il differente godimento abitativo che egli ha subito nelle more. Allo stesso modo ciò preclude financo di analizzare assunti danni equitativi da mancato godimento in quanto il danno non è stato correttamente invocato dalla parte che ha sostenuto un danno da reddito, e così facendo ha omesso di indicare quale danno non patrimoniale da godimento abbia subito, invocando, poi, esso come mera petizione di principio in forza dell'ATP, senza avversi che esso rientra nella categoria dei danni non patrimoniali che devono essere oggetto di puntuale allegazione prima e comprova poi. Nel caso di specie le parti attrici hanno omesso di indicare quale differente godimento abitativo hanno avuto nel periodo dei lavori e quale serietà di pagina 6 di 8 pregiudizio ne sia derivata nella loro sfera non patrimoniale, mancando financo la narrazione dei fatti posti alla base della voce di danno da mancato godimento della res immobiliare.
In sesto luogo le attrici lamentano i costi di “magazzinaggio dei mobili e delle suppellettili di arredo dell'unità abitativa occupata prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dalla NO . Parte_2
Tale danno emergente è stato mal allegato prima ancora che rimasto sprovvisto di alcuna prova. E', infatti, onere della parte danneggiata dedurre in modo specifico quale esborso sia stato sostenuto e fornire la relativa prova nel corso del giudizio.
In settimo luogo, ha lamentato un pregiudizio non patrimoniale derivante dal Parte_1
“sovraffollamento abitativo, tuttora perdurante, causato dalla necessità di dover conservare presso la propria abitazione suppellettili della NO quali abbigliamento, lenzuola, stoviglie e altro”. Pt_2
Anche a volersi sottacere che se il sovraffollamento permane nonostante gli avvenuti accertamenti peritali in ordine al completamento dei lavori di appalto è evidente che tale danno-evento non è in nesso di causa con l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore, è evidente che esso è erroneamente dedotto sul piano giuridico, in assenza financo dell'allegazione prima ancora che della prova degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale. Quest'ultimo, infatti, va ristretto a casi di lesione di un diritto costituzionalmente tutelato che subisca un serio pregiudizio. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato come “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)
e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008). Nel caso di specie non è dato rinvenire alcun diritto costituzionale che sia leso in capo a
, né tanto meno alcuna minima serietà dell'asserito pregiudizio esistenziale o morale Parte_1 dell'attrice.
Le spese sia dell'ATP che del presente giudizio seguono la soccombenza ovvero quanto domandato a titolo risarcitorio per i costi del primo procedimento è domanda risarcitoria che va reietta in quanto tali costi non sono risultati utili alla tutela di alcun diritto sostanziale nella presente sede mentre le spese di
CTU del presente giudizio vanno poste definitivamente in capo alle parti attrici, in solido, tra loro, e quelle legali vanno dichiarate irripetibili avverso la controparte rimasta contumace.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande avanzate da (CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ); C.F._2
- Dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio di (CF: Parte_1
) e (CF: ) nei confronti della C.F._1 Parte_2 C.F._2
Ditta Rifare Casa di Nota OM (CF: ); P.IVA_1
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo a (CF: Parte_1
) e (CF: ), in solido tra loro, C.F._1 Parte_2 C.F._2
come già liquidate con separato decreto del 21 gennaio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Ivrea, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3839/2023 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ATTORE
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 03/06/2025 ad ore 10:10 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti attrici l'avv. CARENA MAURO, oggi sostituito dall'avv. MARIA LAURA
PESANDO per delega orale;
Per parte convenuta nessuno compare, già contumace;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte attrice precisa come da atto introduttivo, limitando il quantum richiesto alla somma di euro 146.078,07.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 3839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3839/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ATTORE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29 dicembre 2023 in proprio e in nome e per conto di Parte_1 Pt_2
deduceva di aver stipulato un contatto di appalto con in qualità di titolare
[...] CP_1 dell'impresa individuale Ditta Rifare Casa di Nota OM avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di immobili di loro proprietà siti in Condove (TO), alla Via XXV Aprile n. 36, catastalmente censiti al Foglio n. 9, part. 861, sub. 4 e 5. Le opere di appalto rimanevano incomplete e i lavori compiuti presentavano vizi, sì che le attrici domandavano accertarsi e dichiararsi la sussistenza di danni imputabili all'inadempimento contrattuale dell'appaltatore e condannarsi la parte convenuta al risarcimento dei danni per la somma di €.113.580,24.
Nessuno si costituiva in giudizio per la Ditta Rifare Casa di Nota OM e ne veniva dichiarata la contumacia.
