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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2025
N. R.G. 1060/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.182/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FRANGIPANI, pubblicata il 6.04.2024, promossa da:
con l'avv. GIANLUCA PERDICHIZZI, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo Studio del nominato difensore in Bologna, Via Malvolta 3 contro
con l'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e l'avv. ROBERTO MAIO, con domicilio CP_1 eletto presso gli uffici dell'Avvocatura INPS in Milano, via Savarè 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: in via principale, accogliere la spiegata impugnazione per tutte le ragioni estese nel presente atto;
per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza 182/2024 del Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di PAVIA, dott.ssa Frangipani Marcella, pubblicata
Pagina 1 in parte motiva il 6 aprile 2024 mediante deposito nel fascicolo informatico di causa e non notificata, resa a definizione del giudizio in materia previdenziale N.R.G. 175/2023;
per ulteriore effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite, riprodotte nella narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente ripro- poste;
vinte le spese del doppio grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovuta), da quantificarsi come da separata nota spese a depositarsi entro l'udienza collegiale di discussione, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
in via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto del gravame, compensare le spese del doppio grado di lite, sussistendone tutti i presupposti di legge;
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pavia n. 182/24.
In ogni caso: dichiarare l'intervenuta decadenza sostanziale e processuale nei limiti di legge;
nel merito:
-respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
-in via di assoluto subordine dichiarare per quanto di ragione la prescrizione ex lege di eventuali ratei pensionistici pregressi.
In accoglimento dell'appello incidentale voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 182/2024, in applicazione del principio della cd ragione più liquida, omesso l'esame delle questioni CP_ preliminari proposte da sulla pretesa inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e di intervenuta decadenza sostanziale e processuale, ha respinto nel merito
Pagina 2 il ricorso presentato - dipendente di e in quanto tale iscritta per legge Parte_1 CP_2
CP_ obbligatoriamente all'ex Fondo elettrici gestito dall' - ricorso diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia numero EL n. 417842, di cui godeva 1° gennaio
2003, con riferimento al ricalcolo del tetto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.L.vo n. 562/96.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha esposto:
- di essere stata dipendente della società Enel spa e, in quanto tale, iscritta ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito dall' ; CP_1
- che con decorrenza dal 1° gennaio 2003 le veniva corrisposta dalla competente sede la CP_1
pensione di vecchiaia EL n.417842;
- di avere presentato, rispettivamente in data 14.12.2019 e 17.06.2020, istanza e ricorso in via amministrativa per la riliquidazione e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 D.L.gs 562/96, criteri che continuava ad applicare erroneamente, senza CP_1
ricevere un riscontro;
-che , nel determinare la base pensionabile, prendeva a riferimento le sole voci soggette CP_1
a contribuzione, mentre, per il periodo successivo, allorché si trattava di determinare il tetto teorico AGO, prendeva erroneamente a riferimento non tutte le voci, ma solo quelle comprese nella più ristretta nozione di retribuzione pensionabile ai sensi della Legge 335/95 art. 1 comma 12.
Tutto ciò esposto, con il ricorso ex art 414 cpc ha chiesto al Tribunale di: Pt_1
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto CP_1 massimo (“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione della ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e
200/1998;
c) condannare, perciò, l' convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, a:
c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ) TUTTE le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per TUTTO il periodo di riferimento – vale a dire
Pagina 3 l'intera vita lavorativa della pensionata istante alle dipendenze di ENEL S.p.a. - e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da CP_1
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” ex art. 3, comma 2,
D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO ex art. 12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione della ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatale, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass.
12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 15-16 – DOC. 5);
c4) in via GENERICA, a corrispondere alla ricorrente le differenze di trattamento
EVENTUALMENTE spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore (“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da inferiore a quella CP_1
computanda secundum legem.
RISERVATA AD UN SEPARATO GIUDIZIO LA DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE
DELL'EVEN-TUALE DOVUTO.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a DISTRARSI in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese;
”
Il giudice del lavoro ha rigettato la domanda del ricorrente, precisando che “Le conclusioni così come rassegnate, dato il chiaro tenore letterale delle stesse, impongono di ritenere che sia
necessario accertare in concreto se vi siano i presupposti per una nuova liquidazione della pensione, ossia se l'importo della stessa attribuito al ricorrente dall' sia stato CP_1 effettivamente ridotto in applicazione del tetto di cui alla lettera a) del citato art. 3: solo
Pagina 4 l'esatto ammontare delle differenze eventualmente dovute è rimesso al futuro, possibile, separato giudizio, con la conseguenza che la condanna – espressamente chiesta nell'an in questa sede – potrà essere definita nel quantum in tale separato giudizio. Non può, infatti, pronunciarsi la condanna dell'istituto resistente a “riliquidare” (espressione che comporta la determinazione di un quantum) la pensione se la stessa è stata calcolata correttamente, nel caso in cui, nell'applicazione del predetto procedimento bifasico, non vi sia stata la necessità di decurtarla per l'applicazione di alcuno dei due tetti previsti dal citato D. L. vo n. 562/1996: tale necessità è da escludersi nel caso in cui il tetto più favorevole è superiore alla pensione liquidata.”
Ha richiamato, sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 19 ottobre 2023,
pronunciata in un caso del tutto simile, nella quale è stato così osservato, richiamando i princìpi consolidati espressi dalla Suprema Corte: “ai fini della condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche
accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al pagamento di una somma di denaro, di cui si chiede anticipatamente
la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene
rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto della prestazione dovuta
nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua
potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va
data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto (Cass.,
Sez. II, sent. n. 21326 del 29 agosto 2018)”.
“Come correttamente osservato nella citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 25113 del 2017) “… la condanna generica implica
l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno (e quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità.
Consegue che l'esistenza del danno derivante dalla condotta contra legem addebitata al convenuto costituisce già oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorché detta parte del giudizio possa svolgersi con modalità sommarie e con valutazione probabilistica”; pertanto, per allegare e dimostrare l'insussistenza anche della semplice probabilità di un danno il convenuto non deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale;
la
“facoltà”, e non l'obbligo, “di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno” determina l'“onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio” (v. altresì,
Pagina 5 motivazione di S.U. Cass. n. 29862/2022). A nulla rileva, poi, la fonte (contrattuale, ex lege, o da illecito extra-contrattuale) del comportamento che può generare la condanna generica e pertanto i princìpi giurisprudenziali sin qui richiamati devono senza dubbio essere applicati al caso che ci occupa.
Ne deriva che l'eccezione svolta da parte ricorrente alla prima udienza, volta a paralizzare le difese di parte resistente inquadrandole come domanda riconvenzionale (v. verbale dell'udienza del 17 ottobre 2023) non è fondata e deve dunque procedersi, nel merito, a valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta condanna del resistente a liquidare la pensione del ricorrente in misura diversa da quella a lui attribuita e a pagare le differenze, da determinare in un eventuale futuro giudizio.”
Nel merito, omesso, sulla base del criterio della cd ragione più liquida, l'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dall' resistente, ha preso CP_3
CP_ atto che “ha negato di aver abbassato la pensione del ricorrente in applicazione di uno dei due tetti stabiliti dall'art. 3, secondo comma, del D. L.vo n. 562/1996, precisando (pag. 8 della costituzione e doc. 9 allegato alla stessa) che:
1) nella prima delle due fasi della liquidazione della pensione (ossia prima della comparazione con i tetti) la pensione stessa è stata calcolata in € 1.995,18 al momento della sua attribuzione, nel gennaio 2023 (il doc. 1 di parte resistente indica l'importo leggermente superiore effettivamente attribuito, pari ad € 1997,82
2) il tetto di cui all'art. 3, lett. a) del D. L.vo n. 562/1996, come calcolato secondo i criteri – erronei – seguiti dall' è pari a € 2.237.84; CP_1
3) il tetto di cui all'art. 3 lett. b) del medesimo D. L.vo n. 562/1996 è pari a € 2.060,15;
4) il tetto più favorevole deve essere individuato in quello indicato al punto 2);
5) il confronto tra la somma di € 1.995,18 e il tetto più favorevole ha impedito qualunque abbassamento della pensione liquidata” CP_ Dato atto altresì che a seguito delle contestazioni svolte in udienza dal ricorrente aveva depositato un ulteriore conteggio dal quale emergevano minime differenze di calcolo, ma, considerate anche le rettifiche apportate, “non v'è stato alcun abbattimento della pensione di cui si tratta, posto che il tetto più favorevole è comunque superiore all'importo della stessa”, il tribunale ha respinto il ricorso perché non sussiste il diritto del medesimo a ottenere una nuova liquidazione della pensione né ad avere alcuna differenza rispetto a quanto già erogato a suo favore dall' resistente. CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Pagina 6 Con il primo motivo, l'appellante lamenta “l'errata interpretazione della domanda di cui al ricorso e per avere il giudice male individuato i suoi elementi costitutivi: diritto creditorio a differenze di trattamento quale presupposto della invocata riliquidazione pensionistica: vizio di extra-petizione o ultra-petizione – violazione dell'art. 112 c.p.c.”
L'appellante contesta l'errata interpretazione e la reiezione della domanda relativa alla condanna generica, eccependo che la riliquidazione della pensione non comporti necessariamente il rimando ad una valutazione del Giudice volta a quantificare le differenze pensionistiche (quantum debeatur), non rientrando queste ultime tra gli elementi costitutivi della domanda.
Secondo la tesi del gravame, la quantificazione delle differenze pensionistiche non è ricompresa nel petitum (mediato e immediato) della sua domanda, risolvendosi invece il risultato perseguito dall'appellante (non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale) nella rimozione di una situazione giuridica di incertezza data dalla violazione di legge contestata ad (e non dall'esistenza o meno di differenze pensionistiche), circa l'errato CP_1
calcolo del tetto a).
A tal proposito, l'appellante ricorda la giurisprudenza della Cassazione (Cass. sent. n.
12161/19) a sostegno della tesi dell'ammissibilità di una domanda di accertamento con condanna generica
Con il secondo motivo lamenta la violazione, da parte del primo giudice, dei limiti processuali più volte riaffermati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di indagare il quantum debeatur nell'ambito di un giudizio che l'attore ha inteso limitare all'an, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di accertamento negativo da parte di . CP_1
Ricorda di avere proposto solo una domanda generica, evidenziando che il rigetto da parte del
Giudice di prime cure gli avrebbe precluso l'instaurazione dell'eventuale successivo giudizio di quantificazione.
L'appellante rammenta altresì che secondo il consolidato orientamento della Cassazione
(Cass. 25113/17,; Cass. civ. 3366/15,; Cass. civ. 28030/21,; Cass. 25113/17) la domanda riconvenzionale è richiesta ogni volta che il convenuto anticipi il giudizio sul quantum, o svolga all'interno del giudizio sull'an delle difese pertinenti al quantum della pretesa attorea, allo scopo di negarne l'esistenza. contesta anche le deduzioni operate dal Pt_1
Giudice di prime cure relativamente alla pronuncia della Corte d'Appello di Brescia n.
