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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/12/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 143 e 146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Tiziana Frongia che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
CP_2 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Andrea Satta che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE CONTRO
Controparte_3 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Sabrina Falchi, rappresentata e difesa dall'avv.to Harald Bonura in forza di procura in atti APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di opposizione a cartella di pagamento per contributi minimi e di iscrizione a ruolo.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata definita Sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario NELL'INTERESSE DEL PES A) SULL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DA CONTROPARTE In via pregiudiziale e/o preliminare Per le difese ed eccezioni di cui al paragrafo 2) dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dall'
[...]
; In via principale Per le difese ed eccezioni di cui al paragrafo Controparte_4 3) rigettare il ricorso in appello proposto dall' ; In Controparte_4
1 via subordinata Per le difese ed eccezioni di cui al paragrafo 2) dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso in appello proposto dall'
[...]
, nella parte in cui si domanda la liquidazione, a favore Controparte_4 dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c. si chiede la distrazione dei compensi legali, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara fin d'ora antistatario.
In via pregiudiziale e/o preliminare I) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 1) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, con particolare riferimento ai motivi nn. 1 e 2, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dei “ruoli” inerenti alle annualità contributive-previdenziali
2012 e 2013, di cui meglio in espositiva, e/o comunque annullare e/o Pt_1 revocare gli stessi, ordinando nel contempo, se necessario, lo sgravio integrale di tali “ruoli” e/o delle somme ad essi afferenti. II) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 1) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, con particolare riferimento ai motivi nn. 1 e 2, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e/o comunque annullare e/o revocare la stessa, ordinando nel contempo, se necessario, lo sgravio integrale dei “ruoli” di cui all'espositiva e/o delle somme ad essi afferenti (annualità previdenziali 2012 e 2013). III) Per le difese ed i motivi di cui Pt_1 all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 2) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare l'intervenuta decadenza in relazione all'iscrizione a ruolo dei contributi annualità 2012 e 2013 – ovvero in riferimento all'eventuale singola annualità per cui l'intervenuta decadenza risulti verificatasi - e, quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque annullare e/o revocare sia i rispettivi “ruoli”, di cui meglio in espositiva, sia l'intimazione di pagamento opposti ed impugnati, ordinando nel contempo, se necessario, lo sgravio integrale di tali “ruoli” e/o delle somme ad essi afferenti. In via principale Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 3) lett. A) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, con particolare riferimento ai motivi nn. 1 e 2, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme avversamente pretese in ordine alle annualità contributive-previdenziali 2012 e 2013 e/o dei relativi presunti crediti, e, Pt_1 quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento opposta ed al contempo ordinare lo sgravio dei relativi impugnati “ruoli”, di cui meglio all'espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti. In via gradatamente subordinata I) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui ai punti 4), 5), 6), 7) dell'espositiva del
2 ricorso di primo grado e di cui al punto 2.2) dell'espositiva della nota conclusionale depositata in primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate con l'intimazione di pagamento opposta e/o comunque la non debenza, da parte del ricorrente, delle somme ivi indicate, e quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare e/o revocare tale intimazione di pagamento ed al contempo ordinare lo sgravio degli impugnati “ruoli”, di cui meglio in espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti (annualità previdenziali 2012 e 2013). II) Pt_1 Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese ed eccezioni formulate fin dal ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175 e
1227 comma 2 c.c. - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare la non debenza, da parte dell'odierno appellante, delle somme portate dall'intimazione di pagamento opposta, e, quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare e/o revocare tale intimazione di pagamento ed al contempo ordinare lo sgravio degli impugnati
“ruoli” annualità contributive 2012 e 2013, di cui meglio in espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti. III) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese ed eccezioni formulate fin dal ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175 e 1227 comma 1 c.c. - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, rideterminare, in proporzione al grado della colpa del creditore ed all'entità delle conseguenze che ne sono scaturite, le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta da porsi a carico del sig. e per l'effetto, in relazione alle residue somme, dichiarare la CP_2 parziale nullità e/o la parziale illegittimità e/o annullare parzialmente e/o revocare parzialmente tale intimazione di pagamento ed al contempo ordinare il parziale sgravio degli impugnati “ruoli” annualità previdenziali 2012 e 2013, di cui meglio in espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti, il tutto in relazione alle annualità previdenziali 2012 e 2013 In ogni caso - Per le difese ed i motivi di cui Pt_1 all'espositiva, in accoglimento del motivo di appello n. 5, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, nel punto/statuizione in cui risulta violato il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., riformare parzialmente l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio. Quanto all' , in riferimento al primo Controparte_1 grado di giudizio, la domandata rifusione delle spese di lite è relativa alla quota di ½ delle stesse che è stata oggetto di compensazione. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c., in caso di condanna delle resistenti o di una soltanto di esse alla rifusione delle spese di lite, di questo grado e/o del doppio grado di giudizio, in favore dell'odierno appellante, si chiede la distrazione delle spese e dei compensi legali, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara fin d'ora antistatario
NELL'INTERESSE DELLA Pt_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello qui avversato, statuendone il rigetto;
confermando, quindi, la decisione di primo
3 grado, anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: "Premesso che: − il ricorrente ha CP_2 convenuto in giudizio l' e la Controparte_1 [...] deducendo Controparte_5 che in data 11 giugno 2019 gli è stata notificata l'intimazione di pagamento numero 10220199002401141/000 dell'importo complessivo di euro 21.222,78 emessa dall in relazione alle seguenti cartelle: n. Controparte_1
10220140003238644000 asseritamente notificata il 12/05/2014, afferente le annualità previdenziali-contributive 2010 e 2011; • n. Pt_1
10220150003554928000 asseritamente notificata il 15/04/2015, afferente l'annualità previdenziale-contributiva 2012; • n. 10220160002997315000 Pt_1 asseritamente notificata il 15/04/2016, afferente l'annualità previdenziale- contributiva 2013; − a sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la Pt_1 nullità dell'intimazione di pagamento e dei ruoli stante l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza ex articolo 24 comma 2 D. Lgs. n. 46/99 ed ex articolo 25 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 46/99, la prescrizione di tutti i contributi previdenziali, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per cancellazione nell'anno 2003 dall'albo dei geometri della provincia di Sassari, la mancata diffida anteriore all'iscrizione a ruolo e il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
ha chiesto pertanto l'annullamento dei ruoli e dell'intimazione di pagamento nonché l'accertamento negativo in ordine alla debenza delle contribuzioni;
− la convenuta
si è costituita eccependo in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità della domanda stante la tardività del ricorso vista la regolare notifica delle cartelle di pagamento alle date indicate nell'intimazione di pagamento nonché di una precedente intimazione di pagamento notificata il
7/3/2017 riferita alle cartelle n. 10220140003238644000 e n.
10220150003554928000, il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di decadenza ex articolo 24 comma 2 D. Lgs. n. 46/99 ex articolo 25 comma 1 lettera a D. Lgs. n. 46/99, la regolare interruzione della prescrizione a seguito della notifica delle cartelle prima e delle intimazioni di pagamento poi, il difetto legittimazione passiva in relazione alla censura relativa alla mancata diffida anteriore all'iscrizione al ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione;
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto;
− la convenuta
[...] si è costituita Controparte_5 eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza delle eccezioni di decadenza ex articolo 24 comma 2 D. Lgs. n.
46/99 ex articolo 25 comma 1 lettera a D. Lgs. n. 46/99, la mancata maturazione del termine prescrizionale e la sussistenza dell'obbligo contributivo;
ha chiesto, previa declaratoria del difetto di legittimazione in relazione alla parte in cui il ricorrente si oppone agli atti esecutivi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto;
"
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita con la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha annullato la cartella n.
10220140003238644000 e dichiarato prescritto il credito dalla stessa portato;
ha
4 rigettato il resto, compensando per ½ le spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
e condannando al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della restante ½; ha compensato altresì le spese tra parte ricorrente e Controparte_5
[...] In particolare, il Tribunale, preso atto del deposito da parte dell' CP_1
delle relate di notifica delle cartelle oggetto di intimazione con allegazione
[...] della compiuta giacenza per la cartella n.10220140003238644000 e della consegna a familiare convivente per le altre due cartelle nn. 10220160002997315000 e n. Con 10220179000394706000, ha ritenuto generica la contestazione del di disconoscimento della produzione della fotocopia notificata operata dall'appellante. Ha invece ritenuto infondata la contestazione sulla ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito posto che l'avvenuta consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario comporta il solo invio di una raccomandata semplice e non già con ricevuta di ritorno. Con Pertanto, ritenuta perfezionatasi la notifica dell'avviso di addebito al il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell'opponente di invalidità delle notifiche degli avvisi di addebito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, come anche quella di prescrizione attesa la data di notifica degli avvisi di addebito.
Diversamente per la cartella n. 10220140003238644000, il Tribunale ha ritenuto non perfezionatasi la notifica per difetto di produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD), con conseguente annullamento di detta cartella attesa la maturata prescrizione quinquennale del debito contributivo. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli l' Controparte_6 Con
, in persona del legale rappresentante, e il cui ha resistito con
[...] memoria la . Pt_1
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale dell' è fondato e, pertanto, deve essere accolto a CP_4 Con differenza dell'appello incidentale del risultato infondato. Con il primo motivo, l ha censurato la sentenza nella parte in cui 1) ha CP_4 ritenuto non perfezionatasi la notifica relativamente alla cartella n. 10220140003238644000 difettando la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) necessaria nel caso di notifica di atti processuali a mezzo posta, atteso che la notifica nel caso di specie è stata effettuata dall'agente notificatore per compiuta giacenza;
2) non si è avveduto che la richiesta di pagamento della cartella suddetta ha formato oggetto anche dell'intimazione di pagamento notificata il 7.3.2017, con conseguente interruzione della prescrizione. Con Con l'appello incidentale, il ha obiettato: 1) l'omessa prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e comunque l'assenza di prova anche dell'invio della raccomandata semplice, come ritenuto dal primo giudice: prova essenziale ai fini del perfezionamento della notifica come affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 9823/2023. Da ciò la violazione dell'art. 60, co. 1 lett. b-bis dpr n. 600/1973 e/o art. 7, co. 3, L n. 890/1982. Vizio che affligge anche l'intimazione di pagamento notificata nel 2017; 2) l'errato rigetto del
5 disconoscimento delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dall'Agenzia e dalla atteso che grava sull'agenzia l'onere di provare, mediante produzione CP_3 in giudizio degli originali, la conformità di questi ultimi alle copie prodotte;
3) l'errato rigetto della contestazione inerente il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta: invero, il difetto di notifica delle cartelle di pagamento ha impedito all'appellante di conoscere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'intimazione. 4) l'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione che non è stata sollevata con riguardo al periodo successivo alla notifica della cartella e, dunque, successivamente al consolidarsi di quest'ultima ormai inimpugnabile per il decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999; essa ha riguardato le sole annualità previdenziali degli anni 2010 e 2011; 5) l'errata disciplina delle spese di lite poste per metà a carico dell'appellante nei confronti dell' e compensate integralmente nei confronti di atteso che esse CP_4 Pt_1 avrebbero dovuto essere poste a carico integrale delle appellate;
6) mancato esame delle ulteriori questioni sollevate con l'atto di opposizione e non esaminate dal Tribunale. Con In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione del di inammissibilità dell'appello principale proposto dall' nel Controparte_1 procedimento n. 143/2023, stante la mancata riproposizione delle identiche questioni nella memoria di costituzione depositate dall' (con altro CP_4 difensore) nel diverso procedimento n. 146/2023 RGL.
