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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 914/2020 vertente tra:
e CP_1 Parte_1 Parte_2
opponenti
e
[...]
Controparte_2
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 914/2020 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Lo Turco, elettivamente domiciliati presso lo
[...]
studio del difensore in Castelvenere, Via San Tommaso n. 12; opponenti
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Luciano Iacoviello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento,
Piazza Bissolati n. 14;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto, la – sulla base del contratto di mutuo fondiario Controparte_2
del 05.3.2013 a rogito notaio (Rep. n. 55.425, Racc. n. 20.420), munito di formula Persona_1
2 esecutiva in data 21.3.2013 – intimava a titolare dell'omonima impresa agricola Parte_1
individuale, il pagamento della somma di € 67.317,04.
Tale atto di precetto veniva notificato altresì ai sensi dell'art. 603 c.p.c. nei confronti di Parte_2
in quanto proprietario dell'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo sopra detto.
[...]
Avverso tale atto di precetto, spiegavano opposizione l' , in persona Parte_3
del legale rappresentante e deducendo a supporto i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi: a) nullità del precetto per mancanza dell'avvertimento di cui al comma II dell'art. 480 c.p.c.;
b) nullità del contratto di mutuo per applicazione di interessi moratori usurari.
Sulla scorta di tali ragioni, concludevano per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando l'avverso dedotto – in via preliminare – eccepiva la nullità della citazione per difetto di procura alle liti, atteso che quella allegata agli atti veniva rilasciata da e in relazione alla separazione giudiziale e/o Parte_2 Parte_1
consensuale innanzi al Tribunale di Benevento e la carenza di interesse alla opposizione da parte di
, in quanto destinatario della notificazione dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 603 Parte_2
c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 21.12.2020 la scrivente concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito – ritenuto il procedimento maturo per la decisione – veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, rilevato che la procura allegata agli atti dalla parte attrice in favore del difensore costituito risultava specificamente conferita per “la separazione giudiziale e/o consensuale innanzi all'Ecc.mo Tribunale di Benevento …”, la parte opponente veniva onerata ai sensi dell'art. 182 c.p.c. della produzione telematica di procura alle liti idonea ai fini dell'espletamento del mandato defensionale nell'ambito del presente procedimento, entro il 28.7.2023.
Da ultimo - ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. - il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione.
Innanzitutto, occorre evidenziare – ai fini che qui interessano – che la giurisprudenza di legittimità, a far tempo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4248 del 4.3.2016, ha affermato: “…
Deve essere in proposito rammentato che secondo le Sezioni unite (Cass. 9217/10), già in controversia instaurata prima della novella n. 69 del 2009, "l'art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del
3 predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali".5.1.1) Questo principio va in linea di principio confermato, con la precisazione che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato in sede di legittimità dalla controparte, sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo.Non v'è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perchè il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire (cfr infra sub
5.3). … ” (cfr. in motivazione, nonché in senso conforme Cass, Sez. II, ordinanza 4.10.2018 n. 24212;
Cass. Sez. III, ordinanza 8.11.2019 n. 28824; Cass. Sez. L., sentenza 29.7.2020 n. 16252; Cass. Sez.
II, ordinanza 16.10.2020 n. 22564).
Dunque, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed a provvedere alla integrazione, ove ne abbia interesse.
Tanto si dice in considerazione del fatto che, a fronte della eccezione di nullità tempestivamente sollevata dalla parte opposta, quella opponente nulla deduceva nella prima difesa utile (cfr. note scritte predisposte per l'udienza figurata del 21.12.2020 – depositate l'11.12.2020).
In ogni caso e comunque, anche a non voler aderire alla detta impostazione, la parte opponente
– sebbene onerata con ordinanza del 20.6.2023 della produzione di idonea procura alle liti entro il termine del 28.7.2023 - allegava agli atti procura alle liti, recante la data del 27.6.2023, conferita dal solo (cfr. deposito del 21.7.2023). Parte_2
Sul punto, la parte opposta eccepiva l'improcedibilità del giudizio, stante la genericità di essa, nonché la mancata attestazione di conformità all'originale (cfr. note di udienza depositate in data 9.10.2023).