***
pagina 2 di 8 Le domande attoree sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
Va affermato, in diritto, come sia onere della parte danneggiata comprovare il danno subito e il nesso di causalità che riconduce lo stesso all'inadempimento contrattuale della controparte (quest'ultimo con onere di mera specifica allegazione in seno all'atto introduttivo del giudizio, gravando la prova dell'esatto adempimento sull'appaltatore convenuto).
Orbene, la presente controversia va risolta facendosi applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018,
n.11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014,
n.9936). Nel caso di specie, le parti attrici hanno totalmente omesso di fornire prova dei danni oggetto della domanda di accertamento e di condanna al risarcimento, per tutte le voci che vanno analizzate singolarmente nel prosieguo.
In primo luogo, le parti attrici hanno domandato la refusione dei costi attinenti al completamento delle opere rimaste incompiute da parte della Ditta Rifare Casa di Nota OM e dei costi necessari ad emendare i vizi delle stesse, richiamandosi all'ATP svoltosi in fase antecedente al giudizio. Tale domanda è erronea sul piano giuridico in quanto suppone che i costi determinati dal consulente del
Giudice secondo i Prezzari Ufficiali della Regione Piemonte (o ove non possibile secondo prezzi di mercato) integrino di per sé una voce risarcitoria, indipendentemente da alcun effettivo esborso della parte. Tale assunto è vero solo ove si tratti di danno futuro, ovvero si versi in ipotesi in cui la parte committente dichiari che intenda compiere tali lavori di completamento/ripristino dei vizi in un futuro, mentre i luoghi attuali vengono mantenuti nello stato in cui li ha lasciati la controparte, sì che il danno che si configura come danno emergente futuro, quale esborso che, secondo il principio del più probabile che non, la parte committente dovrà sostenere per emendare i vizi. Tale tipo di danno va tenuto nettamente distinto, invece, dal danno emergente passato quale esborso che la parte ha già sostenuto per il ripristino dei luoghi secundum legis artis. Infatti, in tale ultimo caso, il ristoro del pregiudizio patrimoniale non può presumersi pari ai costi dei Prezzari Ufficiali della Regione, ad altri pagina 3 di 8 prezzari Ufficiali, a costi medi di mercato o qualsiasi altro valore, ma va determinato secondo il corrispettivo che la committenza ha pattuito (ed eventualmente anche già pagato) con altra impresa del settore per il completamento dei lavori. In tal caso non è consentito presumere che il corrispettivo pagato sia di un determinato valore sol perché esso è stato quantificato in una perizia (di parte o redatta in seno all'ATP) in quanto tale presunzione determina una violazione dell'onere probatorio che incombe sulla parte, risolvendosi nel riconoscimento di una somma di denaro approssimativamente determinata in luogo del danno patrimoniale già verificatosi nella sfera del committente. Nel caso di specie le parti attrici hanno, quindi, erroneamente richiesto un danno emergente futuro, facendo riferimento ai valori determinati in seno all'ATP in luogo del danno emergente già verificatosi nel loro patrimonio. Detto in altri termini, essendo stati completati già da tempo i lavori lasciati incompiuti/resi viziati da parte della Ditta Rifare Casa di Nota OM, le parti attrici dovevano, in fatto, dar conto dei lavori compiuti a mezzo di altra specifica impresa, dei compensi pattuiti e financo degli eventuali esborsi già sostenuti nei confronti del nuovo appaltatore. In diritto ciò che andava, quindi, domandato non era certo il danno emergente futuro bensì il danno emergente passato, se e nei limiti del corrispettivo che esse avevano pattuito con il nuovo appaltatore ovvero, in caso di contratto di appalto a titolo gratuito, nulla domandando, non sussistendo alcun danno per la committenza. In mancanza di adeguata esposizione fattuale e correlativo inquadramento giuridico del danno rivendicato, la questione
è emersa in seno alla CTU, in cui il perito del Giudice, richiesto di recarsi in loco per le proprie valutazioni peritali, ha dato conto, in risposta al quesito 1 che gli appartamenti sono abitati e arredati regolarmente mentre nemmeno in corso di giudizio le parti attrici hanno mai dato conto di alcunchè, essendo onere della parte, financo adeguare la propria domanda ai fatti sopravvenuti nel corso della vertenza e modificare o precisare la stessa entro il termine della prima difesa utile successiva alla sopravvenienza del fatto, con, peraltro, correlativo diritto di produrre i documenti sopravvenuti quali contratti di appalto con la nuova impresa, fatture e pagamenti di corrispettivi. Ne consegue che tale voce di danno va reietta in quanto le parti attrici non hanno fornito alcuna prova del danno emergente subito, essendo certo che non sussiste alcun danno futuro corrispondente al compimento di lavori di completamento/rispristino delle opere viziate in quanto il CTU ha accertato che gli immobili versavano al momento del suo accesso in uno stato conforme a legis artis con riguardo alle opere edilizie su di essi compiute e, al contempo, nessuna prova di un danno emergente già verificatosi nel patrimonio delle committenti è fornita in quanto esse hanno omesso di dar conto degli eventuali corrispettivi pattuiti con terzi per il compimento di lavori rimasti altrettanto indeterminati.
