TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 6303 /2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 6303/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 6.06.25; lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6303/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Castiglione di Sicilia, fraz. Gravà, Via Manganelli n. 2, presso l'Avv. Emanuele Camarda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
- resistente –
E
C.F/P.IVA elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Piano Tavola - Belpasso (CT), via S. Carnevale n.27, presso lo studio dell'Avv. Marco
Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320249021024726/000 di complessivi € 116.643,60, notificata in data 21/05/2024, limitatamente alla parte relativa ai crediti vantati dagli enti in epigrafe per il presunto mancato pagamento e/o versamento di contributi I.N.P.S. e/o I.V.S. fissi/percentuale o entro il minimale, oltre somme aggiuntive, interessi, oneri e spese successive, per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 33.869,60, il tutto sul presupposto dell'avvenuta notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1) n. 59320170003835117000 di € 4.162,67 asseritamente notificato in data 11/10/2017;
2) n. 59320170006175982000 di € 5.104,42, asseritamente notificato in data 18/10/2017;
3) n. 59320180002177975000 di € 7.485,09, asseritamente notificato in data 20/06/2018;
4) n. 59320180002627817000 di € 4.174,07 asseritamente notificato in data 20/06/2018;
5) n. 59320180008144434000 di € 2.796,07 asseritamente notificato in data 06/12/2018;
6) n. 59320190000086771000 di € 10.147,28 asseritamente notificato in data 18/01/2019;
Precisava che i predetti atti impositivi presupposti non sono mai stati attivati e portati ad esecuzione nei confronti della ricorrente e dalla loro notifica pertanto sono ormai decorsi i termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle rispettive normative in materia. Eccepiva, quindi: Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente); carenza di motivazione e violazione dell'onere di allegazione, illegittimità derivata;
Avvenuto pagamento dei presunti crediti vantati dall'Ente impositore;
omessa e/o illegittima notifica degli atti presupposti;
avvenuta decadenza e prescrizione del credito vantato;
nullità dell'intimazione di pagamento per illegittimità derivata.
Eccepiva, ancora:
-l'intervenuta prescrizione quinquennale atteso che i presunti crediti vantati risalgono a molti anni addietro (anni dal 2015 al 2019) nonché la prescrizione successiva, maturata successivamente alla presunta notifica degli atti impositivi contenuti nell'atto impugnato in assenza di atti interruttivi;
- l'intervenuta decadenza di cui dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 46/1999
Concludeva chiedendo: preliminarmente, accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, adottare un provvedimento anche inaudita altera parte che sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato in attesa della decisione di merito;
nel merito, per i motivi di cui sopra, ritenere e dichiarare l'atto impugnato e meglio descritto in epigrafe illegittimo per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L.
n. 212/2000 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare lo stesso nullo e/o annullabile per illegittimità derivata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
sempre nel merito, per i motivi di cui sopra, ritenere e dichiarare l'estinzione dei crediti per i quali risulta già intervenuta e maturata la prescrizione quinquennale e, conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'atto impugnato e meglio descritto in epigrafe per illegittimità derivata;
in ogni caso, ritenere e dichiarare l'atto impugnato illegittimo per tutti i motivi di cui sopra ed anche per la decadenza in cui sono incorsi i soggetti impositori, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
con vittoria di spese e compensi difensivi a favore del sottoscritto procuratore distrattario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_3 concludeva chiedendo: Preliminarmente, accertare la tardività dell'odierno ricorso ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46 e per l'effetto dichiararlo inammissibile.; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le Controparte_3 eccezioni sollevate dalla controparte e rientranti nella sfera di competenza dell'INPS; Dichiarare
l'inammissibilità delle eccezioni relative ai requisiti formali dell'intimazione di pagamento ove proposte oltre i termini di cui all'art.617 c.p.c. Nel merito, rigettare in toto il proposto ricorso per tutti i motivi meglio spiegati in parte narrativa. Nell'ipotesi in cui dovessero insorgere dal presente giudizio delle responsabilità in capo all'Ente impositore si chiede di manlevare l' Controparte_3 da ogni eventuale responsabilità, ponendo le spese del giudizio esclusivamente a carico
[...] dei titolari dei crediti. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_1
il quale concludeva chiedendo: Nel merito in via principale, ritenere e dichiarare
[...] inammissibile l'avverso ricorso per i motivi in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. Ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti come chiarito nella relazione istruttoria doc. n.1; In via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . In via Controparte_4 gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito di competenza INPS ivi citato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Rigettata l'istanza di sospensione con provvedimento del 10/07/2024, con successivo provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 6 giugno 2025 fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 6.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. Un.,
8/3/2022, n. 7514).
