Art. 3.
I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanita'. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantita' e le modalita' d'impiego di tali elementi.
I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanita'. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantita' e le modalita' d'impiego di tali elementi.