Successivamente, in data 20.6.2024, la parte opponente allegava nuovamente agli atti di causa copia di procura alle liti rilasciata da e , recante la data del 28.8.2019, Parte_1 Parte_2 prodotta all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento.
Il Tribunale reputa che l'opposizione debba essere dichiarata inammissibile secondo le ragioni di cui si dirà subito infra.
Come noto, la norma di cui all'art. 182 c.p.c., nella sua formulazione novellata nel 2009, prevede – con specifico riguardo ai fini che qui interessano - che nei casi in cui il giudice rilevi la mancanza di valida procura o di un difetto che ne determini la nullità, è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti o della rinnovazione della stessa.
4 Esso termine è di carattere perentorio, dacché una volta concesso non è possibile assegnare un nuovo termine;
il rispetto del termine di cui si discute comporta la sanatoria dei vizi e la conseguente decorrenza, sin dalla notificazione dell'atto, degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Nella specie, come innanzi illustrato, entro il termine all'uopo assegnato veniva prodotta procura alle liti rilasciata dal solo . Parte_2
Tale circostanza di per sé considerata comporta la inammissibilità della opposizione spiegata dall' , in persona del legale rappresentante . Parte_3 Parte_1
Ed invero, la omessa documentazione relativamente alla posizione della suddetta parte entro il termine concesso ex art. 182, comma II, c.p.c., non consente di sanare il rilevato vizio della procura, con conseguente inammissibilità della posizione processuale della parte (cfr. in motivazione,
Cassazione civile sez. un., 21/12/2022 n. 37434).
Per altro verso, il Tribunale rileva la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte opposta che, all'esito del deposito della procura alle liti rilasciata – si ribadisce - dal solo – Parte_2 eccepiva la genericità di essa (cfr. pag. 2, note scritte del 9.10.2023, ove si legge: “… non indica né il numero del procedimento per il quale è stato conferito mandato, né la Curia presso la quale è pendente il processo …”) nonché l'inidoneità a sanare il rilevato vizio (cfr. pag. 3, note scritte del
9.10.2023, ove si legge: “… risulta essere stata solo autenticata, ma non attestata conforme all'originale analogico in possesso dell'avvocato. …”).
Occorre evidenziare che trattasi di deposito telematico, avulso da qualsivoglia atto, che consta della sola copia di procura alle liti, priva dei riferimenti al presente giudizio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “La procura priva di specifici riferimenti ad un atto processuale, rilasciata a margine di un foglio in bianco inserito nel fascicolo processuale, è inesistente” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29260/2022).
Ne deriva che alcun seguito può avere la richiesta avanzata dalla parte opponente nelle note scritte predisposte per l'odierna udienza, volta ad ottenere un nuovo termine per sanare la procura versata in atti (cfr. pag. 2, ove si legge: “… come da osservazioni riportate nelle note dall'Avv. Iacoviello in merito al nuovo deposito della procura alle liti, si prende atto, che effettivamente la scrivente, molto probabilmente per ovvio errore materiale e con buona fede, provvedeva a depositare nuovamente la procura con un elemento distintivo, come ben asserisce la controparte, diverso dalla causa che ivi pende. … Ritenuta comunque la possibilità di sanare ancora gli eventuali vizi che riporta la procura questa difesa chiede un brevissimo termine per dare nuovamente la possibilità a quest'ultima di sanare la procura già versata in atti. …”).
Ed invero, posto che il termine di cui all'art. 182, comma II c.p.c. veniva già concesso, nella specie – tenuto conto della formulazione del comma II dell'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis –
5 neppure sarebbe consentita la sanatoria di una procura inesistente o non presente in atti (cfr. Cass.,
SS. UU n. 37434/2022).
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta, il Tribunale reputa che essa non possa trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, occorre soffermarsi sulla incidenza del difetto di procura su di essa, in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
10706/2006.
Il Tribunale - in considerazione del fatto che la procura inizialmente prodotta, benché viziata, abbia tuttavia determinato l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo – reputa che le spese debbano seguire la soccombenza di parte opponente;
esse si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'opposizione inammissibile;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
6 • condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in
€ 6.817,00, di cui € 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.700,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
7
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 914/2020 vertente tra:
e CP_1 Parte_1 Parte_2
opponenti
e
[...]