Sempre in via preliminare, giova rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali, ivi compreso il dedotto vizio di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (come affermato dalla Corte di Cassazione: "l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi" i relativi motivi di opposizione, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi) sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato. Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo l'opposizione avverso l'avviso di addebito proposta entro il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata.
Ebbene, al fine di esaminare il caso che ci occupa, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti
Si rileva, a tal riguardo, che l'INPS ha prodotto gli avvisi di addebito riportati nell'atto impugnato, che risultano ritualmente notificati via PEC al ricorrente, come da ricevute di avvenuta consegna anch'esse in atti e specificatamente:
AVVISO DI ADDEBITO n. 593 2017 00038351 17 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2016 al 12/2016 Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
Somme aggiuntive, omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2016 notificato il 11/10/2017 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2017 00061759 82 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 09/2012 AL 12/2012 Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale Somme aggiuntive omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale anno 2012 notificato il 11/10/2017 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2018 00021779 75 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2014 AL 12/2014 Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale Somme aggiuntive omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale Somme aggiuntive per tardivo versamento contr. a percentuale I.V.S. anno 2014 notificato il 20/06/2018 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2018 00026278 17 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2016 AL 12/2017 Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale anno 2017 Contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale notificato il 20/06/2018 all'indirizzo
COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2018 00081444 34 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2017 AL 12/2018 Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale
Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2017 e 2018 notificato il 6/12/2018 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT AVVISO DI ADDEBITO N.593 2019 00000867 71 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2015 AL 12/2015 Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, Somme aggiuntive omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale Somme aggiuntive per tardivo versamento contr. a percentuale I.V.S. anno 2015 notificato il 18/01/2019 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
COMUNICAZIONE DI DEBITO per Contrib. a percentuale o eccedenti il minimale non versati Sogg
10 Tipo IVS Anno 2012 Rata III, comprensivo di sanzioni per un importo complessivo da versare pari ad €. 4.151,66, quale atto interruttivo dell'avviso di addebito n. 59320170006175982000 notificata con racc.ta e a.r. 63019337825-9 il 21/11/2016 a mani della stessa
Alla luce della superiore documentazione la mancata opposizione dei superiori avvisi di pagamento nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Ciò rilevato, eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, quand'anche gli avvisi di addebito fossero stati notificati nella data indicata nella intimazione di pagamento, l'opponente ha formulato, altresì, opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1,
c.p.c.
Ebbene, l ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione: Controparte_3
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2023 90004894 34/000 notificata il 14/02/2023 all'indirizzo contenente tutti gli atti anzi richiamati Email_1
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2024 90210247 26/000 notificata il 21/05/2024 all'indirizzo
COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT contenente tutti gli atti anzi richiamati
ATTO DI N.29384202400004331/001 notificata Controparte_5
il 4/07/2024 all'indirizzo contenente tutti gli atti anzi richiamati Email_1
In considerazione della notifica dei superiori avvisi di addebito posti a fondamento dell'atto impugnato, i termini di prescrizione quinquennale di cui all' all'art. 3, comma 9, della legge n.335/1995, sono stati interrotti rendendo legittimo il recupero degli stessi in confronto al ricorrente ad eccezione dell'avviso di addebito n. 593 2017 00038351 17 000 notificato il 11/10/2017
Ciò detto, poiché l'INPS con l'allegata relazione ha dichiarato che per ciascun atto impugnato una parte è stata già corrisposta dal ricorrente, ed in particolare Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180002177975000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 37,86 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320170006175982000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 29,31 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320180002177975000 il credito è stato parzialmente riscosso per €. 37,86 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180002627817000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 24,65 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320180008144434000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 18,19 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320190000086771000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 48,83 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024
Se ne conclude che il ricorso deve essere rigettato ad eccezione dell'avviso di addebito 593 2017
00038351 17 000 e le superiori somme, già corrisposte dal ricorrente, andranno decurtate dai restanti avvisi di addebito impugnati
Atteso l'esito della lite si ritiene equo compensare le spese in ragione della metà e porne a carico del ricorrente e in favore dei resistenti la restante quota così come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6303/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta l'opposizione ad eccezione dell'avviso di addebito n. 593 2017 00038351 17 000 e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle somme indicate nei restanti avvisi di addebito posti a fondamento dell'atto impugnato decurtate di quelle già corrisposte come indicato in parte motiva