298/2023, sostenendo che sia inconferente ai fini dell'odierno giudizio, eccependo che il
Collegio sia “giunto in maniera del tutto impropria a sovrapporre alla fattispecie che interessa, applicandovi tout court quei decisa nonostante la chiara differenza tra le due
Pagina 7 ipotesi”, travisando quanto statuito dalla Suprema Corte sul tema, sull'erroneo presupposto logico della sovrapposizione delle due fattispecie del risarcimento del danno e della rimozione di una violazione di legge.
In merito all'error in iudicando, l'appellante rappresenta il travisamento del Giudice di prime cure nel ritenere che l'appellante dovesse fornire una prova, almeno probabilistica del danno-evento, del diritto a ricevere l'incremento pensionistico relativo al ricalcolo.
A tal riguardo, espone di aver comunque dato la prova dell'abbassamento del tetto fin dal primo grado, allegando i modelli 01M-AUT 1996-1997 e 01M-SOST 1998, i modelli EL
18 e Hydraweb per quelle stesse annualità, con quantificazione delle differenti basi retributive (doc. n. 20 e 21 del fascicolo dell'appellante), richiamando anche l'orientamento della Corte d'Appello di Milano al riguardo (sentenza n. 1195/2023)
Con il terzo motivo lamenta l'errata applicazione del principio di non contestazione e la violazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc
L'appellante,, in particolare, evidenzia che il primo Giudice ha fondato la sentenza gravata proprio sui conteggi allegati da , ritenendo che la generica contestazione all'uopo svolta CP_1
in udienza dalla parte ricorrente valesse ad attribuire loro una piena efficacia probatoria.
Così ragionando, osserva l'appellante, l'Estensore ha operato un'inammissibile inversione dell'onus probandi, con inevitabile violazione delle norme sopra rubricate.
, infatti, ha allegato (o meglio, tentato di allegare) un fatto (il mancato incremento CP_1 pensionistico dall'eventuale accoglimento delle istanze dell'appellante) in realtà solo genericamente dedotto e senza alcun corredo probatorio a supporto.
La memoria ex art. 416 c.p.c. dell' reca esclusivamente degli importi “finali” che non CP_3
ne consentono alcun apprezzamento in termini di correttezza di computo e rendono impossibile un contraddittorio sul punto, anche alla luce della mancata allegazione dei documenti pensionistici (modelli EL18, e HYDRAWEB 22 ) recanti gli imponibili Per_1 retributivi su cui controparte ha (avrebbe…) quantificato le somme riportate Ricorda di avere proposto solo una domanda generica
Con il quarto motivo l'appellante contesta la compensazione integrale delle spese del grado disposta dal Giudice di prime cure, sostenendo la carenza dei presupposti necessari, e domanda la condanna dell' alla corresponsione degli oneri processuali Controparte_4
di ambedue i gradi di lite.
Per queste ragioni chiede l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Parte_1
Pagina 8 Con memoria difensiva del 5/01/2025, l' si è costituito in appello, contestando la CP_1 fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto proponendo contestualmente appello incidentale.
L'appellato evidenzia che l'iniziativa processuale dell'appellante si pone in contrasto con i principi di concentrazione delle domande, con il divieto di frazionamento delle medesime,
e con il precipuo obiettivo di ottenere la tutela giurisdizionale di un diritto.
In particolare, eccepisce che il ricalcolo depositato dall' dimostra Controparte_4
l'assenza della violazione del diritto pensionistico dell'appellante; rileva inoltre, che, essendo la pensione corretta nel quantum in quanto integralmente erogata, non sussistono né violazione di legge, né tutelabilità di una pretesa volta a modificare un tetto di confronto ex art. 3 comma 2 d.lgs 562/96, che sulla base del conteggio all' prodotto risulta CP_1
ininfluente.
L'Istituto previdenziale espone di aver dedotto un mero fatto impeditivo con la memoria di costituzione di primo grado, e non una nuova domanda da proporsi in via riconvenzionale e che il Giudice di prime cure non è incorso né in un vizio di ultra petizione né in un error in iudicando.
Ribadisce che non ha diritto ad un incremento pensionistico, pur ricalcolando la Pt_1
quota a) ex d.lgs. 562/1996 considerando l'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti anche per i periodi antecedenti al 01/01/1997, visto che anche il nuovo tetto rideterminato resta più alto della pensione a calcolo.
Sul terzo motivo, l'appellato sottolinea che le difese avversarie sul quantum debeatur erano state correttamente valorizzate dal Giudice di prime cure, in particolare sottolineando che l'appellante aveva solo genericamente contestato i dati indicati da . CP_1
Con l'appello incidentale, l' eccepisce la “Violazione dell'art. 7 legge 533/73, CP_1 dell'art. 46 legge 88/89 e dell'art. 443 c.p.c.”, reiterando la domanda di declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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Infondato è, in primo luogo, l'appello incidentale con il quale ha riproposto CP_1
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di una prodromica domanda amministrativa.
Pagina 9 Nella fattispecie ha prodotto in giudizio la seguente documentazione (doc 2 Pt_1 fascicolo dell'appellante):
A) domanda amministrativa avente ad oggetto “istanza di riliquidazione e integrazione della pensione, pensionati Fondi speciali” inviata con racc A/R in data 14.12.2019, ricevuta il 18.12.2019
B) ricorso amministrativo in data 17.06.2020 ricevuto il 18 giugno 2020.
CP_ ha contestato la validità ed efficacia di detti documenti in quanto non presentati in via telematica, come prescritto dal DL 78/2010 conv. in L 30 luglio 2010 n 122.
L'eccezione non può essere accolta. Come precisato dalla suprema Corte (Sez. L -
, Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024 ) “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il CP_1
sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta
a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. “ (cfr. Cass 30419/2019)
Anche questa Corte si è già pronunciata sulla questione con sentenza n. 106/23, che il collegio condivide e fa propria ai sensi dell'art 118 disp att cpc, rilevando che “L'inoltro dell'istanza e del successivo ricorso in via amministrativa in modalità cartacea con raccomandata a.r. potrebbe al più e al limite costituire mera irregolarità o al limite vizio meramente formale inidoneo ad inficiarne la validità e/o l'efficacia e dunque non integrante quel difetto, carenza o, peggio, assenza di domanda e/o ricorso in via amministrativa a sua volta causa di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso promosso in sede giurisdizionale “
I motivi di appello principale, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.
Nel presente giudizio, come si evince dalle conclusioni del ricorso ex art 414 cpc, l'odierna appellante ha formulato una domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 562/1996 (“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall e dalle CP_2 aziende elettriche private”) e una domanda di condanna generica al pagamento di eventuali
Pagina 10 correlate differenze pensionistiche, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante a (“ riservata ad un separato giudizio la domanda Pt_1 di quantificazione dell'eventuale dovuto”).
Si rileva che, sulla questione esposta la Corte d'Appello di Milano si è recentemente espressa, in analoga fattispecie (sentenza 796/2024 emessa nella causa RG 549/2024, est. dr.ssa Bertoli), così argomentando:
“Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare,
l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica,
l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso
l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare
l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioc quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c.,
Pagina 11 esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3, Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza n. 25510 del
16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139).
Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna domanda riconvenzionale, ragione CP_1
per cui, come eccepito da ogni considerazione sul quantum degli importi del Pt_1
trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia.
Pagina 12 CP_ Passando al merito, l'appellante lamenta l'erronea applicazione, da parte dell' dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 562/96 in forza del quale “(testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell' e dalle CP_2 aziende elettriche private”): “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Sull'interpretazione della norma sopra trascritta questa Corte si è pronunciata con sentenza n
1195/2023, che il collegio condivide e a cui ritiene di doversi attenere, e di seguito si riporta ai sensi dell'art 118 disp att cpc.
“Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che
è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) Pt_2 sostiene che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3
D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Fondo Elettrici;
che l' per sua stessa ammissione ( docc. 3 e 4 ) ha da sempre calcolato il tetto di cui alla CP_1
lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo , ricomprendendo nella base di calcolo imponibile ( per il computo del tetto in parola ) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa ( IMPONIBILE AGO ) soltanto dal 1.1.1997 , mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici “ ; osserva che “ Le ripercussioni sono agevolmente intuibili : adottando un plafond retributivo di calcolo INFERIORE AL DOVUTO , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..” .
L'assunto dell'appellante è fondato .
Pagina 13 In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - CP_1
stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)
l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso
l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art.
1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n.
12624 ; Cass. 8363/2018 )..”
Nella fattispecie l' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a secondo i CP_1
citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi , depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da CP_1 Pt_2
( doc. 3 fasc. ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale , ai fini del Pt_2
calcolo del parametro di cui al d.lgs . 16 settembre 1996 n. 562 , art. 3 , comma 2 lett. a, in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo.”
Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso in esame atteso che:
- l'esattezza del dato numerico proposto da e recepito in motivazione dal giudice per CP_1 sostenere la non applicabilità in radice a della norma dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. Pt_1
562/96 è stata contestata dalla pensionata (di ciò dà atto il Tribunale nel provvedimento impugnato “alla prima udienza parte ricorrente ha contestato la correttezza del quadro D utilizzato per i calcoli nel cit doc 9 di parte resistente”), senza che l'affermazione sia stata contestata da;
CP_1
- i dati numerici proposti da , e recepiti dal primo giudice (Pensione in pagamento € CP_1
Parte 1997,82, il limite pari a € 2237,84; il limite fondo € pari a € 2060,15) non erano accompagnati da alcun prospetto di calcolo, né dall'enunciazione dei criteri di computo e dei dati contabili impiegati,
-la contestazione effettuata dalla pensionata in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare quindi di
Pagina 14 dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale avversaria- una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da comportare, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare.
Ne consegue che, in riforma della sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Pavia, deve essere dichiarato il diritto di alla riliquidazione della pensione attraverso il Parte_1 ricalcolo il tetto a) dell'art. 3, comma 2, D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa CP_ dell'appellante alle dipendenze di Enel s.p.a. e l' va condannato al pagamento delle differenze eventualmente spettanti all'appellante, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado.
Va respinto l'appello incidentale di CP_1
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice
di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un
altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Le spese del doppio grado del giudizio - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'aumento fino al 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/14 per essere stato l'appello redatto con modalità telematiche - seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Pagina 15 versamento, a carico di , appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro,
accerta il diritto di lla riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo Parte_1 del tetto a) dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di ENEL s.p.a.
CP_ Condanna l' al pagamento delle differenze eventualmente spettanti alla parte appellante, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta dalla maturazione al pagamento.
Respinge l'appello incidentale.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in €
2.300,00 e per il secondo grado in € 3.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di , appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 22/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 16
N. R.G. 1060/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.182/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FRANGIPANI, pubblicata il 6.04.2024, promossa da:
con l'avv. GIANLUCA PERDICHIZZI, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo Studio del nominato difensore in Bologna, Via Malvolta 3 contro
con l'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e l'avv. ROBERTO MAIO, con domicilio CP_1 eletto presso gli uffici dell'Avvocatura INPS in Milano, via Savarè 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: in via principale, accogliere la spiegata impugnazione per tutte le ragioni estese nel presente atto;
per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza 182/2024 del Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di PAVIA, dott.ssa Frangipani Marcella, pubblicata
Pagina 1 in parte motiva il 6 aprile 2024 mediante deposito nel fascicolo informatico di causa e non notificata, resa a definizione del giudizio in materia previdenziale N.R.G. 175/2023;
per ulteriore effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite, riprodotte nella narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente ripro- poste;
vinte le spese del doppio grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovuta), da quantificarsi come da separata nota spese a depositarsi entro l'udienza collegiale di discussione, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
in via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto del gravame, compensare le spese del doppio grado di lite, sussistendone tutti i presupposti di legge;
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pavia n. 182/24.
In ogni caso: dichiarare l'intervenuta decadenza sostanziale e processuale nei limiti di legge;
nel merito:
-respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
-in via di assoluto subordine dichiarare per quanto di ragione la prescrizione ex lege di eventuali ratei pensionistici pregressi.
In accoglimento dell'appello incidentale voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 182/2024, in applicazione del principio della cd ragione più liquida, omesso l'esame delle questioni CP_ preliminari proposte da sulla pretesa inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e di intervenuta decadenza sostanziale e processuale, ha respinto nel merito
Pagina 2 il ricorso presentato - dipendente di e in quanto tale iscritta per legge Parte_1 CP_2
CP_ obbligatoriamente all'ex Fondo elettrici gestito dall' - ricorso diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia numero EL n. 417842, di cui godeva 1° gennaio
2003, con riferimento al ricalcolo del tetto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.L.vo n. 562/96.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha esposto:
- di essere stata dipendente della società Enel spa e, in quanto tale, iscritta ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito dall' ; CP_1
- che con decorrenza dal 1° gennaio 2003 le veniva corrisposta dalla competente sede la CP_1
pensione di vecchiaia EL n.417842;
- di avere presentato, rispettivamente in data 14.12.2019 e 17.06.2020, istanza e ricorso in via amministrativa per la riliquidazione e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 D.L.gs 562/96, criteri che continuava ad applicare erroneamente, senza CP_1
ricevere un riscontro;
-che , nel determinare la base pensionabile, prendeva a riferimento le sole voci soggette CP_1
a contribuzione, mentre, per il periodo successivo, allorché si trattava di determinare il tetto teorico AGO, prendeva erroneamente a riferimento non tutte le voci, ma solo quelle comprese nella più ristretta nozione di retribuzione pensionabile ai sensi della Legge 335/95 art. 1 comma 12.
Tutto ciò esposto, con il ricorso ex art 414 cpc ha chiesto al Tribunale di: Pt_1
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto CP_1 massimo (“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione della ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e
200/1998;
c) condannare, perciò, l' convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, a:
c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ) TUTTE le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per TUTTO il periodo di riferimento – vale a dire
Pagina 3 l'intera vita lavorativa della pensionata istante alle dipendenze di ENEL S.p.a. - e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da CP_1
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” ex art. 3, comma 2,
D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO ex art. 12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione della ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatale, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass.
12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 15-16 – DOC. 5);
c4) in via GENERICA, a corrispondere alla ricorrente le differenze di trattamento
EVENTUALMENTE spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore (“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da inferiore a quella CP_1
computanda secundum legem.
RISERVATA AD UN SEPARATO GIUDIZIO LA DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE
DELL'EVEN-TUALE DOVUTO.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a DISTRARSI in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese;
”
Il giudice del lavoro ha rigettato la domanda del ricorrente, precisando che “Le conclusioni così come rassegnate, dato il chiaro tenore letterale delle stesse, impongono di ritenere che sia
necessario accertare in concreto se vi siano i presupposti per una nuova liquidazione della pensione, ossia se l'importo della stessa attribuito al ricorrente dall' sia stato CP_1 effettivamente ridotto in applicazione del tetto di cui alla lettera a) del citato art. 3: solo
Pagina 4 l'esatto ammontare delle differenze eventualmente dovute è rimesso al futuro, possibile, separato giudizio, con la conseguenza che la condanna – espressamente chiesta nell'an in questa sede – potrà essere definita nel quantum in tale separato giudizio. Non può, infatti, pronunciarsi la condanna dell'istituto resistente a “riliquidare” (espressione che comporta la determinazione di un quantum) la pensione se la stessa è stata calcolata correttamente, nel caso in cui, nell'applicazione del predetto procedimento bifasico, non vi sia stata la necessità di decurtarla per l'applicazione di alcuno dei due tetti previsti dal citato D. L. vo n. 562/1996: tale necessità è da escludersi nel caso in cui il tetto più favorevole è superiore alla pensione liquidata.”
Ha richiamato, sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 19 ottobre 2023,
pronunciata in un caso del tutto simile, nella quale è stato così osservato, richiamando i princìpi consolidati espressi dalla Suprema Corte: “ai fini della condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche
accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al pagamento di una somma di denaro, di cui si chiede anticipatamente
la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene
rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto della prestazione dovuta
nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua
potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va
data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto (Cass.,
Sez. II, sent. n. 21326 del 29 agosto 2018)”.
“Come correttamente osservato nella citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 25113 del 2017) “… la condanna generica implica
l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno (e quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità.
Consegue che l'esistenza del danno derivante dalla condotta contra legem addebitata al convenuto costituisce già oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorché detta parte del giudizio possa svolgersi con modalità sommarie e con valutazione probabilistica”; pertanto, per allegare e dimostrare l'insussistenza anche della semplice probabilità di un danno il convenuto non deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale;
la
“facoltà”, e non l'obbligo, “di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno” determina l'“onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio” (v. altresì,
Pagina 5 motivazione di S.U. Cass. n. 29862/2022). A nulla rileva, poi, la fonte (contrattuale, ex lege, o da illecito extra-contrattuale) del comportamento che può generare la condanna generica e pertanto i princìpi giurisprudenziali sin qui richiamati devono senza dubbio essere applicati al caso che ci occupa.
Ne deriva che l'eccezione svolta da parte ricorrente alla prima udienza, volta a paralizzare le difese di parte resistente inquadrandole come domanda riconvenzionale (v. verbale dell'udienza del 17 ottobre 2023) non è fondata e deve dunque procedersi, nel merito, a valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta condanna del resistente a liquidare la pensione del ricorrente in misura diversa da quella a lui attribuita e a pagare le differenze, da determinare in un eventuale futuro giudizio.”
Nel merito, omesso, sulla base del criterio della cd ragione più liquida, l'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dall' resistente, ha preso CP_3
CP_ atto che “ha negato di aver abbassato la pensione del ricorrente in applicazione di uno dei due tetti stabiliti dall'art. 3, secondo comma, del D. L.vo n. 562/1996, precisando (pag. 8 della costituzione e doc. 9 allegato alla stessa) che:
1) nella prima delle due fasi della liquidazione della pensione (ossia prima della comparazione con i tetti) la pensione stessa è stata calcolata in € 1.995,18 al momento della sua attribuzione, nel gennaio 2023 (il doc. 1 di parte resistente indica l'importo leggermente superiore effettivamente attribuito, pari ad € 1997,82
2) il tetto di cui all'art. 3, lett. a) del D. L.vo n. 562/1996, come calcolato secondo i criteri – erronei – seguiti dall' è pari a € 2.237.84; CP_1
3) il tetto di cui all'art. 3 lett. b) del medesimo D. L.vo n. 562/1996 è pari a € 2.060,15;
4) il tetto più favorevole deve essere individuato in quello indicato al punto 2);
5) il confronto tra la somma di € 1.995,18 e il tetto più favorevole ha impedito qualunque abbassamento della pensione liquidata” CP_ Dato atto altresì che a seguito delle contestazioni svolte in udienza dal ricorrente aveva depositato un ulteriore conteggio dal quale emergevano minime differenze di calcolo, ma, considerate anche le rettifiche apportate, “non v'è stato alcun abbattimento della pensione di cui si tratta, posto che il tetto più favorevole è comunque superiore all'importo della stessa”, il tribunale ha respinto il ricorso perché non sussiste il diritto del medesimo a ottenere una nuova liquidazione della pensione né ad avere alcuna differenza rispetto a quanto già erogato a suo favore dall' resistente. CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Pagina 6 Con il primo motivo, l'appellante lamenta “l'errata interpretazione della domanda di cui al ricorso e per avere il giudice male individuato i suoi elementi costitutivi: diritto creditorio a differenze di trattamento quale presupposto della invocata riliquidazione pensionistica: vizio di extra-petizione o ultra-petizione – violazione dell'art. 112 c.p.c.”
L'appellante contesta l'errata interpretazione e la reiezione della domanda relativa alla condanna generica, eccependo che la riliquidazione della pensione non comporti necessariamente il rimando ad una valutazione del Giudice volta a quantificare le differenze pensionistiche (quantum debeatur), non rientrando queste ultime tra gli elementi costitutivi della domanda.
Secondo la tesi del gravame, la quantificazione delle differenze pensionistiche non è ricompresa nel petitum (mediato e immediato) della sua domanda, risolvendosi invece il risultato perseguito dall'appellante (non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale) nella rimozione di una situazione giuridica di incertezza data dalla violazione di legge contestata ad (e non dall'esistenza o meno di differenze pensionistiche), circa l'errato CP_1
calcolo del tetto a).
A tal proposito, l'appellante ricorda la giurisprudenza della Cassazione (Cass. sent. n.
12161/19) a sostegno della tesi dell'ammissibilità di una domanda di accertamento con condanna generica
Con il secondo motivo lamenta la violazione, da parte del primo giudice, dei limiti processuali più volte riaffermati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di indagare il quantum debeatur nell'ambito di un giudizio che l'attore ha inteso limitare all'an, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di accertamento negativo da parte di . CP_1
Ricorda di avere proposto solo una domanda generica, evidenziando che il rigetto da parte del
Giudice di prime cure gli avrebbe precluso l'instaurazione dell'eventuale successivo giudizio di quantificazione.
L'appellante rammenta altresì che secondo il consolidato orientamento della Cassazione
(Cass. 25113/17,; Cass. civ. 3366/15,; Cass. civ. 28030/21,; Cass. 25113/17) la domanda riconvenzionale è richiesta ogni volta che il convenuto anticipi il giudizio sul quantum, o svolga all'interno del giudizio sull'an delle difese pertinenti al quantum della pretesa attorea, allo scopo di negarne l'esistenza. contesta anche le deduzioni operate dal Pt_1
Giudice di prime cure relativamente alla pronuncia della Corte d'Appello di Brescia n.
298/2023, sostenendo che sia inconferente ai fini dell'odierno giudizio, eccependo che il
Collegio sia “giunto in maniera del tutto impropria a sovrapporre alla fattispecie che interessa, applicandovi tout court quei decisa nonostante la chiara differenza tra le due
Pagina 7 ipotesi”, travisando quanto statuito dalla Suprema Corte sul tema, sull'erroneo presupposto logico della sovrapposizione delle due fattispecie del risarcimento del danno e della rimozione di una violazione di legge.
In merito all'error in iudicando, l'appellante rappresenta il travisamento del Giudice di prime cure nel ritenere che l'appellante dovesse fornire una prova, almeno probabilistica del danno-evento, del diritto a ricevere l'incremento pensionistico relativo al ricalcolo.
A tal riguardo, espone di aver comunque dato la prova dell'abbassamento del tetto fin dal primo grado, allegando i modelli 01M-AUT 1996-1997 e 01M-SOST 1998, i modelli EL
18 e Hydraweb per quelle stesse annualità, con quantificazione delle differenti basi retributive (doc. n. 20 e 21 del fascicolo dell'appellante), richiamando anche l'orientamento della Corte d'Appello di Milano al riguardo (sentenza n. 1195/2023)
Con il terzo motivo lamenta l'errata applicazione del principio di non contestazione e la violazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc
L'appellante,, in particolare, evidenzia che il primo Giudice ha fondato la sentenza gravata proprio sui conteggi allegati da , ritenendo che la generica contestazione all'uopo svolta CP_1
in udienza dalla parte ricorrente valesse ad attribuire loro una piena efficacia probatoria.
Così ragionando, osserva l'appellante, l'Estensore ha operato un'inammissibile inversione dell'onus probandi, con inevitabile violazione delle norme sopra rubricate.
, infatti, ha allegato (o meglio, tentato di allegare) un fatto (il mancato incremento CP_1 pensionistico dall'eventuale accoglimento delle istanze dell'appellante) in realtà solo genericamente dedotto e senza alcun corredo probatorio a supporto.
La memoria ex art. 416 c.p.c. dell' reca esclusivamente degli importi “finali” che non CP_3
ne consentono alcun apprezzamento in termini di correttezza di computo e rendono impossibile un contraddittorio sul punto, anche alla luce della mancata allegazione dei documenti pensionistici (modelli EL18, e HYDRAWEB 22 ) recanti gli imponibili Per_1 retributivi su cui controparte ha (avrebbe…) quantificato le somme riportate Ricorda di avere proposto solo una domanda generica
Con il quarto motivo l'appellante contesta la compensazione integrale delle spese del grado disposta dal Giudice di prime cure, sostenendo la carenza dei presupposti necessari, e domanda la condanna dell' alla corresponsione degli oneri processuali Controparte_4
di ambedue i gradi di lite.
Per queste ragioni chiede l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Parte_1
Pagina 8 Con memoria difensiva del 5/01/2025, l' si è costituito in appello, contestando la CP_1 fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto proponendo contestualmente appello incidentale.
L'appellato evidenzia che l'iniziativa processuale dell'appellante si pone in contrasto con i principi di concentrazione delle domande, con il divieto di frazionamento delle medesime,
e con il precipuo obiettivo di ottenere la tutela giurisdizionale di un diritto.
In particolare, eccepisce che il ricalcolo depositato dall' dimostra Controparte_4
l'assenza della violazione del diritto pensionistico dell'appellante; rileva inoltre, che, essendo la pensione corretta nel quantum in quanto integralmente erogata, non sussistono né violazione di legge, né tutelabilità di una pretesa volta a modificare un tetto di confronto ex art. 3 comma 2 d.lgs 562/96, che sulla base del conteggio all' prodotto risulta CP_1
ininfluente.
L'Istituto previdenziale espone di aver dedotto un mero fatto impeditivo con la memoria di costituzione di primo grado, e non una nuova domanda da proporsi in via riconvenzionale e che il Giudice di prime cure non è incorso né in un vizio di ultra petizione né in un error in iudicando.
Ribadisce che non ha diritto ad un incremento pensionistico, pur ricalcolando la Pt_1
quota a) ex d.lgs. 562/1996 considerando l'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti anche per i periodi antecedenti al 01/01/1997, visto che anche il nuovo tetto rideterminato resta più alto della pensione a calcolo.
Sul terzo motivo, l'appellato sottolinea che le difese avversarie sul quantum debeatur erano state correttamente valorizzate dal Giudice di prime cure, in particolare sottolineando che l'appellante aveva solo genericamente contestato i dati indicati da . CP_1
Con l'appello incidentale, l' eccepisce la “Violazione dell'art. 7 legge 533/73, CP_1 dell'art. 46 legge 88/89 e dell'art. 443 c.p.c.”, reiterando la domanda di declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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Infondato è, in primo luogo, l'appello incidentale con il quale ha riproposto CP_1
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di una prodromica domanda amministrativa.
Pagina 9 Nella fattispecie ha prodotto in giudizio la seguente documentazione (doc 2 Pt_1 fascicolo dell'appellante):
A) domanda amministrativa avente ad oggetto “istanza di riliquidazione e integrazione della pensione, pensionati Fondi speciali” inviata con racc A/R in data 14.12.2019, ricevuta il 18.12.2019
B) ricorso amministrativo in data 17.06.2020 ricevuto il 18 giugno 2020.
