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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 1131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24/11/2023 emessa dal Tribunale di Genova
promossa da
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Rossi, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore come da Email_1
procura in atti
APPELLANTE Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Uccelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Chiavari, Gall. di C.so Garibaldi 22/1, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (cronol. 5921/2023 del 24.11.2023 Repert.
3106/2023) del 24.11.2023, depositata nel fascicolo RG n.
4728/2023 del Tribunale di Genova e, per l'effetto, in accoglimento delle superiori deduzioni, dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal CP_1
considerata la mancata attivazione di procedure
[...]
esecutive da parte di ed accertare e dichiarare Parte_1
tenuto il in persona del suo l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere, cessato lo stato di dissesto, per i motivi di cui in atti e in ragione delle causali sopra indicate, la somma di Euro
132.090,16 alla in persona del suo l.r.p.t., per i Parte_1
servizi prestati in virtù del contratto di affidamento rep. 5905 del 28.09.2017 e riepilogati dalle fatture nn. 189/2019 del
31.12.2019 di Euro 121.107,63 e 190/2019 del 31.12.2019 per Euro 10.982,53 adottando ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge. Con rinuncia agli interessi moratori.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore per dichiarato anticipo”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis- respingere i motivi d'appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare l'ordinanza impugnata. Vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- adiva il Tribunale di Genova chiedendo che Parte_1
fosse ingiunto al di pagare la somma di euro Controparte_1
132.090,16 a fronte delle fatture n. 189/2019 del 31.12.2019 di e n. 190/2019 del 31.12.2019, emesse per l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, in esecuzione del contratto di affidamento del 28/9/2017.
Il Tribunale di Genova accoglieva la richiesta monitoria ed emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1104/2023 per l'importo di euro 132.090,16, oltre interessi e spese di lite.
Con atto di citazione in opposizione il Controparte_1
conveniva in giudizio per ottenere la revoca del Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo ed eccepiva la sua illegittimità in quanto emesso nei confronti di un ente locale in stato di dissesto finanziario, come dichiarato con la delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 16 maggio 2019, e sottoposto alla procedura di risanamento prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
si costituiva in giudizio insistendo nella Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo, considerata la mancata attivazione di procedure esecutive da parte della creditrice, e rinunciando agli atti di causa per ciò che concerne la domanda monitoria relativa agli interessi moratori maturati dalla data di deliberazione del dissesto del Comune di CP_1
Il Tribunale di Genova, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la
[...]
al rimborso delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il primo Giudice osservava che “l'art. 248, commi
2 e 4, del TUEL, prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, i crediti vantati dai terzi devono essere inseriti nella massa passiva dell'Ente, affidata alla gestione dell'Organo
Straordinario di Liquidazione, che ha il compito di redigere un piano di estinzione dei debiti al fine di azzerare l'indebitamento pregresso” ( v. pag. 1 ordinanza impugnata).
Pertanto, il Tribunale riteneva che “i creditori di un ente in stato di dissesto.. non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione, dovendo a tal fine formulare un'apposita istanza di ammissione alla massa passiva”.
“Nel caso di specie il provvedimento monitorio, intervenuto dopo la dichiarazione dello stato di dissesto, aveva ad oggetto crediti risalenti al 2019 e, quindi, precedenti a detta dichiarazione, che dovevano essere ascritti alla gestione liquidatoria, competente per i debiti contratti fino al 31/12/2019”
( v. pag. 2 Ordinanza impugnata).
Inoltre, risultava che la aveva presentato Parte_1
domanda di insinuazione al passivo del Comune di in CP_1
data 24/1/2021, sicché la tutela del credito doveva essere proseguita in detta sede, e non in quella giudiziale.
2.- Avverso detta ordinanza proponeva appello Parte_1
affidando il gravame al seguente motivo:
2.1- Il Tribunale di Genova avrebbe erroneamente interpretato le norme che regolano il dissesto degli Enti locali, e in particolare l'art. 248 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Infatti, la non avrebbe mai intentato alcuna procedura Parte_1
esecutiva nei confronti del Comune di essendosi CP_1
limitata a promuovere un ricorso per decreto ingiuntivo e, per quanto riguarda gli interessi riconosciuti ex D.lgs. 231/02 e la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo n.
1104/2023, avrebbe manifestato l'intenzione di rinunciare agli atti della domanda monitoria.
Il Tribunale di Genova non avrebbe quindi tenuto in debito conto che:
- la aveva avanzato istanza di ammissione alla Parte_1
massa passiva per il complessivo credito, che era stata declinata dall , che aveva proposto il Parte_2
versamento del solo 50% della somma in linea capitale;
- a seguito del diniego la aveva richiesto ed ottenuto Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1104/2023, mai azionato in via esecutiva;
- l'esecuzione provvisoria era stata concessa dal Tribunale in sede monitoria, rilevato che la comunicazione del dissesto di
Ente, in risposta a sollecito, equivale a riconoscimento del debito.
Il primo Giudice avrebbe errato anche nel considerare che, in tema di divieto di azioni esecutive nei confronti di enti in stato di dissesto, “tale principio si applica anche alle domande di riconoscimento del credito, che trovano la loro unica sede di valutazione nella procedura amministrativa”.
Ad avviso dell'appellante le norme in materia di dissesto avrebbero il fine di consentire la determinazione certa e definitiva della massa passiva per consentire il pagamento dei debiti dell'ente, ma non precluderebbero, come invece sostiene il Tribunale, la proposizione di azioni di cognizione volte all'accertamento di un credito, sebbene questo non possa essere azionato in via esecutiva nella fase di risanamento.
Infatti, la richiesta di insinuazione per l'importo totale del credito, non accolta dall'Organo Straordinario di Liquidazione, non potrebbe implicare la "estinzione" dei crediti non ammessi o residui, i quali ben potranno essere fatti valere in sede giudiziaria nei confronti dell'ente risanato.
3.- Il si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente l'atto d'appello avversario e assumendo che: - il 27/6/2019 era stato nominato l'Organo Straordinario di
Liquidazione, competente per la gestione fino al 31/12/2019;
- dalla data di dichiarazione di dissesto, i singoli creditori non potevano intraprendere o proseguire le ordinarie azioni esecutive per i debiti contratti fino al 31/12/2019, che rientravano nella competenza dell , e i debiti Parte_2
insoluti alla data della deliberazione di dissesto, non potevano produrre rivalutazione monetaria e interessi;
- la era a conoscenza di questa procedura visto che la Parte_1
stessa aveva presentato, in data 24/1/2021, istanza di ammissione alla massa passiva alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione del Comune di CP_1
- la richiesta di decreto ingiuntivo era del tutto infondata in quanto la creditrice aveva già avanzato richiesta di pagamento del proprio credito mediante le apposite procedure previste dalla legge;
- il decreto ingiuntivo doveva comunque essere revocato in quanto alla erano stati illegittimamente riconosciuti Parte_1
anche gli interessi di cui al D.Lgs 231/02 (anche se non richiesti);
4.- All'esito dell'udienza del 30.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
(previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
5.- Questa Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento. 5.1- È pacifico e non contestato che il abbia Controparte_1
dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione n. 28 del 16/5/2019, e che la Commissione Straordinaria di
Liquidazione gestisca tutti i debiti del Comune antecedenti al
31/12/2019, per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti stessi.
Si osserva, inoltre, che il decreto ingiuntivo n. 1104/2023, emesso dopo la dichiarazione dello stato di dissesto, ha ad oggetto crediti risalenti al 2019, per i quali è competente l'Organo Straordinario di Liquidazione.
È quindi correttamente applicabile al caso di specie il secondo comma dell'art. 248 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese”.
Tale norma impedisce quindi di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nel periodo intercorrente tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 citato. Una volta approvato il rendiconto e chiusa la procedura di dissesto, le pretese creditorie rimaste insolute tornano ad essere esigibili nei confronti dell'ente, per effetto del venir meno della sospensione temporanea strumentale all'attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell'ente stesso.
Sul punto, infatti, si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2022, con la quale si è pronunciata sull'equilibrio fra la salvaguardia dell'ente in condizione di dissesto e il diritto dei creditori nel veder soddisfatto il proprio credito. In particolare, il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato aveva ad oggetto la disciplina contenuta all'interno dell'art. 248, comma 4 del Testo unico degli enti locali, il quale dispone la sospensione della maturazione degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti nel periodo che va dalla data di deliberazione dello stato di dissesto, sino all'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione.
La Corte Costituzionale, ritenuta non fondata la questione di legittimità dell'art. 248, comma 4, t.u. enti locali, ha ribadito ciò che già aveva pronunciato con riguardo all'art. 81, comma 4, del d.lgs. 25.2.1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), ossia che “in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato» (sentenza n. 269 del
1998)”.
Pertanto, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria dell'ente, il creditore potrà far valere i crediti non ammessi o residui nei confronti dell'ente risanato.
Secondo la pronuncia della Corte costituzionale, infatti, l'art. 248 del d.lgs. 267/2000 non contrasta (i) né con il principio di eguaglianza, rispetto alle norme sulla liquidazione giudiziale delle imprese private, posto che “l'esigenza che le disposizioni poste a raffronto mirano a soddisfare afferisce specificamente alla condizione dei creditori – tanto dell'ente locale, quanto dell'imprenditore – di essere tutelati in modo analogo, ancorché
l'ordinamento preveda misure atte ad assicurare la continuità delle funzioni dell'ente locale oltre il dissesto ( v. Corte Cost n.
219/2022);
(ii) né con il principio di ragionevolezza, “posto che l'assunto del giudice rimettente, secondo cui la vigente disciplina sugli accessori del credito attribuirebbe ai creditori degli enti locali in dissesto una tutela eccessiva a scapito della collettività di cui
l'ente locale è esponenziale, non tiene conto del fatto che la disciplina sul dissesto (artt. 244 e seguenti t.u. enti locali) contiene una serie di misure volte a consentire, da un lato, che Parte l' gestisca il passivo pregresso (a tutela della massa dei creditori) e, dall'altro lato, che il comune continui a esistere e operare (in quanto ente necessario), con un bilancio autonomo Parte e distinto da quello dell' finalizzato non solo a gestire gli affari correnti, connessi soprattutto ai servizi essenziali, ma pure ad accantonare risorse per il pagamento di eventuali debiti o accessori che dovessero generarsi in pendenza della gestione liquidatoria” (v. v. Corte Cost n. 219/2022 e nello stesso senso
Sentenza TAR Calabria, Sez. II, 3 gennaio 2023, n. 9; v. anche
TAR Lazio n. 9250/2020).
“La chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina quindi l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura ( cfr. Corte Cost. n. 269/1988; Cass. civ.
n. 2095/2008 e sent TAR Calabria n. 9/ 2023 del 13.12.2022 ) e conseguentemente i creditori possono ottenere dall'ente tornato in bonis il pagamento sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute , sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto, sia infine degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto” ( v. sent. TAR Calabria n. 9/
2023 del 13.12.2022; v. sent. Corte Cost. n. 219/2022 cit.).
Inoltre, “dalla data della dichiarazione di dissesto del e CP_1
sino all'approvazione del rendiconto.. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse contro l'ente dissestato” ( cfr.
Cass. civ. n. 2095/2008).
5.2- Alla luce di tali premesse, tornando al caso di specie, una volta approvato il rendiconto finanziario di cui all'art. 256 del d.lgs. 267/2000, verrà meno la preclusione allo svolgimento di azioni esecutive nei confronti del tornato “in CP_1 CP_1
bonis” e la riacquisterà la possibilità di agire in Parte_1 via esecutiva al fine di recuperare il proprio credito integralmente.
Allo stato non risulta dimostrato che la abbia Parte_1
agito in via esecutiva al fine di ottenere il pagamento del proprio credito.
Non rileva, inoltre, che la società appellante avesse richiesto l'ammissione del proprio credito nella massa passiva del e che l avesse CP_1 Parte_2
effettuato un'offerta transattiva per il 50% del credito.
Infatti, “il rifiuto delle transazioni rientra nelle prerogative del creditore – in quanto la stipula delle transazioni durante la gestione straordinaria era finalizzata a consentire al creditore di valutare la sua convenienza a riscuotere subito ma parzialmente il suo credito (oltre che a permettere una diminuzione del passivo)” (v. Sentenza TAR Calabria, Sez.
