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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5602/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Michele Malavenda, con cui elettivamente domicilia in Gioiosa Ionica (RC), in via Madama Lena n. 37, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003237528000, notificatagli da in Controparte_2 data 23.06.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420112000407687000, n. 39420130001746875000, n. 39420130004276980000 e n. 39420150002366911000; aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per un totale di € 52.368,70. Nello specifico, deduceva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “accogliere il ricorso ed CP_1 annullare gli avvisi di addebito n. 39420112000407687000, n. 39420130001746875000, n. 39420130004276980000, n. 39420150002366911000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica dello stesso essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso, nel merito, l'infondatezza dello stesso, di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall CP_1
Invero, come anticipato, parte ricorrente propone un'azione che investe il merito della pretesa creditoria rispetto alla quale la legittimazione a contraddire sussiste esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022 ha affermato il principio secondo cui: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Alla luce di quanto espresso dalla S.C., l'opposizione all'esecuzione altro non è, dunque, che un tipo di azione di accertamento negativo del credito sicché non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti (eventualmente) anche la mancata notifica degli avvisi di addebito (o delle cartelle di pagamento), perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore). Nel caso in esame non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, al contrario, il thema decidendum attiene all'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Infatti, pur menzionando l'intimazione di pagamento (nella quale sono richiamati gli avvisi di addebito sopra indicati), il ricorrente non ha avanzato, neppure implicitamente, alcuna domanda nei confronti del concessionario.
2. In via preliminare, deve essere esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 18256/2020). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 461/1999, ove si alleghi la omessa notifica degli avvisi o cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dal primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 7156/2023). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, si prospettano:
1) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati (prescrizione anteriore);
2) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi (tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione).
3. Orbene, l'azione c.d. recuperatoria, volta a censurare la prescrizione asseritamente maturata prima delle notifiche degli avvisi di addebito, è manifestamente intempestiva, in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, co. 5 d. lgs 46/1999. A voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi di addebito, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere tali vizi, atteso che l'intimazione oggi impugnata risulta notificata -per ammissione del ricorrente- in data 23.06.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 23.11.2023, ovvero, ben oltre il termine di 40 giorni.
4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturato tra la data di notifica degli avvisi in oggetto e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, avvenuta in data 23.06.2023.
La doglianza è parzialmente fondata. 4.1. In primo luogo, deve dirsi maturata la prescrizione in assenza di validi atti interruttivi infraquinquennali in relazione gli avvisi di addebito n. 39420112000407687000, n. 39420130001746875000 e n. 39420130004276980000. Dalla documentazione interruttiva versata in atti da non vi è prova CP_1 di atti medio tempore intervenuti, validi ad interrompere tutto il decorso quinquennale del termine prescrizione. Ed invero, rispetto all'avviso n. 39420112000407687000 (07.10.2021), il termine risulta inizialmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420139046129516000, avvenuta in data 09.07.2013. Il successivo atto interruttivo, ovvero l'intimazione di pagamento n. 09420199001617275000, risulta invece notificato in data 23.01.2019, vale a dire ben oltre i 5 anni, decorrenti dalla notifica del precedente atto, sicché anche la pretesa contenuta nell'avviso citato deve ritenersi prescritta. Per quanto riguarda gli avvisi n. 39420130001746875000 (13.10.2013), n. 39420130004276980000 (10.02.2014) il primo valido atto interruttivo è costituito dalla presentazione e accettazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-ter) prot.W-2019042901207351 del 29.04.2019, vale a dire ben oltre i 5 anni, decorrenti dalla notifica dei menzionati atti, sicché anche le pretese in essi contenuti devono ritenersi prescritte. Sul punto, nessuna efficacia interruttiva può essere attribuita all'intimazione di pagamento n. 09420179000189763000 allegata dall' per CP_1 come correttamente sostenuto dal ricorrente. Infatti, l'intimazione di pagamento citata risulta essere asseritamente notificata secondo in data 25.02.2017, mediante “comunicazione di CP_1 avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973”. Sul punto, dunque, pare opportuno rammentare che, l'art. 26 del DPR n. 602/1973 al comma 2, all'epoca vigente, prevedeva come: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, al comma 7, a sua volta, sempre nel testo ratione temporis applicabile, così disponeva per quanto qui di interesse: “[…] Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa […]”. Sull'interpretazione di tale disposto normativo si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13132/2025), stabilendo che “La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.” Nella parte motiva la citata S.C. così motiva: “In sintesi, per quanto qui rileva, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 comma 7, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva: a) il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa;
b) la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
c) la successiva notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale iter di notifica non ricalca lo schema della notificazione agli irreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativa costituisce indubbio elemento essenziale per il suo perfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica: e, pertanto, la notifica si ha per perfezionata a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma. Che sia così si desume dallo stesso testo normativo, che: a) esordisce affermando di essere in deroga all'art. 149 bis c.p.c.; b) prevede che al destinatario dell'atto deve essere data notizia dell'< avvenuta notifica>: ciò che dà conto del fatto che la notifica è già avvenuta e, quindi, perfezionata;
c) prevede espressamente che, sia pure < Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza>, ma con disposizione con ogni evidenza suscettibile di generalizzazione, < la notificazione si intende comunque perfezionata … per il destinatario … nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa> “” Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha provato sia il CP_1 tentativo di consegna, da parte del Concessionario, dell'intimazione di pagamento all'indirizzo PEC non valido del ricorrente né di aver proceduto al deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima. Non può ritenersi, pertanto, che abbia interrotto la prescrizione, CP_3 per i due avvisi citati, con la notifica dell'intimazione n. 09420179000189763000. Una volta maturata la prescrizione tra gli atti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione.
4.2 D'altro canto, il termine di prescrizione risulta validamente interrotto per l'avviso di addebito n. 39420150002366911000 (29.10.2015) dalla presentazione e accettazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-ter) prot. W-2019042901207351 del 29.04.2019, effettuata dal ricorrente in relazione all'avviso di addebito in oggetto. Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18904/2007; Cass n. 19401/2022; Cass. n. 9221/24) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.. Il termine risulta poi ulteriormente interrotto dalla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento n. 09420229001990234000, avvenuta in data 20.04.2022. Pertanto, risulta per tabulas che alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata, non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del resistente con compensazione di ¼ delle spese atteso CP_1 il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti perché prescritti i crediti contributivi riportati negli avvisi di addebito n. 39420112000407687000, n. 39420130001746875000 e n. 39420130004276980000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna il resistente al CP_1 pagamento della restante parte in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.151,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano