Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2173/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2173/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA CASTIGLIONE
-ricorrente
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA FERRERO
-convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 23/10/2024 la ricorrente adiva il Tribunale per chiedere la pronuncia di divorzio. In data 3/02/2025 si costituiva il convenuto dando atto di aver
Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, le parti formulavano conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“l'avvocato Castiglione conclude richiamando per entrambi le conclusioni di ricorso, fatta eccezione per le spese di lite, che chiede siano compensate e per l'affidamento, in relazione al quale chiede invece darsi atto che, essendo la madre unico genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale, soltanto in capo a lei sussistono i poteri e doveri connessi alla responsabilità genitoriale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi in ultima analisi formulate risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Controparte_1
BOVINO (FG) il31/10/1967, celebrato in MONTEMURLO in data 19/05/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte I, Serie, Anno 2007 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)