Controparte_2
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 914/2020 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Lo Turco, elettivamente domiciliati presso lo
[...]
studio del difensore in Castelvenere, Via San Tommaso n. 12; opponenti
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Luciano Iacoviello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento,
Piazza Bissolati n. 14;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto, la – sulla base del contratto di mutuo fondiario Controparte_2
del 05.3.2013 a rogito notaio (Rep. n. 55.425, Racc. n. 20.420), munito di formula Persona_1
2 esecutiva in data 21.3.2013 – intimava a titolare dell'omonima impresa agricola Parte_1
individuale, il pagamento della somma di € 67.317,04.
Tale atto di precetto veniva notificato altresì ai sensi dell'art. 603 c.p.c. nei confronti di Parte_2
in quanto proprietario dell'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo sopra detto.
[...]
Avverso tale atto di precetto, spiegavano opposizione l' , in persona Parte_3
del legale rappresentante e deducendo a supporto i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi: a) nullità del precetto per mancanza dell'avvertimento di cui al comma II dell'art. 480 c.p.c.;
b) nullità del contratto di mutuo per applicazione di interessi moratori usurari.
Sulla scorta di tali ragioni, concludevano per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando l'avverso dedotto – in via preliminare – eccepiva la nullità della citazione per difetto di procura alle liti, atteso che quella allegata agli atti veniva rilasciata da e in relazione alla separazione giudiziale e/o Parte_2 Parte_1
consensuale innanzi al Tribunale di Benevento e la carenza di interesse alla opposizione da parte di
, in quanto destinatario della notificazione dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 603 Parte_2
c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 21.12.2020 la scrivente concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito – ritenuto il procedimento maturo per la decisione – veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, rilevato che la procura allegata agli atti dalla parte attrice in favore del difensore costituito risultava specificamente conferita per “la separazione giudiziale e/o consensuale innanzi all'Ecc.mo Tribunale di Benevento …”, la parte opponente veniva onerata ai sensi dell'art. 182 c.p.c. della produzione telematica di procura alle liti idonea ai fini dell'espletamento del mandato defensionale nell'ambito del presente procedimento, entro il 28.7.2023.
Da ultimo - ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. - il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione.
Innanzitutto, occorre evidenziare – ai fini che qui interessano – che la giurisprudenza di legittimità, a far tempo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4248 del 4.3.2016, ha affermato: “…
Deve essere in proposito rammentato che secondo le Sezioni unite (Cass. 9217/10), già in controversia instaurata prima della novella n. 69 del 2009, "l'art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del
3 predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali".5.1.1) Questo principio va in linea di principio confermato, con la precisazione che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato in sede di legittimità dalla controparte, sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo.Non v'è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perchè il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire (cfr infra sub
5.3). … ” (cfr. in motivazione, nonché in senso conforme Cass, Sez. II, ordinanza 4.10.2018 n. 24212;
Cass. Sez. III, ordinanza 8.11.2019 n. 28824; Cass. Sez. L., sentenza 29.7.2020 n. 16252; Cass. Sez.
II, ordinanza 16.10.2020 n. 22564).
Dunque, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed a provvedere alla integrazione, ove ne abbia interesse.
Tanto si dice in considerazione del fatto che, a fronte della eccezione di nullità tempestivamente sollevata dalla parte opposta, quella opponente nulla deduceva nella prima difesa utile (cfr. note scritte predisposte per l'udienza figurata del 21.12.2020 – depositate l'11.12.2020).
In ogni caso e comunque, anche a non voler aderire alla detta impostazione, la parte opponente
– sebbene onerata con ordinanza del 20.6.2023 della produzione di idonea procura alle liti entro il termine del 28.7.2023 - allegava agli atti procura alle liti, recante la data del 27.6.2023, conferita dal solo (cfr. deposito del 21.7.2023). Parte_2
Sul punto, la parte opposta eccepiva l'improcedibilità del giudizio, stante la genericità di essa, nonché la mancata attestazione di conformità all'originale (cfr. note di udienza depositate in data 9.10.2023).
