Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.177 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 177 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 23 aprile 2025, e vertente
TRA
Il sig. nato il [...] a [...]-Romania e residente a [...]
Centro Pianello 288/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Rossi e
Avv. Valerio Rossi
Ricorrente
E
La sig.ra nato il [...] a [...] - Algeria ed ivi residente RT
in Rue Pasteur 08 Delmonte Oran 31000 Algeria.
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo per separazione e divorzio giudiziale dei coniugi
(separazione giudiziale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
esponeva:
1. Il sig. , nato in [...] il [...], e residente a [...], cittadino Parte_1
italiano e la sig.ra , nata in [...]-Algeria, il 05.07.2001 ed ivi residente, RT
cittadina algerina, in data 28 gennaio 2024 contraevano matrimonio in Algeria, presso la
2. Il giovane ricorrente aveva conosciuto la signorina , da lui e RT
dai suoi familiari chiamata CE, navigando in un sito social di incontri, circa due anni fa, nei primi mesi dell'anno 2022;
3. I due giovani iniziavano così un fitto scambio di messaggi e conversazioni via social/chat e, desiderosi di approfondire questa loro conoscenza e di incontrarsi, il sig. Parte_1
, in accordo con CE (alla quale era preclusa la possibilità di uscita dal suo paese), nel
[...]
mese di giugno 2022, andava in Algeria per incontrare e conoscere personalmente la ragazza;
4. Arrivato in Algeria, ove si tratteneva per otto giorni alloggiando in un appartamento che aveva preso in affitto la madre della fidanzata – rientrata per l'occasione dalla Francia ove viveva - il giovane finalmente incontrava la ragazza e subito si piacquero. CE presentò al ricorrente il cugino, detto presso il quale abitava visto che, come sopra detto, la madre si Per_1
era trasferita in Francia con un nuovo compagno, mentre con il padre – a quanto da lei riferito – non aveva alcun tipo di rapporto, anche perché i genitori si erano lasciati in malo modo;
5. Rientrato in Italia, il ricorrente continuava la relazione con CE, fatta di fitte chiamate/video chiamate e messaggi;
6. Ad Agosto 2022 la giovane mamma di CE, assieme al suo Persona_2
compagno ed al loro figlio, si recava a Cagli, ospite della famiglia del ricorrente, in quanto desiderosa (almeno così ebbe a dire) di vedere e conoscere il paese in cui viveva il fidanzato della figlia e tutta la sua famiglia;
7. Anche l'anno successivo, 2023, sempre nel mese di Agosto, la madre di CE faceva ritorno a Cagli, assieme al compagno e al loro figlio, nonché ad una sua amica. Anche questa volta venivano tutti ospitati a casa dei genitori del ricorrente, che sono persone modeste, senza grandi possibilità economiche, ma molto ospitali e comunque desiderosi di vedere il figlio felice, come di fatto lo era dopo essersi fidanzato con CE;
8. A Settembre 2023 il ricorrente si recava nuovamente in Algeria per preparare, insieme a CE, i documenti necessari per il matrimonio. Anche questa volta il giovane alloggiava in albergo anche perché le stringenti regole/leggi/usi del paese non consentivano ai due giovani di poter alloggiare sotto lo stesso tetto, men che meno di poter avere rapporti intimi prima del matrimonio;
9. I due giovani innamorati decidevano si sposarsi, con il beneplacito della madre della
CE e dei genitori di e la data delle nozze veniva fissata da CE e dai suoi familiari per Pt_1
il 28.01.2024, senza alcun coinvolgimento del futuro sposo nella scelta del giorno del matrimonio;
10. Il ricorrente, assieme al padre, si recava in Algeria per partecipare al matrimonio che avveniva alla presenza di un Ufficiale di Stato Civile e di due testimoni che entrambi gli sposi neppure conoscevano. Alla veloce e spartana celebrazione assisteva il padre del sig. ed Parte_1
il cugino della sposa, rimanevano invece assenti sia la madre che il padre di quest'ultima;
11. Celebrato il matrimonio, il ricorrente, assieme al padre, faceva rientro in Italia in quanto la giovane sposa aveva rappresentato la sua necessità di terminare prima i suoi ultimi 3-4 esami universitari e prendere così la laurea, posto che se fosse uscita dal paese - a quanto dalla stessa raccontato - non sarebbe poi riuscita più a farvi rientro o comunque sarebbe stato altamente problematico;
12. I neo sposi avevano concordato che l'otto marzo CE sarebbe finalmente arrivata in
Italia con un biglietto aereo che le aveva acquistato on line il padre del sig. Parte_1
13. I giorni precedenti la partenza, ossia la prima settimana di Marzo, i contatti telefonici tra il ricorrente e la moglie erano diventati sempre più difficili e l'ultimo colloquio avveniva in data
3 marzo 2024 allorquando il padre del sig. chiamava CE per darle ragguagli sul Parte_1
suo volo aereo e sull'imminente arrivo presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino. La ragazza rispondeva però in maniera molto evasiva alle domande del suocero;
14. Nei giorni successivi alla telefonata del 3 Marzo, il sig. nonché suo Parte_1
padre provavano più volte a telefonare a CE ma il cellulare risultava sempre irraggiungibile così come irraggiungibili restavano anche la madre della ragazza ed il suo compagno;
15. In data 05 marzo 2024 la madre di CE, che come sopra detto, vive in Francia, finalmente rispondeva alle reiterate telefonate del padre del ricorrente – il quale parla correntemente la lingua francese – per avvisarli che la figlia si trovava ancora in Algeria poiché era stata rapita dal padre il quale non voleva farla partire per l'Italia; raccontava inoltre che la figlia era stata oggetto di violenze fisiche da parte del padre che le aveva anche sequestrato il telefono (sic dicitur);
16. Il padre del ricorrente, preoccupato per l'incolumità della ragazzina, invitava la madre di CE a prendere subito contatti con le Ambasciate per denunciare l'accaduto e chiedere un loro intervento;
17. Nei giorni seguenti il ricorrente e il padre provavano più e più volte a chiamare la madre della resistente per avere aggiornamenti, ma invano. Solamente in data 08 marzo, finalmente la madre di CE si faceva viva e li avvisava che la figlia era arrivata da lei in
Francia, senza però spiegare in maniera razionale al neo marito il perché di questo cambio di programma, ma accampando una serie di improbabili giustificazioni;
18. Volendo arrivare in fondo alla situazione e capire cosa fosse realmente successo, ma ormai con la consapevolezza di essere stato raggirato, il ricorrente, assieme al padre, si recava all'ufficio immigrazione della Comunità Montana del Catria e del Nerone che contattava l'Ufficio immigrazione della Questura di Pesaro e, effettuate le verifiche del caso, veniva accertato che la giovane moglie, diversamente da quanto concordato con il marito e da quanto riferito dalla madre della stessa, era atterrata a Roma-Fiumicino il 3 Marzo (quindi quando in data 5 marzo la madre della resistente chiamava il padre di comunicando l'avvenuto rapimento della figlia, in Pt_1
realtà quest'ultima era già a Parigi dalla madre);
19. Nei giorni seguenti la famiglia del ricorrente veniva contattata telefonicamente da una tale che riferiva di essere una psichiatra e che CE aveva una malattia psichiatrica e si Per_3
trovava da lei che se ne prendeva cura;
20. Seguivano poi altri contatti telefonici volendo il ricorrente avere spiegazioni (sebbene ormai fosse decisamente chiaro l'inganno subito) ma riceveva, dalla madre di CE, risposte sempre evasive e decisamente contradditorie. Nel frattempo il cellulare di CE risultava sempre irraggiungibile così come lo è tuttora;
21. Il ricorrente prendeva poi contatti con l'Ambasciata italiana in Algeria per rappresentare quanto accaduto e gli veniva consigliato di presentarsi presso una stazione di
Carabinieri per sporgere denuncia- querela, come di fatto è avvenuto (querela che ivi si deposita);
CONSIDERATO CHE
- il matrimonio è finito - senza neppure mai essere consumato - per la fraudolenta condotta tenuta dalla resistente sig.ra (detta CE), la quale ha RT
evidentemente approfittato dei sinceri sentimenti del giovane con lo scopo di Parte_1
farsi sposare ed ottenere così un visto per poter uscire dal suo paese (Algeria) e raggiungere la madre in Francia, posto che per le misure restrittive applicate da tale stato non sarebbe riuscita ad ottenere il visto per poter uscire dal territorio algerino
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, sig. ricorre all'Ill.mo Tribunale per sentire dichiarare la Parte_1
separazione dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra tenuto conto RT
della condotta altamente contraria ai doveri del matrimonio dalla stessa tenuta, così come sopra descritta. La sig.ra ha violato tutti i doveri di cui all'art. 143 c.c. (dovere RT
di coabitazione, di assistenza morale e materiale, di fedeltà, di collaborazione nell'interesse della famiglia) posto che ha abbandonato il marito per fuggire in Francia dalla madre, una volta ottenuto il visto dopo il matrimonio strumentalmente contratto con il ricorrente. Il sig. Parte_1
è rimasto profondamente ferito da tale illecita condotta della moglie ed è caduto in uno stato
[...] depressivo, tanto che non esce più di casa anche perché, abitando in un piccolo paesino, sente un profondo disagio per quanto gli è accaduto. Non si può poi sorvolare sulle ingenti spese sostenute dal per i voli aerei per recarsi in Algeria e per preparare tutta la Parte_1
documentazione (documenti da tradurre e legalizzare, certificazioni ecc.) necessaria per il matrimonio di cui si chiede il rimborso alla sig.ra spese che si RT
quantificano in al 7.940,79.
Alla luce di tali argomentazioni il sig. domandava al Tribunale adito Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la separazione legale dei coniugi con addebito alla moglie, sig.ra RT
, ordinandone l'annotazione nei registri di Stato Civile.
[...]