pagina 4 di 8 La seconda voce di danno lamentata dalle parti attrice attiene al costo di €.400,00 imputabile ai costi di magazzino per il mobilio acquistato dalla fino al 31 ottobre 2022, che non poteva Parte_3
essere collocato presso gli immobili delle proprietà attrici a causa del mancato completamento dei lavori di appalto. La voce risarcitoria è rimasta sprovvista di alcuna prova in quanto il documento 7 attiene ad una missiva del tutto generica che in riferimento a non meglio precisato materiale, in giacenza nei magazzini “da diverso tempo” quantifica i costi di deposito in maniera unitaria e forfettaria per €.400,00. Ne consegue che non è dato comprendere quale sia il riferimento temporale per cui è maturato il corrispettivo e se esso sia riferibile o meno al periodo dalla data pattuita di ultimazione dei lavori a quello del 31 ottobre o se esso faccia riferimento a differente periodo più ampio, così come nulla è comprovato in ordine ai beni per cui è maturato il corrispettivo ovvero se essi facessero capo a quei beni da collocarsi negli immobili oggetto dei lavori di appalto per cui è causa. D'altro canto sono le stesse parti attrici che producono e deducono, poi, elementi contraddittori in quanto è prodotta in atti sub. doc. 6 una fattura del marzo 2022, sì che appare che l'acquisto sia avvenuto da parte della committenza in un periodo in cui essa sapeva che i lavori di appalto non erano ultimati nei tempi previsti, con specifica intenzione di aggravare il danno con l'acquisto di beni mobili non collocabili negli immobili ancora oggetto dei lavori di appalto in corso. Così come, le stesse parti attrici deducono altra voce di danno attinente all'aumento del costo dei beni mobili, ebbene o i beni erano già stati acquistati e ordinati, e possono sussistere costi di magazzino da quantificarsi puntualmente nel periodo di riferimento e in base ai singoli beni mobili che siano stati acquistati in periodo in cui la committenza preveda il tempestivo completamento dei lavori di appalto oppure essi non sono stati ordinati con possibile aumento del corrispettivo da parte del venditore.
In terzo luogo le parti attrici lamentano, infatti, che a causa dell'aumento del costo dei materiali sussista un aumento del 12 % di non meglio precisato materiale eppure la documentazione prodotta dalle stesse parti attrici (doc. 8) comprova che l'eventuale danno di che trattasi attiene ad un terzo ovvero a tale
( ) che aveva sottoscritto dei contratti di acquisto nel 2021, non prodotti in causa, e per i Parte_4
quali non è possibile determinare alcuna connessione con la presente controversia.
In quarto luogo le parti attrici lamentano la perdita di garanzia riguardante un impianto di ventilazione meccanica acquistato in data 23 novembre 2021 (doc. 9). Tale domanda è erronea in diritto in quanto la garanzia non è un bene in sé, né la perdita del relativo diritto produce alcuna conseguenza pregiudizievole nel patrimonio dell'acquirente. Il danno sussiste, piuttosto, ove la parte fosse stata destinataria di un bene viziato, di cui si fosse avvista solo tardivamente per mancato utilizzo per lungo pagina 5 di 8 periodo a causa dei lavori di appalto, con conseguente impossibilità di ristoro del danno da parte del venditore nei termini di garanzia. E' evidente, tuttavia, che la parte ha omesso l'allegazione dei fatti costitutivi del possibile danno, invocando, quale ristoro un mero diritto alla garanzia, oggi certamente scaduto dopo ampio arco temporale di utilizzo del bene senza che sia emerso, per quanto narrato negli atti di causa, alcun problema di funzionamento dell'impianto di ventilazione meccanica, sì che il relativo diritto alla garanzia, era un non diritto, che a nulla sarebbe valso in quanto non attivabile avverso il venditore che aveva consegnato un bene esente da vizi.
In quinto luogo le parti attrici lamentano la sussistenza di un danno economico da mancato reddito per impossibile utilizzo dei beni immobili. Anche a voler sottacere che il presupposto del danno è emerso come elemento fattuale falso nel corso del giudizio per effetto degli accertamenti peritali che hanno portato il CTU, quale pubblico ufficiale a rilevare il pieno godimento dei beni immobili, è evidente che la domanda è mal posta in diritto. E' necessario, quindi, definire il concetto basilare di danno quale ristoro di un pregiudizio patrimoniale o non che si verifichi nella sfera del danneggiato. Il danno da reddito presuppone la messa a frutto dell'immobile, sì che esso risulta facilmente e rapidamente comprovabile a distanza di tempo tramite mera produzione del contratto di locazione, con conseguente calcolo del canone pattuito con il conduttore per i mesi in cui è stata ritardata la stipula del contratto a causa dei lavori di appalto in corso. Se la parte proprietaria della res immobiliare non intende mettere a frutto l'immobile è evidente che giammai si avrà un danno da reddito in quanto la mancata percezione del canone è imputabile alla volontà della committenza che intende fare un diverso uso del bene immobile. Dedurre, quindi, un danno da reddito per mancata possibilità di utilizzo degli immobili integra una omessa allegazione specifica fattuale e giuridica della voce di danno in quanto l'utilizzo in proprio contrasta con la possibilità di alcun reddito in capo al proprietario, che può solo domandare un danno di carattere non patrimoniale, per il mancato uso del bene e sempre che comprovi il differente godimento abitativo che egli ha subito nelle more. Allo stesso modo ciò preclude financo di analizzare assunti danni equitativi da mancato godimento in quanto il danno non è stato correttamente invocato dalla parte che ha sostenuto un danno da reddito, e così facendo ha omesso di indicare quale danno non patrimoniale da godimento abbia subito, invocando, poi, esso come mera petizione di principio in forza dell'ATP, senza avversi che esso rientra nella categoria dei danni non patrimoniali che devono essere oggetto di puntuale allegazione prima e comprova poi. Nel caso di specie le parti attrici hanno omesso di indicare quale differente godimento abitativo hanno avuto nel periodo dei lavori e quale serietà di pagina 6 di 8 pregiudizio ne sia derivata nella loro sfera non patrimoniale, mancando financo la narrazione dei fatti posti alla base della voce di danno da mancato godimento della res immobiliare.
In sesto luogo le attrici lamentano i costi di “magazzinaggio dei mobili e delle suppellettili di arredo dell'unità abitativa occupata prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dalla NO . Parte_2
Tale danno emergente è stato mal allegato prima ancora che rimasto sprovvisto di alcuna prova. E', infatti, onere della parte danneggiata dedurre in modo specifico quale esborso sia stato sostenuto e fornire la relativa prova nel corso del giudizio.
In settimo luogo, ha lamentato un pregiudizio non patrimoniale derivante dal Parte_1
“sovraffollamento abitativo, tuttora perdurante, causato dalla necessità di dover conservare presso la propria abitazione suppellettili della NO quali abbigliamento, lenzuola, stoviglie e altro”. Pt_2
Anche a volersi sottacere che se il sovraffollamento permane nonostante gli avvenuti accertamenti peritali in ordine al completamento dei lavori di appalto è evidente che tale danno-evento non è in nesso di causa con l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore, è evidente che esso è erroneamente dedotto sul piano giuridico, in assenza financo dell'allegazione prima ancora che della prova degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale. Quest'ultimo, infatti, va ristretto a casi di lesione di un diritto costituzionalmente tutelato che subisca un serio pregiudizio. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato come “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)
e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008). Nel caso di specie non è dato rinvenire alcun diritto costituzionale che sia leso in capo a
, né tanto meno alcuna minima serietà dell'asserito pregiudizio esistenziale o morale Parte_1 dell'attrice.
Le spese sia dell'ATP che del presente giudizio seguono la soccombenza ovvero quanto domandato a titolo risarcitorio per i costi del primo procedimento è domanda risarcitoria che va reietta in quanto tali costi non sono risultati utili alla tutela di alcun diritto sostanziale nella presente sede mentre le spese di
CTU del presente giudizio vanno poste definitivamente in capo alle parti attrici, in solido, tra loro, e quelle legali vanno dichiarate irripetibili avverso la controparte rimasta contumace.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande avanzate da (CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ); C.F._2
- Dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio di (CF: Parte_1
) e (CF: ) nei confronti della C.F._1 Parte_2 C.F._2
Ditta Rifare Casa di Nota OM (CF: ); P.IVA_1
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo a (CF: Parte_1
) e (CF: ), in solido tra loro, C.F._1 Parte_2 C.F._2
come già liquidate con separato decreto del 21 gennaio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Ivrea, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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