Successivamente, in data 20.6.2024, la parte opponente allegava nuovamente agli atti di causa copia di procura alle liti rilasciata da e , recante la data del 28.8.2019, Parte_1 Parte_2 prodotta all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento.
Il Tribunale reputa che l'opposizione debba essere dichiarata inammissibile secondo le ragioni di cui si dirà subito infra.
Come noto, la norma di cui all'art. 182 c.p.c., nella sua formulazione novellata nel 2009, prevede – con specifico riguardo ai fini che qui interessano - che nei casi in cui il giudice rilevi la mancanza di valida procura o di un difetto che ne determini la nullità, è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti o della rinnovazione della stessa.
4 Esso termine è di carattere perentorio, dacché una volta concesso non è possibile assegnare un nuovo termine;
il rispetto del termine di cui si discute comporta la sanatoria dei vizi e la conseguente decorrenza, sin dalla notificazione dell'atto, degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Nella specie, come innanzi illustrato, entro il termine all'uopo assegnato veniva prodotta procura alle liti rilasciata dal solo . Parte_2
Tale circostanza di per sé considerata comporta la inammissibilità della opposizione spiegata dall' , in persona del legale rappresentante . Parte_3 Parte_1
Ed invero, la omessa documentazione relativamente alla posizione della suddetta parte entro il termine concesso ex art. 182, comma II, c.p.c., non consente di sanare il rilevato vizio della procura, con conseguente inammissibilità della posizione processuale della parte (cfr. in motivazione,
Cassazione civile sez. un., 21/12/2022 n. 37434).
Per altro verso, il Tribunale rileva la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte opposta che, all'esito del deposito della procura alle liti rilasciata – si ribadisce - dal solo – Parte_2 eccepiva la genericità di essa (cfr. pag. 2, note scritte del 9.10.2023, ove si legge: “… non indica né il numero del procedimento per il quale è stato conferito mandato, né la Curia presso la quale è pendente il processo …”) nonché l'inidoneità a sanare il rilevato vizio (cfr. pag. 3, note scritte del
9.10.2023, ove si legge: “… risulta essere stata solo autenticata, ma non attestata conforme all'originale analogico in possesso dell'avvocato. …”).
Occorre evidenziare che trattasi di deposito telematico, avulso da qualsivoglia atto, che consta della sola copia di procura alle liti, priva dei riferimenti al presente giudizio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “La procura priva di specifici riferimenti ad un atto processuale, rilasciata a margine di un foglio in bianco inserito nel fascicolo processuale, è inesistente” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29260/2022).
Ne deriva che alcun seguito può avere la richiesta avanzata dalla parte opponente nelle note scritte predisposte per l'odierna udienza, volta ad ottenere un nuovo termine per sanare la procura versata in atti (cfr. pag. 2, ove si legge: “… come da osservazioni riportate nelle note dall'Avv. Iacoviello in merito al nuovo deposito della procura alle liti, si prende atto, che effettivamente la scrivente, molto probabilmente per ovvio errore materiale e con buona fede, provvedeva a depositare nuovamente la procura con un elemento distintivo, come ben asserisce la controparte, diverso dalla causa che ivi pende. … Ritenuta comunque la possibilità di sanare ancora gli eventuali vizi che riporta la procura questa difesa chiede un brevissimo termine per dare nuovamente la possibilità a quest'ultima di sanare la procura già versata in atti. …”).
Ed invero, posto che il termine di cui all'art. 182, comma II c.p.c. veniva già concesso, nella specie – tenuto conto della formulazione del comma II dell'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis –
5 neppure sarebbe consentita la sanatoria di una procura inesistente o non presente in atti (cfr. Cass.,
SS. UU n. 37434/2022).
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta, il Tribunale reputa che essa non possa trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, occorre soffermarsi sulla incidenza del difetto di procura su di essa, in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
10706/2006.
Il Tribunale - in considerazione del fatto che la procura inizialmente prodotta, benché viziata, abbia tuttavia determinato l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo – reputa che le spese debbano seguire la soccombenza di parte opponente;
esse si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'opposizione inammissibile;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
6 • condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in
€ 6.817,00, di cui € 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.700,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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