Invero, è agevole rilevare che il procedimento n. 146/2023 RGL (appellante Con principale il appellante incidentale l' accede al procedimento n. CP_4 Con 143/2023 RGL (appellante principale l' appellante incidentale il in CP_4 quanto iscritto con ricorso in appello depositato successivamente. Pertanto, in difetto di chiara ed espressa manifestazione di rinuncia da parte dell' al ricorso proposto in via principale, l'appello incidentale proposto CP_4 dalla medesima nel procedimento n. 146/2023 RGL potrebbe forse essere qualificato come appello incidentale tardivo se non fosse che l'oggetto di detto appello incidentale è parzialmente coincidente con quello che la medesima agenzia ha sollevato con l'appello principale nel giudizio n. 143/2023 RGL. Dunque, alcuna rinuncia all'appello principale e, dunque, alcuna inammissibilità di detto appello è dato riscontrare sotto il profilo in questione, neppure con riguardo all'asserita assenza di conclusioni: anche in questo caso, è sufficiente l'esame di quelle riportate in epigrafe per disattendere l'eccezione in questione atteso che la Con dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della domanda proposta dal è da intendersi logicamente riferita a quella formulata nel giudizio di primo grado ed è conclusione coerente con il motivo di appello articolato dall' nei confronti CP_4 dell'unica cartella di pagamento annullata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro. Nel merito, il motivo di impugnazione dell' è fondato. CP_4
Infatti, dalla documentazione in atti si evince che la cartella di pagamento n. 10220140003238644000 risulta notificata tramite “incaricato” dell'agente della Con riscossione K32SS229 recatosi, in data 2.5.2014, presso l'abitazione del e non avendolo ivi rinvenuto, né avendo trovato altre persone ex art. 139 cpc, ha depositato l'atto relativo alla cartella 10220140003238644000 (riportata nella parte anteriore della cartolina di referto della notifica) presso la casa comunale affiggendo alla porta dell'abitazione del destinatario l'avviso di deposito. IL
6 medesimo agente ha quindi dato atto del deposito ex artt. 26 dpr n. 602/1973, 60 dpr n. 600/1973 e 140 cpc, della cartella di pagamento da notificare del 2.5.2014 presso la casa comunale di Ploaghe consegnandolo all'incaricato del Comune che ne ha rilasciato ricevuta: cartella di pagamento avente il n. progressivo 16 dell'elenco di atti depositati presso il predetto comune. La raccomandata inviata al Con ex art. 140 cpc per la cartella in questione risulta dall'elenco della distinta della postalizzazione delle raccomandate del 2.5.2014 al cui n. 6 è riportata la sigla EQU721014399290 ossia lo stesso numero indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria del 2.5.2014 da cui risulta il perfezionamento della notifica della predetta cartella per compiuta giacenza. Non è, dunque, condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale con riguardo alla notifica della cartella di pagamento in esame atteso che la stessa non risulta notificata tramite il servizio postale ma ex art. 139 cpc avvalendosi degli agenti incaricati della riscossione n. K5200N4Z e n. K3200N4z. Conseguentemente, deve rigettarsi sia l'eccezione di prescrizione del credito azionato sia la possibilità di contestare il merito della pretesa contributiva della appellata atteso il decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. CP_3
Deve invece confermarsi la motivazione del primo giudice con riguardo alle altre due cartelle di pagamento opposte, la cui notifica risulta avvenuta ai sensi dell'art. 139 cpc da parte dell'incaricato dell'agente della riscossione. Con Rispetto a queste ultime il non contesta la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione rispetto alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 102 2019 90024011 41/000. Ciò che infatti contesta è l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche prodotte e Con formalmente disconosciute dal con eccezione peraltro, anch'essa infondata. Infatti, la Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (Cass. Civ. n. 16557/2019); Infatti, “L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv.
654386 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 - 01). La contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia (art. 2719
c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare
l'oggetto del contendere;
e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell'eccezione sia precisa e circostanziata. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento
7 fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento.” (Cass. Civ. n. 40750/2021). Con E nel caso di specie, il non ha mosso alcun specifico rilievo alle copie fotostatiche depositate in atti da cui risulta, come sopra riportato, la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento in esame. Sono invece inammissibili i motivi 4 e 6 dell'appello incidentale considerato che il Tribunale ha dichiarato il difetto di motivazione quale vizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc: per l'effetto, detto motivo avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso in Cassazione e non in appello atteso il principio dell'apparenza delle impugnazioni. Devono, invece, ritenersi assorbiti i motivi 7 e 8 dell'appello incidentale nonché il secondo motivo dell'appello principale posto che la riforma della sentenza comporta la rideterminazione della disciplina delle spese processuali.
Infine, ancorché inammissibili per non avere proposto tempestiva impugnazione avverso le ricordate cartelle di pagamento sì che è decorso il termine di 40 giorni per la contestazione del merito delle pretese contributive ivi menzionate, deve ribadirsi l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal Tribunale.
Invero, presupposto comune di questi è l'individuazione della disciplina applicabile al geometra che, iscritto all'Albo dei geometri, è necessariamente iscritto anche alla relativa Cassa alla quale è tenuto a corrispondere il contributo integrativo, non avente fini previdenziali. Con In fatto, si osserva che sono circostanze ammesse dallo stesso che egli è stato iscritto formalmente all'Albo dei geometri fino al 30.12.2015; che i contributi Con richiesti con le cartelle di pagamento in esame non sono stati corrisposti;
che il ha omesso qualsiasi comunicazione dei suoi redditi alla per gli anni in CP_3 questione;
che il predetto è dipendente della società iscritta Parte_2 all'albo dei gestori ambientali per le categorie della raccolta e trasporto rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto: attività che consente alla figura del geometra di assumere incarichi di gestione delle problematiche
8 ambientali nell'edilizia e cantieristica (gestione rifiuti speciali e pericolosi, compilazione dei registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti, terre e rocce da scavo, ecc...); di consulenza per la gestione delle pratiche amministrative per ottenimento autorizzazioni nelle attività di bonifica dei siti inquinati;
di consulenza per la gestione delle pratiche amministrative per iter di valutazione impatto ambientale;
di consulenza per la gestione delle pratiche amministrative per l'ottenimento di autorizzazioni ambientali, nelle attività di progettazione e realizzazione opere civili, come reti fognarie, piazzole di stoccaggio rifiuti, operazioni di movimento terra, ecc...
Ciò detto, la Corte osserva che la Cassazione, a partire dalla recente sentenza n. 4568/2021, ha affermato il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Controparte_5 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale essendo CP_3 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
è opportuno chiarire il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma
1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede
l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta in effetti consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione che, con la citata Cass. n. 4569 del 2021
e le successive ordinanze, ha precisato che: già L. 4 febbraio 1967, n. 37 (titolata
"Riordinamento della nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei CP_3 geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, aveva previsto l'obbligo di iscrizione alla " a Controparte_7 favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, di tutti gli iscritti negli
Albi professionali dei geometri;
la L. 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla
; nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta CP_3 dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente CP_3 alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10); - in tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e CP_3
9 l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima;
- nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito CP_3
l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la CP_3 mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa;
" (Cass. civ. n. 1410/2022)
La Cassazione ha altresì precisato, con principio espresso con riguardo agli ingegneri ma applicabile a tutti gli iscritti agli Albi professionali, "che "l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività" sottolineando che "la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nella L. n. 1395 del 1923, art. 7 e nel R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51, 52 e 53, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre _la L. n. 6 del 1981, art. 21, stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che CP_3 esercitano la libera professione con carattere di continuità" (cfr. Cass. 29/08/2012
n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076). Si è chiarito che "nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche
l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto
(anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione" evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla
di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, comma 1 e nella CP_3 quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione;
in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed
10 anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013 quest'ultima relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame)". (Cass. civ. n. 31461/2021).
Per contro, non appare dirimente la circostanza che l'appellato non abbia prodotto reddito professionale negli anni in esame atteso che, come detto in precedenza, il geometra è obbligato alla corresponsione del contributo minimo anche in caso di reddito negativo per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo. In particolare, la Cassazione ha chiarito che “L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l' iscrizione alla medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il CP_3 diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.” (Cass. Civ. n. 7543/1993; 3675/1982): ciò in quanto “I Geometri iscritti all'albo professionale, .... sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà nella misura minima e fissa prevista dal sesto comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1982 n. 773, ancorché non esercitino la professione e non percepiscano quindi alcun reddito professionale, senza che ciò renda la norma sospettabile d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2 e
3 cost., tenuto conto che l'obbligo del contributo, nella misura minima predetta, trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell' iscrizione all'albo, la quale è libera e fonte, di per sè, di utilità almeno potenziali.”. (Cass. Civ. n. 6156/1988), atteso che "il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante." (Cass. civ. n. 4568/2021).