Compensa le spese in ragione della metà e pone a carico del ricorrente la restante quota che si liquida in euro 1.603,50 oltre spese generali IVA E C.P.A. in favore di entrambi i resistenti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 6 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 6303/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 6.06.25; lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6303/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Castiglione di Sicilia, fraz. Gravà, Via Manganelli n. 2, presso l'Avv. Emanuele Camarda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
- resistente –
E
C.F/P.IVA elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Piano Tavola - Belpasso (CT), via S. Carnevale n.27, presso lo studio dell'Avv. Marco
Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320249021024726/000 di complessivi € 116.643,60, notificata in data 21/05/2024, limitatamente alla parte relativa ai crediti vantati dagli enti in epigrafe per il presunto mancato pagamento e/o versamento di contributi I.N.P.S. e/o I.V.S. fissi/percentuale o entro il minimale, oltre somme aggiuntive, interessi, oneri e spese successive, per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 33.869,60, il tutto sul presupposto dell'avvenuta notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1) n. 59320170003835117000 di € 4.162,67 asseritamente notificato in data 11/10/2017;
2) n. 59320170006175982000 di € 5.104,42, asseritamente notificato in data 18/10/2017;
3) n. 59320180002177975000 di € 7.485,09, asseritamente notificato in data 20/06/2018;
4) n. 59320180002627817000 di € 4.174,07 asseritamente notificato in data 20/06/2018;
5) n. 59320180008144434000 di € 2.796,07 asseritamente notificato in data 06/12/2018;
6) n. 59320190000086771000 di € 10.147,28 asseritamente notificato in data 18/01/2019;
Precisava che i predetti atti impositivi presupposti non sono mai stati attivati e portati ad esecuzione nei confronti della ricorrente e dalla loro notifica pertanto sono ormai decorsi i termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle rispettive normative in materia. Eccepiva, quindi: Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente); carenza di motivazione e violazione dell'onere di allegazione, illegittimità derivata;
Avvenuto pagamento dei presunti crediti vantati dall'Ente impositore;
omessa e/o illegittima notifica degli atti presupposti;
avvenuta decadenza e prescrizione del credito vantato;
nullità dell'intimazione di pagamento per illegittimità derivata.
Eccepiva, ancora:
-l'intervenuta prescrizione quinquennale atteso che i presunti crediti vantati risalgono a molti anni addietro (anni dal 2015 al 2019) nonché la prescrizione successiva, maturata successivamente alla presunta notifica degli atti impositivi contenuti nell'atto impugnato in assenza di atti interruttivi;
- l'intervenuta decadenza di cui dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 46/1999
Concludeva chiedendo: preliminarmente, accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, adottare un provvedimento anche inaudita altera parte che sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato in attesa della decisione di merito;
nel merito, per i motivi di cui sopra, ritenere e dichiarare l'atto impugnato e meglio descritto in epigrafe illegittimo per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L.
n. 212/2000 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare lo stesso nullo e/o annullabile per illegittimità derivata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
sempre nel merito, per i motivi di cui sopra, ritenere e dichiarare l'estinzione dei crediti per i quali risulta già intervenuta e maturata la prescrizione quinquennale e, conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'atto impugnato e meglio descritto in epigrafe per illegittimità derivata;
in ogni caso, ritenere e dichiarare l'atto impugnato illegittimo per tutti i motivi di cui sopra ed anche per la decadenza in cui sono incorsi i soggetti impositori, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
con vittoria di spese e compensi difensivi a favore del sottoscritto procuratore distrattario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_3 concludeva chiedendo: Preliminarmente, accertare la tardività dell'odierno ricorso ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46 e per l'effetto dichiararlo inammissibile.; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le Controparte_3 eccezioni sollevate dalla controparte e rientranti nella sfera di competenza dell'INPS; Dichiarare
l'inammissibilità delle eccezioni relative ai requisiti formali dell'intimazione di pagamento ove proposte oltre i termini di cui all'art.617 c.p.c. Nel merito, rigettare in toto il proposto ricorso per tutti i motivi meglio spiegati in parte narrativa. Nell'ipotesi in cui dovessero insorgere dal presente giudizio delle responsabilità in capo all'Ente impositore si chiede di manlevare l' Controparte_3 da ogni eventuale responsabilità, ponendo le spese del giudizio esclusivamente a carico
[...] dei titolari dei crediti. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_1
il quale concludeva chiedendo: Nel merito in via principale, ritenere e dichiarare
[...] inammissibile l'avverso ricorso per i motivi in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. Ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti come chiarito nella relazione istruttoria doc. n.1; In via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . In via Controparte_4 gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito di competenza INPS ivi citato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Rigettata l'istanza di sospensione con provvedimento del 10/07/2024, con successivo provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 6 giugno 2025 fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 6.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. Un.,
8/3/2022, n. 7514).
Sempre in via preliminare, giova rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali, ivi compreso il dedotto vizio di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (come affermato dalla Corte di Cassazione: "l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi" i relativi motivi di opposizione, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi) sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato. Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo l'opposizione avverso l'avviso di addebito proposta entro il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata.