Con condanna della sig.ra al risarcimento di tutti i danni, materiali e RT
morali, subiti dal ricorrente in seguito all' illecita condotta dalla stessa tenuta, quantificati in almeno € 10.000,00 o in quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, eventualmente, in via subordinata, anche in via equitativa.”.
Formulava contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/03/2025, il sig. riferiva : “ho conosciuto mia moglie tramite Parte_1
un sito di incontri e di averla incontrata due volte in Algeria, sembrava procedere tutto bene quindi dopo altri tre quattro incontri nello stesso anno , durante i quali avevo conosciuto anche il cugino che mi ha fatto il visto per poter rimanere lì e sua madre, abbiamo fatto tutte le pratiche per poterci sposare lì, lei sembrava contenta e soddisfatta anche del matrimonio;
ci siamo sposati nel gennaio
2023 a Orano, io ho sostenuto tutte le spese, e il progetto era che lei finiti gli studi sarebbe venuta in Italia con me. Quando doveva partire però mi arrivano dei messaggi strani da parte del padre in cui mi si è detto che era stata rapita invece poi ho scoperto che era una farsa, penso ora che fosse tutto organizzato solo perché lei voleva ottenere i documenti per andare in Francia dalla madre.”
Il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, rinviava per discussione all'udienza del
22.04.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte con le quali ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, in data 23.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
***
1. Sulla domanda di separazione
La domanda concernente la pronuncia della separazione dei coniugi avanzata da parte ricorrente deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione (volontà che, per quanto riguarda la resistente, deve ritenersi per facta concludentia), per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la crisi coniugale è irreversibile e che la convivenza coniugale, per quanto risulta peraltro mai iniziata nel caso di specie, è diventua intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
2. Sulla domanda di addebito della separazione.
Nel presente procedimento parte ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie sul presupposto della violazione, da parte di quest'ultima, di tutti doveri nascenti dal matrimonio, essendosi resa di fatto irreperibile subito dopo il matrimonio e non avendo mai preso parte alla vita familiare.
In tema di addebito della separazione, la Corte di Cassazione (si veda Corte Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022), confermando l'orientamento ormai pacifico sul punto, ha espressamente affermato che “la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840;
11/06/2005, n. 12383).
La pronuncia di addebito, non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale.
Ebbene, nella fattispecie, viene in rilievo il comportamento della resistente che, nel rendersi di fatto irreperibile subito dopo il matrimonio, ha violato tutti i doveri nascenti dal matrimonio;
detto contegno si mostra ex se idoneo ad aver cagionato la crisi coniugale.
Si aggiunga che le suddette circostanze, dedotte dal ricorrente, non sono state contestate dalla resistente che ha continuato a mostrare totale disinteresse per il rapporto matrimoniale, non si è costituita in giudizio né si è presentata all'udienza di comparizione per rilasciare dichiarazioni a riguardo.
Ciò posto, non può che ritenersi che la crisi coniugale sia stata provocata dai comportamenti della moglie gravemente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e, pertanto, la relativa domanda di addebito spiegata dal ricorrente deve essere accolta.
3. Sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrete.
Per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della moglie, il ricorrente ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno patito, la condanna della stessa al pagamento di una somma pari a
10.000,00 euro o in diverso importo da determinarsi anche in via equitativa. Insegna ormai da anni la giurisprudenza di legittimità che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana” (così Cass. Civ., Sez.
1, Sentenza n. 9801 del 10/05/2005; v. anche Cass. Civ., ord. n. n. 4470 del 2018).
Ammessa pertanto la possibilità del risarcimento di un danno c.d. endofamiliare, altrettanto noto è che lo stesso debba essere qualificato alla stregua di un danno non patrimoniale, sub specie di danno morale. Da questo punto di vista, pertanto, non possono che richiamarsi gli insegnamenti forniti dalla storica sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in base alla quale
“l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso”.
Trattandosi di illecito aquiliano, pertanto, è pacifico come sia il danneggiato a dover dimostrare la sussistenza di tutti i suoi elementi costitutivi: il danno evento (ovvero sia la condotta illecita tenuta dal soggetto agente); il danno conseguenza (le conseguenze lesive prodotte dalla condotta contra legem) ed il nesso causale tra i due.
Ebbene, nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dal ricorrente né in ordine al danno subito, né in ordine al nesso causale sussistente tra le condotte della moglie e il danno subito.
La domanda, pertanto, non può che essere rigettata.
4. Sulle spese processuali.
L'aver dato causa all'odierno giudizio con le proprie condotte giustifica la condanna della resistente contumace al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si quantificano in complessivi euro 5.810,00 oltre al 15 % di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata cumulativamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Algeria, presso la Prefettura di Orano, RT
comune di Bir El Djir, in data 28 gennaio 2024, poi regolarmente trascritto nell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Cagli, anno 2024 numero 5 parte II serie C;
ACCOGLIE la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
CONDANNA la sig.ra alla rifusione delle spese di lite RT
sostenute da parte ricorrente, che liquidano in complessivi € 5.810,00 oltre al 15% di spese generali,
IVA e CPA se dovuti come per legge;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone