Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1979, n. 492
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Sentenza 22 gennaio 1979

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Ai fini del riconoscimento del cosiddetto "rischio ambientale" e, quindi, del conseguente Obbligo assicurativo del datore di lavoro, l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si estende a tutti i lavoratori - prescindendo dalla loro qualifica di operai o di impiegati - che comunque si trovino, per ragioni di lavoro, a dover frequentare i locali in cui vi siano le macchine, gli apparecchi e gli impianti indicati dalla legge (DPR 30 giugno 1965 n 1124), e cio indipendentemente da qualsiasi diretto rapporto con essi a causa delle mansioni dai lavoratori stessi svolte; ne e necessario, poi, che le macchine, gli apparecchi e gli impianti siano concretamente funzionanti nel momento in cui i lavoratori si trovano nei relativi locali, rimanendo pur sempre una potenziale pericolosita di tale congegni tecnici i quali, per le cause piu svariate e non sempre prevedibili, possono venir messi in opera anche nell'assenza del personale ad essi specificamente addetto e, come tale, competente per il relativo controllo. ( V 4489/77; ( V 3052/77; ( V 114/77).*

L'impugnazione incidentale tardiva e ammessa non solo quando sia diretta contro lo stesso capo di sentenza gia impugnato in via principale ovvero contro un capo di sentenza che con esso sia in rapporto di dipendenza o di connessione, ma anche quando la soccombenza di una parte su una qualsiasi questione sostanziale o processuale sia superata ed assorbita dalla soccombenza dell'altra parte, e quest'ultima proponga l'impugnazione in via principale; in tal caso, infatti, riemerge l'interesse a proporre impugnazione incidentale al fine di evitare che l'eventuale accoglimento della impugnazione principale importi la soccombenza a suo carico esclusivo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1979, n. 492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 492
    Data del deposito : 22 gennaio 1979

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