Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
21865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21865 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.12.2024, e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 28.06.2021nel Comune di Pozzuoli (Atto n. 30, p. II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2021); che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di sentenza n. 1316/2024, emessa dal Tribunale di Napoli in data 26.01.2024, passata in giudicato;
che dalla data di prima comparizione davanti al Giudice relatore delegato dal Presidente alla trattazione della causa erano trascorsi i termini di legge e, pertanto, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n.
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2, lett. B) della Legge n. 898/70, per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione della causa ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi soltanto sullo status, in assenza di prole minore e questioni patrimoniali pendenti, essendosi dichiarati i coniugi autosufficienti economicamente.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in data 28.06.2021 nel Comune di Pozzuoli (Atto n. 30, p. II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2021);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Raffaele Sdino
2 21865/2024
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