Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1111/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
TRENTO 64 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AVALLONE MARCO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 17 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. IANNONE SALVATORE (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._4
e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
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Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851/2014).
Le limitazioni alla proprietà privata derivanti dall'obbligo di osservare le distanze legali, sono stabilite anche per “fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprietà” (sentenza n. 38 del 1959 della Corte costituzionale).
Le norme relative alle distanze, tanto quelle previste dagli artt. 873 e ss. c.c., che quelle dettate dai regolamenti locali, devono però essere tenute distinte dalle diverse regole di edilizia pubblica contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.): in caso di violazione, solo le prime - che incidono sui rapporti di vicinato - consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno (art. 872, co. 2, c.c.), mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria, con specifico onere per il danneggiato di provare l'esistenza del danno.
Ne discende che se la costruzione - o taluni suoi elementi - è “abusiva”, ma non viola le norme sulle distanze per la cui violazione è prevista l'azione di riduzione in pristino, tale rimedio non è dato (Cass. n. 4833/2019); e viceversa, nel senso che il conflitto tra proprietari deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le
Pagina 2 di 7 norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva (v. Cass. n. 471/2019: il condono edilizio non incide nei rapporti tra privati: la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati); di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali, senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto: “condannare il sig. CP_1
ad arretrate il fabbricato edificato sulla part.lla 273 foglio 14 confinante con la
[...]
part.lla 106 di proprietà dell'istante, fino al rispetto della distanza prevista dall'art. 873 c.c. previa demolizione anche parziale dello stesso;
Condannare il sig. al Controparte_1
ripristino dello stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori in modo da consentire alla sig.ra il libero accesso al vano terraneo di sua proprietà, sito all'interno del Parte_1
cortile distinto con il n. civ. 66 della superficie di mq. 4,5 avente accesso dalla suddetta via previo passaggio nel cortile comune, non accatastato ed insistente sull'area annessa o graffata alla part.lla 168 foglio 14; condanna il sig. ad eliminare sia le nuove vedute CP_1
realizzate con affaccio sulla part.lla 106 di proprietà dell'attrice sia quelle ottenute mediante trasformazione di precedenti luci;
condannare il sig. al risarcimento dei danni CP_1
procurati all'attrice determinati in via equitativa”.
Il convenuto si è costituito tempestivamente spiegando domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare che l'area annessa e/o graffata alla part.lla 168 foglio 14 ed il relativo vano terraneo che insiste su di essa è di proprietà di Controparte_1
Nella prima memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, parte attrice deduce di aver posseduto, in modo continuato e pacifico, il vano terraneo sito all'interno del cortile sito in
Nocera Superiore via S. M. Maggiore civ. 66 della superficie di 4,5 mq, non accatastato e insistente sull'area annessa/graffata alla part.lla 168, sin dal 1981 e prima di lei ne aveva goduto il padre, e fino al marzo 2009 quando il sig. si è impossessato dei beni di CP_1
proprietà dell'attrice.
Pagina 3 di 7 È stata ammessa ed espletata ctu tecnica, i cui accertamenti e rilievi sono da condividere, in quanto basati su un esame obiettivo dello stato dei luoghi ed immuni da errori e vizi logici e di giudizio.
Dall'esame della ctu si evince che le opere realizzate dalla parte convenuta , a CP_1
partire dagli originari nuclei tufacei del deposito part. 168 nato come fabbricato rurale e del primo nucleo tufaceo sempre annesso rurale ab origine ed attuale part. 273, risulta censito in planimetria catastale del 1940, e, pertanto, per entrambi non era richiesto alcun titolo edilizio ab-origine, in quanto aventi i crismi di regolarità originaria ante 1942; che tali manufatti risultano in aderenza alla linea di confine con distanza nulla tra le costruzioni;
che per tali manufatti non è applicabile il codice civile, non ancora entrato in vigore;
che, invece, resta indeterminato l'arco temporale nel quale sono stati realizzati tutti i completamenti e le sopraelevazioni in cemento alleggerito (blocchi di lapillo a due fori) sulle particelle 107 e 273.
Al riguardo il ctu, ha affermato che non è possibile stabilire se gli ampliamenti e le superfetazioni in blocchi di lapillo siano stati realizzati dal 1940 al 1942 o se dal '42 al '67 o se dal '67 al '76 (presumibile anno di entrata in vigore del PRG comunale), pur tenendo conto che tale materiale (cemento alleggerito) sia innovativo rispetto all'originario tufo;
che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Nocera Superiore con eventuale zonizzazione del centro storico risale al 2016 con riferimento al PUC vigente e agli anni '70 con riferimento al PRG previgente, entrambi dunque successivi al codice civile del 1942 ed all'istituzione del catasto urbano che risale al 1939.
Orbene, la S.C. ha affermato che “Secondo la ripartizione dell'onere probatorio in tema di distanze legali, il proprietario che lamenti la violazione delle distanze a causa della realizzazione di un'opera su un fondo limitrofo è tenuto a dare prova sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione (cfr. Cass. civile sez. II, 06/06/2022, (ud.
22/04/2022, dep. 06/06/2022), n.18021).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la suddetta prova, atteso che non ha dimostrato né ha articolato mezzi istruttori (prova orale) in ordine all'epoca di realizzazione, da parte del convenuto, delle costruzioni in oggetto.
