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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1320/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1320/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( CF ), nato in [...] il [...], entrambi residenti in [...]Pt_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Sassari, Via Bellieni 5, presso e nello studio dell'Avv. Marcello Mura
(C.F. ), che li rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione di nuovo procuratore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 24.04.24, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 29 aprile 2024.
pagina 1 di 3 Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Castelsardo in data 25.10.1997, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Castelsardo al n. 121 parte 2 serie B dell'anno 1997 dalla cui unione sono nati i due figli in Per_1
data 22.02.2001 e in data 24.10.2004. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e ( CF ), nato in Parte_2 C.F._2
Sassari il 22.07.1971 che hanno contratto matrimonio concordatario in Castelsardo in data
25.10.1997, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelsardo al n.
121 parte 2 serie B dell'anno 1997, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 29 aprile 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLSARDO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione.
3) Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1320/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( CF ), nato in [...] il [...], entrambi residenti in [...]Pt_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Sassari, Via Bellieni 5, presso e nello studio dell'Avv. Marcello Mura
(C.F. ), che li rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione di nuovo procuratore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 24.04.24, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 29 aprile 2024.
pagina 1 di 3 Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Castelsardo in data 25.10.1997, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Castelsardo al n. 121 parte 2 serie B dell'anno 1997 dalla cui unione sono nati i due figli in Per_1
data 22.02.2001 e in data 24.10.2004. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e ( CF ), nato in Parte_2 C.F._2
Sassari il 22.07.1971 che hanno contratto matrimonio concordatario in Castelsardo in data
25.10.1997, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelsardo al n.
121 parte 2 serie B dell'anno 1997, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 29 aprile 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLSARDO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione.
3) Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3