Ebbene, al fine di esaminare il caso che ci occupa, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti
Si rileva, a tal riguardo, che l'INPS ha prodotto gli avvisi di addebito riportati nell'atto impugnato, che risultano ritualmente notificati via PEC al ricorrente, come da ricevute di avvenuta consegna anch'esse in atti e specificatamente:
AVVISO DI ADDEBITO n. 593 2017 00038351 17 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2016 al 12/2016 Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
Somme aggiuntive, omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2016 notificato il 11/10/2017 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2017 00061759 82 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 09/2012 AL 12/2012 Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale Somme aggiuntive omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale anno 2012 notificato il 11/10/2017 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2018 00021779 75 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2014 AL 12/2014 Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale Somme aggiuntive omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale Somme aggiuntive per tardivo versamento contr. a percentuale I.V.S. anno 2014 notificato il 20/06/2018 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2018 00026278 17 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2016 AL 12/2017 Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale anno 2017 Contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale notificato il 20/06/2018 all'indirizzo
COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
AVVISO DI ADDEBITO N.593 2018 00081444 34 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2017 AL 12/2018 Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale
Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2017 e 2018 notificato il 6/12/2018 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT AVVISO DI ADDEBITO N.593 2019 00000867 71 000 contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commerciante dal 01/2015 AL 12/2015 Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, Somme aggiuntive omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale Somme aggiuntive per tardivo versamento contr. a percentuale I.V.S. anno 2015 notificato il 18/01/2019 all'indirizzo COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT
COMUNICAZIONE DI DEBITO per Contrib. a percentuale o eccedenti il minimale non versati Sogg
10 Tipo IVS Anno 2012 Rata III, comprensivo di sanzioni per un importo complessivo da versare pari ad €. 4.151,66, quale atto interruttivo dell'avviso di addebito n. 59320170006175982000 notificata con racc.ta e a.r. 63019337825-9 il 21/11/2016 a mani della stessa
Alla luce della superiore documentazione la mancata opposizione dei superiori avvisi di pagamento nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Ciò rilevato, eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, quand'anche gli avvisi di addebito fossero stati notificati nella data indicata nella intimazione di pagamento, l'opponente ha formulato, altresì, opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1,
c.p.c.
Ebbene, l ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione: Controparte_3
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2023 90004894 34/000 notificata il 14/02/2023 all'indirizzo contenente tutti gli atti anzi richiamati Email_1
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2024 90210247 26/000 notificata il 21/05/2024 all'indirizzo
COSENTINO.VINCENZA@PEC.IT contenente tutti gli atti anzi richiamati
ATTO DI N.29384202400004331/001 notificata Controparte_5
il 4/07/2024 all'indirizzo contenente tutti gli atti anzi richiamati Email_1
In considerazione della notifica dei superiori avvisi di addebito posti a fondamento dell'atto impugnato, i termini di prescrizione quinquennale di cui all' all'art. 3, comma 9, della legge n.335/1995, sono stati interrotti rendendo legittimo il recupero degli stessi in confronto al ricorrente ad eccezione dell'avviso di addebito n. 593 2017 00038351 17 000 notificato il 11/10/2017
Ciò detto, poiché l'INPS con l'allegata relazione ha dichiarato che per ciascun atto impugnato una parte è stata già corrisposta dal ricorrente, ed in particolare Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180002177975000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 37,86 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320170006175982000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 29,31 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320180002177975000 il credito è stato parzialmente riscosso per €. 37,86 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180002627817000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 24,65 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320180008144434000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 18,19 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024.
Con riferimento all'avviso di addebito 59320190000086771000 Il credito è stato parzialmente riscosso per €. 48,83 a seguito di Def. Agevolata 2023 revocata il 12/04/2024
Se ne conclude che il ricorso deve essere rigettato ad eccezione dell'avviso di addebito 593 2017
00038351 17 000 e le superiori somme, già corrisposte dal ricorrente, andranno decurtate dai restanti avvisi di addebito impugnati
Atteso l'esito della lite si ritiene equo compensare le spese in ragione della metà e porne a carico del ricorrente e in favore dei resistenti la restante quota così come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6303/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta l'opposizione ad eccezione dell'avviso di addebito n. 593 2017 00038351 17 000 e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle somme indicate nei restanti avvisi di addebito posti a fondamento dell'atto impugnato decurtate di quelle già corrisposte come indicato in parte motiva
Compensa le spese in ragione della metà e pone a carico del ricorrente la restante quota che si liquida in euro 1.603,50 oltre spese generali IVA E C.P.A. in favore di entrambi i resistenti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 6 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011