Reggio Calabria, 6 ottobre 2021, n. 764 ; v. anche T.A.R.
L'Aquila, n. 74 del 2020).
Pertanto, se sarà rimasta insoddisfatta, anche Parte_1
parzialmente, a seguito della chiusura della procedura di dissesto del Comune di potrà ottenere dall'Ente tornato in bonis CP_1
il pagamento delle somme a titolo di capitale rimaste insolute.
5.3- In conclusione, questa Corte osserva che il Tribunale di
Genova ha correttamente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal e revocato il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1104/2023 in quanto esso riconosceva alla
, oltre all'importo capitale, anche gli interessi di cui al Parte_1 D.lgs. 231/2002, che non erano stati richiesti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
a mezzo del suo difensore, nella sua comparsa Parte_1
di risposta, in data 4.11.2023, depositata nel primo grado del giudizio, aveva comunque dichiarato la propria “rinuncia ad ogni effetto agli atti della domanda monitoria relativa agli interessi” moratori maturati dalla data di deliberazione del dissesto da parte del con ogni e più ampia riserva di Controparte_1
successiva azione anche futura”.
La stessa precisava altresì che “sulla provvisoria Parte_1
esecuzione concessa, considerato il dissesto finanziario dichiarato dal Comune di la creditrice non ha avviato CP_1
alcuna azione esecutiva e manifesta ad ogni effetto la disponibilità a rinunciarvi per tutta la durata della procedura di risanamento in corso”.
Per tutte le ragioni esposte, occorre accogliere l'appello ed accertare che è creditrice nei confronti del Parte_1
dell'importo capitale di euro 132.090,16, al Controparte_1
netto delle somme eventualmente corrisposte.
La debenza di detta somma capitale da parte del CP_1
all'appellante è pacifica poiché la comunicazione del
[...]
dissesto di tale Ente, in risposta al sollecito, equivale a riconoscimento del debito del Controparte_1
Infatti il nel suo atto di opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo evidenziava di esser in dissesto finanziario ( come da delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 16 maggio 2019, docc. n. 4-5), che in data 27 giugno 2019, era stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.
Il Comune di precisava altresì che l'Organo CP_1
Straordinario di liquidazione è competente relativamente alla gestione fino al 31/12/2019 (doc.5) e che “gli eventuali crediti vantati da soggetti terzi devono essere inseriti nella massa passiva dell'Ente che viene gestito dall'Organo Straordinario di
Liquidazione (OSL)”, e che “ha come obiettivo quello di azzerare la situazione di deficit”.
Inoltre nella comparsa di risposta in appello ( v. pag. 4) il ha dichiarato che la “ veva Controparte_1 Parte_1
presentato.. istanza di ammissione alla massa passiva” ( doc. 6 fasc 1° grado ed ha precisato che il creditore ha CP_1
“avanzato la richiesta di pagamento del proprio credito mediante le apposite procedure previste per legge” ( v. pag. 5 comparsa cost. Comune in appello).
Ciò detto, in ogni caso, il non ha Controparte_1
specificamente contestato il debito vantato dall'appellante quanto all'importo capitale indicato.
Deve esser quindi revocata la condanna dell'appellante a pagare al le spese di lite, di cui all'ordinanza Controparte_1
impugnata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono esser poste a carico del in quanto Controparte_1
soccombente in maniera prevalente, e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n.147/2022, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Rossi dichiaratosi antistatario (v. memoria difensiva di costituzione in primo grado e pag. 9 atto d'appello) .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22/11/2023 emessa dal Tribunale di Genova, che per quanto di ragione riforma :
- accerta che è creditrice nei confronti del Parte_1
dell'importo capitale di euro 132.090,16, al Controparte_1
netto delle somme eventualmente corrisposte;
- revoca la condanna dell'appellante a pagare al CP_1
le spese di lite, di cui all'ordinanza impugnata;
[...]
- condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado in euro 14.103,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Rossi antistatario;
- quanto al secondo grado in euro 14.317,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide
Rossi antistatario.
Così deciso in Genova, il 5/2/2025 IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Rossella Atzeni