CP_ ha contestato la validità ed efficacia di detti documenti in quanto non presentati in via telematica, come prescritto dal DL 78/2010 conv. in L 30 luglio 2010 n 122.
L'eccezione non può essere accolta. Come precisato dalla suprema Corte (Sez. L -
, Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024 ) “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il CP_1
sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta
a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. “ (cfr. Cass 30419/2019)
Anche questa Corte si è già pronunciata sulla questione con sentenza n. 106/23, che il collegio condivide e fa propria ai sensi dell'art 118 disp att cpc, rilevando che “L'inoltro dell'istanza e del successivo ricorso in via amministrativa in modalità cartacea con raccomandata a.r. potrebbe al più e al limite costituire mera irregolarità o al limite vizio meramente formale inidoneo ad inficiarne la validità e/o l'efficacia e dunque non integrante quel difetto, carenza o, peggio, assenza di domanda e/o ricorso in via amministrativa a sua volta causa di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso promosso in sede giurisdizionale “
I motivi di appello principale, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.
Nel presente giudizio, come si evince dalle conclusioni del ricorso ex art 414 cpc, l'odierna appellante ha formulato una domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 562/1996 (“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall e dalle CP_2 aziende elettriche private”) e una domanda di condanna generica al pagamento di eventuali
Pagina 10 correlate differenze pensionistiche, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante a (“ riservata ad un separato giudizio la domanda Pt_1 di quantificazione dell'eventuale dovuto”).
Si rileva che, sulla questione esposta la Corte d'Appello di Milano si è recentemente espressa, in analoga fattispecie (sentenza 796/2024 emessa nella causa RG 549/2024, est. dr.ssa Bertoli), così argomentando:
“Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare,
l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica,
l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso
l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare
l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioc quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c.,
Pagina 11 esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3, Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza n. 25510 del
16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139).
Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna domanda riconvenzionale, ragione CP_1
per cui, come eccepito da ogni considerazione sul quantum degli importi del Pt_1
trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia.
Pagina 12 CP_ Passando al merito, l'appellante lamenta l'erronea applicazione, da parte dell' dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 562/96 in forza del quale “(testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell' e dalle CP_2 aziende elettriche private”): “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Sull'interpretazione della norma sopra trascritta questa Corte si è pronunciata con sentenza n
1195/2023, che il collegio condivide e a cui ritiene di doversi attenere, e di seguito si riporta ai sensi dell'art 118 disp att cpc.
“Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che
è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) Pt_2 sostiene che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3
D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Fondo Elettrici;
che l' per sua stessa ammissione ( docc. 3 e 4 ) ha da sempre calcolato il tetto di cui alla CP_1
lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo , ricomprendendo nella base di calcolo imponibile ( per il computo del tetto in parola ) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa ( IMPONIBILE AGO ) soltanto dal 1.1.1997 , mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici “ ; osserva che “ Le ripercussioni sono agevolmente intuibili : adottando un plafond retributivo di calcolo INFERIORE AL DOVUTO , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..” .
L'assunto dell'appellante è fondato .
Pagina 13 In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - CP_1
stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)
l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso
l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art.
1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n.
12624 ; Cass. 8363/2018 )..”
Nella fattispecie l' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a secondo i CP_1
citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi , depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da CP_1 Pt_2
( doc. 3 fasc. ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale , ai fini del Pt_2
calcolo del parametro di cui al d.lgs . 16 settembre 1996 n. 562 , art. 3 , comma 2 lett. a, in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo.”
Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso in esame atteso che:
- l'esattezza del dato numerico proposto da e recepito in motivazione dal giudice per CP_1 sostenere la non applicabilità in radice a della norma dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. Pt_1
562/96 è stata contestata dalla pensionata (di ciò dà atto il Tribunale nel provvedimento impugnato “alla prima udienza parte ricorrente ha contestato la correttezza del quadro D utilizzato per i calcoli nel cit doc 9 di parte resistente”), senza che l'affermazione sia stata contestata da;
CP_1
- i dati numerici proposti da , e recepiti dal primo giudice (Pensione in pagamento € CP_1
Parte 1997,82, il limite pari a € 2237,84; il limite fondo € pari a € 2060,15) non erano accompagnati da alcun prospetto di calcolo, né dall'enunciazione dei criteri di computo e dei dati contabili impiegati,
-la contestazione effettuata dalla pensionata in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare quindi di
Pagina 14 dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale avversaria- una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da comportare, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare.
Ne consegue che, in riforma della sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Pavia, deve essere dichiarato il diritto di alla riliquidazione della pensione attraverso il Parte_1 ricalcolo il tetto a) dell'art. 3, comma 2, D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa CP_ dell'appellante alle dipendenze di Enel s.p.a. e l' va condannato al pagamento delle differenze eventualmente spettanti all'appellante, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado.
Va respinto l'appello incidentale di CP_1
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice
di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un
altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Le spese del doppio grado del giudizio - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'aumento fino al 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/14 per essere stato l'appello redatto con modalità telematiche - seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Pagina 15 versamento, a carico di , appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro,
accerta il diritto di lla riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo Parte_1 del tetto a) dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di ENEL s.p.a.
CP_ Condanna l' al pagamento delle differenze eventualmente spettanti alla parte appellante, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta dalla maturazione al pagamento.
Respinge l'appello incidentale.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in €
2.300,00 e per il secondo grado in € 3.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di , appellante incidentale soccombente, dell'ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 22/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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