In considerazione appunto del rilievo che l'appellato risulta ancora iscritto all'albo e che in quanto tale egli è obbligato alla iscrizione alla alla quale deve CP_3 corrispondere il contributo minimo, non avendo fornito prova idonea a superare la presunzione delineata dalla citata giurisprudenza di legittimità, e, dunque, di avere svolto attività in concreto non riconducibile al bagaglio professionale, culturale e tecnico di geometra, l'opposizione deve essere rigettata.
Detto orientamento giurisprudenziale può dirsi consolidato nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui " secondo il principio di diritto formulato da questa
Corte (Cass. n. 4568 del 2021 e successive), "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi CP_3 professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo CP_3 professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n.
335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; (Cass. civ. n. 4168/2023).
Con la precisazione che "Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo CP_3
Statuto della stessa con disposizione ... legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti
11 all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_3 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli CP_3 CP_3 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di CP_3 presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal calli, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra." (Cass. civ. n.
4162/2023; v. anche Cass. civ. n. 3998/2023). E nel caso di specie, si rileva l'assenza di alcuna attestazione sul punto sì che non è possibile escludere le attinenze - sopra evidenziate - tra l'attività della stessa e la formazione professionale dell'appellante.
L'obbligo sancito dalla con la menzionate delibere non viene certamente CP_3 Con meno per il fatto che il assume di non conoscere l'esistenza e il contenuto delle stesse, essendo le stesse ritualmente approvate con D.M. e successivamente pubblicate sulla G.U.R.I. sì che le stesse si presumono comunque conosciute.
Così come detto obbligo non viene meno per effetto dell'invocata omessa applicazione della legge sul procedimento amministrativo relativamente alle norme che riguardano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del destinatario del provvedimento: trattasi all'evidenza di disposizioni inapplicabili nel caso di specie avuto riguardo al procedimento che specificamente disciplina la formazione della cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento.
Del pari sono logicamente inapplicabili le disposizioni contenute nello statuto del contribuente specificatamente dettate nei confronti di una particolare categoria di Con soggetti cui è estraneo il nella posizione che viene in rilievo nel presente giudizio.
Ancora, è infondata anche l'invocata invalidità della pretesa in questione in quanto, stante il suo perdurante inadempimento agli obblighi contributivi, egli avrebbe dovuto essere cancellato dall'Albo ex art. 48 statuto. Invero, ai sensi dell'art. 5, co. 1, dello statuto della appellata "Sono CP_3 obbligatoriamente iscritti alla i geometri ... iscritti all'Albo professionale dei CP_3 geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salva prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, co. 2 del d.lgs. 30.6.1994
n. 509.".
Vedasi anche art. 3 del regolamento vigente all'epoca.
Dunque, per previsione statutaria, il geometra iscritto all'Albo è obbligatoriamente iscritto anche alla Cassa previdenziale, così come la cancellazione dall'Albo comporta la cancellazione dalla CP_3
12 Detta iscrizione comporta la corresponsione obbligatoria dell'importo previsto dall'art.
1.2 del regolamento sulla contribuzione.
Inoltre, ai sensi dell'art.
6.1. di detto regolamento " Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del CP_3 reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13.". Ancora, l'art.
8.1 stabilisce che "La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto che nell'anno precedente erano iscritti all'albo, nonché dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 6, comma 3.", mentre il successivo art.
9.1 dispone che " Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno.". Inoltre, l'art. 11.1 prevede che " La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della
, sia per gli iscritti che per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma CP_3
3." mentre il successivo art. 14.1. statuisce che " Ad eccezione delle comunicazioni delle società di ingegneria, da inviare alla a mezzo posta con raccomandata CP_3 semplice, la trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dalla
.". CP_3
Infine, appaiono rilevanti anche l'art. 15, punti 1 e 2 " La comunicazione deve riguardare i redditi professionali imponibili relativi all'anno precedente e dichiarati ai fini dell'IRPEF nell'anno in corso per le prestazioni relative all'esercizio della libera professione. Se il reddito dichiarato ai fini IRPEF è stato negativo, il dichiarante deve indicare “zero”"; l'art. 48.1 per cui "La , oltre CP_3 ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nei seguenti casi: recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltro;
ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine.".
Dunque, la non ha un potere di adottare il provvedimento diretto di CP_3 cancellazione dall'Albo disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi ma può fare richiesta di attivazione del relativo procedimento da parte del competente Albo, senza che la norma la gravi di un preciso obbligo.
Al contrario, nulla avrebbe impedito all'appellante – consapevole del proprio inadempimento e delle previsioni statutarie - di attivarsi autonomamente e di chiedere la propria cancellazione dall'iscrizione all'Albo con la conseguenza che egli non può avvantaggiarsi dalla sua negligenza al fine di ottenere l'invalidità della
13 cartella di pagamento in questione, né ottenere l'applicazione dei due commi dell'art. 1227 c.c...
Non senza omettere di precisare che l'appellato non può invocare alcuna buona fede ex art. 1175 c.c. stante il comportamento quanto meno volutamente negligente posto in essere, né può logicamente invocare la corresponsabilità della nella CP_3 determinazione del debito contributivo posto che la stessa comunque non ha avuto alcuna partecipazione nella causazione dell'omissione contributiva, come anche nell'aggravamento posto che non solo il contributo minimo richiesto non costituisce un "danno" , ma in ogni caso, l'eventuale iniziativa della non avrebbe avuto CP_3 efficacia diretta sulla pretesa in questione in assenza di successiva iniziativa del Collegio dei Geometri.
Quanto all'importo portato in cartella si osserva che esso non risulta specificatamente contestato, mentre con riferimento all'applicabilità della legge n.
689/1981 esso è infondato alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui " in tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione." (Cass. civ. n. 183/2022).
Si precisa infine che ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita. Stante l'integrale rigetto dell'appello incidentale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello proposto dall' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante, avverso la sentenza n. 83/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con , in persona del legale Pt_1 rappresentante, e del quale rigetta l'appello incidentale;
CP_2 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta integralmente l'opposizione Con proposta dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il
1.7.2019; Con condanna il alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge a favore della e dell'avv.to Corpino, CP_3 antistataria;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 3000,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre il rimborso del contributo unificato, a favore sia della sia, pro quota, degli avvocati Carla CP_3
Corpino e Tiziana Frongia, antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei Con presupposti per il versamento da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
14 Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 11.12.2024 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 143 e 146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Tiziana Frongia che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
CP_2 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Andrea Satta che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE CONTRO
Controparte_3 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Sabrina Falchi, rappresentata e difesa dall'avv.to Harald Bonura in forza di procura in atti APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di opposizione a cartella di pagamento per contributi minimi e di iscrizione a ruolo.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata definita Sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario NELL'INTERESSE DEL PES A) SULL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DA CONTROPARTE In via pregiudiziale e/o preliminare Per le difese ed eccezioni di cui al paragrafo 2) dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dall'
[...]
; In via principale Per le difese ed eccezioni di cui al paragrafo Controparte_4 3) rigettare il ricorso in appello proposto dall' ; In Controparte_4
1 via subordinata Per le difese ed eccezioni di cui al paragrafo 2) dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso in appello proposto dall'
[...]
, nella parte in cui si domanda la liquidazione, a favore Controparte_4 dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c. si chiede la distrazione dei compensi legali, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara fin d'ora antistatario.
In via pregiudiziale e/o preliminare I) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 1) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, con particolare riferimento ai motivi nn. 1 e 2, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dei “ruoli” inerenti alle annualità contributive-previdenziali
2012 e 2013, di cui meglio in espositiva, e/o comunque annullare e/o Pt_1 revocare gli stessi, ordinando nel contempo, se necessario, lo sgravio integrale di tali “ruoli” e/o delle somme ad essi afferenti. II) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 1) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, con particolare riferimento ai motivi nn. 1 e 2, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e/o comunque annullare e/o revocare la stessa, ordinando nel contempo, se necessario, lo sgravio integrale dei “ruoli” di cui all'espositiva e/o delle somme ad essi afferenti (annualità previdenziali 2012 e 2013). III) Per le difese ed i motivi di cui Pt_1 all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 2) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare l'intervenuta decadenza in relazione all'iscrizione a ruolo dei contributi annualità 2012 e 2013 – ovvero in riferimento all'eventuale singola annualità per cui l'intervenuta decadenza risulti verificatasi - e, quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque annullare e/o revocare sia i rispettivi “ruoli”, di cui meglio in espositiva, sia l'intimazione di pagamento opposti ed impugnati, ordinando nel contempo, se necessario, lo sgravio integrale di tali “ruoli” e/o delle somme ad essi afferenti. In via principale Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui al punto 3) lett. A) dell'espositiva del ricorso di primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, con particolare riferimento ai motivi nn. 1 e 2, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme avversamente pretese in ordine alle annualità contributive-previdenziali 2012 e 2013 e/o dei relativi presunti crediti, e, Pt_1 quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento opposta ed al contempo ordinare lo sgravio dei relativi impugnati “ruoli”, di cui meglio all'espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti. In via gradatamente subordinata I) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese di cui ai punti 4), 5), 6), 7) dell'espositiva del
2 ricorso di primo grado e di cui al punto 2.2) dell'espositiva della nota conclusionale depositata in primo grado - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate con l'intimazione di pagamento opposta e/o comunque la non debenza, da parte del ricorrente, delle somme ivi indicate, e quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare e/o revocare tale intimazione di pagamento ed al contempo ordinare lo sgravio degli impugnati “ruoli”, di cui meglio in espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti (annualità previdenziali 2012 e 2013). II) Pt_1 Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese ed eccezioni formulate fin dal ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175 e
1227 comma 2 c.c. - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, dichiarare la non debenza, da parte dell'odierno appellante, delle somme portate dall'intimazione di pagamento opposta, e, quindi, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare e/o revocare tale intimazione di pagamento ed al contempo ordinare lo sgravio degli impugnati
“ruoli” annualità contributive 2012 e 2013, di cui meglio in espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti. III) Per le difese ed i motivi di cui all'espositiva - ed altresì per le difese ed eccezioni formulate fin dal ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175 e 1227 comma 1 c.c. - in accoglimento dei formulati motivi d'appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, rideterminare, in proporzione al grado della colpa del creditore ed all'entità delle conseguenze che ne sono scaturite, le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta da porsi a carico del sig. e per l'effetto, in relazione alle residue somme, dichiarare la CP_2 parziale nullità e/o la parziale illegittimità e/o annullare parzialmente e/o revocare parzialmente tale intimazione di pagamento ed al contempo ordinare il parziale sgravio degli impugnati “ruoli” annualità previdenziali 2012 e 2013, di cui meglio in espositiva, e/o delle somme ad essi afferenti, il tutto in relazione alle annualità previdenziali 2012 e 2013 In ogni caso - Per le difese ed i motivi di cui Pt_1 all'espositiva, in accoglimento del motivo di appello n. 5, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, nel punto/statuizione in cui risulta violato il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., riformare parzialmente l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio. Quanto all' , in riferimento al primo Controparte_1 grado di giudizio, la domandata rifusione delle spese di lite è relativa alla quota di ½ delle stesse che è stata oggetto di compensazione. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c., in caso di condanna delle resistenti o di una soltanto di esse alla rifusione delle spese di lite, di questo grado e/o del doppio grado di giudizio, in favore dell'odierno appellante, si chiede la distrazione delle spese e dei compensi legali, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara fin d'ora antistatario
NELL'INTERESSE DELLA Pt_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello qui avversato, statuendone il rigetto;
confermando, quindi, la decisione di primo
3 grado, anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: "Premesso che: − il ricorrente ha CP_2 convenuto in giudizio l' e la Controparte_1 [...] deducendo Controparte_5 che in data 11 giugno 2019 gli è stata notificata l'intimazione di pagamento numero 10220199002401141/000 dell'importo complessivo di euro 21.222,78 emessa dall in relazione alle seguenti cartelle: n. Controparte_1
10220140003238644000 asseritamente notificata il 12/05/2014, afferente le annualità previdenziali-contributive 2010 e 2011; • n. Pt_1
10220150003554928000 asseritamente notificata il 15/04/2015, afferente l'annualità previdenziale-contributiva 2012; • n. 10220160002997315000 Pt_1 asseritamente notificata il 15/04/2016, afferente l'annualità previdenziale- contributiva 2013; − a sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la Pt_1 nullità dell'intimazione di pagamento e dei ruoli stante l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza ex articolo 24 comma 2 D. Lgs. n. 46/99 ed ex articolo 25 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 46/99, la prescrizione di tutti i contributi previdenziali, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per cancellazione nell'anno 2003 dall'albo dei geometri della provincia di Sassari, la mancata diffida anteriore all'iscrizione a ruolo e il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
ha chiesto pertanto l'annullamento dei ruoli e dell'intimazione di pagamento nonché l'accertamento negativo in ordine alla debenza delle contribuzioni;
− la convenuta
si è costituita eccependo in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità della domanda stante la tardività del ricorso vista la regolare notifica delle cartelle di pagamento alle date indicate nell'intimazione di pagamento nonché di una precedente intimazione di pagamento notificata il
7/3/2017 riferita alle cartelle n. 10220140003238644000 e n.
10220150003554928000, il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di decadenza ex articolo 24 comma 2 D. Lgs. n. 46/99 ex articolo 25 comma 1 lettera a D. Lgs. n. 46/99, la regolare interruzione della prescrizione a seguito della notifica delle cartelle prima e delle intimazioni di pagamento poi, il difetto legittimazione passiva in relazione alla censura relativa alla mancata diffida anteriore all'iscrizione al ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione;
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto;
− la convenuta
[...] si è costituita Controparte_5 eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza delle eccezioni di decadenza ex articolo 24 comma 2 D. Lgs. n.
46/99 ex articolo 25 comma 1 lettera a D. Lgs. n. 46/99, la mancata maturazione del termine prescrizionale e la sussistenza dell'obbligo contributivo;
ha chiesto, previa declaratoria del difetto di legittimazione in relazione alla parte in cui il ricorrente si oppone agli atti esecutivi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto;
"
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita con la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha annullato la cartella n.
10220140003238644000 e dichiarato prescritto il credito dalla stessa portato;
ha
4 rigettato il resto, compensando per ½ le spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
e condannando al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della restante ½; ha compensato altresì le spese tra parte ricorrente e Controparte_5
[...] In particolare, il Tribunale, preso atto del deposito da parte dell' CP_1
delle relate di notifica delle cartelle oggetto di intimazione con allegazione
[...] della compiuta giacenza per la cartella n.10220140003238644000 e della consegna a familiare convivente per le altre due cartelle nn. 10220160002997315000 e n. Con 10220179000394706000, ha ritenuto generica la contestazione del di disconoscimento della produzione della fotocopia notificata operata dall'appellante. Ha invece ritenuto infondata la contestazione sulla ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito posto che l'avvenuta consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario comporta il solo invio di una raccomandata semplice e non già con ricevuta di ritorno. Con Pertanto, ritenuta perfezionatasi la notifica dell'avviso di addebito al il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell'opponente di invalidità delle notifiche degli avvisi di addebito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, come anche quella di prescrizione attesa la data di notifica degli avvisi di addebito.
Diversamente per la cartella n. 10220140003238644000, il Tribunale ha ritenuto non perfezionatasi la notifica per difetto di produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD), con conseguente annullamento di detta cartella attesa la maturata prescrizione quinquennale del debito contributivo. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli l' Controparte_6 Con
, in persona del legale rappresentante, e il cui ha resistito con
[...] memoria la . Pt_1
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale dell' è fondato e, pertanto, deve essere accolto a CP_4 Con differenza dell'appello incidentale del risultato infondato. Con il primo motivo, l ha censurato la sentenza nella parte in cui 1) ha CP_4 ritenuto non perfezionatasi la notifica relativamente alla cartella n. 10220140003238644000 difettando la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) necessaria nel caso di notifica di atti processuali a mezzo posta, atteso che la notifica nel caso di specie è stata effettuata dall'agente notificatore per compiuta giacenza;
2) non si è avveduto che la richiesta di pagamento della cartella suddetta ha formato oggetto anche dell'intimazione di pagamento notificata il 7.3.2017, con conseguente interruzione della prescrizione. Con Con l'appello incidentale, il ha obiettato: 1) l'omessa prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e comunque l'assenza di prova anche dell'invio della raccomandata semplice, come ritenuto dal primo giudice: prova essenziale ai fini del perfezionamento della notifica come affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 9823/2023. Da ciò la violazione dell'art. 60, co. 1 lett. b-bis dpr n. 600/1973 e/o art. 7, co. 3, L n. 890/1982. Vizio che affligge anche l'intimazione di pagamento notificata nel 2017; 2) l'errato rigetto del
5 disconoscimento delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dall'Agenzia e dalla atteso che grava sull'agenzia l'onere di provare, mediante produzione CP_3 in giudizio degli originali, la conformità di questi ultimi alle copie prodotte;
3) l'errato rigetto della contestazione inerente il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta: invero, il difetto di notifica delle cartelle di pagamento ha impedito all'appellante di conoscere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'intimazione. 4) l'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione che non è stata sollevata con riguardo al periodo successivo alla notifica della cartella e, dunque, successivamente al consolidarsi di quest'ultima ormai inimpugnabile per il decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999; essa ha riguardato le sole annualità previdenziali degli anni 2010 e 2011; 5) l'errata disciplina delle spese di lite poste per metà a carico dell'appellante nei confronti dell' e compensate integralmente nei confronti di atteso che esse CP_4 Pt_1 avrebbero dovuto essere poste a carico integrale delle appellate;
6) mancato esame delle ulteriori questioni sollevate con l'atto di opposizione e non esaminate dal Tribunale. Con In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione del di inammissibilità dell'appello principale proposto dall' nel Controparte_1 procedimento n. 143/2023, stante la mancata riproposizione delle identiche questioni nella memoria di costituzione depositate dall' (con altro CP_4 difensore) nel diverso procedimento n. 146/2023 RGL.
Invero, è agevole rilevare che il procedimento n. 146/2023 RGL (appellante Con principale il appellante incidentale l' accede al procedimento n. CP_4 Con 143/2023 RGL (appellante principale l' appellante incidentale il in CP_4 quanto iscritto con ricorso in appello depositato successivamente. Pertanto, in difetto di chiara ed espressa manifestazione di rinuncia da parte dell' al ricorso proposto in via principale, l'appello incidentale proposto CP_4 dalla medesima nel procedimento n. 146/2023 RGL potrebbe forse essere qualificato come appello incidentale tardivo se non fosse che l'oggetto di detto appello incidentale è parzialmente coincidente con quello che la medesima agenzia ha sollevato con l'appello principale nel giudizio n. 143/2023 RGL. Dunque, alcuna rinuncia all'appello principale e, dunque, alcuna inammissibilità di detto appello è dato riscontrare sotto il profilo in questione, neppure con riguardo all'asserita assenza di conclusioni: anche in questo caso, è sufficiente l'esame di quelle riportate in epigrafe per disattendere l'eccezione in questione atteso che la Con dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della domanda proposta dal è da intendersi logicamente riferita a quella formulata nel giudizio di primo grado ed è conclusione coerente con il motivo di appello articolato dall' nei confronti CP_4 dell'unica cartella di pagamento annullata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro. Nel merito, il motivo di impugnazione dell' è fondato. CP_4
Infatti, dalla documentazione in atti si evince che la cartella di pagamento n. 10220140003238644000 risulta notificata tramite “incaricato” dell'agente della Con riscossione K32SS229 recatosi, in data 2.5.2014, presso l'abitazione del e non avendolo ivi rinvenuto, né avendo trovato altre persone ex art. 139 cpc, ha depositato l'atto relativo alla cartella 10220140003238644000 (riportata nella parte anteriore della cartolina di referto della notifica) presso la casa comunale affiggendo alla porta dell'abitazione del destinatario l'avviso di deposito. IL
6 medesimo agente ha quindi dato atto del deposito ex artt. 26 dpr n. 602/1973, 60 dpr n. 600/1973 e 140 cpc, della cartella di pagamento da notificare del 2.5.2014 presso la casa comunale di Ploaghe consegnandolo all'incaricato del Comune che ne ha rilasciato ricevuta: cartella di pagamento avente il n. progressivo 16 dell'elenco di atti depositati presso il predetto comune. La raccomandata inviata al Con ex art. 140 cpc per la cartella in questione risulta dall'elenco della distinta della postalizzazione delle raccomandate del 2.5.2014 al cui n. 6 è riportata la sigla EQU721014399290 ossia lo stesso numero indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria del 2.5.2014 da cui risulta il perfezionamento della notifica della predetta cartella per compiuta giacenza. Non è, dunque, condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale con riguardo alla notifica della cartella di pagamento in esame atteso che la stessa non risulta notificata tramite il servizio postale ma ex art. 139 cpc avvalendosi degli agenti incaricati della riscossione n. K5200N4Z e n. K3200N4z. Conseguentemente, deve rigettarsi sia l'eccezione di prescrizione del credito azionato sia la possibilità di contestare il merito della pretesa contributiva della appellata atteso il decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. CP_3
Deve invece confermarsi la motivazione del primo giudice con riguardo alle altre due cartelle di pagamento opposte, la cui notifica risulta avvenuta ai sensi dell'art. 139 cpc da parte dell'incaricato dell'agente della riscossione. Con Rispetto a queste ultime il non contesta la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione rispetto alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 102 2019 90024011 41/000. Ciò che infatti contesta è l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche prodotte e Con formalmente disconosciute dal con eccezione peraltro, anch'essa infondata. Infatti, la Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (Cass. Civ. n. 16557/2019); Infatti, “L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv.
654386 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 - 01). La contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia (art. 2719
c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare
l'oggetto del contendere;
e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell'eccezione sia precisa e circostanziata. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento
7 fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento.” (Cass. Civ. n. 40750/2021). Con E nel caso di specie, il non ha mosso alcun specifico rilievo alle copie fotostatiche depositate in atti da cui risulta, come sopra riportato, la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento in esame. Sono invece inammissibili i motivi 4 e 6 dell'appello incidentale considerato che il Tribunale ha dichiarato il difetto di motivazione quale vizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc: per l'effetto, detto motivo avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso in Cassazione e non in appello atteso il principio dell'apparenza delle impugnazioni. Devono, invece, ritenersi assorbiti i motivi 7 e 8 dell'appello incidentale nonché il secondo motivo dell'appello principale posto che la riforma della sentenza comporta la rideterminazione della disciplina delle spese processuali.
Infine, ancorché inammissibili per non avere proposto tempestiva impugnazione avverso le ricordate cartelle di pagamento sì che è decorso il termine di 40 giorni per la contestazione del merito delle pretese contributive ivi menzionate, deve ribadirsi l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal Tribunale.
Invero, presupposto comune di questi è l'individuazione della disciplina applicabile al geometra che, iscritto all'Albo dei geometri, è necessariamente iscritto anche alla relativa Cassa alla quale è tenuto a corrispondere il contributo integrativo, non avente fini previdenziali. Con In fatto, si osserva che sono circostanze ammesse dallo stesso che egli è stato iscritto formalmente all'Albo dei geometri fino al 30.12.2015; che i contributi Con richiesti con le cartelle di pagamento in esame non sono stati corrisposti;
che il ha omesso qualsiasi comunicazione dei suoi redditi alla per gli anni in CP_3 questione;
che il predetto è dipendente della società iscritta Parte_2 all'albo dei gestori ambientali per le categorie della raccolta e trasporto rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto: attività che consente alla figura del geometra di assumere incarichi di gestione delle problematiche
8 ambientali nell'edilizia e cantieristica (gestione rifiuti speciali e pericolosi, compilazione dei registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti, terre e rocce da scavo, ecc...); di consulenza per la gestione delle pratiche amministrative per ottenimento autorizzazioni nelle attività di bonifica dei siti inquinati;
di consulenza per la gestione delle pratiche amministrative per iter di valutazione impatto ambientale;
di consulenza per la gestione delle pratiche amministrative per l'ottenimento di autorizzazioni ambientali, nelle attività di progettazione e realizzazione opere civili, come reti fognarie, piazzole di stoccaggio rifiuti, operazioni di movimento terra, ecc...
Ciò detto, la Corte osserva che la Cassazione, a partire dalla recente sentenza n. 4568/2021, ha affermato il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Controparte_5 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale essendo CP_3 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
è opportuno chiarire il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma
1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede
l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta in effetti consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione che, con la citata Cass. n. 4569 del 2021
e le successive ordinanze, ha precisato che: già L. 4 febbraio 1967, n. 37 (titolata
"Riordinamento della nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei CP_3 geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, aveva previsto l'obbligo di iscrizione alla " a Controparte_7 favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, di tutti gli iscritti negli
Albi professionali dei geometri;
la L. 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla
; nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta CP_3 dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente CP_3 alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10); - in tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e CP_3
9 l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima;
- nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito CP_3
l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la CP_3 mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa;
" (Cass. civ. n. 1410/2022)
La Cassazione ha altresì precisato, con principio espresso con riguardo agli ingegneri ma applicabile a tutti gli iscritti agli Albi professionali, "che "l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività" sottolineando che "la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nella L. n. 1395 del 1923, art. 7 e nel R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51, 52 e 53, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre _la L. n. 6 del 1981, art. 21, stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che CP_3 esercitano la libera professione con carattere di continuità" (cfr. Cass. 29/08/2012
n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076). Si è chiarito che "nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche
l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto
(anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione" evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla
di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, comma 1 e nella CP_3 quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione;
in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed
10 anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013 quest'ultima relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame)". (Cass. civ. n. 31461/2021).
Per contro, non appare dirimente la circostanza che l'appellato non abbia prodotto reddito professionale negli anni in esame atteso che, come detto in precedenza, il geometra è obbligato alla corresponsione del contributo minimo anche in caso di reddito negativo per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo. In particolare, la Cassazione ha chiarito che “L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l' iscrizione alla medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il CP_3 diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.” (Cass. Civ. n. 7543/1993; 3675/1982): ciò in quanto “I Geometri iscritti all'albo professionale, .... sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà nella misura minima e fissa prevista dal sesto comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1982 n. 773, ancorché non esercitino la professione e non percepiscano quindi alcun reddito professionale, senza che ciò renda la norma sospettabile d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2 e
3 cost., tenuto conto che l'obbligo del contributo, nella misura minima predetta, trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell' iscrizione all'albo, la quale è libera e fonte, di per sè, di utilità almeno potenziali.”. (Cass. Civ. n. 6156/1988), atteso che "il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante." (Cass. civ. n. 4568/2021).
In considerazione appunto del rilievo che l'appellato risulta ancora iscritto all'albo e che in quanto tale egli è obbligato alla iscrizione alla alla quale deve CP_3 corrispondere il contributo minimo, non avendo fornito prova idonea a superare la presunzione delineata dalla citata giurisprudenza di legittimità, e, dunque, di avere svolto attività in concreto non riconducibile al bagaglio professionale, culturale e tecnico di geometra, l'opposizione deve essere rigettata.
Detto orientamento giurisprudenziale può dirsi consolidato nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui " secondo il principio di diritto formulato da questa
Corte (Cass. n. 4568 del 2021 e successive), "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi CP_3 professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo CP_3 professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n.
335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; (Cass. civ. n. 4168/2023).
Con la precisazione che "Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo CP_3
Statuto della stessa con disposizione ... legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti
11 all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_3 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli CP_3 CP_3 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di CP_3 presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal calli, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra." (Cass. civ. n.
4162/2023; v. anche Cass. civ. n. 3998/2023). E nel caso di specie, si rileva l'assenza di alcuna attestazione sul punto sì che non è possibile escludere le attinenze - sopra evidenziate - tra l'attività della stessa e la formazione professionale dell'appellante.
L'obbligo sancito dalla con la menzionate delibere non viene certamente CP_3 Con meno per il fatto che il assume di non conoscere l'esistenza e il contenuto delle stesse, essendo le stesse ritualmente approvate con D.M. e successivamente pubblicate sulla G.U.R.I. sì che le stesse si presumono comunque conosciute.
Così come detto obbligo non viene meno per effetto dell'invocata omessa applicazione della legge sul procedimento amministrativo relativamente alle norme che riguardano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del destinatario del provvedimento: trattasi all'evidenza di disposizioni inapplicabili nel caso di specie avuto riguardo al procedimento che specificamente disciplina la formazione della cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento.
Del pari sono logicamente inapplicabili le disposizioni contenute nello statuto del contribuente specificatamente dettate nei confronti di una particolare categoria di Con soggetti cui è estraneo il nella posizione che viene in rilievo nel presente giudizio.
Ancora, è infondata anche l'invocata invalidità della pretesa in questione in quanto, stante il suo perdurante inadempimento agli obblighi contributivi, egli avrebbe dovuto essere cancellato dall'Albo ex art. 48 statuto. Invero, ai sensi dell'art. 5, co. 1, dello statuto della appellata "Sono CP_3 obbligatoriamente iscritti alla i geometri ... iscritti all'Albo professionale dei CP_3 geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salva prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, co. 2 del d.lgs. 30.6.1994
n. 509.".
Vedasi anche art. 3 del regolamento vigente all'epoca.
Dunque, per previsione statutaria, il geometra iscritto all'Albo è obbligatoriamente iscritto anche alla Cassa previdenziale, così come la cancellazione dall'Albo comporta la cancellazione dalla CP_3
12 Detta iscrizione comporta la corresponsione obbligatoria dell'importo previsto dall'art.
1.2 del regolamento sulla contribuzione.
Inoltre, ai sensi dell'art.
6.1. di detto regolamento " Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del CP_3 reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13.". Ancora, l'art.
8.1 stabilisce che "La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto che nell'anno precedente erano iscritti all'albo, nonché dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 6, comma 3.", mentre il successivo art.
9.1 dispone che " Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno.". Inoltre, l'art. 11.1 prevede che " La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della
, sia per gli iscritti che per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma CP_3
3." mentre il successivo art. 14.1. statuisce che " Ad eccezione delle comunicazioni delle società di ingegneria, da inviare alla a mezzo posta con raccomandata CP_3 semplice, la trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dalla
.". CP_3
Infine, appaiono rilevanti anche l'art. 15, punti 1 e 2 " La comunicazione deve riguardare i redditi professionali imponibili relativi all'anno precedente e dichiarati ai fini dell'IRPEF nell'anno in corso per le prestazioni relative all'esercizio della libera professione. Se il reddito dichiarato ai fini IRPEF è stato negativo, il dichiarante deve indicare “zero”"; l'art. 48.1 per cui "La , oltre CP_3 ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nei seguenti casi: recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltro;
ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine.".
Dunque, la non ha un potere di adottare il provvedimento diretto di CP_3 cancellazione dall'Albo disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi ma può fare richiesta di attivazione del relativo procedimento da parte del competente Albo, senza che la norma la gravi di un preciso obbligo.
Al contrario, nulla avrebbe impedito all'appellante – consapevole del proprio inadempimento e delle previsioni statutarie - di attivarsi autonomamente e di chiedere la propria cancellazione dall'iscrizione all'Albo con la conseguenza che egli non può avvantaggiarsi dalla sua negligenza al fine di ottenere l'invalidità della
13 cartella di pagamento in questione, né ottenere l'applicazione dei due commi dell'art. 1227 c.c...
Non senza omettere di precisare che l'appellato non può invocare alcuna buona fede ex art. 1175 c.c. stante il comportamento quanto meno volutamente negligente posto in essere, né può logicamente invocare la corresponsabilità della nella CP_3 determinazione del debito contributivo posto che la stessa comunque non ha avuto alcuna partecipazione nella causazione dell'omissione contributiva, come anche nell'aggravamento posto che non solo il contributo minimo richiesto non costituisce un "danno" , ma in ogni caso, l'eventuale iniziativa della non avrebbe avuto CP_3 efficacia diretta sulla pretesa in questione in assenza di successiva iniziativa del Collegio dei Geometri.
Quanto all'importo portato in cartella si osserva che esso non risulta specificatamente contestato, mentre con riferimento all'applicabilità della legge n.
689/1981 esso è infondato alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui " in tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione." (Cass. civ. n. 183/2022).
Si precisa infine che ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita. Stante l'integrale rigetto dell'appello incidentale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello proposto dall' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante, avverso la sentenza n. 83/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con , in persona del legale Pt_1 rappresentante, e del quale rigetta l'appello incidentale;
CP_2 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta integralmente l'opposizione Con proposta dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il
1.7.2019; Con condanna il alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge a favore della e dell'avv.to Corpino, CP_3 antistataria;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 3000,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre il rimborso del contributo unificato, a favore sia della sia, pro quota, degli avvocati Carla CP_3
Corpino e Tiziana Frongia, antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei Con presupposti per il versamento da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
14 Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 11.12.2024 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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