Parte attrice, dunque, non ha dimostrato che il fabbricato del convenuto sia stato costruito in violazione delle disposizioni di legge in materia di distanze legali in vigore al momento della costruzione.
Pertanto, l'azione di riduzione in pristino va rigettata e anche la domanda risarcitoria ad essa connessa.
Pagina 4 di 7 Quanto alla questione dell'impossessamento da parte convenuto del piccolo vano terraneo sito all'interno del civico 66 della superficie di 4,5 mq avente accesso dalla via S. M.
Maggiore ed insistente sull'area annessa o graffata alla part.lla 168, che parte attrice assumere essere di sua proprietà, si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà della suddetta area.
Dall'esame dei titoli di provenienza allegati dalle parti e dalle relative allegazioni si evince che parte attrice ha ereditato dal padre - che li aveva ereditati a sua dal Persona_1
figlio scomparso prematuramente che a sua volta li aveva ricevuti in donazione Persona_2
dalla sig.ra , con atto per notaio rep. 9220 racc. 2618 del CP_2 Persona_3
30/08/1948 - i seguenti beni: “ “…Una stanza in primo piano coperta a tetto in Nocera
Superiore via S. Maria Maggiore sovrapposta ad androne comune nonché un piccolo spazio di suolo assoluto di metri 2 per 2 addetto per la spazzatura, sito nello stesso cortile comune poco lontano dalla stanza con tutti i diritti di condominio al cortile comune e comodità ivi site e con accesso da scalinata comune, munita di finestra sporgente sulla pubblica strada, confinante con il cortile comune, con via pubblica, con fabbricatore ereditario di e beni Persona_4
degli eredi di , mentre il piccolo spiazzo di suolo confina con beni e Persona_5 Pt_1
con beni degli aventi causa da ed eredi di in catasto Persona_6 Persona_7
riportato la sola stanza alla partita fabbricati di Nocera Superiore 1932 in testa a CP_2
fu I P I folio XIV n. di mappa 108 sub 4 reddito lire 40, pervenutole per acquisto da Per_8
fu con atto del Notar di Nocera Inferiore del 10 CP_3 Per_9 Persona_10 dicembre 1922. …”.
Il ctu ha rilevato l'esistenza di una incongruenza tra l'atto di citazione e l'atto di donazione per notaio in quanto in quest'ultimo si parla di stanza in primo piano fl. 14 Per_3
part. 108 sub 4 e di piccolo spazio di suolo di 4 mq addetto per la spazzatura non censito, mentre nell'atto di citazione si fa riferimento a Zonetta di terreno (NCT Comune di Nocera
Superiore foglio 14 part 106) e di vano terraneo non accatastato sup 4,5 mq interno al cortile civ. 66 insistente sull'area graffata alla part.lla 168 foglio 14.
Il ctu, inoltre ha accertato che la part. 108 al foglio 14 del Comune di Nocera Superiore risulta geolocalizzata in tutt'altro riferimento mappale rispetto ai luoghi di causa.
Pertanto, sembrerebbe che si tratti di due superfici diverse, una sarebbe il “…piccolo spazio di suolo assoluto di metri 2 per 2 addetto per la spazzatura…” (citata nell'atto di donazione) e l'altra sarebbe “…vano terraneo della superficie di mq. 4,5 ubicato sempre
Pagina 5 di 7 all'interno del cortile distinto con il civico n. 66, non accatastato ed insistente sull'area annessa o graffata alla particella 168, foglio 14…”.
In ogni caso, alla luce della documentazione in atti il Tribunale ritiene che nessuna delle parti abbia dato compiuta prova della titolarità del vano terraneo oggetto di contesa.
Invero, l'azione di accertamento della proprietà al pari dell'azione di rivendica richiede il medesimo onere probatorio ovvero la c.d probatio diabolica.
Ai fini della "probatio diabolica" gravante su chi propone un'azione di rivendicazione, quest'ultimo è tenuto a provare la proprietà, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Ora, dalla documentazione in atti emerge che entrambe le parti non hanno ottemperato all'onere della prova del quale erano gravati, non avendo depositato in giudizio tutti i titoli di provenienza. In tale ottica si è costantemente affermato che all'attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, poiché tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, occorrendo piuttosto dare la prova che l'alienante o uno dei suoi precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, nr. 19653/2014).
Giova ricordare che per parlare di possesso, ai fini della declaratoria di usucapione, non
è sufficiente che un soggetto abbia una qualsiasi relazione materiale con il bene, ma occorre che eserciti sul bene le stesse attività che eserciterebbe se ne fosse il titolare.
Orbene, nel caso di specie, le parti non sono riuscite a provare ciò.
Non hanno prodotto in giudizio certificazione notarile con la quale il Notaio rogante attesta di aver effettuato tutti i controlli e ricostruisce l'avvicendamento dei vari titoli di disposizione relativi ad un determinato bene.
Non hanno articolato un'univoca prova testimoniale inerente alla dimostrazione di un possesso ad usucapionem.
Orbene, la documentazione prodotta da entrambe le parti non è idonea a far ritenere sussistente la prova della titolarità del vano terraneo in contesa.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate, mentre quelle della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
Pagina 6 di 7 3) Compensa le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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